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Decisione

14.2013.137

Rigetto provvisorio. Contratto d'appalto. Eccezione d'inadempimento contrattuale

3 settembre 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ del 30 aprile/2 maggio 2013 CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'344.--oltre interessi al 6% dal 21 dicembre 2011, indicando quale titolo di credito: “Fattura no. 201010 e fattura fornitura armadi e

porte.” Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha

chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. L’istante

fonda la sua pretesa su una conferma d’ordine no. 201010, sottoscritta da RE 1

il 13 dicembre 2010, per la fornitura e la posa di due cucine per un importo

complessivo di fr. 23'872.-- (doc. C), sulla relativa fattura del 21 dicembre 2011 per l’importo di fr. 24'393.--, che dedotti gli acconti, presentava un

saldo di fr. 5'296.-- (doc. B), su un’offerta per la fornitura e la posa di

armadi e porte su misura per un importo complessivo di fr. 13'608.--,

sottoscritta il 6 aprile 2011 da RE 1 (doc. F) e sulla relativa fattura del 21 dicembre 2011 per un importo complessivo di fr. 11'930.--, che dedotti gli acconti pagati,

presentava un saldo di fr. 1'048.-- (doc. E).

C. Con

osservazioni scritte del 21 giugno 2013 la convenuta si è opposta all’istanza sostenendo che le fatture prodotte erano incomprensibili e si riferivano ad

importi complessivi diversi da quelli indicati nella conferma d’ordine relativa

alle cucine e nell’offerta relativa alle porte e agli armadi. Dagli unici

documenti da lei firmati, ossia dalla conferma d’ordine n. 201010 e dall’offerta

per armadi e porte non si evinceva l’importo posto in esecuzione ammontante a

fr. 6'344.--. Inoltre non vi era stata consegna dell’opera da parte

dell’istante, la quale non aveva eseguito alcun collaudo di quanto fornito. Le

opere erano pure manifestamente difettose. La convenuta ha infine asserito di

avere notificato i difetti con scritto del 13 maggio 2013 (doc. 1).

D. Con

decisione dell’11 luglio 2013 il Pretore aggiunto __________ ha accolto

parzialmente l’istanza,

ritenendo

la conferma d’ordine per l’importo di fr. 23'872.-- così come l’offerta per

l’importo di fr. 13'608.--, sottoscritte da RE 1, validi riconoscimenti di

debito nei confronti dell’istante (doc. C e F). Il primo giudice ha rilevato

che dagli atti risultava che gli importi fatturati contemplavano quelli

riconosciuti, ad eccezione di un “supplemento per tamponamento superiore” di

fr. 400.-- (doc. B), che non poteva essere considerato, inoltre vi erano

differenze dovute al cambiamento dell’IVA dal 7.6% all’8%, correttamente

fatturata, e a importi riconosciuti ma non fatturati, ossia fr. 1'490.-- per un

“armadio camera nicchia su misura” e fr. 520.-- per “mensole murali per nicchia

fuori squadra”. Un riconoscimento di debito era di conseguenza dato per fr.

23'961.-- per le cucine e fr. 11'930 per le porte e gli armadi,

complessivamente fr. 35'891.--, da cui occorreva dedurre gli acconti versati

per complessivamente fr. 29'979.-- (per le cucine fr. 11'936.-- più fr.

7'161.-- e per le porte e gli armadi fr. 6'800.-- più fr. 4'082.--), da cui

risultava un credito a favore dell’istante di fr. 5'912.-- oltre interessi del

5%, non risultando alcun accordo per un tasso superiore (art. 104 CO), dal 30 aprile 2013, ossia dalla data del precetto esecutivo, non trovandosi agli atti una

precedente interpellazione (art. 102 CO). In merito alla contestazione

dell’opera per difetti fatta valere dalla convenuta il primo giudice ha

ritenuto che lo scritto del 13 maggio 2013 del patrocinatore dell’escussa, inviato all’istante solo dopo avere ricevuto il precetto esecutivo non era

sufficiente a fornire i riscontri oggettivi necessari per rendere verosimile la

presenza di difetti nelle opere fornite.

E. Con

il reclamo la convenuta sostiene che le fatture prodotte dall’istante

concernono importi complessivi differenti da quelli inizialmente pattuiti, asserendo

inoltre di averle corrisposto più di quanto dovuto. Inoltre dalle fatture non

si evince l’ammontare del preteso debito posto in esecuzione. La reclamante puntualizza

poi di avere ripetutamente contestato le fatture, rilevando il mancato

adempimento delle prestazioni contrattuali da parte dell’istante e chiedendole

l’integrale restituzione di quanto già pagato. D’altro canto, aggiunge la

reclamante, l’opera non può essere ritenuta consegnata, non essendo state

fornite alcune prestazioni. Inoltre non è stato rispettato il termine di

consegna concordato.

