14.2013.131
Opposizione a sequestro. Reclamo carente di un presupposto processuale, dichiarato irricevibile difettando l'interesse degno di protezione della reclamante
10 ottobre 2013Italiano10 min
banca sequestrante fonda la sua pretesa sull’attestato di carenza di beni del 16 agosto 2002 emesso nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2013.131
Data decisione, Autorità:
10.10.2013, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro. Reclamo carente di un presupposto processuale, dichiarato irricevibile difettando l'interesse degno di protezione della reclamante
INTERESSE A RICORRERE
INTERESSE DEGNO DI PROTEZIONE
LEGITTIMAZIONE A RICORRERE
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO
PRESUPPOSTO PROCESSUALE
RECLAMO
art. 59 cpv. 1 CPC
art. 59 cpv. 2 let. a CPC
art. 278 cpv. 1 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2013.131
Lugano
10 ottobre
2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________ con opposizione 17
novembre 2011 (inc. SO.2011.293) da
RE 1
(patrocinata dall’ PA
1)
contro
il sequestro 8
novembre 2011 (inc. SO.2011.280) (n° __________) richiesto nei suoi confronti
da
CO 1
(patrocinata dall’ PA
2)
in cui il Pretore con decisione 1° luglio 2013 ha respinto l’opposizione e, conseguentemente, confermato il
sequestro, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico della debitrice sequestrata
ed opponente;
reclamante la debitrice opponente con allegato 15
luglio 2013 chiedente la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
l’opposizione ed annullare il sequestro, protestate
spese e ripetibili;
preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta
al reclamo] 9 agosto 2013 di CO 1 che ne propone la reiezione, protestate
tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 8 novembre 2011 diretta contro RE 1, CO 1 (di
seguito: la banca sequestrante) ha chiesto al Pretore __________, in base all’art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF, di porre sotto
sequestro l’importo di “CHF
300'000.– depositato
presso il Tribunale __________, __________, effettuato dalla debitrice” insieme alla “quota della debitrice RE 1 nell’eredità indivisa lasciata dalla madre,
signora __________, già in __________, da __________, deceduta a __________ il
15 dicembre 2008”, il tutto fino a concorrenza di
un credito di fr. 981'257.35.
Fatti
B. La
banca sequestrante fonda la sua pretesa sull’attestato di carenza di beni del 16 agosto 2002 emesso nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
per la somma complessiva di fr. 981'257.35 e che, quale causa del credito, indica “attestato
insufficienza di pegno no. __________ per fr. 886'519.50 emesso il 28 maggio 2001 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________”.
C. L’8 novembre 2011 il Pretore __________ ha
ordinato il sequestro così come richiesto.
D. Il
17 novembre 2011 la debitrice sequestrata ha presentato opposizione al decreto
di sequestro. L’interessata ha
rilevato di essere parte alla causa ereditaria pendente davanti al Tribunale __________,
in relazione alla successione della defunta madre __________ e caratterizzata
da un decorso assai litigioso e difficile, che la opponeva ai suoi due fratelli
B__________ e F__________. Ciò detto, in questo contesto, era stato ipotizzato
di chiudere la controversia con una transazione giudiziaria prevedendo fra l’altro la cessione ad A__________, figlio
della debitrice sequestrata, del fondo n. __________ RFD di __________ –
appartenente alla massa successoria – previo pagamento di un importo di fr. 150'000.– ciascuno ai due coeredi B__________ e
F__________. A questo scopo A__________ aveva appunto ottenuto una linea di credito di fr. 400'000.– dall’istituto bancario __________, di cui fr. 300'000.–
li aveva depositati a suo nome sul conto clienti del rappresentante legale avv.
PA 1 che, successivamente, li aveva a sua volta bonificati sul conto bancario intestato
al citato tribunale. Il denaro sequestrato pertanto non apparteneva alla
debitrice opponente, bensì al di lei figlio A__________. Non da ultimo le
proprietà immobiliari acquisite dalla banca sequestrante nell’ambito dell’esecuzione
conclusasi con il rilascio dell’attestato di insufficienza di pegno, e che le
aveva poi consentito di giungere al rilascio dell’attestato di carenza di beni all’origine
dell’istanza di sequestro, erano state a loro volta rivendute facendole conseguire
un utile quantificabile in fr. 2'280'000.– almeno, compensando ampiamente la
pretesa oggetto del provvedimento in esame. In via subordinata l’escussa ha
postulato la conferma del sequestro limitatamente alla sua quota parte nell’eredità
della madre.
All’udienza di discussione del 7 dicembre 2011 la
debitrice sequestrata ha confermato la sua opposizione, mentre la banca sequestrante
ha chiesto di non ammetterla.
E. Con
decisione 1° luglio 2013 il Pretore __________ ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro. A
suo dire, in quanto sorretti dall’attestato di carenza di beni, la causa del sequestro (art. 271 cpv.
1 n. 5 LEF) e il credito di fr. 981'257.35 erano verosimili, mentre la pretesa posta in compensazione era
rimasta una mera allegazione di parte priva di riscontri oggettivi. Il Pretore
ha riconosciuto alla debitrice la legittimazione a proporre opposizione in
quanto non era verosimile che l’importo di fr. 300'000.– depositato dal
rappresentante legale sul conto intestato al Tribunale __________ potesse ricondursi
al prestito bancario di fr. 400'000.– che A__________ aveva ottenuto per rilevare
il fondo n. __________ RFD di __________. La debitrice
sequestrata, in veste di parte nella causa di successione della madre, aveva
peraltro dichiarato la sua disponibilità a versare fr. 300'000.– oltre un anno prima della concessione di quel prestito. La decisione di sequestro andava d’altra
parte altresì confermata in relazione alla quota di eredità indivisa spettante
alla debitrice sequestrata e sulla cui verosimile esistenza non erano state sollevate
contestazioni.
