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Decisione

14.2013.14

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Un'indennità d'inconvenienza può essere riconosciuta se il richiedente ne giustifica la richiesta, e la decisione al riguardo deve essere motivata

20 febbraio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di avere sufficienti elementi per statuire essa stessa nel merito, il rinvio

degli atti al primo giudice per nuovo giudizio al riguardo (art. 327 cpv. 3

lett. a CPC);

che con scritto del 15

febbraio 2013 la parte istante ha comunicato la rinuncia a presentare

osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio di questa Camera;

che giusta l’art. 95 cpv.

3 CPC sono spese ripetibili le “spese necessarie” (lett. a), le “spese per la

rappresentanza professionale in giudizio” (lett. b) e “in casi motivati,

un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata

professionalmente in giudizio” (lett. c ), com’era il caso per la parte

istante, rappresentata dai propri organi, rispettivamente dai propri

impiegati;

che, come risulta dallo

stesso testo della norma, il riconoscimento di un’adeguata indennità

d’inconvenienza interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica, ovvero in

casi particolari, e la decisione in merito dev’essere motivata (STF 16 aprile

2012, inc.5D_229/2011, consid. 3.3, RSPC/SZZP 2012/4, 304; CEF, decisione del

21 agosto 2012, inc. 14.2012.105);

che, nel caso in esame, la

decisione impugnata non contiene alcuna motivazione circa l’attribuzione di un

importo di fr. 3'000.- a titolo di indennità;

che, anzi, il primo

giudice nemmeno ha chiarito se tale importo è da considerare un’indennità per

Considerandi

ripetibili ex art. 95 cpv. 3 lett. b CPC oppure un’ indennità d’inconvenienza

ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (la sola che poteva entrare in considerazione),

il che è deprecabile e non dovrà in futuro più ripetersi;

che, nonostante la

manifesta carenza di motivazione del giudizio impugnato, un rinvio della causa

al primo giudice non è tuttavia necessaria, siccome la stessa causa è matura

per il giudizio (art. 327 cpv. lett. b CPC);

che, come correttamente

rilevato dall’insorgente, la parte istante non ha motivato in alcun modo la sua

richiesta, benché spetti a chi postula una siffatta indennità “dimostrare

l’inconvenienza subita e darne un’espressione monetaristica” (CPC Comm,

Trezzini, art. 95 pag. 388);

che ne discende che alla

procedente non può essere riconosciuta alcuna indennità del genere per il

procedimento di prima sede, con conseguente accoglimento del reclamo su questo

punto;

che le spese necessarie

giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC (invio postale dell’istanza e della replica

e fotocopie dei documenti prodotti) possono essere valutate in fr. 25.- e

messe a carico della convenuta in ragione della sua soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC);

che il reclamo va pertanto

ammesso in tale misura;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio seguono la soccombenza pressoché integrale della

parte istante (art. 106 cpv. 1 CPC), non giovandole il fatto di essersi rimessa

al giudizio di questa Camera, dato che il suo atteggiamento passivo ha

comunque imposto una decisione formale sull’ammontare delle ripetibili, che

essa aveva chiesto senza quel rigore imposto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

per casi del genere;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 95 CPC,

pronuncia:

1. Il reclamo è

parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza il

dispositivo n. 2 della sentenza 2 gennaio 2013 (inc. __________) del Pretore

aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è riformato come segue:

“2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.-, da anticipare dalla

parte istante, e le spese esecutive di fr. 203.-, sono poste a carico della

convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 25.- a titolo di spese

necessarie.”

2. La tassa di giustizia

relativa al presente giudizio di fr. 200.- è posta a carico di CO 1, che

rifonderà alla reclamante fr. 200.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

-;

-;

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 3'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).