14.2013.136
Opposizione a sequestro. Esistenza del credito fondata su un contratto di compravendita immobiliare. Eccezione di difetti ai posteggi basata su una pretesa garanzia ricevuta. Respinta la tesi di un accertamento manifestamente errato dei fatti (apprezzamento delle prove)
2 dicembre 2013Italiano20 min
i parcheggi meccanizzati presenti nell’autorimessa. Ciò detto, l’insufficiente altezza di un posteggio meccanizzato inaccessibile a
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Numero d'incarto:
14.2013.136
Data decisione, Autorità:
02.12.2013, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro. Esistenza del credito fondata su un contratto di compravendita immobiliare. Eccezione di difetti ai posteggi basata su una pretesa garanzia ricevuta. Respinta la tesi di un accertamento manifestamente errato dei fatti (apprezzamento delle prove)
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
DIFETTI
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RECLAMO
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 319segg. CPC
art. 320 let. b CPC
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 272 cpv. 1 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.136
Lugano
2 dicembre 2013
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa
davanti alla Pretura __________, con opposizione del 14 gennaio 2013 (inc. SO. 2013.145)
da
RE 1
(patrocinato dall’ PA
1)
contro
il sequestro 12 dicembre 2012 (inc. SO.2012.5480)
(n° __________) richiesto nei suoi confronti da
CO 1
CO 2
(entrambi patrocinati dall’avv. PA 2)
in cui il Pretore con decisione 5 luglio 2013 ha respinto l’opposizione e, conseguentemente, confermato il
sequestro, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico dell’opponente;
reclamante l’opponente con
allegato 18 luglio 2013 chiedente la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere l’opposizione ed annullare il sequestro
rispettivamente, in via subordinata, retrocedere l’incarto
al Pretore per nuovo giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e
di seconda sede;
preso atto delle osservazioni (correttamente: risposta
al reclamo) 14 agosto 2013 dei sequestranti, i quali ne propongono la reiezione,
con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 11 dicembre 2012 diretta contro RE 1, CO 1 e CO 2 hanno
chiesto al Pretore __________, in base all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro la “PPP no. __________
del Fondo base part. __________ RFD __________ intestato a RE 1, __________”,
il tutto fino a concorrenza del credito di fr. 70'000.–
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2010 al 14 novembre 2012 su CHF 125'000.–
e dal 15 novembre 2012 su CHF 70'000.–.
B. I
sequestranti fondano la loro pretesa sul contratto di compravendita immobiliare
6 ottobre 2008 (rogato con atto n. __________ del notaio __________, __________)
con cui – in veste di promotori e progettisti del complesso denominato “Condominio
__________” – hanno venduto ai coniugi RE 1 e __________, in ragione di un
mezzo ciascuno, la PPP n. __________ (quota di comproprietà 137/1000) del fondo
base n. __________ RFD di __________ per la somma complessiva di fr. 2'915'000.–. A fronte degli acconti già versati, essi rivendicano da RE
1 – proprietario unico della PPP a seguito del decesso della moglie – il pagamento del saldo restante di fr. 70'000.– da lui trattenuti in
ragione di pretesi difetti all’immobile.
La causa del sequestro è fondata sull’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF considerato il domicilio all’estero del debitore.
C. Il
12 dicembre 2012 il Pretore __________, ha ordinato il sequestro così come richiesto.
D. Il
14 gennaio 2013 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro. La PPP faceva
parte di un complesso residenziale di lusso situato in una zona carente di
parcheggi pubblici. Per l’opponente
l’isolamento fonico tra il suo
appartamento e quello sovrastante era precario, come rilevato da una perizia
che egli aveva fatto eseguire. L’opponente lamentava poi la non corrispondenza tra i requisiti indicati
sulla scheda tecnica consegnatagli dai sequestranti e le dimensioni del
posteggio superiore automatizzato acquistato per fr. 70'000.–, circostanza di
cui lo aveva reso attento un comproprietario. A suo dire i sequestranti erano inoltre
venuti meno anche alla realizzazione di posteggi esterni destinati agli ospiti.
A fronte dei citati difetti, tutti puntualmente segnalati, pregiudizio e minor
valore subiti dalla PPP erano incontestabili e ben giustificavano la trattenuta
del saldo di fr. 70'000.–, pretesa inesigibile in applicazione dell’art. 82 CO. A titolo subordinato, nella
denegata ipotesi in cui il sequestro non fosse stato annullato, l’opponente ha rivendicato la prestazione di
una garanzia del valore di fr. 70'000.– da parte dei sequestranti, impregiudicato
il suo diritto di far valere un maggior danno.
