14.2013.133
Reclamo inammissibile per carenza di motivazione
28 agosto 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2013.133
Data decisione, Autorità:
28.08.2013, CEF
Titolo:
Reclamo inammissibile per carenza di motivazione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2013.133
Lugano
28 agosto
2013
FP/ec/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48 LOG) per statuire
sul reclamo presentato il 18 luglio 2013 da
RE 1
contro la
decisione emanata il 9 luglio 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
(SO.2012.5231) promossa nei suoi confronti con istanza del 26 novembre 2012
da
CO
1
rappresentata
da RA 1
preso atto che con scritto
del 15 agosto 2013 la parte istante ha comunicato la rinuncia a presentare
osservazioni al reclamo, chiedendone comunque la reiezione;
esaminati gli
atti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le sentenze di rigetto dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il
rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a
CPC) da inoltrare entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza
impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);
che
inoltrato il 18 luglio 2013 contro una decisione intimata/recapitata in data 11
luglio 2013 (cfr. ricerca Track&Trace) il reclamo è senz’altro tempestivo
e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nella
misura in cui l’insorgente si propone di motivare il reclamo richiamando il
memoriale presentato in occasione dell’udienza di contradditorio del 18 aprile
2013, il rimedio sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;
che,
infatti, per soddisfare le esigenze di motivazione poste a un rimedio del
genere, non basta rinviare semplicemente ad altri atti di causa, ma occorre
invece spiegare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento alle motivazioni
contenute nella decisione impugnata, perché si sarebbe attuato uno dei titoli
Fatti
di reclamo sopra menzionati (freiburgerhaus/afheldt,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, 2a ed., art. 321 n. 15);
che il
reclamo non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misuura in cui l’insorgente
asserisce che la società leasing ha sempre omesso di esbire la prova che
documentasse “cosa ne sia stato dell’auto (venduta o-re leasing)”;
che il reclamante
non spiega peché un obiezione del genere osterebbe al riconoscimento di debito
– come tale non contestato – sul quale la procedente ha fondato l’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione nei suoi confronti;
che al reclamante
non giova dipoi rimproverare alla controparte di non essersi presentata all’udienza
di contradditorio, impedendole in questo modo di discutere la fattispecie e di trovare
un eventuale accordo;
che l’assenza
di una delle parti all’udienza non è motivo di impedimento alla pronuncia della
Considerandi
decisione sull’istanza di rigetto dell’opposizione sulla base degli atti,
segnatamente dell’istanza, del verbale di udienza e della documentazione agli
atti, come peraltro ben segnalato dal primo giudice nell’ordinanza del 30
novembre 2012, con la quale ha citato le parti a camparire nell’aula delle
udienze, mercoledì 18 aprile 2012 (recte: 2013), per procedere al
contradditorio (art. 234 cpv. 1 CPC);
che,
infine, al reclamante non è nemmeno di sussidio dolersi del fatto che il
contratto di leasing non faccia alcun riferimento al valore dell’auto al momento
delle rescissione del contratto, come pure del fatto che il Pretore abbia disatteso
tale argomento ritenendo che la stesso esuli dal potere cognitivo del giudice
del rigetto dell’opposizione;
che, infatti,
anche in questo caso l’insorgente non spiega perché l’argomentazione osterebbe
all’impugnata decisione presa, in ogni modo, con cognizione di causa e alle cui
pertinenti considerazioni si può pertanto per il resto rinviare;
che nella
limitata misura in cui è amissibile, il reclamo va pertanto disatteso;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono
posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono poste a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24'079.95.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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