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Decisione

14.2013.131

Opposizione a sequestro. Reclamo carente di un presupposto processuale, dichiarato irricevibile difettando l'interesse degno di protezione della reclamante

10 ottobre 2013Italiano10 min

banca sequestrante fonda la sua pretesa sull’attestato di carenza di beni del 16 agosto 2002 emesso nell’esecuzione n. __________ del­l’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________

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Numero d'incarto:

14.2013.131

Data decisione, Autorità:

10.10.2013, CEF

Titolo:

Opposizione a sequestro. Reclamo carente di un presupposto processuale, dichiarato irricevibile difettando l'interesse degno di protezione della reclamante

INTERESSE A RICORRERE

INTERESSE DEGNO DI PROTEZIONE

LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO

OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO

PRESUPPOSTO PROCESSUALE

RECLAMO

art. 59 cpv. 1 CPC

art. 59 cpv. 2 let. a CPC

art. 278 cpv. 1 LEF

art. 278 cpv. 3 LEF

Incarto n.

14.2013.131

Lugano

10 ottobre

2013/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia

di sequestro promossa davanti alla Pretura __________ con opposizione 17

novembre 2011 (inc. SO.2011.293) da

RE 1

(patrocinata dall’ PA

1)

contro

il sequestro 8

novembre 2011 (inc. SO.2011.280) (n° __________) richiesto nei suoi confronti

da

CO 1

(patrocinata dall’ PA

2)

in cui il Pretore con decisione 1° luglio 2013 ha respinto l’opposizione e, conseguentemente, confermato il

sequestro, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico della debitrice sequestrata

ed opponente;

reclamante la debitrice opponente con allegato 15

luglio 2013 chiedente la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

l’opposizione ed annullare il sequestro, protestate

spese e ripetibili;

preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta

al reclamo] 9 agosto 2013 di CO 1 che ne propone la reiezione, protestate

tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 8 novembre 2011 diretta contro RE 1, CO 1 (di

seguito: la banca sequestrante) ha chiesto al Pretore __________, in base all’art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF, di porre sotto

sequestro l’importo di “CHF

300'000.– depositato

presso il Tribunale __________, __________, effettuato dalla debitrice” insieme alla “quota della debitrice RE 1 nell’eredità indivisa lasciata dalla madre,

signora __________, già in __________, da __________, deceduta a __________ il

15 dicembre 2008”, il tutto fino a concorrenza di

un credito di fr. 981'257.35.

Fatti

B. La

banca sequestrante fonda la sua pretesa sull’attestato di carenza di beni del 16 agosto 2002 emesso nell’esecuzione n. __________ del­l’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________

per la somma complessiva di fr. 981'257.35 e che, quale causa del credito, indica “attestato

insufficienza di pegno no. __________ per fr. 886'519.50 emesso il 28 maggio 2001 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________”.

C. L’8 novembre 2011 il Pretore __________ ha

ordinato il sequestro così come richiesto.

D. Il

17 novembre 2011 la debitrice sequestrata ha presentato opposizione al decreto

di sequestro. L’interessata ha

rilevato di essere parte alla causa ereditaria pendente davanti al Tribunale __________,

in relazione alla successione della defunta madre __________ e caratterizzata

da un decorso assai litigioso e difficile, che la opponeva ai suoi due fratelli

B__________ e F__________. Ciò detto, in questo contesto, era stato ipotizzato

di chiudere la controversia con una transazione giudiziaria prevedendo fra l’altro la cessione ad A__________, figlio

della debitrice sequestrata, del fondo n. __________ RFD di __________ –

appartenente alla massa successoria – previo pagamento di un importo di fr. 150'000.– ciascuno ai due coeredi B__________ e

F__________. A questo scopo A__________ aveva appunto ottenuto una linea di credito di fr. 400'000.– dall’istituto bancario __________, di cui fr. 300'000.–

li aveva depositati a suo nome sul conto clienti del rappresentante legale avv.

PA 1 che, successivamente, li aveva a sua volta bonificati sul conto bancario intestato

al citato tribunale. Il denaro sequestrato pertanto non apparteneva alla

debitrice opponente, bensì al di lei figlio A__________. Non da ultimo le

proprietà immobiliari acquisite dalla banca sequestrante nell’ambito dell’esecuzione

conclusasi con il rilascio dell’attestato di insufficienza di pegno, e che le

aveva poi consentito di giungere al rilascio dell’attestato di carenza di beni all’origine

dell’istanza di sequestro, erano state a loro volta rivendute facendole conseguire

un utile quantificabile in fr. 2'280'000.– almeno, compensando ampiamente la

pretesa oggetto del provvedimento in esame. In via subordinata l’escussa ha

postulato la conferma del sequestro limitatamente alla sua quota parte nell’eredità

della madre.

All’udienza di discussione del 7 dicembre 2011 la

debitrice sequestrata ha confermato la sua opposizione, mentre la banca sequestrante

ha chiesto di non ammetterla.

E. Con

decisione 1° luglio 2013 il Pretore __________ ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro. A

suo dire, in quanto sorretti dall’attestato di carenza di beni, la causa del sequestro (art. 271 cpv.

