14.2013.132
Opposizione a sequestro. Pretesa di restituzione di una somma di denaro versata su un conto di un tribunale non considerata verosimilmente appartenente alla debitrice sequestrata, ma bensì del terzo o
10 ottobre 2013Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2013.132
Data decisione, Autorità:
10.10.2013, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro. Pretesa di restituzione di una somma di denaro versata su un conto di un tribunale non considerata verosimilmente appartenente alla debitrice sequestrata, ma bensì del terzo opponente
BENE DI TERZI
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO
RECLAMO
art. 320 CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 cpv. 1 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2013.132
Lugano
10 ottobre
2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________ con opposizione 17
novembre 2011 (inc. SO.2011.294) da
RE 1
(patrocinato dall’ PA
1)
contro
il sequestro 8 novembre 2011 (inc. SO.2011.280)
(n° __________) richiesto nei confronti di __________, __________, da
CO 1
(patrocinata dall’ PA
2)
in cui il Pretore con decisione 1° luglio 2013 ha respinto l’opposizione e, conseguentemente, confermato il
sequestro, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico dell’opponente;
reclamante l’opponente con
allegato 15 luglio 2013 chiedente la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere l’opposizione ed annullare il sequestro,
protestate spese e ripetibili;
preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta
al reclamo] 9 agosto 2013 di CO 1 che ne propone la reiezione, protestate
tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 8 novembre 2011 diretta contro __________, nata __________,
CO 1 (di seguito: la banca sequestrante) ha chiesto al Pretore __________, in
base all’art. 271 cpv. 1 n. 5
LEF, di porre sotto sequestro l’importo di “CHF 300’000.– depositato presso il Tribunale __________, __________, effettuato
dalla debitrice” insieme alla ”quota della
debitrice __________ nell’eredità indivisa lasciata dalla madre, signora __________, già in __________,
da __________, deceduta a __________ il 15 dicembre 2008”, il tutto fino a concorrenza di un credito di fr. 981’257.35.
B. La
banca sequestrante fonda la sua pretesa sull’attestato di carenza di beni del 16 agosto 2002 emesso nell’esecuzione n. __________ dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti __________
per la somma complessiva di fr. 981’257.35 e che, quale causa del credito, indica “attestato
insufficienza di pegno no. __________ per fr. 886’519.50 emesso il 28 maggio 2001 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti __________”.
C. L’8 novembre 2011 il Pretore __________ ha ordinato
il sequestro così come richiesto.
D. Il
17 novembre 2011 RE 1, figlio della debitrice sequestrata __________, ha presentato
opposizione al decreto di sequestro limitatamente all’importo di fr. 300’000.– depositato presso il Tribunale __________. L’interessato ha evidenziato come la
debitrice sequestrata fosse parte ad una causa ereditaria pendente davanti a
quel tribunale, in relazione alla successione della defunta madre __________ e
caratterizzata da un decorso assai litigioso e difficile, che la opponeva ai
suoi due fratelli B__________ e F__________. Ciò detto, in questo contesto, era
stato ipotizzato di chiudere la controversia con una transazione giudiziaria prevedendo
fra l’altro la cessione all’opponente del fondo n. __________ RFD di __________
– appartenente alla massa successoria – previo pagamento di un importo di fr.
150’000.– ciascuno ai due
coeredi B__________ e F__________. A questo scopo l’opponente
aveva appunto ottenuto una linea di credito di fr. 400’000.– dall’istituto bancario __________, di cui fr. 300’000.–
li aveva depositati a suo nome sul conto clienti del rappresentante legale avv.
PA 1 che, successivamente, li aveva a sua volta bonificati sul conto bancario
intestato al citato tribunale. Il denaro sequestrato pertanto apparteneva all’opponente
e non alla di lui madre debitrice sequestrata.
All’udienza di discussione del 7 dicembre 2011
l’opponente ha confermato il
suo punto di vista. Dal canto suo la banca sequestrante ha obiettato che la
transazione giudiziaria in discussione nell’ambito della vertenza ereditaria, cui era parte la debitrice sequestrata,
prevedeva di cedere a quest’ultima
il fondo n. __________ RFD di __________ estromettendo dalla successione i due
fratelli eredi contro versamento di complessivi fr. 300’000.–.
Secondo la banca procedente il prestito concesso al qui opponente era inoltre
subordinato allo scioglimento della comunione ereditaria, motivo per cui non ne
avrebbe potuto disporre prima di allora. Ad ogni modo la provenienza dell’importo
di fr. 300’000.– era irrilevante, visto che l’accredito sul conto intestato al
Tribunale __________ era stato effettuato a nome e per conto della debitrice sequestrata.
In
replica l’opponente ha precisato che l’ipotesi di una soluzione transattiva
della questione ereditaria considerava il trasferimento a lui, quale
interveniente in lite, del fondo n. __________ RFD di __________. E il prestito
bancario era appunto stato chiesto poiché egli non disponeva della somma di fr.
300’000.–. Egli ha altresì recisamente escluso un qualsiasi prestito o
donazione di pari importo alla debitrice sequestrata. In duplica la banca
sequestrante ha ribadito che un’eventuale attribuzione del fondo all’opponente imponeva
dapprima di sciogliere la comunione ereditaria, circostanza che si sarebbe
verificata solo se la debitrice sequestrata avesse tacitato con fr. 300’000.– i
due fratelli coeredi. Pertanto, il relativo importo così depositato sul conto
del tribunale spettava a quest’ultima.
E. Con decisione 1° luglio 2013 il Pretore __________ ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro. A
suo dire, in quanto sorretti dall’attestato di carenza di beni, la causa del sequestro (art. 271 cpv.
1 n. 5 LEF) e il credito di fr. 981’257.35 erano verosimili. Il Pretore ha riconosciuto all’opponente la legittimazione a proporre opposizione
in quanto si pretendeva proprietario dell’importo di fr. 300’000.– depositato dal
rappresentante legale sul conto intestato al Tribunale __________. Nondimeno, a suo parere, non era verosimile che quella somma di
denaro fosse da ricondurre al prestito bancario di fr.
400’000.– ottenuto dall’opponente allo scopo di acquisire il fondo n. __________ RFD di __________. La debitrice sequestrata peraltro,
nell’ambito della causa
successoria di cui era parte, si era dichiarata disposta a versare fr. 300’000.– oltre un anno prima della concessione di quel prestito.
F. Con il reclamo del 15 luglio 2013 l’opponente propone di annullare la decisione impugnata e il
sequestro. I tentativi di chiudere la controversia ereditaria – nel frattempo
risolta con decisione 18 gennaio 2013 – sottoforma di accordo giudiziale partivano
dal principio che i fratelli della debitrice sequestrata avrebbero ceduto la
loro rispettiva quota ereditaria sul fondo n. __________ RFD di __________ all’op-ponente previo pagamento di complessivi
fr. 300’000.–. E, in tal senso, quest’ultimo aveva
appunto chiesto un prestito bancario di fr. 400’000.– vincolato all’acquisto di quell’immobile.
Seppur difficoltose le trattative erano proseguite anche una volta ottenuto
quel finanziamento. La debitrice sequestrata non era titolare di averi bancari,
tant’è che a suo carico erano
stati emessi diversi attestati di carenza di beni. Infine era stato l’opponente a versare fr. 300’000.– sul conto del rappresentante legale e nulla indicava che l’avesse
fatto a titolo di prestito o donazione alla debitrice sequestrata o ancora allo
scopo di acquistare da lei alcunché.
Della risposta al reclamo formulata dalla banca sequestrante si
dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro –
sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed.,
2010, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del
sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti all’autori-tà giudiziaria superiore (art. 278
cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG), con il rimedio del reclamo a
prescindere dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319
lett. a CPC). L’autorità superiore
deve verificare, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti, se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del
sequestro addotte dal creditore – e contestate da controparte – è raggiunto il
grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento
conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di
prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la
decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 8a ed., 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Il termine per l’inoltro
del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al
reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposto lunedì 15 luglio 2013 avverso la decisione datata 1° luglio 2013 notificata
l’indomani e recapitata all’opponente il giorno successivo, il reclamo
ossequia il termine di dieci giorni per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC ed è così ammissibile. L’impugnazione è stata notificata il 5 agosto 2013, di modo che anche
la risposta al reclamo spedita il 10 agosto 2013 risulta senz’altro tempestiva.
3. Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno
alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima
dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1
CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel,
in: Basler Kommentar, SchKG
II, 2a ed., 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d’ufficio, ma esamina solo
ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che
possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272),
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8
settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei
fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile
con l’esigenza di celerità
(art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La
réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten,
Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d’immediato riscontro nei documenti (o,
eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.
4. Vi
è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano
al vero (Piégai, op. cit., n. 792,
pag. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni
cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid. 1.5d):
– che vi sia un “inizio di
prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, consid. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272),
ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
– che
dall’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i
fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter
escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di
segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono
possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da
ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano
svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
5. In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le parti
possono, nell’ambito del
ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo
la giurisprudenza di questa Camera (da ultimo: CEF 16 febbraio 2012 inc.
14.2011.225 e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii) sono ricevibili sia i fatti,
prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso
proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure così Jeandin, in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 326). In quanto nuova è quindi ammissibile la sentenza 18 gennaio 2013 del
Tribunale __________ che accompagna la risposta al reclamo presentata dalla
banca sequestrante, mentre il verbale di pignoramento 25 maggio 2012 già è
parte dell’incarto (doc. 5).
6. Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Ora, giusta l’art.
272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso
dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si
trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:
1. del credito;
Considerandi
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.
In
concreto, il reclamante rivendica la proprietà della somma di fr. 300’000.–
che si trova attualmente depositata sul conto bancario intestato al Tribunale __________
e, conseguentemente, di essere titolare verso quest’ultima autorità di una pretesa in restituzione di pari importo (reclamo, n. 18 segg.). Inoltre si duole del fatto che il dispositivo
della decisione pretorile faccia altresì riferimento alla quota parte di
eredità spettante alla debitrice sequestrata (reclamo, n. 65 e 66)
7.
Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore
rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF
105.
III 112), atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale
determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica
(DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther,
op. cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile
appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato
(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell’identità economica fra il
debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto,
nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso
di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve
rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato
(art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio
concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272
LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente
abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente
a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre
2005.
[14.2005.67] consid. 3.4).
7.1
Ora, l’importo di
fr. 300’000.– sequestrato si trova depositato sul conto
bancario intestato al Tribunale __________ (doc. A pag. 2 e doc. H). Il Pretore
non ha ritenuto verosimile che quella somma di denaro fosse da ricondurre al
prestito concesso all’opponente dalla __________ affinché egli potesse
provvedere all’acquisto del fondo n. __________ RFD di __________ (decisione
impugnata, pag. 8 n. 2.5 verso l’alto). Anzitutto, il prestito riguardava una
cifra di fr. 400’000.–, importo di cui l’avv. PA 1 aveva rivendicato il
versamento alla banca, e non di “soli” fr. 300’000.– (decisione impugnata, pag.
8.
n. 2.5 verso l’alto). E in assenza di una dichiarazione contraria della banca
e – venuto meno l’accordo fra eredi – di una controversia qualsiasi circa una richiesta
di rimborso formulata dalla stessa, non era da escludere che, oltre al
versamento bancario di fr. 400’000.–, in quei giorni fosse stata bonificata sul
conto del notaio un’ulteriore somma di fr. 300’000.– (decisione impugnata, pag.
8.
n. 2.5 nel mezzo). A suo dire nulla indicava che le condizioni cui era stato
subordinato il prestito si fossero realizzate (decisione impugnata, pag. 8 n.
2.5
verso il basso). Oltretutto, la debitrice sequestrata si era resa disponibile
a versare fr. 300’000.– nel contesto della vertenza ereditaria che la opponeva
personalmente ai suoi due fratelli ben prima della concessione del preteso
prestito bancario ad RE 1 (decisione impugnata, pag. 8 n. 2.5 verso il basso). Tutto considerato quindi quel finanziamento non coinvolgeva la
cifra di fr. 300’000.– accreditata sul conto clienti del patrocinatore, avv. PA 1, e poi trasferita sul conto
intestato al Tribunale __________ (decisione impugnata, pag. 9 n. 2.6). Dal
canto suo il reclamante insorge contro queste conclusioni (sopra, consid. 6).
7.2
Anzitutto, a sostegno della sua tesi il
reclamante rimprovera al Pretore di non avere considerato l’importo di fr. 300’000.–
come proveniente dal prestito bancario concessogli (reclamo,
n. 22 a 28, n. 31 a 35, n. 42 a 55). Così come proposta tuttavia la censura non
ha portata pratica. Dagli atti risulta in effetti che il versamento avvenuto in
data 24 febbraio 2011 della corrispondente somma di denaro sul conto postale
del patrocinatore è stato eseguito su ordine dell’op-ponente indicando quale causale la “Compravendita part. __________
RFD __________” (doc. F) – come lo stesso reclamante peraltro rileva
(reclamo, n. 30 e 36) – ovvero quindi attingendo verosimilmente a beni già
suoi. E, in un siffatto contesto, diventa irrilevante stabilire se
quella somma di denaro sia da ricondurre al prestito bancario di fr. 400’000.– oppure no, nell’uno come nell’altro caso dovendosi comunque partire dal presupposto che, originariamente,
quel denaro era di spettanza dell’opponente. Di conseguenza, in quanto riferite al prestito bancario,
le argomentazioni da lui proposte non meritano ulteriore disamina.
7.3
Invero, a prescindere dalla provenienza
dell’importo di fr. 300’000.–, il Pretore ha ritenuto che con
e-mail 1° marzo 2010 (doc. 2) la debitrice sequestrata aveva dichiarato la sua
disponibilità a corrispondere fr. 300’000.– per acquisire
il fondo di __________, lasciando con ciò intendere – perlomeno a un giudizio
di verosimiglianza – di disporre di una somma di denaro di pari importo ben un
anno prima della concessione del prestito all’opponente. Inoltre, non quest’ultimo,
bensì la debitrice sequestrata personalmente era parte alla relativa causa
ereditaria pendente davanti al Tribunale __________.
Sennonché
l’opponente ha reso verosimile di aver girato dal proprio conto postale, il 24
febbraio 2011, fr. 300’000.– sul conto dell’avv. PA 1 indicando quale
causale la “compravendita part. __________ RFD __________” (doc. F). Lo
stesso importo è poi stato girato il 23 settembre 2011 dal conto dell’avv.
PA 1 sul conto del Tribunale __________ (doc. G e H), verosimilmente in esecuzione
dell’accordo raggiunto dalle parti (la debitrice e i suoi fratelli) nella causa
ereditaria in occasione dell’udienza del 31 agosto 2011 (doc. I punto 2).
Sempre il medesimo accordo prevedeva inoltre che il Tribunale __________ avrebbe
restituito l’importo di fr. 300’000.– qualora le parti non avessero
sottoscritto la transazione prospettata entro il 30 settembre 2011 (punto 3). Certo
a quel momento le parti facevano riferimento ad una bozza di convenzione elaborata
il 6 giugno 2011, dove “F__________ e B__________ cedono le loro ragioni
ereditarie nella successione della defunta madre fu __________ alla sorella __________,
che le acquista contro pagamento di un importo a saldo di ogni loro pretesa
nella successione di fr. 150’000.– ciascuno” (doc. 3 pag. 3 n. 3).
Nondimeno la versione in discussione il 29 settembre 2011 ipotizzava la
conclusione di una transazione giudiziaria tra la debitrice sequestrata, i suoi
due coeredi e l’opponente in veste di interveniente in lite (doc. Q pag. 1 in alto), convenendo poi che “nelle more della procedura __________ ha ceduto le sue pretese al
figlio RE 1” (doc. Q pag. 2 ad I/5), che “F__________ e B__________ cedono
le loro ragioni ereditarie a RE 1 [...], il quale verserà a F__________ e
B__________ l’importo di CHF 150’000.00 ciascuno e si vede attribuire la part. __________
RFD di __________” e che “l’importo complessivo di fr. 300’000.–
(franchi trecentomila) è stato depositato a titolo fiduciario presso il
Tribunale __________, che lo riverserà a F__________ e B__________, dopo aver
avuto conferma dell’iscrizione del trapasso di proprietà a Registro fondiario a
favore di RE 1, provvedendo nel contempo a stralciare tutte le azioni
giudiziarie pendenti.” (doc. Q pag. 3 n. II/3).
