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Decisione

14.2013.135

Intempestività del reclamo

28 agosto 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2013.135

Lugano

28 agosto 2013

FP/b/mc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

sedente

quale giudice unico (art. 48 LOG) per statuire sul reclamo presentato il 16

luglio 2013 da

RE

1

contro la decisione emanata

il 25 giugno 2103 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa

a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.1195)

promossa nei suoi confronti con istanza del 15 marzo 2013 da

CO

1

esaminati gli atti,

Considerandi

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che contro le sentenze di rigetto

dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo

(combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine

di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 251 lett. a

e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

(art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);

che inoltrato il 16 luglio 2013 contro una decisione emanata il 25 giugno 2013 e notificata/recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca Track&Trace) il reclamo, il cui termine è

venuto a scadere il lunedì 8 luglio 2013, è intempestivo;

che il motivo adotto dalla

reclamante per giustificare il ritardo del gravame, ovvero di avere preso conoscenza

della decisione impugnata soltanto il 16 luglio 2013, la relativa raccomandata essendo

stata ritirata dallo studio fiduciario __________ e, quindi, non da lei, non è

di giovamento;

che, per tacere del fatto che si

tratta di un’affermazione non confortata da alcun oggettivo riscontro,

l’insorgente, comunque sia, non pretende che la persona in causa non fosse

abilitata alla ricezione dell’atto in questione;

che ne discende pertanto l’inammissibilità

del rimedio;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della

reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e

le spese per complessivi fr. 250.- sono

poste a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 6'239.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).