1 n. 5 LEF) e il credito di fr. 981'257.35 erano verosimili, mentre la pretesa posta in compensazione era

rimasta una mera allegazione di parte priva di riscontri oggettivi. Il Pretore

ha riconosciuto alla debitrice la legittimazione a proporre opposizione in

quanto non era verosimile che l’importo di fr. 300'000.– depositato dal

rappresentante legale sul conto intestato al Tribunale __________ potesse ricondursi

al prestito bancario di fr. 400'000.– che A__________ aveva ottenuto per rilevare

il fondo n. __________ RFD di __________. La debitrice

sequestrata, in veste di parte nella causa di successione della madre, aveva

peraltro dichiarato la sua disponibilità a versare fr. 300'000.– oltre un anno prima della concessione di quel prestito. La decisione di sequestro andava d’altra

parte altresì confermata in relazione alla quota di eredità indivisa spettante

alla debitrice sequestrata e sulla cui verosimile esistenza non erano state sollevate

contestazioni.

F. Con

il reclamo del 15 luglio 2013 la debitrice sequestrata e opponente propone di

annullare la decisione impugnata e il sequestro. I tentativi di chiudere la controversia

ereditaria – nel frattempo risolta con decisione 18 gennaio 2013 – sottoforma

di accordo giudiziale partivano tutti dall’idea che i fratelli della debitrice sequestrata

avrebbero

ceduto la loro rispettiva quota ereditaria sul fondo n. __________ RFD di __________

ad A__________ previo pagamento di complessivi fr. 300'000.–.

E, in tal senso, quest’ultimo aveva appunto chiesto il prestito

bancario di fr. 400'000.– vincolato

all’acquisto di quell’immobile. Seppur difficoltose le trattative

erano proseguite anche una volta ottenuto quel finanziamento. La debitrice

sequestrata non era titolare di averi bancari, tant’è che a suo carico erano stati emessi vari attestati di carenza di

beni. Infine era stato A__________ a versare fr. 300'000.–

sul conto del rappresentante legale e nulla indicava che l’avesse fatto a titolo

di prestito o donazione alla madre o ancora allo scopo di acquistare da lei

alcunché.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro –

sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed.,

2010, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del

sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti all’autori-tà giudiziaria superiore (art. 278

cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e

fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG), con il rimedio del reclamo a prescindere

dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L’autorità superiore deve verificare, sulla

base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, se nel caso

concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal

creditore – e contestate da controparte – è raggiunto il grado di

verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso

che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha

confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato,

riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther,

Grund­riss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.

482).

2.

Il termine per l’inoltro

del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al

reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC).

Proposto lunedì 15 luglio 2013 avverso la decisione datata 1° luglio 2013 notificata

l’indomani e recapitata alla

debitrice sequestrata il giorno successivo, il reclamo ossequia il termine di

dieci giorni per effetto dell’art.

142.

cpv. 3 CPC ed è così ammissibile. L’impugnazione è stata notificata il 5 agosto 2013, di modo che anche

la risposta al reclamo spedita il 10 agosto 2013 risulta senz’altro tempestiva.

Per gli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC (da ultimo:

CEF 16 febbraio 2012 inc. 14.2011.225 e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii), in quanto nuova, è di per sé ammissibile la

sentenza 18 gennaio 2013 del Tribunale __________ che accompagna la risposta al

reclamo presentata dalla banca sequestrante.

3.

Giusta

l’art.

59.

cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti

processuali, fra cui rientra appunto l’interesse degno di protezione dell’attore o dell’i­stan­te.

L’esigenza di un interesse vale

pure per l’opposizione al sequestro,

l’art. 278 cpv. 1 LEF precisando

che l’opponente deve essere “toccato

nei suoi diritti”, e per il ricorso contro la decisione su opposizione ai sensi

dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser, op. cit., n. 20 ad art. 278 con

rinvio). Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro,

la legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la decisione su

opposizione deve essergli riconosciuta (Amonn/Walther,

op. cit., n. 65 ad § 51; Rei­ser,

op. cit., n. 21 e 44 ad art. 278). La legittimazione ad interporre opposizione

e quella a ricorrere contro la decisione su opposizione non è in linea di massima

data quando l'interessato si limita ad affermare che i beni sequestrati

appartengono a terzi (CEF 29 febbraio 2012 inc.

14.2011.216

consid. 8, 28 luglio 2011 inc. 14.2011.85 consid. 5, 18 giugno 2010 inc. 14.2010.40 consid. 2.1; 26 gennaio 2005 inc.

14.2004.109

consid. 3.2).

Ora,

davanti a questa Camera la reclamante contesta di

essere stata proprietaria della somma di fr. 300'000.– che si trova attualmente

depositata sul conto bancario intestato al Tribunale __________ e,

conseguentemente, di essere titolare verso quest’ultima autorità di una pretesa in restituzione di pari importo (reclamo, n. 18 segg.). E, di fatto, escludendo un suo qualsiasi diritto riguardo a quell’importo, l’interessata

non concretizza e non giustifica di avere un interesse

al ricorso. D’altra parte, la reclamante ha rinunciato a contestare in questa

sede il sequestro della sua quota parte di eredità nella successione della

defunta madre (reclamo, n. 65 e 66). In queste circostanze il reclamo non può

che essere dichiarato irricevibile.

4.

La tassa

di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la soccombenza

della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla banca sequestrante

un’indennità per ripetibili

(art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) commisurata all’impegno richiesto per la presentazione della risposta al reclamo

sostanzialmente uguale a quella prodotta nella parallela vertenza di cui all’inc. 14.2013.132 altresì pendente davanti a

questa Camera.

Ai fini

dell’indicazione dei rimedi

giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF) può essere stabilito in fr. 300'000.– (cfr. art. 51 cpv.

1.

lett. a LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, 95, 106, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 480.–, già anticipata dalla reclamante,

resta a suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Trattandosi

di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va

stabilito in questa sede in fr. 300'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui

all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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