Nello
stesso senso, peraltro, va pure la bozza di contratto di divisione ereditaria –
invero non datata – che stabilisce che “__________rinuncia ai suoi diritti a
favore del figlio RE 1”, che “la part. __________ RFD di __________ viene
attribuita in esclusiva proprietà a RE 1” e che “RE 1 verserà agli zii B__________ e F__________ l’importo complessivo di CHF 300’000.00, già depositati
sul conto clienti dell’avv. PA 1, __________” (doc. R n. 1, 2 e 3). Al
riguardo pertanto, le censure del reclamante (reclamo, n. 59 a 64) trovano riscontro negli atti. Viceversa non vi sono indizi oggettivi che il deposito sul
conto del tribunale sia avvenuto, come indicato nel decreto di sequestro e
ribadito dalla sequestrante (osservazioni, pag. 4 ad 5), “a nome e per conto”
della debitrice sequestrata, la quale, con lo stesso avv. PA 1, affermano che
la somma è stata depositata per conto del figlio.
7.4
Orbene, che le trattative siano fallite non è contestato sicché in base
ai documenti citati in precedenza appare verosimile che il reclamante e
opponente sia titolare, per il tramite dell’avv. PA 1, di un credito nei
confronti del Tribunale __________ in restituzione dell’importo depositato di
fr. 300’000.–. In assenza di elementi concreti di segno contrario – come a
ragione evidenzia il reclamante (reclamo, n. 37 a 41 e n. 56 a 58) – non può invece presumersi che l’opponente abbia donato o prestato tale somma
a sua madre (cfr. sentenze del Tribunale federale
5A_87/ 2010 del 5 maggio 2010, consid. 3.1 con rif.).
Di modo che, in definitiva, visto che l’escussa non risulta apparentemente
titolare del credito sequestrato, sotto questo profilo il reclamo va accolto.
8.
Per
quanto attiene la quota parte di eredità della debitrice sequestrata nella
successione della defunta madre (sopra, consid. 6), il reclamante trascura che
il citato dispositivo pretorile non fa che confermare il decreto di sequestro 8
novembre 2011 così come emesso nei confronti della debitrice sequestrata
(sopra, consid. A e C), riprendendone il contenuto (decisione impugnata, pag.
10.
dispositivo n. 1.1). E, nella misura in cui il reclamante non rivendica la titolarità
della quota ereditaria, che pacificamente è della madre, la critica mossa al
Pretore risulta incomprensibile e da respingere.
9.
In parziale accoglimento del reclamo, la
decisione impugnata deve essere conseguentemente riformata nel senso che il
provvedimento del sequestro va annullato limitatamente alla somma di fr. 300’000.–
depositata sul conto bancario intestato al Tribunale __________. La tassa di
giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la parziale soccombenza
della banca sequestrante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà al reclamante un’indennità per ripetibili ridotte (art. 95
cpv. 3 lett. b CPC), anche tenuto conto che il reclamo è sostanzialmente uguale
a quello inoltrato dalla debitrice nella parallela vertenza pendente davanti a
questa Camera (inc. 14.2013.131). Il citato grado di soccombenza determina pure
la nuova ripartizione di spese e ripetibili di prima sede.
Ai fini
dell’indicazione dei rimedi giuridici
esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF) può essere stabilito in circa fr. 480’000.– (ovvero fr. 300’000.–
oltre un terzo della quota della debitrice nell'eredità della madre, valutata
dal Tribunale __________ in fr. 545’488.– nella sentenza 18 gennaio 2013 [pag.
8.
ad 1.1. e 1.2] prodotta con la risposta al reclamo).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 271 segg. LEF, 95, 106, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della decisione del 1° luglio
2013 del Pretore __________ (inc. SO.2011.294) sono così riformati:
“1. L’opposizione 17 novembre 2011 di RE 1 è accolta.
1.1. Di
conseguenza il decreto di sequestro n° __________ datato 8 novembre 2011 del
Pretore __________ emesso a carico di __________ è confermato limitatamente alla
quota parte di quest’ultima nell’eredità
indivisa lasciata dalla madre, signora __________, già in __________, da __________,
deceduta a __________ il 15 dicembre 2008. Per il resto il decreto di sequestro
è invece annullato.
2. La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 30.– sono poste a carico
di CO 1 in ragione di 2/3, e per il resto di
RE
1, a cui l’istante rifonderà fr. 1’100.– per ripetibili ridotte”.
II. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 480.–, già anticipata dal reclamante,
è posta a carico di CO 1 in ragione di 2/3 e per il resto di RE 1, a cui l’istante rifonderà fr. 1’500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Trattandosi
di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va
stabilito in almeno fr. 480’000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui
all’art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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