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Decisione

14.2013.138

Competenza e termine per un reclamo avverso una decisione di exequatur secondo la Convenzione di Lugano (2007) e di rigetto definitivo dell'opposizione . Notifica congiunta di decreto ingiuntivo e atto di precetto valida in base al diritto processuale italiano. Negate le ripetibili per temerarietà

29 novembre 2013Italiano20 min

compravendita e fornitura di materiale edile fino a concorrenza di € 200'000.– (doc. I). La società procedente ha evidenziato che il decreto ingiuntivo da lei ottenuto – per svariate fatture scoperte

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Numero d'incarto:

14.2013.138

Data decisione, Autorità:

29.11.2013, CEF

Titolo:

Competenza e termine per un reclamo avverso una decisione di exequatur secondo la Convenzione di Lugano (2007) e di rigetto definitivo dell'opposizione . Notifica congiunta di decreto ingiuntivo e atto di precetto valida in base al diritto processuale italiano. Negate le ripetibili per temerarietà

COMPETENZA PER MATERIA E COMPETENZA FUNZIONALE

ESECUZIONE

EXEQUATUR

NOTIFICA

RECLAMO

RICONOSCIMENTO

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

SENTENZA ESTERA

SPESE E INDENNITÀ

TERMINI

TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 32 CLUG 2007

art. 34 cf. 2 CLUG 2007

art. 43 CLUG 2007

art. 43 cf. 5 CLUG 2007

art. 45 cf. 1 CLUG 2007

art. 45 cf. 2 CLUG 2007

art. 52 CLUG 2007

art. 54 CLUG 2007

art. 55 cf. 1 CLUG 2007

art. 63 cf. 1 CLUG 2007

art. 106 cpv. 1 CPC

art. 108 CPC

art. 127 CPC

art. 128 cpv. 3 CPC

art. 309 let. a CPC

art. 309 let. b cf. 3 CPC

art. 319 cpv. 1 let. a CPC

art. 320 CPC

art. 326 cpv. 1 CPC

art. 326 cpv. 2 CPC

art. 327a CPC

art. 327a cpv. 1 CPC

art. 80 LEF

art. 81 cpv. 1 LEF

art. 48 LOG

art. 48 let. e cf. 1 LOG

art. 48 let. b cf. 5 LOG

art. 11 cpv. 1 RTARRIP

art. 11 cpv. 2 let. a RTARRIP

art. 11 cpv. 2 let. b RTARRIP

Incarto n.

14.2013.138

Lugano

29 novembre

2013

SL/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia

di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 8 gennaio

2013 da

CO 1

(patrocinata dall’ PA

2)

contro

RE 1

(patrocinata dall’ PA

1)

tendente ad ottenere il riconoscimento e la

dichiarazione d’esecutività in Svizzera del decreto

ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale di __________ insieme al rigetto

definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’11/12 luglio 2012 dell’UE __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con

decisione 8 luglio 2013 (inc. SO.2013.78), ha così stabilito:

“1. L’istanza è accolta.

§ Di conseguenza:

1.1. La decisione del Tribunale

di __________, decreto ingiuntivo __________ emesso il 21.3.2012, notificato in

data 4.4.2012, dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento 1.6.2012,

è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera.

1.2. È rigettata in via

definitiva l’opposizione

interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo no __________ dell’Ufficio esecuzione __________ dell’11.7.2012 per fr. 100'971.70 oltre interessi al 5% dal 1°

luglio 2012 su fr. 98'198.50.

2. Le tasse di giustizia di

fr. 350.– e le spese, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico

della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.– a titolo di

ripetibili.

3. omissis.”

