14.2013.145
Titoli di reclamo. Procedura di rigetto in prima sede
11 settembre 2013Italiano4 min
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Incarto n.
14.2013.145
Lugano
11 settembre 2013
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 30
luglio 2013 da
1. RE 1
2. RE 2
contro la decisione emanata
il 20 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a
procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 62)
promossa nei loro confronti con istanza del 7 febbraio 2013 da
CO
1
rappresentata
dall’avv.dott. RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo
(combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) da inoltrare entro il
termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati
art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (art. 47 cpv. 1 lett. e LOG);
che inoltrato il 30 luglio 2013
contro una decisione emanata il 20 luglio 2013 e notificata/recapitata più
avanti, il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto (lett.
a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che gli insorgenti non si avvalgono
Fatti
di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del gravame
appare dubbia;
che la questione non ha da essere
approfondita, il reclamo essendo comunque sia votato all’insuccesso;
che nella misura in cui rimproverano
al primo giudice di avere statuito sull’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
senza averli convocati, i reclamanti muovono una critica priva di pregio;
che, secondo l’art. 253 CPC, se
l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla
controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;
che, nella fattispecie, il Giudice
di pace ha dato ai convenuti la possibilità di esprimersi per scritto, come
sottolineato nella decisione impugnata con riferimento alle osservazioni e
all’ampia documentazione presentate dagli escussi;
che, del resto, non risulta che i
convenuti abbiano contestato il modo di procedere adottato dal primo giudice;
che per quanto riguarda invece il
merito della controversia, i reclamanti non mettono in dubbio – a giusta
Considerandi
ragione - che il contratto di locazione sottoscritto il 30 novembre 1999 costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione
ex art. 82 cpv. 1 LEF per i canoni e gli anticipi spese rimasti impagati per la
somma complessiva di fr. 2'750.-, ma si propongono di opporsi all’istanza
adducendo motivi che tuttavia non solo non risultano sorretti da riscontri
oggettivi, ma che a ben vedere nemmeno erano stati invocati nelle osservazioni
(al limite del comprensibile) all’istanza (il che rende al riguardo il gravame
inammissibile, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo in sede di reclamo né nuove
conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove),
ove le contestazioni – stando al primo giudice – riguardavano non tanto il
pagamento del canone di locazione, ma la riconsegna dell’oggetto locato;
che ne discende pertanto che
nella limitata misura in cui è ammissibile, il reclamo deve essere disatteso;
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero
essere posti a carico dei reclamanti (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
che data tuttavia la particolarità
della fattispecie e tenuto conto delle pretese difficoltà economiche dei
reclamanti (v. scritto 2 settembre 2013 di RE 1), peraltro non assistiti da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese in esito alla
presente decisione;
che non essendo stato il reclamo
notificato per osservazioni, non si assegnano ripetibili alla parte istante;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. .
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
;
-
:
-
.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Vezia.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 2'750.-, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).