14.2013.142
Rigetto provvisorio. Esecuzione in via di realizzazione di un pegno manuale. Verbale d'inventario quale pegno. Contratto di locazione
19 settembre 2013Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.142
Lugano
19 settembre 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 19
agosto 2013 da
RE
1
patrocinata
dall’ PA 1
nella
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente
dall’istanza del 17 luglio 2013 da lei promossa nei confronti di
CO
1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte
convenuta al precetto esecutivo n. 807966 del 7 maggio/9
luglio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per il pagamento
di fr. 38'558.10 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord con
sentenza del 7
agosto 2013 (SO.2013.441) ha così deciso:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. 807966 (esecuzione in via di realizzazione di un pegno
manuale) dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via
provvisoria limitatamente all’importo di fr. 36'264.55 oltre interessi del 5%
dal 2 aprile 2013 su fr. 3'252.35 e dal 6
aprile 2013 su fr. 33'012.20.
2. Le spese e la tassa di giustizia
per complessivi fr. 360.--, da anticipare dalla parte istante, e le spese
esecutive di fr. 103.--, sono poste a carico della parte convenuta, la quale
rifonderà a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
tempestivamente impugnata da RE1 che con reclamo del 19
agosto 2013 postula l’accoglimento integrale dell’istanza, protestate spese e
ripetibili;
preso
atto che controparte non ha presentato osservazioni;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo
n. __________ del 7 maggio/9
luglio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio RE1 ha escusso
in via di realizzazione di un pegno manuale CO1 per l’incasso di fr. 38'558.10
oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013, indicando quale titolo di credito: “fr.
3'272.-- Affitto 2. trimestre 2013 – settore D15 – Livello 1 – Stabile _____;
fr. 35'286.10 Affitto 2. trimestre 2013 – settore 215 – Livello 2 – Stabile _____”;
che quale pegno è stato
designato il verbale d’inventario no. 803121/13 del 28.02/26.04.13;
che interposta tempestiva
opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore;
che la procedente fonda la
sua pretesa su un contratto di locazione concluso il 12
gennaio 2005 relativo ad un magazzino (doc. C)
rispettivamente su un
contratto di locazione del 6
luglio 2012 relativo ad un negozio (doc. H), unitamente a dati contabili riguardanti
la cifra d’affari realizzata dalla convenuta (doc. L);
che l’istante pretende per
il secondo trimestre 2013 per il magazzino il pagamento di fr. 3'020.30 (IVA
compresa) per la pigione più fr. 251.70 per le spese accessorie (IVA compresa),
complessivamente fr. 3'272.--, mentre per il negozio chiede il pagamento di fr.
24'338.83 per la pigione più fr. 1'947.10 IVA, complessivamente fr. 26'285.95,
più fr. 4'532.--(fr. 4'196.30 + IVA) per le spese accessorie e fr. 4'834.10
(fr. 4'476.-- + IVA) per le spese pubblicitarie;
che entro il termine
fissatole, la convenuta non ha presentato osservazioni;
che con decisione del 7
agosto 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha
accolto l’istanza solo parzialmente, rilevando che i contratti di locazione
prodotti, unitamente ai dati contabili, costituivano riconoscimenti di debito
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF solo per gli importi relativi alle pigioni
scadute per il magazzino più IVA (fr. 3'020.30) e le relative spese accessorie
senza IVA (fr. 233.05), così come per la pigione del negozio senza IVA (fr.
24'338.85), per le relative spese accessorie senza IVA (fr. 4'196.25) e spese
pubblicitarie senza IVA (fr. 4'476.10), complessivamente fr. 36'264.55 oltre
interessi del 5% dal 2 aprile 2013 su fr. 3'252.35 (magazzino) e dal 6
aprile 2013 su fr. 33'012.20 (negozio);
che con il reclamo
l’istante chiede il riconoscimento dell’IVA per le spese accessorie relative al
contratto di locazione del magazzino, di cui al contratto doc. C, ritenuto che se
alla pigione ivi indicata va aggiunta l’IVA, lo stesso deve valere anche per le
spese accessorie, mentre in merito al contratto di locazione per il negozio, di
cui al doc. G, pretende il riconoscimento dell’IVA per la pigione, le spese
accessorie e quelle pubblicitarie, ritenuto che l’indicazione in inglese sul
contratto “VAT non included” o “VAT excluded” significa che l’IVA non è
compresa negli importi indicati e deve quindi essere aggiunta agli stessi;
che la procedente puntualizza poi che
l’importo complessivo richiesto è stato fissato in fr. 38'558.10, come indicato
nel precetto esecutivo e nell’istanza, in luogo di fr. 38'924.10, essendo stati
fatturati alla convenuta per motivi dovuti al sistema informatico fr. 366.-- in
meno sulla pigione del negozio;
che secondo l'art. 319 lett. a CPC sono
impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima
istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della
LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art.