Considerandi

in diritto

1.

Secondo

l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

3.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

3.1

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari

(DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629, 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

3.2

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta,

op. cit., pag. 331; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad

c).

4.

Il

contratto di appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per la mercede. Nel caso in cui l’adempimento avviene

contemporaneamente con la consegna dell’opera, secondo la prassi basilese il

rigetto dell’opposizione può venire concesso, fintanto che il committente non eccepisce

che l’opera non è stata affatto oppure non è stata regolarmente eseguita e

consegnata, nel caso in cui questa eccezione è chiaramente senza fondamento

oppure viene immediatamente confutata dall’appaltatore. In caso di difetti il

committente deve inoltre rendere verosimile di averli tempestivamente

notificati (cfr. CEF 8 maggio 2002, 14.2002.18 consid. 1b e 1e; Staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 92).

Orbene,

la conferma d’ordine del 13 dicembre 2010 relativa alla fornitura e posa di due cucine per un importo complessivo di fr. 23'872.--(doc. C) così come l’offerta

del 6 aprile 2011 per la fornitura e posa di armadi e porte per l’importo

complessivo di fr. 13'608.-- (doc. F), ambedue sottoscritte dalla convenuta,

costituiscono, in via di principio, validi riconoscimenti di debito ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Come correttamente ritenuto dal primo giudice, gli

importi fatturati coincidono con gli importi indicati nella predetta conferma

d’ordine rispettivamente offerta (doc. C e F), ad eccezione di un “supplemento

per tamponamento superiore” di fr. 400.--, indicato solo nella fattura relativa

alle cucine, non sottoscritta dalla reclamante (doc. B), per cui non essendo

stato riconosciuto, è stato in prima sede correttamente dedotto. Le ulteriori differenze

sono dovute all’aumento dell’IVA dal 7.6% all’8%, correttamente calcolata in

ambedue le fatture, e a importi riconosciuti dalla convenuta con la sua firma,

ma non menzionati nella fattura relativa ad armadi e porte, ossia Fr. 1'490.--

per un “armadio camera nicchia su misura” e fr. 520.-- per “mensole murali per

nicchia fuori squadra”. Ne consegue che i riconoscimenti di debito in esame coincidono

con le fatture per complessivi fr. 23'961.-- per le cucine e fr. 11'930.-- per le

porte e gli armadi, complessivamente per fr. 35'891.--, da cui sono stati

correttamente dedotti gli acconti versati dalla convenuta ammontanti complessivamente

a fr. 29'979.--. Il credito fatto valere dall’istante è stato pertanto

correttamente determinato, in sede pretorile, in fr. 5'912.-- oltre interessi

del 5% dal 30 aprile 2013.

5.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4;

Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n.

28.

ad art. 82; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo

2000, pag. 350; Staehelin, op.

cit., n. 87 s. ad art. 82).

La

reclamante eccepisce la mancata consegna delle opere appaltate all’istante,

sostenendo che alcune prestazioni non erano state fornite, che non era stato

eseguito il collaudo e che le opere prestate presentavano difetti.

Orbene

le fatture relative alle opere di fornitura e posa di due cucine rispettivamente

di porte e armadi, oggetto dei contratti di appalto in esame, recano la data

del 21 dicembre 2011. La reclamante non ha fornito alcun riscontro oggettivo,

quale potrebbe essere uno scritto relativo alla carente consegna e collaudo e

ai pretesi difetti rispettivamente una contestazione sollevata in seguito alla

ricezione delle due fatture. Solo con una lettera datata 13 maggio 2013, spedita per via raccomandata, il patrocinatore della reclamante si è lamentato della

mancata consegna e collaudo delle opere e della presenza di difetti. Questo

scritto non solo è stato inviato circa 17 mesi dopo l’invio delle fatture e

dopo la notifica del precetto esecutivo in oggetto alla reclamante, il che fa

apparire la contestazione poco credibile, visto il tempo trascorso, ma costituisce

una semplice allegazione di parte, rimasta priva di qualsivoglia riscontro

oggettivo, per cui non rappresenta documento atto a rendere verosimile il

preteso mancato rispettivamente il non corretto adempimento della prestazione

da parte della procedente. La sentenza pretorile va pertanto confermata.

6.

Il

reclamo va respinto.

La

tassa di giustizia segue la soccombenza, ossia è posta a

carico della reclamante, mentre non si assegnano ripetibili, l’istante non

avendo presentato osservazioni (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 450.- è posta a carico della reclamante.

3. Notificazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicencancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 5'912.--, non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).