Decisione

impugnata dalla società convenuta che con reclamo del 19 luglio 2013 ne postula

la riforma nel senso di annullarla e di respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione e, con successivo reclamo 31 luglio 2013, chiede di non

riconoscere e di non dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo emesso il 21

marzo 2012 dal Tribunale di __________ rispettivamente, in via sussidiaria, che

giusta l’art. 501 cpv. 2 CO gli

atti esecutivi a suo carico siano sospesi fino al rilascio di un attestato

definitivo di carenza di beni a carico della società debitrice principale __________

Srl di cui era garante, tasse di giustizia, spese e ripetibili di primo e secondo

grado a carico della società istante;

preso

atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 30 agosto 2013

la società istante ha postulato la reiezione di entrambi i reclami, protestate

tasse, spese e un’indennità per

ripetibili valutata in almeno fr. 2'500.–;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’11 luglio 2012 dell’UE

__________, CO 1 nella persona del suo rappresentante __________, ha escusso RE

1 per

(1) fr. 98'198.50 oltre interessi all’8% dal 1° luglio 2012 e

(2) fr. 2'773.20

senza interessi. Quale titolo di credito l’interessa­ta

ha indicato: “1) Decreto ingiuntivo del Tribunale di __________, __________,

emesso il 21.03.2012; depositato in cancelleria il 22.03.2012; munito di

formula esecutiva il 23.03.2012 e notificato, unitamente ad atto di precetto,

il 04.04.12. Corrispondenti a Euro 81'832.08 (al cambio 1 Euro = chf 1.20); 2)

Interessi al tasso liquidato in decreto ingiuntivo, calcolati sino al 30.06.12,

pari all’importo di Euro 2'311.00 (cambio di 1 Euro = chf 1.20)” (doc. H).

Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo come pure che il citato decreto ingiuntivo sia riconosciuto e dichiarato

esecutivo in Svizzera.

B. La

società istante fonda la sua pretesa sul decreto ingiuntivo 21 marzo 2012 (__________) con cui il

Tribunale di __________ ha fatto obbligo alla società convenuta di pagarle, in

solido con la società __________ Srl di cui si era costituita garante, la somma

di € 77'189.82 oltre interessi moratori, spese diritti e onorari (doc. C pag.

5). Ai fini del calcolo di questi importi la società istante rinvia ad un

estratto internet per il calcolo degli interessi moratori (doc. D) e fa riferimento

all’atto di precetto fatto spiccare in Italia e notificato insieme al decreto

ingiuntivo (doc. E), ad un estratto per il pagamento di tasse, imposte,

sanzioni e altre entrate (doc. F) e alla domanda d’esecuzione presentata in

Svizzera (doc. G).

In sostanza

Fatti

i rapporti fra le parti trovano fondamento nel contratto di fideiussione

omnibus 18 luglio 2011 con cui la società escussa, in veste di

fideiussore, si era impegnata a garantire alla società istante le obbligazioni

assunte dalla società italiana __________ Srl in relazione alla

compravendita e fornitura di materiale edile fino a concorrenza di € 200'000.– (doc. I). La società procedente ha evidenziato che il decreto ingiuntivo da lei ottenuto – per svariate fatture scoperte

– era stato validamente notificato alla società escussa la quale, pur avendo

sede in Svizzera, ai fini di quel contratto aveva eletto domicilio presso la sede

legale in Italia della società debitrice principale. Ciò detto, in quanto

definitivo e provvisto di formula esecutiva, quel decreto ingiuntivo costituiva

una decisione ai sensi della Convenzione di Lugano riconoscibile e atta ad

essere dichiarata esecutiva sul territorio elvetico. La procura (doc. B) e l’estratto del registro di commercio della

società escussa (doc. A) completano la documentazione.

C. Al

contraddittorio del 7 maggio 2013 la società istante ha confermato la sua domanda

di rigetto definitivo dell’opposizione

e ha prodotto in originale il decreto ingiuntivo e l’atto di precetto notificati alla società escussa (doc. L). Dal canto

suo la società convenuta vi si è opposta osservando che fra le parti erano in

corso dei tentativi volti a risolvere la vertenza tramite accordo.

