14.2013.144
Reclamo contro fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilità non resa verosimile
17 settembre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.144
Lugano
17 settembre 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico
(art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di
fallimento promossa con istanza del 2 luglio 2013 da
RE
1
contro
CO
1
istanza
sulla quale il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna con
sentenza del 20 agosto 2013 (SO.2013.579) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo dal giorno di
martedì 20 agosto 2013 alle ore 15.30.
2./3./4.
Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE
1 che con reclamo del
22 agosto 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che controparte non ha
presentato osservazioni;
preso atto che con disposizione
ordinatoria presidenziale del 23 agosto 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno CO
1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'258.60
interessi e spese compresi.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 20 agosto 2013 il convenuto non è comparso.
C. Con
decisione del 20 agosto 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Locarno-Campagna ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 20 agosto 2013 alle ore 15.30.
D. Con il
reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una
ricevuta del 21 agosto 2013 relativa al versamento di fr. 4'258.60 a saldo
dell’esecuzione n. 880582 promossa dall’istante. Il reclamante sostiene poi che
la sua situazione finanziaria è in fase di risanamento e che intende proporre a
breve un concordato.
Considerandi
in
diritto:
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14.
pag. 347).
b) Nel
caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 21 agosto 2013
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 4'258.60
a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 880582, per cui avendo provato di avere
saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Locarno al 16 settembre 2013 si evince che nei confronti del
reclamante sono pendenti 22 procedure esecutive per un importo complessivo di
fr. 29'008.15. Rilevante è che nelle suddette esecuzioni nel 2012 sono state
emesse 2 rispettivamente nell’anno in corso 3 comminatorie di fallimento.
Determinante è poi che nel periodo dal 2 giugno 2010 al 22 marzo 2013 a carico
del convenuto sono stati emessi 32 atti di carenza di beni, parecchi dei quali
per tasse rimaste impagate, per un importo complessivo di fr. 53'192.20. Ciò
porta a ritenere che il convenuto, già da alcuni anni, non è in grado di far
fronte ai suoi impegni, nemmeno di pagare i suoi debiti d’imposta. Al
reclamante va poi ricordato, in merito alla prospettata intenzione di risanare
la sua situazione finanziaria e di proporre un concordato, che nell’ambito di
questa procedura di fallimento la solvibilità va resa verosimile entro il
termine di reclamo. Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la
situazione finanziaria del convenuto non sta sostanzialmente migliorando e che
non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti. Nel caso di
specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile
che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della
solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento
di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a
carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo presentato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da
mercoledì 18 settembre 2013
alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione:
–
–
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario
del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF