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Decisione

14.2013.144

Reclamo contro fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilità non resa verosimile

17 settembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 20 agosto 2013 il convenuto non è comparso.

C. Con

decisione del 20 agosto 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Locarno-Campagna ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 20 agosto 2013 alle ore 15.30.

D. Con il

reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una

ricevuta del 21 agosto 2013 relativa al versamento di fr. 4'258.60 a saldo

dell’esecuzione n. 880582 promossa dall’istante. Il reclamante sostiene poi che

la sua situazione finanziaria è in fase di risanamento e che intende proporre a

breve un concordato.

Considerandi

in

diritto:

1.

La decisione del giudice

del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo

il CPC. In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.

Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di

estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza

infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.

14.

pag. 347).

b) Nel

caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 21 agosto 2013

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 4'258.60

a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 880582, per cui avendo provato di avere

saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Locarno al 16 settembre 2013 si evince che nei confronti del

reclamante sono pendenti 22 procedure esecutive per un importo complessivo di

fr. 29'008.15. Rilevante è che nelle suddette esecuzioni nel 2012 sono state

emesse 2 rispettivamente nell’anno in corso 3 comminatorie di fallimento.

Determinante è poi che nel periodo dal 2 giugno 2010 al 22 marzo 2013 a carico

del convenuto sono stati emessi 32 atti di carenza di beni, parecchi dei quali

per tasse rimaste impagate, per un importo complessivo di fr. 53'192.20. Ciò

porta a ritenere che il convenuto, già da alcuni anni, non è in grado di far

fronte ai suoi impegni, nemmeno di pagare i suoi debiti d’imposta. Al

reclamante va poi ricordato, in merito alla prospettata intenzione di risanare

la sua situazione finanziaria e di proporre un concordato, che nell’ambito di

questa procedura di fallimento la solvibilità va resa verosimile entro il

termine di reclamo. Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la

situazione finanziaria del convenuto non sta sostanzialmente migliorando e che

non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti. Nel caso di

specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile

che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della

solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento

di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a

carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo presentato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1 a far tempo da

mercoledì 18 settembre 2013

alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1.

3. Notificazione:

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario

del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF