Lexipedia

Decisione

14.2013.132

Opposizione a sequestro. Pretesa di restituzione di una somma di denaro versata su un conto di un tribunale non considerata verosimilmente appartenente alla debitrice sequestrata, ma bensì del terzo o

10 ottobre 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d’immediato riscontro nei documenti (o,

eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

4. Vi

è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano

al vero (Piégai, op. cit., n. 792,

pag. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni

cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid. 1.5d):

– che vi sia un “inizio di

prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, consid. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272),

ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

– che

dall’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’im­pressione che i

fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter

escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di

segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono

possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da

ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano

svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

5. In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le parti

possono, nell’ambito del

ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo

la giurisprudenza di questa Camera (da ultimo: CEF 16 febbraio 2012 inc.

14.2011.225 e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii) sono ricevibili sia i fatti,

prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso

proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure così Jeandin, in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad

art. 326). In quanto nuova è quindi ammissibile la sentenza 18 gennaio 2013 del

Tribunale __________ che accompagna la risposta al reclamo presentata dalla

banca sequestrante, mentre il verbale di pignoramento 25 maggio 2012 già è

parte dell’incarto (doc. 5).

6. Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Ora, giusta l’art.

272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso

dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si

trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:

1. del credito;

Considerandi

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

In

concreto, il reclamante rivendica la proprietà della somma di fr. 300’000.–

che si trova attualmente depositata sul conto bancario intestato al Tribunale __________

e, conseguentemente, di essere titolare verso quest’ultima autorità di una pretesa in restituzione di pari importo (reclamo, n. 18 segg.). Inoltre si duole del fatto che il dispositivo

della decisione pretorile faccia altresì riferimento alla quota parte di

eredità spettante alla debitrice sequestrata (reclamo, n. 65 e 66)

7.

Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore

rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF

105.

III 112), atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale

determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica

(DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther,

op. cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati

beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile

appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato

(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell’identità economica fra il

debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto,

nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso

di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve

rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato

(art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio

concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272

LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente

abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente

a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre

2005.

[14.2005.67] consid. 3.4).

7.1

Ora, l’importo di

fr. 300’000.– sequestrato si trova depositato sul conto

bancario intestato al Tribunale __________ (doc. A pag. 2 e doc. H). Il Pretore

non ha ritenuto verosimile che quella somma di denaro fosse da ricondurre al

prestito concesso all’opponente dalla __________ affinché egli potesse

provvedere all’acquisto del fondo n. __________ RFD di __________ (decisione

impugnata, pag. 8 n. 2.5 verso l’alto). Anzitutto, il prestito riguardava una

cifra di fr. 400’000.–, importo di cui l’avv. PA 1 aveva rivendicato il

versamento alla banca, e non di “soli” fr. 300’000.– (decisione impugnata, pag.

8.

n. 2.5 verso l’alto). E in assenza di una dichiarazione contraria della banca

e – venuto meno l’accordo fra eredi – di una controversia qualsiasi circa una richiesta

di rimborso formulata dalla stessa, non era da escludere che, oltre al

versamento bancario di fr. 400’000.–, in quei giorni fosse stata bonificata sul

conto del notaio un’ulteriore somma di fr. 300’000.– (decisione impugnata, pag.

8.

n. 2.5 nel mezzo). A suo dire nulla indicava che le condizioni cui era stato

subordinato il prestito si fossero realizzate (decisione impugnata, pag. 8 n.

2.5

verso il basso). Oltretutto, la debitrice sequestrata si era resa disponibile

a versare fr. 300’000.– nel contesto della vertenza ereditaria che la opponeva

personalmente ai suoi due fratelli ben prima della concessione del preteso

prestito bancario ad RE 1 (decisione impugnata, pag. 8 n. 2.5 verso il basso). Tutto considerato quindi quel finanziamento non coinvolgeva la

cifra di fr. 300’000.– accreditata sul conto clienti del patrocinatore, avv. PA 1, e poi trasferita sul conto

intestato al Tribunale __________ (decisione impugnata, pag. 9 n. 2.6). Dal

canto suo il reclamante insorge contro queste conclusioni (sopra, consid. 6).