D. Con

decisione 8 luglio 2013 il Pretore __________, ha riconosciuto e dichiarato

esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo datato 21 marzo 2012 del Tribunale di __________,

rigettando in via definitiva l’opposizione sollevata dalla società escussa. Per

il primo giudice il decreto ingiuntivo prodotto in originale soddisfa le condizioni

di autenticità poste dall’art. 53 n. 1 CLug e l’attestazione apposta dal cancelliere

del tribunale in data 1° giugno 2012 con cui quel provvedimento è dichiarato definitivamente

esecutivo, permette in concreto di soprassedere alla presentazione di una separata

dichiarazione di esecutività conforme al modulo di cui all’art. 54 CLug (art.

53 n. 2 CLug combinato con l’art. 55 n. 1 CLug). Ciò posto, non essendo stati

sollevati motivi di rifiuto giusta l’art. 34 CLug, nulla osta al riconoscimento

e all’exequatur della decisione italiana e, quindi, al rigetto definitivo dell’opposizione

sollevata dall’escussa.

E. Con

reclamo del 19 luglio 2013 la società convenuta postula la riforma della decisione

pretorile nel senso di annullarla e di respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione. Con successivo reclamo del 31 luglio 2013 la società

escussa propone inoltre l’annullamento

della decisione impugnata nel senso di non riconoscere né dichiarare esecutivo

il decreto ingiuntivo del Tribunale di __________ rispettivamente, in via

sussidiaria, di pronunciare la sospensione giusta l’art. 501 cpv. 2 CO degli atti esecutivi a suo carico fino al

rilascio di un attestato definitivo di carenza di beni a carico della società

debitrice principale __________ Srl. In sostanza, la reclamante lamenta la mancata

notifica degli atti a fondamento delle esecuzioni promosse in Italia, il

mancato accertamento del credito rivendicato dalla società istante, la nullità

della clausola di rinuncia alla preventiva escussione della società debitrice

principale contenuta nel contratto di fide­iussione 18 luglio 2011 e l’incompatibilità con i principi sanciti

dagli art. 496, 501 cpv. 1 e 502 cpv. 2 CO. Della risposta ai due reclami si

dirà, per quando necessario ai fini del giudizio, nel seguito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC

sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di

prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione

(art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la

dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3

CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF,

segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF

(art. 309 lett. b n. 3 CPC).

1.1

I

reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella

competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e

lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF,

escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di

accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella

competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo in esame andrebbe

esaminato dalla seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento

e dell’ese­cuzione della sentenza italiana – la decisione impugnata non ha su

questo punto carattere solo pregiudiziale e verte su una questione di diritto

delle obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG), ovvero su un contratto di

fideiussione – e dalla CEF per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo

dell’opposizio­ne. In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura

nonché della sicurezza del diritto, le due Camere hanno convenuto di demandare

il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell’art.

127.

CPC. Ci si può del resto chiedere se l’art. 48 LOG non disciplini una

questione di organizzazione puramente interna del Tribunale d’appello, ritenuto

che per le parti costituisce un’unica entità (CEF 10 luglio 2012 inc.

14.2012.79

consid. 1.2).

1.2

La

decisione impugnata è stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2,

rispettivamente 251 lett. a CPC). Nella misura in cui intende contestare sia la

concessione del rigetto definitivo dell’opposizione che la pronuncia di

exequatur della decisione estera, l’escusso deve proporre reclamo entro il temine

di un mese (art. 327a cpv. 3 CPC e 43 n. 5 CLug; CEF 18 gennaio 2013

inc. 14.2012.172 consid. 4.1c). Ciò detto, a fronte di un giudizio notificato l’8

luglio 2013 e recapitato l’indomani (“Tracciamento degli invii” del 23 luglio

2013), tanto il reclamo 19 luglio 2013 quanto quello presentato il 31 luglio

2013.

risultano ammissibili. Parimenti dicasi per le osservazioni 30 agosto 2013

trasmesse dalla società procedente entro il termine di dieci giorni assegnatole

con ordinanza 20 agosto 2013.

2.

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.

Giusta l’art. 80

cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione. La nozione di decisione ai

sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto

federale o cantonale (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali

o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25

segg. e 28 LDIP; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).

3.1

Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova

Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS

0.275.12), che ha sostituito la precedente e omonima Convenzione del 16

settembre 1988 (CL, RU 1991 2436).

3.2

Ora,

per l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle

azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata

in vigore nello Stato d’origi­ne, ovvero nello Stato richiesto per i casi in

cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una

decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina

pertanto il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo

la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79 consid. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nel

decreto ingiuntivo 21 marzo 2012 del Tribunale di __________ è stata proposta

con “ricorso” depositato in cancelleria il 15 marzo 2012 (doc. C pag. 4),

quindi dopo l’entrata in vigore della CLug in Italia (il 1° gennaio 2010) e in

Svizzera (il 1° gennaio 2011). Alla fattispecie risulta pertanto

applicabile la nuova Convenzione del 2007.

4.

Il

giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug

esamina con cognizione piena i motivi di diniego (art. 327a CPC), avendo le

parti la possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326

cpv. 2 CPC; Hofmann/ Kunz, in:

Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 56-57 ad art. 43 CLug; CEF 18 gennaio 2013

inc. 14.2012.172 consid. 4 con rinvio). Per contro, nella procedura di reclamo

contro le decisioni di rigetto definitivo dell’opposizione è possibile

censurare, oltre all’applicazio­ne del diritto, solo l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC) e non sono ammessi nova

(art. 326 cpv. 1 CPC).

5.

Il

Pretore ha evidenziato come a sostegno della sua richiesta la società istante avesse

prodotto l’originale del

decreto ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale

di __________, provvisto dell’attestazione secondo cui “con provvedimento in

data 01/06/12 il soprascritto decreto è stato dichiarato definitivamente

esecutivo” apposta dal cancelliere di quel tribunale (decisione impugnata,

pag. 4 in alto). A fronte di ciò egli ha ritenuto di poter dispensare giusta l’art.

55.

n. 1 CLug la società procedente dal­l’ulteriore produzione del formulario

ufficiale indicato dall’art. 54 CLug (decisione impugnata, pag. 3 in basso). A detta della società reclamante la dichiarazione di esecutività

pronunciata dal Pretore deve essere annullata (reclamo, pag. 4 n. 2a) poiché il

decreto ingiuntivo non scaturisce da una procedura ordinaria di accertamento

del credito bensì da un mero procedimento straordinario d’incasso forzato, ritenuto poi che lo stesso

era stato notificato alla sola società italiana e non a lei impedendole

pertanto di opporsi tempestivamente alla richiesta della società procedente

(reclamo, pag. 3 seg. n. 2a e 2b). La convenuta contesta inoltre le pretese all’origine del procedimento d’ingiunzione avviato in Italia (reclamo,

pag. 4 n. 2b), reputa nulla secondo il diritto italiano la clausola n. 3 del

contratto di fideiussione in quanto deroga a condizioni obbligatorie (reclamo,

pag. 4 n. 2c) e lamenta finanche una sua incompatibilità con norme del diritto

svizzero giungendo persino a chiedere di sospendere l’esecuzione (reclamo, pag. 5 n. 2d, 2e e 2f).

6.

Il

giudice può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività non solo per

uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 n. 1 CLug), ma

anche se difetta uno dei presupposti per l’exequatur, segnatamente se il

documento presentato non costituisce una decisione giusta l’art. 32 CLug (Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2a ed.,

2011.

n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/ Kunz,

op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; STF

4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4). Contrariamente a quanto crede la

reclamante (reclamo 31 luglio 2013, pag. 3 in alto), il giudice dell’exequatur non può invece riesaminare la

decisione straniera nel merito (art. 45 n. 2 CLug).

6.1

La

reclamante eccepisce anzitutto che le notifiche effettuate nella procedura

italiana d’incasso tramite procedura esecutiva lo sono state alla “ditta

italiana” (__________s.r.l. (con sede a __________) e non all’escussa RE 1, che

così non ha potuto opporsi tempestivamente alle richieste della parte escutente

(reclamo, pag. 3-4 ad 2a). Ancorché in modo implicito, la reclamante sembra

dunque invocare il motivo di rifiuto dell’art. 34 n. 2 CLug. Vista la riserva

espressa dalla Svizzera in merito a tale norma, la censura è ricevibile seppure

RE 1 non abbia impugnato il decreto ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale di __________.

a) Tale

decreto, unitamente all’atto di

precetto redatto dalla società procedente di seguito al testo dello stesso

decreto, sono stati oggetto di una notifica congiunta (doc. L pag. 7 e 11), come

previsto dall’art. 479 comma 3

CPCit., alla sede di __________ s.r.l. (“__________, __________”) di cui la

reclamante si era costituita garante e presso la quale si era elettivamente domiciliata

(doc. I pag. 1). Nella relata di notifica effettuata presso questo recapito e appunto

riferendosi alla società reclamante, l’ufficiale giudiziario __________ ha indicato “stando l’assenza del destinatario e del di lui

famigliari, la mancanza di persone legittimate a ricevere la copia”, di avere proceduto alle incombenze prescritte dall’art. 140 CPCit informandone la società

escussa tramite raccomandata indirizzata il 2 aprile 2012 al citato domicilio

eletto (doc. L pag. 11). L’avviso

di ricevimento (cartoncino verde: doc. L pag. 11) del 5 aprile 2012 ne attesta

l’av­venuta consegna in data 4

aprile 2012 alla persona “al servizio del destinatario addetto alla

ricezione delle notificazioni” (con la specificazione manoscritta: “addetto

ricez. atti”).

b) Ora,

la società reclamante non contesta né gli accertamenti dell’ufficiale

giudiziario, né di avere eletto a proprio domicilio, con riferimento ai diritti

e obblighi derivanti dal contratto di fideiussione, la sede legale di __________

s.r.l. e men che meno spiega perché la notifica non sarebbe valida. Ad ogni

modo, la notifica del decreto ingiuntivo (come dell’atto di precetto) va effettuata, a fronte di un’esplicita clausola contrattuale di elezione

di domicilio (art. 141 comma 2 CPCit), obbligatoriamente nelle mani della

persona o del capo dell’ufficio

nel luogo del domicilio eletto (art. 141 comma 3 CPCit). E il punto n. 7 del

contratto fra le parti stabilisce appunto che: “l’invio al fideiussore, RE 1, di lettere, le eventuali

notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione da parte della Soc. CO

1.

saranno fatti al fideiussore con pieno effetto presso il domicilio eletto nel

presente contratto in __________, __________, nella sede della soc. __________

Srl” (doc. I pag. 4). La notifica in questione

risulta dunque valida secondo il diritto processuale italiano, sicché si può

presumere che la convenuta abbia ricevuto gli atti in modo tale da poter

presentare le proprie difese nel senso dell’art. 34 n.

2.

CLug (cfr. Walther in: Stämpflis

Handkommentar, LugÜ, 2a ed., 2011 n. 52 ad art.

34.

CLug). In ogni caso, la reclamante non pretende che

non sia stato il caso. Infondata, questa prima censura va respinta.

6.2

Tutte

le altre censure (reclamo, n. 2 lett. b-f e n. 3) sono invece inammissibili.

Già si è detto, infatti, che il giudice dell’exequatur non può riesaminare la decisione straniera nel merito

(art. 45 n. 2 CLug). Il pieno potere di cognizione dell’autorità giudiziaria superiore

giusta l’art. 327a cpv. 1 CPC riguarda solo “i motivi di diniego

previsti dalla Convenzione di Lugano” (cfr. sopra consid. 6). Questa Camera non

è dunque abilitata ad esaminare gli argomenti ricorsuali attinenti al rapporto

contrattuale (nullità della clausola di rinuncia alla preventiva escussione

della società garantita, condizioni per una fideiussione solidale, mancata scadenza

del debito principale, fornitura di garanzie reali). Queste doglianze, e più in

generale la contestazione del credito vantato dall’escutente, andavano fatte

valere con un’opposizione al decreto ingiuntivo giusta l’art. 645 CPCit. Di

conseguenza, il reclamo del 31 luglio 2013 va respinto, sia nelle sue

conclusioni principali sia nella richiesta sussidiaria di “sospensione degli

atti

esecutivi”.

7.

Con

il reclamo 19 luglio 2013 la società convenuta non ha proposto alcuna delle eccezioni

consentite dall’art. 81 cpv. 1

LEF (segnatamente l’intervenuta

estinzione, proroga o prescrizione del debito) – né del resto lo poteva fare siccome

ci aveva rinunciato in prima istanza (cfr. sopra, consid. 4) – ma si è limitata

a chiedere l’annullamento del

dispositivo di rigetto definitivo del­l’op­po­sizione quale conseguenza dell’accogli­mento del reclamo 31 luglio 2013 proposto contro la dichiarazione

di exequatur. Orbene, la reiezione di quest’ultimo ricorso comporta anche quella del reclamo 19 luglio 2013.

8.

I

reclami 19 luglio e – per quanto ricevibile – 31 luglio 2013 vanno respinti e

la decisione impugnata integralmente confermata. La tassa di giustizia, calcolata

tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug, 14 LTG, 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (Domej, in: Stämpflis

Handkommentar, LugÜ, 2a ed.; 2011, n. 3 segg.

ad art. 52; Hofmann/Kunz, op.

cit., n. 22 ad art. 52) e la rifusione dell’in­den­nità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 52)

– che, a causa dell’atteggiamento

ritenuto temerario della controparte, la società istante quantifica in almeno

fr. 2'500.– (osservazioni,

pag. 7 ad 4 e pag. 8 in basso) – seguono la soccombenza della società

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese ripetibili per pratiche aventi un

valore litigioso di fr. 100'000.– sono stabilite in funzione di un tasso

variante tra l’8% e il 15% di

tale valore (art. 11 cpv. 1 RTar) e in sede di reclamo spaziano dal 30% al 60%

dell’importo ammissibile in prima istanza (art. 11 cpv. 2 lett. a RTar).

Trattandosi di procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti l’importo così ottenuto va poi ulteriormente ridotto

ad un tasso compreso tra il 20% e il 70% (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar). Nella

fattispecie, considerato un grado di difficoltà medio un’indennità di fr. 2'000.– pare senz’altro

adeguata, mentre l’eventuale temerarietà del reclamo –

in concreto comunque non manifesta – andrebbe semmai censurata in applicazione

dell’art. 108 rispettivamente 128 cpv. 3 CPC e non con una generica richiesta

di maggiorazione delle ripetibili poste a carico del soccombente.

Ai fini

dell’indicazione dei rimedi

giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 100'971.70.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 80 e 81 LEF; 34 n. 2, 45 n. 2, 52 CLug; 95 segg., 319 segg. CPC; 48 e

61 cpv. 1 OTLEF, il RTar e la LTF;

pronuncia: 1. Il reclamo 19 luglio 2013 e, per quanto

ricevibile, il reclamo 31 luglio 2013 sono entrambi respinti.

2. La

tassa di giustizia, di fr. 550.– per entrambi i reclami, già anticipata dalla

società reclamante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

–,;

–,.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 100'971.70, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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