Lexipedia

Decisione

14.2013.145

Titoli di reclamo. Procedura di rigetto in prima sede

11 settembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del gravame

appare dubbia;

che la questione non ha da essere

approfondita, il reclamo essendo comunque sia votato all’insuccesso;

che nella misura in cui rimproverano

al primo giudice di avere statuito sull’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione

senza averli convocati, i reclamanti muovono una critica priva di pregio;

che, secondo l’art. 253 CPC, se

l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla

controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;

che, nella fattispecie, il Giudice

di pace ha dato ai convenuti la possibilità di esprimersi per scritto, come

sottolineato nella decisione impugnata con riferimento alle osservazioni e

all’ampia documentazione presentate dagli escussi;

che, del resto, non risulta che i

convenuti abbiano contestato il modo di procedere adottato dal primo giudice;

che per quanto riguarda invece il

merito della controversia, i reclamanti non mettono in dubbio – a giusta

Considerandi

ragione - che il contratto di locazione sottoscritto il 30 novembre 1999 costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione

ex art. 82 cpv. 1 LEF per i canoni e gli anticipi spese rimasti impagati per la

somma complessiva di fr. 2'750.-, ma si propongono di opporsi all’istanza

adducendo motivi che tuttavia non solo non risultano sorretti da riscontri

oggettivi, ma che a ben vedere nemmeno erano stati invocati nelle osservazioni

(al limite del comprensibile) all’istanza (il che rende al riguardo il gravame

inammissibile, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo in sede di reclamo né nuove

conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove),

ove le contestazioni – stando al primo giudice – riguardavano non tanto il

pagamento del canone di locazione, ma la riconsegna dell’oggetto locato;

che ne discende pertanto che

nella limitata misura in cui è ammissibile, il reclamo deve essere disatteso;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero

essere posti a carico dei reclamanti (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

che data tuttavia la particolarità

della fattispecie e tenuto conto delle pretese difficoltà economiche dei

reclamanti (v. scritto 2 settembre 2013 di RE 1), peraltro non assistiti da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese in esito alla

presente decisione;

che non essendo stato il reclamo

notificato per osservazioni, non si assegnano ripetibili alla parte istante;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. .

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

;

-

:

-

.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Vezia.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 2'750.-, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).