7.2

Anzitutto, a sostegno della sua tesi il

reclamante rimprovera al Pretore di non avere considerato l’importo di fr. 300’000.–

come proveniente dal prestito bancario concessogli (reclamo,

n. 22 a 28, n. 31 a 35, n. 42 a 55). Così come proposta tuttavia la censura non

ha portata pratica. Dagli atti risulta in effetti che il versamento avvenuto in

data 24 febbraio 2011 della corrispondente somma di denaro sul conto postale

del patrocinatore è stato eseguito su ordine dell’op-ponente indicando quale causale la “Compravendita part. __________

RFD __________” (doc. F) – come lo stesso reclamante peraltro rileva

(reclamo, n. 30 e 36) – ovvero quindi attingendo verosimilmente a beni già

suoi. E, in un siffatto contesto, diventa irrilevante stabilire se

quella somma di denaro sia da ricondurre al prestito bancario di fr. 400’000.– oppure no, nell’uno come nell’altro caso dovendosi comunque partire dal presupposto che, originariamente,

quel denaro era di spettanza dell’opponente. Di conseguenza, in quanto riferite al prestito bancario,

le argomentazioni da lui proposte non meritano ulteriore disamina.

7.3

Invero, a prescindere dalla provenienza

dell’importo di fr. 300’000.–, il Pretore ha ritenuto che con

e-mail 1° marzo 2010 (doc. 2) la debitrice sequestrata aveva dichiarato la sua

disponibilità a corrispondere fr. 300’000.– per acquisire

il fondo di __________, lasciando con ciò intendere – perlomeno a un giudizio

di verosimiglianza – di disporre di una somma di denaro di pari importo ben un

anno prima della concessione del prestito all’opponente. Inoltre, non que­st’ultimo,

bensì la debitrice sequestrata personalmente era parte alla relativa causa

ereditaria pendente davanti al Tribunale __________.

Sennonché

l’opponente ha reso verosimile di aver girato dal proprio conto postale, il 24

febbraio 2011, fr. 300’000.– sul conto dell’avv. PA 1 indicando quale

causale la “compravendita part. __________ RFD __________” (doc. F). Lo

stesso importo è poi stato girato il 23 settembre 2011 dal conto dell’avv.

PA 1 sul conto del Tribunale __________ (doc. G e H), verosimilmente in esecuzione

dell’accordo raggiunto dalle parti (la debitrice e i suoi fratelli) nella causa

ereditaria in occasione dell’udienza del 31 agosto 2011 (doc. I punto 2).

Sempre il medesimo accordo prevedeva inoltre che il Tribunale __________ avrebbe

restituito l’importo di fr. 300’000.– qualora le parti non avessero

sottoscritto la transazione prospettata entro il 30 settembre 2011 (punto 3). Certo

a quel momento le parti facevano riferimento ad una bozza di convenzione elaborata

il 6 giu­gno 2011, dove “F__________ e B__________ cedono le loro ragioni

ereditarie nella successione della defunta madre fu __________ alla sorella __________,

che le acquista contro pagamento di un importo a saldo di ogni loro pretesa

nella successione di fr. 150’000.– ciascuno” (doc. 3 pag. 3 n. 3).

Nondimeno la versione in discussione il 29 settembre 2011 ipotizzava la

conclusione di una transazione giudiziaria tra la debitrice sequestrata, i suoi

due coeredi e l’opponente in veste di interveniente in lite (doc. Q pag. 1 in alto), convenendo poi che “nelle more della procedura __________ ha ceduto le sue pretese al

figlio RE 1” (doc. Q pag. 2 ad I/5), che “F__________ e B__________ cedono

le loro ragioni ereditarie a RE 1 [...], il quale verserà a F__________ e

B__________ l’importo di CHF 150’000.00 ciascuno e si vede attribuire la part. __________

RFD di __________” e che “l’importo complessivo di fr. 300’000.–

(franchi trecentomila) è stato depositato a titolo fiduciario presso il

Tribunale __________, che lo riverserà a F__________ e B__________, dopo aver

avuto conferma dell’iscrizione del trapasso di proprietà a Registro fondiario a

favore di RE 1, provvedendo nel contempo a stralciare tutte le azioni

giudiziarie pendenti.” (doc. Q pag. 3 n. II/3).

