14.2013.143
Reclamo contro fallimento. Esecuzione in oggetto saldata. Solvibilità non resa verosimile
9 settembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.143
Lugano
9 settembre 2013
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 27 giugno 2013 da
CO
1
contro
CO
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
istanza
sulla quale il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con
sentenza del 13 agosto 2013 (SO.2013.446) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
a far tempo da martedì 13 agosto 2013, alle ore 10.00.
2./3./4.
Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del 14 agosto 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che controparte non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con disposizione ordinatoria
presidenziale del 21 agosto 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno CO
1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'109.--compresi
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione dell’8 agosto 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 13 agosto
2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 13 agosto 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1
asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del
13 agosto 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al
versamento di fr. 2'110.95 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa
dall’istante. Il reclamante sostiene poi di essere in grado a breve di
sistemare complessivamente la sua situazione debitoria.
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
b) Nel
caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 13 agosto 2013
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento – avvenuto
alle ore 15.22 secondo informazione del predetto ufficio – di fr. 2'110.95 a
saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo provato di avere
saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno al 9 settembre 2013 si evince che nei confronti
del reclamante sono pendenti 22 procedure esecutive per un importo complessivo
di fr. 181'912.07. Determinante è che nelle suddette esecuzioni, numerose
promosse per il mancato pagamento di tasse e oneri sociali, nell’anno in corso per
otto è stata emessa la comminatoria di fallimento, per quattro l’avviso di
pignoramento e in una è stata presentata la domanda di realizzazione. Ciò porta
a ritenere che il convenuto non è in grado di far fronte ai suoi impegni,
nemmeno di pagare i suoi debiti d’imposta e per oneri sociali. Al reclamante va
poi ricordato, in merito alla prospettata intenzione di far fronte ai suoi
impegni a breve, che la solvibilità va resa verosimile entro il termine di
reclamo. Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione
finanziaria del convenuto non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone
di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può
affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua
capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può
essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può
essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a
carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo presentato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
mercoledì 11 settembre 2013
alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).