All’udienza di discussione del 16 maggio 2013 l’opponente ha confermato il suo punto di
vista. Dal canto loro i sequestranti hanno escluso di avere consegnato all’opponente schede tecniche relative ai
posteggi automatizzati, quelle a cui egli faceva riferimento avendola ricevuta
da altri comproprietari. Essi hanno pure negato di avere garantito dei parcheggi
per visitatori da realizzare su un fondo adiacente, la relativa trattanda nell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale dell’aprile 2012 dimostrando semmai che la
questione andava regolata fra condomini. La notifica dei difetti del 10 settembre
2012 non era tempestiva ai sensi dell’art. 201 CO, visto che la consegna della PPP risaliva all’agosto 2010 e, ad ogni modo, l’op-ponente aveva sempre saputo che il
posteggio superiore poteva ospitare veicoli alti al massimo 1.70 m. In relazione all’isolamento fonico poi anche la
perizia da lui ordinata confermava l’ossequio dei parametri SIA. L’eccezione fondata sull’art. 82 CO era quindi dilatoria e pretestuosa. Il sequestro andava
conseguentemente mantenuto.
Nella sua
replica l’opponente ha ribadito
l’inesistenza e l’inesigibilità del credito. I difetti erano nascosti
e quindi notificabili nel termine di cinque anni dalla consegna, fermo restando
in ogni caso l’ipotesi del dolo
e della truffa. La struttura non era conforme alle prescrizioni della scheda
tecnica che stabiliva in 1.80 m l’altezza del posteggio superiore e in 2.05 m quella di quello inferiore. Inoltre sull’estratto
del piano agli atti figuravano i posteggi per i visitatori. L’opponente ha quantificato il danno causato
da tutti i difetti in un 10% (almeno) del valore d’acquisto
della PPP a fronte di un costo di fr. 70'000.– per uno dei posti auto interni, pretesa quest’ultima che pertanto
era inesistente, quantomeno inesigibile e in ogni caso
ampiamente estinta per compensazione. In duplica i sequestranti hanno escluso
di avere garantito all’opponente
specifiche tecniche per i posteggi interni, fermo restando poi che il
contestato difetto era facilmente verificabile alla consegna. Il piano prodotto
non era allegato alla licenza edilizia e non dava quindi riscontro di promesse
riguardo a posteggi esterni per gli ospiti. La quantificazione del pregiudizio
patito dall’op-ponente era infine
fantasiosa.
E. Con
decisione 5 luglio 2013 il Pretore __________, ha respinto l’opposizione e confermato
il sequestro. Il primo giudice ha stabilito che, a fronte della consegna ad
agosto 2010 dell’unità PPP, la notifica dei difetti 10 settembre 2012 per rumori
provenienti dal sovrastante appartamento, per insufficiente altezza dei posteggi
interni e per carenza di quelli esterni non poteva considerarsi tempestiva. I
difetti non erano inoltre nemmeno sufficientemente verosimili. Riguardo ai pretesi
rumori provenienti dal sovrastante appartamento egli ha constatato che entrambe
le perizie agli atti confermavano l’ossequio dei parametri SIA. Il contratto di
compravendita immobiliare non prevedeva alcunché in merito ai requisiti tecnici
dei due posteggi interni sovrapposti. E, in assenza di un rinvio ad altri documenti,
la sola scheda tecnica non confortava la tesi di una promessa data dai
sequestranti. Il contratto poi nemmeno accennava a posteggi esterni per gli ospiti,
di modo che l’estratto del piano prodotto neppure suffragava la tesi di una
loro garanzia data in tal senso. Ciò detto, l’atto di compravendita della PPP
per complessivi fr. 2'915'000.– rendeva verosimile ed esigibile il saldo
rimanente di fr. 70'000.–. Pacifiche inoltre la causa del sequestro invocata e
l’appartenenza della PPP all’escusso. In quanto non sostanziata, il Pretore ha invece
respinto la richiesta di una garanzia (art. 273 LEF) di pari importo presentata
dall’opponente.
F. Con reclamo del 18 luglio 2013 l’opponente chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di
annullare il sequestro ed accogliere l’opposizione. In via subordinata egli postula la retrocessione dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio. Richiamata
la contestuale procedura di reclamo pendente avverso la decisione con cui il medesimo
Pretore aveva rigettato in via provvisoria la sua opposizione sollevata nell’ambito dell’esecuzione a convalida del sequestro (inc. 14.2013.134), il reclamante
rileva che i sequestranti non hanno contestato che la scheda tecnica riguarda tutti
Fatti
i parcheggi meccanizzati presenti nell’autorimessa. Ciò detto, l’insufficiente altezza di un posteggio meccanizzato inaccessibile a
piedi costituisce un difetto nascosto da notificare entro cinque anni dalla
consegna. Ora, quella dei posteggi risale a fine settembre 2012. Di modo che la
notifica del 10 settembre 2012 ossequia non solo quel termine, ma persino i due
anni previsti dalle norme SIA applicabili alla fattispecie. Visto che la scheda
tecnica indica un’altezza di 1.85 m, nulla consente di ritenere che l’opponente sia
stato informato che il posteggio superiore non potesse ospitare veicoli alti oltre
1.70 m. Oltretutto poi, in realtà, lo spazio disponibile si era rivelato di appena
1.62 m. E, già solo questo giustifica la trattenuta di fr. 70'000.– e l’opposizione al sequestro. In aggiunta il reclamante
evidenzia che i sequestranti medesimi hanno preteso l’inserimento nell’ordine
del giorno dell’as-semblea dell’aprile 2012 della problematica riguardante i posteggi
esterni. Della risposta al reclamo formulata dai
sequestranti si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nel
seguito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro –
sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed.,
2010, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del
sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti all’autori-tà giudiziaria superiore (art. 278
cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e
fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG), con il rimedio del reclamo a prescindere
dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L’autorità superiore deve verificare, sulla
base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, se nel caso
concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal
creditore – e contestate da controparte – è raggiunto il grado di
verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso
che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha
confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha
annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.
482).
2.
Il termine per l’inoltro
del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al
reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposto il 18 luglio 2013 avverso la decisione notificata il 5 luglio 2013 e giunta
all’opponente lunedì 8 luglio
2013.
(“Tracciamento degli invii” del 23 luglio 2013), il reclamo risulta
ammissibile. L’impugnazione è
stata notificata il 5 agosto 2013, di modo che anche la risposta al reclamo
spedita il 14 agosto 2013 è senz’altro tempestiva.
3.
Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno
alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima
dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1
CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel,
in: Basler Kommentar, SchKG
II, 2a ed., 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d’ufficio, ma esamina solo
ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che
possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272),
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8
settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei
fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile
con l’esigenza di celerità
(art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La
réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP
révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten,
Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d’immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre
prove) che reputano determinanti.
4.
Vi
è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano
al vero (Piégai, op. cit., n. 792,
pag. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni
cumulative (CEF
15.
maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid. 1.5d):
– che vi sia un “inizio di
prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, consid. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272),
ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
– che
dall’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i
fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter
escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di
segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono
possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da
ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano
svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
5.
Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Ora, giusta l’art.
272.
cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso
dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si
trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.
In
concreto, il reclamante contesta l’esistenza di un credito di fr. 70'000.– quale saldo sul prezzo
dovuto per la PPP vendutagli dai sequestranti in ragione dei difetti ai posteggi
interni rispettivamente dell’assenza
di posteggi esterni, circostanze che egli reputa di avere reso sufficientemente
verosimili. In questa sede egli non accenna invece più al preteso carente
isolamento fonico (reclamo, pag. 2 n. 3). Indiscusse poi la causa del sequestro
(art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) e l’appartenenza
all’escusso della PPP n. __________
del fondo base n. __________ RFD di __________.
6.
In
relazione ai posteggi interni meccanizzati il reclamante sostiene che quello
superiore è difettoso in quanto non presenta l’altezza di almeno 1.85 m rispettivamente 2.10 m promessagli dai sequestranti e che è indicata sulla scheda tecnica (reclamo pag. 2 n. 2). Trattandosi
di apprezzamento delle prove la questione è attinente ai fatti, censurabili in
questa sede solo se l’accertamento
è stato manifestamente errato (Trezzini, in:
Commentario CPC, 2011, n. 1 e 2 a pag. 1409).
6.1
Il
Pretore ha accertato che il contratto di compravendita immobiliare nulla menziona
in merito alle specifiche tecniche che i due posteggi sovrapposti devono avere,
e nemmeno vi è traccia di un rinvio ad altri documenti (decisione impugnata,
pag. 4 n. 4 verso il basso). E, in effetti, eccezione fatta per la consegna in
uso esclusivo di “2 (due) posti auto (sovrapposti) nell’autorimessa al secondo piano superiore” al costo complessivo di fr. 140'000.– (doc. B pag. 2 ad C, pag. 3
nel mezzo e pag. 5 in alto), è ben vero che l’atto in questione non accenna minimamente a requisiti di dimensioni e
caratteristiche, conclusione che come tale il reclamante non contesta affatto. Di
conseguenza, pretendere a queste condizioni che ciò fosse da intendere alla
stregua di un “silenzio qualificato”,
ovvero e a contrario nel
senso che le parti abbiano in tal modo inteso unanimemente e a priori escludere
differenze o riserve di sorta tra i due sovrastanti posteggi (reclamo, pag. 3
n. 6), sfiora il pretesto anche a un esame limitato alla verosimiglianza. E
questo a prescindere dal fatto che la vendita riguardi un’unità condominiale in un complesso di lusso
(reclamo, pag. 3 n. 6). La critica è quindi infondata.
6.2
Ciò
posto, in assenza di altri riscontri oggettivi, il Pretore non ha ritenuto la
scheda tecnica prodotta quale doc. 4 alla stregua di un documento atto a
rendere sufficientemente verosimile la tesi dell’op-ponente che pretende di avere ottenuto dai sequestranti e sulla base
di quella scheda appunto, particolari e specifiche promesse riferite all’altezza dei suoi due posteggi interni (decisione
impugnata, pag. 4 n. 4 in basso). Il reclamante pensa di sovvertire tale sua conclusione
affermando che nella loro presa di posizione del 17 ottobre 2012 (doc. F) alla
notifica dei difetti 10 settembre 2012 (doc. E), i sequestranti non hanno contestato
in modo esplicito l’applicabilità
alla fattispecie in esame della citata scheda tecnica che prevede un’altezza minima di 1.85 m (reclamo, pag. 3 n. 6). L’argomenta-zione non è
tuttavia condivisibile giacché – come del resto poco oltre il medesimo opponente
ricorda – con quello scritto i sequestranti hanno evidenziato che “[l’opponente] ha sempre saputo che...[il
posteggio] superiore proprio per una questione di altezze poteva fungere da
stallo per autovetture di un’altezza non superiore a 1 metro e 70” (doc. F pag. 1 in basso), manifestando semmai e tutt’al più di avere dichiarato qualcosa di diverso e soprattutto ben inferiore
rispetto a quanto l’opponente
pretende. Non ravvisandosi in ciò un accertamento manifestamente errato dei
fatti imputabile al Pretore, la censura va quindi disattesa.
6.3
Aggiungasi
che la scheda tecnica di cui al doc. 4 accenna invero ad un modello di
posteggio avente una “Plattformabstand h = 185 cm”, ma per il quale è indicata un’altezza
massima di 1.80 m da intendersi quale “max. Pkw-Höhenmasse” ovvero già
comprensiva, oltre che dell’altezza
massima del veicolo, di eventuali barre e antenne montate sul tetto (“Die
Pkw-Gesamthöhe inklusive Dachreling und Antennenhalterung darf die hier angegebenen
max. Pkw-Höhenmasse nicht überschreiten”). Tutto sommato
quindi anche nella misura in cui l’opponente sembra ipotizzare che la divergenza dai citati 1.85 m sia stata implicitamente riconosciuta dagli stessi sequestranti, avendo essi limitato appunto la possibilità di utilizzo
del posteggio superiore ad autovetture che presentano un’altezza “non superiore a 170 cm” (reclamo, pag. 3 n. 6 in basso), nell’esito
l’accertamento del Pretore non
potrebbe comunque definirsi manifestamente errato. Una volta di più il reclamo
è così infondato.
6.4
Invano
poi il reclamante persiste nel sostenere che, secondo il rilievo effettuato dal
perito da lui incaricato, in realtà è addirittura emerso che eventuali veicoli stazionati
nel posteggio superiore devono tener conto di uno spazio massimo disponibile in
altezza di appena 1.62 m (reclamo, pag. 3 n. 6 in basso). Si tratta in effetti di una mera constatazione di parte eseguita da una persona che l’opponente ha di fatto interpellato in veste
di conoscente e non già di perito (doc. 9) come invece pretende. Nelle
circostanze così descritte rimane una semplice allegazione priva di riscontri
oggettivi e ininfluente ai fini del presente giudizio. E, non evidenziando un accertamento
manifestamente errato fatti, il reclamo risulta anche sotto questo profilo inconsistente.
7.
Invero,
per il Pretore la notifica dei difetti del 10 settembre 2012 è oltretutto intempestiva,
giacché inviata ad oltre due anni dalla consegna della PPP ad agosto 2010 e
solo dopo che i sequestranti avevano diffidato l’opponente a pagare il saldo ancora dovuto (decisione impugnata, pag.
4.
n. 4). Il reclamante obietta che, in quanto non accessibile a piedi, il
difetto di altezza del posteggio superiore automatizzato costituisce un difetto
nascosto notificabile nei cinque anni dalla consegna dei posteggi risalente – per
stessa ammissione dei sequestranti e diversamente da quanto ritenuto dal primo
giudice – a fine settembre 2012 (reclamo, pag. 3 n. 5). In ogni caso sarebbe comunque
rispettato il termine di due anni previsto dalle norme SIA applicabili al suo contratto
(reclamo, pag. 3 n. 5).
Ora, l’acquirente è legittimato a opporre al
venditore le eccezioni per i difetti notificati immediatamente, ovvero non
appena scoperti ed entro cinque anni dal trasferimento di proprietà (Giger, in: Berner Kommentar, Band IV,
1997, n. 101 ad art. 219). E, diversamente dai difetti apparenti per i quali s’impone un obbligo di verifica e di avviso contestuale all’acquisto della proprietà (art. 201 cpv. 1
CO), di eventuali difetti emersi più tardi – cosiddetti nascosti – va data
notizia subito dopo la loro scoperta (art. 201 cpv. 3 CO) (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., 2009, n. 1087 pag. 162; Schumacher/
Rüegg, Die Haftung des Grundstückverkäufers, in: Koller, Das
Grundstückkauf, 2a ed., 2001, pag. 270 seg.). Secondo il
contratto agli atti poi “per l’edificazione dell’appartamento venduto, valgono fra le Parti le norme SIA 118
(centodiciotto) anche per i termini di garanzia” (doc.
B pag. 9). Nondimeno – per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 6) – non
avendo l’opponente reso verosimile
che i sequestranti gli abbiano garantito che il posteggio interno superiore potesse
accogliere auto di altezza superiore a 1.70 m – come da lui preteso – in concreto diventa inutile disquisire oltre sulla questione a sapere se la notifica sia stata
tempestiva o no. Una volta di più, nell’esito il giudizio pretorile merita quindi conferma.
8.
Il
Pretore ha altresì escluso che, a fronte di un contratto di compravendita che
nulla prevede al riguardo, il solo piano prodotto in estratto quale doc. E
(correttamente: doc. 5) potesse rendere verosimile la promessa dei sequestranti
di realizzare posti auto destinati ai visitatori (decisione impugnata, pag. 4
n. 4). Il reclamante non contesta questa conclusione, limitandosi a rilevare
che la questione dei posteggi esterni figura nell’ordine del giorno dell’assemblea dell’aprile
2012.
per esplicita richiesta dei sequestranti (reclamo, pag. 4 n. 8). Ma, in
assenza di un confronto con la motivazione pretorile, il reclamo risulta a
priori immotivato e quindi inammissibile.
9.
Per quanto ricevibile, il reclamo va respinto. Le spese processuali
(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) sono a carico del reclamante (art.
106.
cpv. 1 CPC) con l’obbligo
di rifondere ai sequestranti – in solido tra loro – un’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC), queste ultime
commisurate all’impegno
richiesto per la redazione delle osservazioni rivelatesi sostanzialmente uguali
a quelle presentate nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione parimenti pendente (inc.
14.2013.134) in questa sede.
Ai fini
dell’indicazione dei rimedi
giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF) è stabilito in fr. 70'000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 271 segg. LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 500.–, già anticipata dal reclamante,
resta a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1 e all’CO 2 l’importo
complessivo di fr. 700.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in almeno fr. 70'000.–, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la
limitazione di cui all’art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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