309 lett. b n. 3 CPC);
che giusta l'art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l'errata applicazione del diritto
che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo l'art. 82 cpv.
1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico (Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 167 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,
Zurigo 2000, pag. 377), o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale pure nell'esecuzione in via
di realizzazione del pegno (art. 153 cpv. 4 LEF), sia per il credito che per il
diritto di pegno (art. 153a cpv. 1 LEF; Bernheim
/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 35 ad art. 151 e
n. 7 ad art. 153a; Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 13 ad § 33; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 56 segg. ad art. 153; Stücheli,
op. cit., pag. 377);
che il giudice del rigetto
accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo)
se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se
vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai
documenti prodotti (Staehelin, op.
cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
op. cit., n. 73 seg. ad art. 82; Stücheli,
op. cit., pag. 112 e 169).
che nell'esecuzione in via
di realizzazione di pegno, il giudice verifica pure se vi è un titolo
attestante l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 166 e 169 ad
art. 82): salvo menzione espressa contraria, l'opposizione è in effetti
presunta diretta sia contro il credito sia contro l'esistenza del diritto di pegno
(art. 85 RFF);
che il contratto di
locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito per
il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (Staehelin, op. cit., n. 114 e 116 ad
art. 82 LEF e rif. ivi; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I Losanna 1999, n. 49 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 362 seg.);
che dal contratto di
locazione relativo al magazzino (doc. C) si evince che il canone di locazione è
stato stabilito in fr. 11'186.40 oltre all’IVA al tasso in vigore, il che non
può che valere pure per le spese accessorie fissate in fr. 10.-- al mq (per
93.22 mq) all’anno (cfr. doc. C punto 1), le quali costituiscono un’unità e
sottostanno al medesimo trattamento fiscale (cfr. info IVA 17 concernente il
settore/Amministrazione, locazione e vendita di immobili, www.estv.admin.ch);
che il contratto di
locazione relativo al negozio stabilisce che la pigione (doc. H punto 5)
rispettivamente le spese accessorie (doc. H punto 8) rispettivamente le spese
pubblicitarie (doc. H punto 28a) non sono comprensive dell’IVA (“VAT non
included” rispettivamente “VAT excluded”), il che significa, contrariamente a
quanto ritenuto in prima sede, che la predetta imposta non è inclusa nei relativi
importi e non che ne è escluso il pagamento;
che a conferma di quanto
ritenuto al precedente considerando, va osservato che il predetto contratto
specifica espressamente che ogni tassa sugli importi indicati a titolo di
pigione, di spese accessorie e spese pubblicitarie va a carico della parte
conduttrice (doc. H punto 32);
che di conseguenza i
contratti di locazione in esame permettono di riconoscere anche l’IVA di fr.
18.65 (IVA 8% di fr. 233.05) per le spese accessorie relative al magazzino e l’IVA
di fr. 1'947.10 (IVA 8% di fr. 24'338.85) per la pigione del negozio, di fr.
335.70 (IVA 8% di fr. 4'196.25) per le spese accessorie del negozio e di fr.
358.10 (IVA 8% di fr. 4'476.10) per le spese pubblicitarie del negozio,
complessivamente fr. 2'659.55, da cui vanno dedotti fr. 366.--, fatturati in
meno sulla pigione del negozio, come ritenuto in precedenza, pertanto
complessivamente fr. 2'293.55;
che come ritenuto dal
primo giudice, sulla base del verbale di ritenzione prodotto (doc. M), è
ammessa l’esistenza di un diritto di pegno manuale a favore dell’istante;
che il rigetto provvisorio
dell’opposizione deve pertanto essere concesso per fr. 38'558.10 oltre
interessi del 5% dal 2 aprile 2013 su fr. 3'272.-- e dal 6
aprile 2013 su fr. 35'286.10;
che
ne discende l’accoglimento del reclamo;
che la tassa di giustizia
e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è
accolto.
Di conseguenza i
Dispositivo
dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 7
agosto 2013 del Pretore aggiunto della Giuridizione di Mendrisio-Nord (SO.
2013441) sono così riformati:
“1. L’istanza
è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo
n. 807966 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è rigettata in via
provvisoria per fr. 38'558.10 oltre interessi del 5% dal 2 aprile 2013 su fr.
3'272.-- e dal 6 aprile 2013 su fr. 35'286.10.
2. La
tassa di giustizia di fr. 360.--, da anticipare dall’istante, e le spese
esecutive di fr. 103.- sono poste a carico di CO1, la quale rifonderà a RE 1
fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.”
II.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.-- è posta a carico
di CO 1 la quale rifonderà a RE 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
-
;
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 2'293.55 non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).