Nello

stesso senso, peraltro, va pure la bozza di contratto di divisione ereditaria –

invero non datata – che stabilisce che “__________rinuncia ai suoi diritti a

favore del figlio RE 1”, che “la part. __________ RFD di __________ viene

attribuita in esclusiva proprietà a RE 1” e che “RE 1 verserà agli zii B__________ e F__________ l’importo complessivo di CHF 300’000.00, già depositati

sul conto clienti dell’avv. PA 1, __________” (doc. R n. 1, 2 e 3). Al

riguardo pertanto, le censure del reclamante (reclamo, n. 59 a 64) trovano riscontro negli atti. Viceversa non vi sono indizi oggettivi che il deposito sul

conto del tribunale sia avvenuto, come indicato nel decreto di sequestro e

ribadito dalla sequestrante (osservazioni, pag. 4 ad 5), “a nome e per conto”

della debitrice sequestrata, la quale, con lo stesso avv. PA 1, affermano che

la somma è stata depositata per conto del figlio.

7.4

Orbene, che le trattative siano fallite non è contestato sicché in base

ai documenti citati in precedenza appare verosimile che il reclamante e

opponente sia titolare, per il tramite dell’avv. PA 1, di un credito nei

confronti del Tribunale __________ in restituzione dell’impor­to depositato di

fr. 300’000.–. In assenza di elementi concreti di segno contrario – come a

ragione evidenzia il reclamante (reclamo, n. 37 a 41 e n. 56 a 58) – non può invece presumersi che l’opponente abbia donato o prestato tale somma

a sua madre (cfr. sentenze del Tribunale federale

5A_87/ 2010 del 5 maggio 2010, consid. 3.1 con rif.).

Di modo che, in definitiva, visto che l’escussa non risulta apparentemente

titolare del credito sequestrato, sotto questo profilo il reclamo va accolto.

8.

Per

quanto attiene la quota parte di eredità della debitrice sequestrata nella

successione della defunta madre (sopra, consid. 6), il reclamante trascura che

il citato dispositivo pretorile non fa che confermare il decreto di sequestro 8

novembre 2011 così come emesso nei confronti della debitrice sequestrata

(sopra, consid. A e C), riprendendone il contenuto (decisione impugnata, pag.

10.

dispositivo n. 1.1). E, nella misura in cui il reclamante non rivendica la titolarità

della quota ereditaria, che pacificamente è della madre, la critica mossa al

Pretore risulta incomprensibile e da respingere.

9.

In parziale accoglimento del reclamo, la

decisione impugnata deve essere conseguentemente riformata nel senso che il

provvedimento del sequestro va annullato limitatamente alla somma di fr. 300’000.–

depositata sul conto bancario intestato al Tribunale __________. La tassa di

giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la parziale soccombenza

della banca sequestrante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà al reclamante un’indennità per ripetibili ridotte (art. 95

cpv. 3 lett. b CPC), anche tenuto conto che il reclamo è sostanzialmente uguale

a quello inoltrato dalla debitrice nella parallela vertenza pendente davanti a

questa Camera (inc. 14.2013.131). Il citato grado di soccombenza determina pure

la nuova ripartizione di spese e ripetibili di prima sede.

Ai fini

dell’indicazione dei rimedi giuridici

esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF) può essere stabilito in circa fr. 480’000.– (ovvero fr. 300’000.–

oltre un terzo della quota della debitrice nell'eredità della madre, valutata

dal Tribunale __________ in fr. 545’488.– nella sentenza 18 gennaio 2013 [pag.

8.

ad 1.1. e 1.2] prodotta con la risposta al reclamo).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, 95, 106, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. Il reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della decisione del 1° luglio

2013 del Pretore __________ (inc. SO.2011.294) sono così riformati:

“1. L’opposizione 17 novembre 2011 di RE 1 è accolta.

1.1. Di

conseguenza il decreto di sequestro n° __________ datato 8 novembre 2011 del

Pretore __________ emesso a carico di __________ è confermato limitatamente alla

quota parte di quest’ul­tima nell’eredità

indivisa lasciata dalla madre, signora __________, già in __________, da __________,

deceduta a __________ il 15 dicembre 2008. Per il resto il decreto di sequestro

è invece annullato.

2. La

tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 30.– sono poste a carico

di CO 1 in ragione di 2/3, e per il resto di

RE

1, a cui l’istante rifonderà fr. 1’100.– per ripetibili ridotte”.

II. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 480.–, già anticipata dal reclamante,

è posta a carico di CO 1 in ragione di 2/3 e per il resto di RE 1, a cui l’istante rifonderà fr. 1’500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Trattandosi

di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va

stabilito in almeno fr. 480’000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui

all’art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster