14.2013.14
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Un'indennità d'inconvenienza può essere riconosciuta se il richiedente ne giustifica la richiesta, e la decisione al riguardo deve essere motivata
20 febbraio 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.14
Lugano
20 febbraio 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa
con istanza 9 ottobre 2012 da
RE
1
contro
CO
1, Paradiso
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 4 maggio 2012
per il pagamento di fr. 1’000'000.- oltre interessi al 10% dal 15.11.2011 e
spese;
sulla quale istanza il
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, con decisione del 2
gennaio 2013 (__________), ha così statuito:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio, è respinta in via provvisoria per l’importo di fr. 1’000’000.-
oltre interessi del 5% dal 15 novembre 2011.
2. Le spese e
la tassa di giustizia per complessivi fr.1'000.-, da anticipare dalla parte
istante, e le spese esecutive di fr. 203.-, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 3'000.- a titolo di indennità”.
Sentenza impugnata dalla parte
convenuta con reclamo del 18 gennaio 2013, con il quale
chiede
– previa concessione dell’effetto sospensivo – la riforma del dispositivo n. 2
del giudizio di primo grado, nel senso che non vengano attribuite ripetibili
alla parte istante, subordinatamente l’annullamento del relativo dispositivo e
il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuova decisione;
preso atto che con scritto
del 15 febbraio 2013 la parte istante ha comunicato che non intende presentare
osservazioni al reclamo e che si attiene pertanto al giudizio di questa Camera;
richiamato il decreto 22 gennaio
2013, con il quale il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo
effetto sospensivo;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro le decisioni di
rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art.
309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla
notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2
CPC);
che proposto il 18 gennaio
2013 contro una decisione notificata il 7 gennaio 2013 e recapitata il giorno
successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il reclamo è senz’altro tempestivo
e, quindi, sotto questo aspetto ammissibile;
che secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione del diritto (lett.
a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che la reclamante ritiene
ingiustificata la sua condanna al pagamento di un’indennità di fr. 3'000.-
conseguente al parziale accoglimento dell’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione, non avendo la parte istante notificato alcuna spesa
necessaria ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 lett. a CPC e avendo essa agito in
giudizio tramite i propri organi, ossia senza avvalersi di una rappresentanza
professionale, il che esclude l’applicazione dell’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC;
che, sempre secondo la
reclamante, la controparte nemmeno ha motivato la necessità di un’adeguata
indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, indennità
che il Pretore aggiunto le ha invece erroneamente attribuito, benché la stessa
procedente abbia formulato la propria domanda di causa adottando
meccanicamente una “strategia copia/incolla” da precedenti atti, trascurando
perfino che la normativa procedurale è nel frattempo cambiata, e producendo la
documentazione necessaria, segnatamente l’originale della cartella ipotecaria,
soltanto su sollecitazione telefonica della Pretura, come ammesso
dall’interessata nella sua replica del 23 novembre 2012;
che, ciò posto, la
reclamante chiede in via principale che, in riforma del dispositivo n. 2 della
sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), si prescinda dall’attribuire
alla parte istante un’indennità a seguito del (parziale) accoglimento
dell’istanza e, in via subordinata, ossia nel caso in cui questa Camera non ritenga
Fatti
di avere sufficienti elementi per statuire essa stessa nel merito, il rinvio
degli atti al primo giudice per nuovo giudizio al riguardo (art. 327 cpv. 3
lett. a CPC);
che con scritto del 15
febbraio 2013 la parte istante ha comunicato la rinuncia a presentare
osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio di questa Camera;
che giusta l’art. 95 cpv.
3 CPC sono spese ripetibili le “spese necessarie” (lett. a), le “spese per la
rappresentanza professionale in giudizio” (lett. b) e “in casi motivati,
un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata
professionalmente in giudizio” (lett. c ), com’era il caso per la parte
istante, rappresentata dai propri organi, rispettivamente dai propri
impiegati;
che, come risulta dallo
stesso testo della norma, il riconoscimento di un’adeguata indennità
d’inconvenienza interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica, ovvero in
casi particolari, e la decisione in merito dev’essere motivata (STF 16 aprile
2012, inc.5D_229/2011, consid. 3.3, RSPC/SZZP 2012/4, 304; CEF, decisione del
21 agosto 2012, inc. 14.2012.105);
che, nel caso in esame, la
decisione impugnata non contiene alcuna motivazione circa l’attribuzione di un
importo di fr. 3'000.- a titolo di indennità;
che, anzi, il primo
giudice nemmeno ha chiarito se tale importo è da considerare un’indennità per
Considerandi
ripetibili ex art. 95 cpv. 3 lett. b CPC oppure un’ indennità d’inconvenienza
ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (la sola che poteva entrare in considerazione),
il che è deprecabile e non dovrà in futuro più ripetersi;
che, nonostante la
manifesta carenza di motivazione del giudizio impugnato, un rinvio della causa
al primo giudice non è tuttavia necessaria, siccome la stessa causa è matura
per il giudizio (art. 327 cpv. lett. b CPC);
che, come correttamente
rilevato dall’insorgente, la parte istante non ha motivato in alcun modo la sua
richiesta, benché spetti a chi postula una siffatta indennità “dimostrare
l’inconvenienza subita e darne un’espressione monetaristica” (CPC Comm,
Trezzini, art. 95 pag. 388);
che ne discende che alla
procedente non può essere riconosciuta alcuna indennità del genere per il
procedimento di prima sede, con conseguente accoglimento del reclamo su questo
punto;
che le spese necessarie
giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC (invio postale dell’istanza e della replica
e fotocopie dei documenti prodotti) possono essere valutate in fr. 25.- e
messe a carico della convenuta in ragione della sua soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC);
che il reclamo va pertanto
ammesso in tale misura;
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio seguono la soccombenza pressoché integrale della
parte istante (art. 106 cpv. 1 CPC), non giovandole il fatto di essersi rimessa
al giudizio di questa Camera, dato che il suo atteggiamento passivo ha
comunque imposto una decisione formale sull’ammontare delle ripetibili, che
essa aveva chiesto senza quel rigore imposto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC
per casi del genere;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 95 CPC,
pronuncia:
1. Il reclamo è
parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza il
dispositivo n. 2 della sentenza 2 gennaio 2013 (inc. __________) del Pretore
aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è riformato come segue:
“2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.-, da anticipare dalla
parte istante, e le spese esecutive di fr. 203.-, sono poste a carico della
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 25.- a titolo di spese
necessarie.”
2. La tassa di giustizia
relativa al presente giudizio di fr. 200.- è posta a carico di CO 1, che
rifonderà alla reclamante fr. 200.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
-;
-;
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 3'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).