Lexipedia

Decisione

14.2013.143

Reclamo contro fallimento. Esecuzione in oggetto saldata. Solvibilità non resa verosimile

9 settembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno CO

1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'109.--compresi

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione dell’8 agosto 2013 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 13 agosto

2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il

fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 13 agosto 2013 alle ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1

asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del

13 agosto 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al

versamento di fr. 2'110.95 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa

dall’istante. Il reclamante sostiene poi di essere in grado a breve di

sistemare complessivamente la sua situazione debitoria.

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione del giudice

del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo

il CPC. In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.

Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di

estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza

infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b) Nel

caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 13 agosto 2013

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento – avvenuto

alle ore 15.22 secondo informazione del predetto ufficio – di fr. 2'110.95 a

saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo provato di avere

saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno al 9 settembre 2013 si evince che nei confronti

del reclamante sono pendenti 22 procedure esecutive per un importo complessivo

di fr. 181'912.07. Determinante è che nelle suddette esecuzioni, numerose

promosse per il mancato pagamento di tasse e oneri sociali, nell’anno in corso per

otto è stata emessa la comminatoria di fallimento, per quattro l’avviso di

pignoramento e in una è stata presentata la domanda di realizzazione. Ciò porta

a ritenere che il convenuto non è in grado di far fronte ai suoi impegni,

nemmeno di pagare i suoi debiti d’imposta e per oneri sociali. Al reclamante va

poi ricordato, in merito alla prospettata intenzione di far fronte ai suoi

impegni a breve, che la solvibilità va resa verosimile entro il termine di

reclamo. Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione

finanziaria del convenuto non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone

di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può

affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua

capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può

essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può

essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a

carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo presentato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

mercoledì 11 settembre 2013

alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1.

3. Notificazione:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).