14.2013.138
Competenza e termine per un reclamo avverso una decisione di exequatur secondo la Convenzione di Lugano (2007) e di rigetto definitivo dell'opposizione . Notifica congiunta di decreto ingiuntivo e atto di precetto valida in base al diritto processuale italiano. Negate le ripetibili per temerarietà
29 novembre 2013Italiano20 min
compravendita e fornitura di materiale edile fino a concorrenza di € 200'000.– (doc. I). La società procedente ha evidenziato che il decreto ingiuntivo da lei ottenuto – per svariate fatture scoperte
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2013.138
Data decisione, Autorità:
29.11.2013, CEF
Titolo:
Competenza e termine per un reclamo avverso una decisione di exequatur secondo la Convenzione di Lugano (2007) e di rigetto definitivo dell'opposizione . Notifica congiunta di decreto ingiuntivo e atto di precetto valida in base al diritto processuale italiano. Negate le ripetibili per temerarietà
COMPETENZA PER MATERIA E COMPETENZA FUNZIONALE
ESECUZIONE
EXEQUATUR
NOTIFICA
RECLAMO
RICONOSCIMENTO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SENTENZA ESTERA
SPESE E INDENNITÀ
TERMINI
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 32 CLUG 2007
art. 34 cf. 2 CLUG 2007
art. 43 CLUG 2007
art. 43 cf. 5 CLUG 2007
art. 45 cf. 1 CLUG 2007
art. 45 cf. 2 CLUG 2007
art. 52 CLUG 2007
art. 54 CLUG 2007
art. 55 cf. 1 CLUG 2007
art. 63 cf. 1 CLUG 2007
art. 106 cpv. 1 CPC
art. 108 CPC
art. 127 CPC
art. 128 cpv. 3 CPC
art. 309 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 3 CPC
art. 319 cpv. 1 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 327a CPC
art. 327a cpv. 1 CPC
art. 80 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
art. 48 LOG
art. 48 let. e cf. 1 LOG
art. 48 let. b cf. 5 LOG
art. 11 cpv. 1 RTARRIP
art. 11 cpv. 2 let. a RTARRIP
art. 11 cpv. 2 let. b RTARRIP
Incarto n.
14.2013.138
Lugano
29 novembre
2013
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 8 gennaio
2013 da
CO 1
(patrocinata dall’ PA
2)
contro
RE 1
(patrocinata dall’ PA
1)
tendente ad ottenere il riconoscimento e la
dichiarazione d’esecutività in Svizzera del decreto
ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale di __________ insieme al rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’11/12 luglio 2012 dell’UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
decisione 8 luglio 2013 (inc. SO.2013.78), ha così stabilito:
“1. L’istanza è accolta.
§ Di conseguenza:
1.1. La decisione del Tribunale
di __________, decreto ingiuntivo __________ emesso il 21.3.2012, notificato in
data 4.4.2012, dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento 1.6.2012,
è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera.
1.2. È rigettata in via
definitiva l’opposizione
interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo no __________ dell’Ufficio esecuzione __________ dell’11.7.2012 per fr. 100'971.70 oltre interessi al 5% dal 1°
luglio 2012 su fr. 98'198.50.
2. Le tasse di giustizia di
fr. 350.– e le spese, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.– a titolo di
ripetibili.
3. omissis.”
Decisione
impugnata dalla società convenuta che con reclamo del 19 luglio 2013 ne postula
la riforma nel senso di annullarla e di respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione e, con successivo reclamo 31 luglio 2013, chiede di non
riconoscere e di non dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo emesso il 21
marzo 2012 dal Tribunale di __________ rispettivamente, in via sussidiaria, che
giusta l’art. 501 cpv. 2 CO gli
atti esecutivi a suo carico siano sospesi fino al rilascio di un attestato
definitivo di carenza di beni a carico della società debitrice principale __________
Srl di cui era garante, tasse di giustizia, spese e ripetibili di primo e secondo
grado a carico della società istante;
preso
atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 30 agosto 2013
la società istante ha postulato la reiezione di entrambi i reclami, protestate
tasse, spese e un’indennità per
ripetibili valutata in almeno fr. 2'500.–;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’11 luglio 2012 dell’UE
__________, CO 1 nella persona del suo rappresentante __________, ha escusso RE
1 per
(1) fr. 98'198.50 oltre interessi all’8% dal 1° luglio 2012 e
(2) fr. 2'773.20
senza interessi. Quale titolo di credito l’interessata
ha indicato: “1) Decreto ingiuntivo del Tribunale di __________, __________,
emesso il 21.03.2012; depositato in cancelleria il 22.03.2012; munito di
formula esecutiva il 23.03.2012 e notificato, unitamente ad atto di precetto,
il 04.04.12. Corrispondenti a Euro 81'832.08 (al cambio 1 Euro = chf 1.20); 2)
Interessi al tasso liquidato in decreto ingiuntivo, calcolati sino al 30.06.12,
pari all’importo di Euro 2'311.00 (cambio di 1 Euro = chf 1.20)” (doc. H).
Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo come pure che il citato decreto ingiuntivo sia riconosciuto e dichiarato
esecutivo in Svizzera.
B. La
società istante fonda la sua pretesa sul decreto ingiuntivo 21 marzo 2012 (__________) con cui il
Tribunale di __________ ha fatto obbligo alla società convenuta di pagarle, in
solido con la società __________ Srl di cui si era costituita garante, la somma
di € 77'189.82 oltre interessi moratori, spese diritti e onorari (doc. C pag.
5). Ai fini del calcolo di questi importi la società istante rinvia ad un
estratto internet per il calcolo degli interessi moratori (doc. D) e fa riferimento
all’atto di precetto fatto spiccare in Italia e notificato insieme al decreto
ingiuntivo (doc. E), ad un estratto per il pagamento di tasse, imposte,
sanzioni e altre entrate (doc. F) e alla domanda d’esecuzione presentata in
Svizzera (doc. G).
In sostanza
Fatti
i rapporti fra le parti trovano fondamento nel contratto di fideiussione
omnibus 18 luglio 2011 con cui la società escussa, in veste di
fideiussore, si era impegnata a garantire alla società istante le obbligazioni
assunte dalla società italiana __________ Srl in relazione alla
compravendita e fornitura di materiale edile fino a concorrenza di € 200'000.– (doc. I). La società procedente ha evidenziato che il decreto ingiuntivo da lei ottenuto – per svariate fatture scoperte
– era stato validamente notificato alla società escussa la quale, pur avendo
sede in Svizzera, ai fini di quel contratto aveva eletto domicilio presso la sede
legale in Italia della società debitrice principale. Ciò detto, in quanto
definitivo e provvisto di formula esecutiva, quel decreto ingiuntivo costituiva
una decisione ai sensi della Convenzione di Lugano riconoscibile e atta ad
essere dichiarata esecutiva sul territorio elvetico. La procura (doc. B) e l’estratto del registro di commercio della
società escussa (doc. A) completano la documentazione.
C. Al
contraddittorio del 7 maggio 2013 la società istante ha confermato la sua domanda
di rigetto definitivo dell’opposizione
e ha prodotto in originale il decreto ingiuntivo e l’atto di precetto notificati alla società escussa (doc. L). Dal canto
suo la società convenuta vi si è opposta osservando che fra le parti erano in
corso dei tentativi volti a risolvere la vertenza tramite accordo.
D. Con
decisione 8 luglio 2013 il Pretore __________, ha riconosciuto e dichiarato
esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo datato 21 marzo 2012 del Tribunale di __________,
rigettando in via definitiva l’opposizione sollevata dalla società escussa. Per
il primo giudice il decreto ingiuntivo prodotto in originale soddisfa le condizioni
di autenticità poste dall’art. 53 n. 1 CLug e l’attestazione apposta dal cancelliere
del tribunale in data 1° giugno 2012 con cui quel provvedimento è dichiarato definitivamente
esecutivo, permette in concreto di soprassedere alla presentazione di una separata
dichiarazione di esecutività conforme al modulo di cui all’art. 54 CLug (art.
53 n. 2 CLug combinato con l’art. 55 n. 1 CLug). Ciò posto, non essendo stati
sollevati motivi di rifiuto giusta l’art. 34 CLug, nulla osta al riconoscimento
e all’exequatur della decisione italiana e, quindi, al rigetto definitivo dell’opposizione
sollevata dall’escussa.
E. Con
reclamo del 19 luglio 2013 la società convenuta postula la riforma della decisione
pretorile nel senso di annullarla e di respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione. Con successivo reclamo del 31 luglio 2013 la società
escussa propone inoltre l’annullamento
della decisione impugnata nel senso di non riconoscere né dichiarare esecutivo
il decreto ingiuntivo del Tribunale di __________ rispettivamente, in via
sussidiaria, di pronunciare la sospensione giusta l’art. 501 cpv. 2 CO degli atti esecutivi a suo carico fino al
rilascio di un attestato definitivo di carenza di beni a carico della società
debitrice principale __________ Srl. In sostanza, la reclamante lamenta la mancata
notifica degli atti a fondamento delle esecuzioni promosse in Italia, il
mancato accertamento del credito rivendicato dalla società istante, la nullità
della clausola di rinuncia alla preventiva escussione della società debitrice
principale contenuta nel contratto di fideiussione 18 luglio 2011 e l’incompatibilità con i principi sanciti
dagli art. 496, 501 cpv. 1 e 502 cpv. 2 CO. Della risposta ai due reclami si
dirà, per quando necessario ai fini del giudizio, nel seguito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC
sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di
prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione
(art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la
dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3
CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF,
segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF
(art. 309 lett. b n. 3 CPC).
1.1
I
reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella
competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e
lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF,
escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di
accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella
competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo in esame andrebbe
esaminato dalla seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento
e dell’esecuzione della sentenza italiana – la decisione impugnata non ha su
questo punto carattere solo pregiudiziale e verte su una questione di diritto
delle obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG), ovvero su un contratto di
fideiussione – e dalla CEF per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo
dell’opposizione. In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura
nonché della sicurezza del diritto, le due Camere hanno convenuto di demandare
il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell’art.
127.
CPC. Ci si può del resto chiedere se l’art. 48 LOG non disciplini una
questione di organizzazione puramente interna del Tribunale d’appello, ritenuto
che per le parti costituisce un’unica entità (CEF 10 luglio 2012 inc.
14.2012.79
consid. 1.2).
1.2
La
decisione impugnata è stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2,
rispettivamente 251 lett. a CPC). Nella misura in cui intende contestare sia la
concessione del rigetto definitivo dell’opposizione che la pronuncia di
exequatur della decisione estera, l’escusso deve proporre reclamo entro il temine
di un mese (art. 327a cpv. 3 CPC e 43 n. 5 CLug; CEF 18 gennaio 2013
inc. 14.2012.172 consid. 4.1c). Ciò detto, a fronte di un giudizio notificato l’8
luglio 2013 e recapitato l’indomani (“Tracciamento degli invii” del 23 luglio
2013), tanto il reclamo 19 luglio 2013 quanto quello presentato il 31 luglio
2013.
risultano ammissibili. Parimenti dicasi per le osservazioni 30 agosto 2013
trasmesse dalla società procedente entro il termine di dieci giorni assegnatole
con ordinanza 20 agosto 2013.
2.
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
Giusta l’art. 80
cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione. La nozione di decisione ai
sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto
federale o cantonale (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali
o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25
segg. e 28 LDIP; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).
3.1
Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova
Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS
0.275.12), che ha sostituito la precedente e omonima Convenzione del 16
settembre 1988 (CL, RU 1991 2436).
3.2
Ora,
per l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle
azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata
in vigore nello Stato d’origine, ovvero nello Stato richiesto per i casi in
cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una
decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina
pertanto il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo
la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79 consid. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nel
decreto ingiuntivo 21 marzo 2012 del Tribunale di __________ è stata proposta
con “ricorso” depositato in cancelleria il 15 marzo 2012 (doc. C pag. 4),
quindi dopo l’entrata in vigore della CLug in Italia (il 1° gennaio 2010) e in
Svizzera (il 1° gennaio 2011). Alla fattispecie risulta pertanto
applicabile la nuova Convenzione del 2007.
4.
Il
giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug
esamina con cognizione piena i motivi di diniego (art. 327a CPC), avendo le
parti la possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326
cpv. 2 CPC; Hofmann/ Kunz, in:
Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 56-57 ad art. 43 CLug; CEF 18 gennaio 2013
inc. 14.2012.172 consid. 4 con rinvio). Per contro, nella procedura di reclamo
contro le decisioni di rigetto definitivo dell’opposizione è possibile
censurare, oltre all’applicazione del diritto, solo l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC) e non sono ammessi nova
(art. 326 cpv. 1 CPC).
5.
Il
Pretore ha evidenziato come a sostegno della sua richiesta la società istante avesse
prodotto l’originale del
decreto ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale
di __________, provvisto dell’attestazione secondo cui “con provvedimento in
data 01/06/12 il soprascritto decreto è stato dichiarato definitivamente
esecutivo” apposta dal cancelliere di quel tribunale (decisione impugnata,
pag. 4 in alto). A fronte di ciò egli ha ritenuto di poter dispensare giusta l’art.
55.
n. 1 CLug la società procedente dall’ulteriore produzione del formulario
ufficiale indicato dall’art. 54 CLug (decisione impugnata, pag. 3 in basso). A detta della società reclamante la dichiarazione di esecutività
pronunciata dal Pretore deve essere annullata (reclamo, pag. 4 n. 2a) poiché il
decreto ingiuntivo non scaturisce da una procedura ordinaria di accertamento
del credito bensì da un mero procedimento straordinario d’incasso forzato, ritenuto poi che lo stesso
era stato notificato alla sola società italiana e non a lei impedendole
pertanto di opporsi tempestivamente alla richiesta della società procedente
(reclamo, pag. 3 seg. n. 2a e 2b). La convenuta contesta inoltre le pretese all’origine del procedimento d’ingiunzione avviato in Italia (reclamo,
pag. 4 n. 2b), reputa nulla secondo il diritto italiano la clausola n. 3 del
contratto di fideiussione in quanto deroga a condizioni obbligatorie (reclamo,
pag. 4 n. 2c) e lamenta finanche una sua incompatibilità con norme del diritto
svizzero giungendo persino a chiedere di sospendere l’esecuzione (reclamo, pag. 5 n. 2d, 2e e 2f).
6.
Il
giudice può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività non solo per
uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 n. 1 CLug), ma
anche se difetta uno dei presupposti per l’exequatur, segnatamente se il
documento presentato non costituisce una decisione giusta l’art. 32 CLug (Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2a ed.,
2011.
n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/ Kunz,
op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; STF
4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4). Contrariamente a quanto crede la
reclamante (reclamo 31 luglio 2013, pag. 3 in alto), il giudice dell’exequatur non può invece riesaminare la
decisione straniera nel merito (art. 45 n. 2 CLug).
6.1
La
reclamante eccepisce anzitutto che le notifiche effettuate nella procedura
italiana d’incasso tramite procedura esecutiva lo sono state alla “ditta
italiana” (__________s.r.l. (con sede a __________) e non all’escussa RE 1, che
così non ha potuto opporsi tempestivamente alle richieste della parte escutente
(reclamo, pag. 3-4 ad 2a). Ancorché in modo implicito, la reclamante sembra
dunque invocare il motivo di rifiuto dell’art. 34 n. 2 CLug. Vista la riserva
espressa dalla Svizzera in merito a tale norma, la censura è ricevibile seppure
RE 1 non abbia impugnato il decreto ingiuntivo emesso il 21 marzo 2012 dal Tribunale di __________.
a) Tale
decreto, unitamente all’atto di
precetto redatto dalla società procedente di seguito al testo dello stesso
decreto, sono stati oggetto di una notifica congiunta (doc. L pag. 7 e 11), come
previsto dall’art. 479 comma 3
CPCit., alla sede di __________ s.r.l. (“__________, __________”) di cui la
reclamante si era costituita garante e presso la quale si era elettivamente domiciliata
(doc. I pag. 1). Nella relata di notifica effettuata presso questo recapito e appunto
riferendosi alla società reclamante, l’ufficiale giudiziario __________ ha indicato “stando l’assenza del destinatario e del di lui
famigliari, la mancanza di persone legittimate a ricevere la copia”, di avere proceduto alle incombenze prescritte dall’art. 140 CPCit informandone la società
escussa tramite raccomandata indirizzata il 2 aprile 2012 al citato domicilio
eletto (doc. L pag. 11). L’avviso
di ricevimento (cartoncino verde: doc. L pag. 11) del 5 aprile 2012 ne attesta
l’avvenuta consegna in data 4
aprile 2012 alla persona “al servizio del destinatario addetto alla
ricezione delle notificazioni” (con la specificazione manoscritta: “addetto
ricez. atti”).
b) Ora,
la società reclamante non contesta né gli accertamenti dell’ufficiale
giudiziario, né di avere eletto a proprio domicilio, con riferimento ai diritti
e obblighi derivanti dal contratto di fideiussione, la sede legale di __________
s.r.l. e men che meno spiega perché la notifica non sarebbe valida. Ad ogni
modo, la notifica del decreto ingiuntivo (come dell’atto di precetto) va effettuata, a fronte di un’esplicita clausola contrattuale di elezione
di domicilio (art. 141 comma 2 CPCit), obbligatoriamente nelle mani della
persona o del capo dell’ufficio
nel luogo del domicilio eletto (art. 141 comma 3 CPCit). E il punto n. 7 del
contratto fra le parti stabilisce appunto che: “l’invio al fideiussore, RE 1, di lettere, le eventuali
notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione da parte della Soc. CO
1.
saranno fatti al fideiussore con pieno effetto presso il domicilio eletto nel
presente contratto in __________, __________, nella sede della soc. __________
Srl” (doc. I pag. 4). La notifica in questione
risulta dunque valida secondo il diritto processuale italiano, sicché si può
presumere che la convenuta abbia ricevuto gli atti in modo tale da poter
presentare le proprie difese nel senso dell’art. 34 n.
2.
CLug (cfr. Walther in: Stämpflis
Handkommentar, LugÜ, 2a ed., 2011 n. 52 ad art.
34.
CLug). In ogni caso, la reclamante non pretende che
non sia stato il caso. Infondata, questa prima censura va respinta.
6.2
Tutte
le altre censure (reclamo, n. 2 lett. b-f e n. 3) sono invece inammissibili.
Già si è detto, infatti, che il giudice dell’exequatur non può riesaminare la decisione straniera nel merito
(art. 45 n. 2 CLug). Il pieno potere di cognizione dell’autorità giudiziaria superiore
giusta l’art. 327a cpv. 1 CPC riguarda solo “i motivi di diniego
previsti dalla Convenzione di Lugano” (cfr. sopra consid. 6). Questa Camera non
è dunque abilitata ad esaminare gli argomenti ricorsuali attinenti al rapporto
contrattuale (nullità della clausola di rinuncia alla preventiva escussione
della società garantita, condizioni per una fideiussione solidale, mancata scadenza
del debito principale, fornitura di garanzie reali). Queste doglianze, e più in
generale la contestazione del credito vantato dall’escutente, andavano fatte
valere con un’opposizione al decreto ingiuntivo giusta l’art. 645 CPCit. Di
conseguenza, il reclamo del 31 luglio 2013 va respinto, sia nelle sue
conclusioni principali sia nella richiesta sussidiaria di “sospensione degli
atti
esecutivi”.
7.
Con
il reclamo 19 luglio 2013 la società convenuta non ha proposto alcuna delle eccezioni
consentite dall’art. 81 cpv. 1
LEF (segnatamente l’intervenuta
estinzione, proroga o prescrizione del debito) – né del resto lo poteva fare siccome
ci aveva rinunciato in prima istanza (cfr. sopra, consid. 4) – ma si è limitata
a chiedere l’annullamento del
dispositivo di rigetto definitivo dell’opposizione quale conseguenza dell’accoglimento del reclamo 31 luglio 2013 proposto contro la dichiarazione
di exequatur. Orbene, la reiezione di quest’ultimo ricorso comporta anche quella del reclamo 19 luglio 2013.
8.
I
reclami 19 luglio e – per quanto ricevibile – 31 luglio 2013 vanno respinti e
la decisione impugnata integralmente confermata. La tassa di giustizia, calcolata
tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug, 14 LTG, 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (Domej, in: Stämpflis
Handkommentar, LugÜ, 2a ed.; 2011, n. 3 segg.
ad art. 52; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 22 ad art. 52) e la rifusione dell’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 52)
– che, a causa dell’atteggiamento
ritenuto temerario della controparte, la società istante quantifica in almeno
fr. 2'500.– (osservazioni,
pag. 7 ad 4 e pag. 8 in basso) – seguono la soccombenza della società
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese ripetibili per pratiche aventi un
valore litigioso di fr. 100'000.– sono stabilite in funzione di un tasso
variante tra l’8% e il 15% di
tale valore (art. 11 cpv. 1 RTar) e in sede di reclamo spaziano dal 30% al 60%
dell’importo ammissibile in prima istanza (art. 11 cpv. 2 lett. a RTar).
Trattandosi di procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti l’importo così ottenuto va poi ulteriormente ridotto
ad un tasso compreso tra il 20% e il 70% (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar). Nella
fattispecie, considerato un grado di difficoltà medio un’indennità di fr. 2'000.– pare senz’altro
adeguata, mentre l’eventuale temerarietà del reclamo –
in concreto comunque non manifesta – andrebbe semmai censurata in applicazione
dell’art. 108 rispettivamente 128 cpv. 3 CPC e non con una generica richiesta
di maggiorazione delle ripetibili poste a carico del soccombente.
Ai fini
dell’indicazione dei rimedi
giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 100'971.70.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF; 34 n. 2, 45 n. 2, 52 CLug; 95 segg., 319 segg. CPC; 48 e
61 cpv. 1 OTLEF, il RTar e la LTF;
pronuncia: 1. Il reclamo 19 luglio 2013 e, per quanto
ricevibile, il reclamo 31 luglio 2013 sono entrambi respinti.
2. La
tassa di giustizia, di fr. 550.– per entrambi i reclami, già anticipata dalla
società reclamante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
–,;
–,.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 100'971.70, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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