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Decisione

14.2013.133

Reclamo inammissibile per carenza di motivazione

28 agosto 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di reclamo sopra menzionati (freiburgerhaus/afheldt,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, 2a ed., art. 321 n. 15);

che il

reclamo non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misuura in cui l’insorgente

asserisce che la società leasing ha sempre omesso di esbire la prova che

documentasse “cosa ne sia stato dell’auto (venduta o-re leasing)”;

che il reclamante

non spiega peché un obiezione del genere osterebbe al riconoscimento di debito

– come tale non contestato – sul quale la procedente ha fondato l’istanza di

rigetto provvisorio dell’opposizione nei suoi confronti;

che al reclamante

non giova dipoi rimproverare alla controparte di non essersi presentata all’udienza

di contradditorio, impedendole in questo modo di discutere la fattispecie e di trovare

un eventuale accordo;

che l’assenza

di una delle parti all’udienza non è motivo di impedimento alla pronuncia della

Considerandi

decisione sull’istanza di rigetto dell’opposizione sulla base degli atti,

segnatamente dell’istanza, del verbale di udienza e della documentazione agli

atti, come peraltro ben segnalato dal primo giudice nell’ordinanza del 30

novembre 2012, con la quale ha citato le parti a camparire nell’aula delle

udienze, mercoledì 18 aprile 2012 (recte: 2013), per procedere al

contradditorio (art. 234 cpv. 1 CPC);

che,

infine, al reclamante non è nemmeno di sussidio dolersi del fatto che il

contratto di leasing non faccia alcun riferimento al valore dell’auto al momento

delle rescissione del contratto, come pure del fatto che il Pretore abbia disatteso

tale argomento ritenendo che la stesso esuli dal potere cognitivo del giudice

del rigetto dell’opposizione;

che, infatti,

anche in questo caso l’insorgente non spiega perché l’argomentazione osterebbe

all’impugnata decisione presa, in ogni modo, con cognizione di causa e alle cui

pertinenti considerazioni si può pertanto per il resto rinviare;

che nella

limitata misura in cui è amissibile, il reclamo va pertanto disatteso;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono

posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24'079.95.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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