F. Con
il reclamo del 15 luglio 2013 la debitrice sequestrata e opponente propone di
annullare la decisione impugnata e il sequestro. I tentativi di chiudere la controversia
ereditaria – nel frattempo risolta con decisione 18 gennaio 2013 – sottoforma
di accordo giudiziale partivano tutti dall’idea che i fratelli della debitrice sequestrata
avrebbero
ceduto la loro rispettiva quota ereditaria sul fondo n. __________ RFD di __________
ad A__________ previo pagamento di complessivi fr. 300'000.–.
E, in tal senso, quest’ultimo aveva appunto chiesto il prestito
bancario di fr. 400'000.– vincolato
all’acquisto di quell’immobile. Seppur difficoltose le trattative
erano proseguite anche una volta ottenuto quel finanziamento. La debitrice
sequestrata non era titolare di averi bancari, tant’è che a suo carico erano stati emessi vari attestati di carenza di
beni. Infine era stato A__________ a versare fr. 300'000.–
sul conto del rappresentante legale e nulla indicava che l’avesse fatto a titolo
di prestito o donazione alla madre o ancora allo scopo di acquistare da lei
alcunché.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro –
sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed.,
2010, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del
sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti all’autori-tà giudiziaria superiore (art. 278
cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e
fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG), con il rimedio del reclamo a prescindere
dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L’autorità superiore deve verificare, sulla
base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, se nel caso
concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal
creditore – e contestate da controparte – è raggiunto il grado di
verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso
che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha
confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato,
riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.
482).
2.
Il termine per l’inoltro
del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al
reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposto lunedì 15 luglio 2013 avverso la decisione datata 1° luglio 2013 notificata
l’indomani e recapitata alla
debitrice sequestrata il giorno successivo, il reclamo ossequia il termine di
dieci giorni per effetto dell’art.
142.
cpv. 3 CPC ed è così ammissibile. L’impugnazione è stata notificata il 5 agosto 2013, di modo che anche
la risposta al reclamo spedita il 10 agosto 2013 risulta senz’altro tempestiva.
Per gli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC (da ultimo:
CEF 16 febbraio 2012 inc. 14.2011.225 e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii), in quanto nuova, è di per sé ammissibile la
sentenza 18 gennaio 2013 del Tribunale __________ che accompagna la risposta al
reclamo presentata dalla banca sequestrante.
3.
Giusta
l’art.
59.
cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti
processuali, fra cui rientra appunto l’interesse degno di protezione dell’attore o dell’istante.
L’esigenza di un interesse vale
pure per l’opposizione al sequestro,
l’art. 278 cpv. 1 LEF precisando
che l’opponente deve essere “toccato
nei suoi diritti”, e per il ricorso contro la decisione su opposizione ai sensi
dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser, op. cit., n. 20 ad art. 278 con
rinvio). Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro,
la legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la decisione su
opposizione deve essergli riconosciuta (Amonn/Walther,
op. cit., n. 65 ad § 51; Reiser,
op. cit., n. 21 e 44 ad art. 278). La legittimazione ad interporre opposizione
e quella a ricorrere contro la decisione su opposizione non è in linea di massima
data quando l'interessato si limita ad affermare che i beni sequestrati
appartengono a terzi (CEF 29 febbraio 2012 inc.
14.2011.216
consid. 8, 28 luglio 2011 inc. 14.2011.85 consid. 5, 18 giugno 2010 inc. 14.2010.40 consid. 2.1; 26 gennaio 2005 inc.
14.2004.109
consid. 3.2).
Ora,
davanti a questa Camera la reclamante contesta di
essere stata proprietaria della somma di fr. 300'000.– che si trova attualmente
depositata sul conto bancario intestato al Tribunale __________ e,
conseguentemente, di essere titolare verso quest’ultima autorità di una pretesa in restituzione di pari importo (reclamo, n. 18 segg.). E, di fatto, escludendo un suo qualsiasi diritto riguardo a quell’importo, l’interessata
non concretizza e non giustifica di avere un interesse
al ricorso. D’altra parte, la reclamante ha rinunciato a contestare in questa
sede il sequestro della sua quota parte di eredità nella successione della
defunta madre (reclamo, n. 65 e 66). In queste circostanze il reclamo non può
che essere dichiarato irricevibile.
4.
La tassa
di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la soccombenza
della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla banca sequestrante
un’indennità per ripetibili
(art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) commisurata all’impegno richiesto per la presentazione della risposta al reclamo
sostanzialmente uguale a quella prodotta nella parallela vertenza di cui all’inc. 14.2013.132 altresì pendente davanti a
questa Camera.
Ai fini
dell’indicazione dei rimedi
giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF) può essere stabilito in fr. 300'000.– (cfr. art. 51 cpv.
1.
lett. a LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 271 segg. LEF, 95, 106, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 480.–, già anticipata dalla reclamante,
resta a suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Trattandosi
di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va
stabilito in questa sede in fr. 300'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui
all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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