14.2013.135
Intempestività del reclamo
28 agosto 2013Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2013.135
Lugano
28 agosto 2013
FP/b/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48 LOG) per statuire sul reclamo presentato il 16
luglio 2013 da
RE
1
contro la decisione emanata
il 25 giugno 2103 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa
a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.1195)
promossa nei suoi confronti con istanza del 15 marzo 2013 da
CO
1
esaminati gli atti,
Considerandi
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo
(combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine
di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 251 lett. a
e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
(art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);
che inoltrato il 16 luglio 2013 contro una decisione emanata il 25 giugno 2013 e notificata/recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca Track&Trace) il reclamo, il cui termine è
venuto a scadere il lunedì 8 luglio 2013, è intempestivo;
che il motivo adotto dalla
reclamante per giustificare il ritardo del gravame, ovvero di avere preso conoscenza
della decisione impugnata soltanto il 16 luglio 2013, la relativa raccomandata essendo
stata ritirata dallo studio fiduciario __________ e, quindi, non da lei, non è
di giovamento;
che, per tacere del fatto che si
tratta di un’affermazione non confortata da alcun oggettivo riscontro,
l’insorgente, comunque sia, non pretende che la persona in causa non fosse
abilitata alla ricezione dell’atto in questione;
che ne discende pertanto l’inammissibilità
del rimedio;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della
reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 250.- sono
poste a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 6'239.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).