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Decisione

14.2013.146

Azione di rivendicazione di proprietà di pietre preziose contro una creditrice cessionaria di una massa fallimentare titolare di un diritto di pegno manuale sulle medesime. Diritto processuale transit

13 gennaio 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i due testi R__________ e J__________ – quest’ultimo nel ruolo di broker assicurativo avente funto da intermediario

per la sottoscrizione della nota polizza – davano altresì conferma delle trattative

volte all’effettivo trasferimento

(del possesso) delle pietre preziose e alla modifica del beneficiario iscritto

sul certificato assicurativo (decisione impugnata, pag. 5 seg. verso il basso).

E già il 5 febbraio 1996 J__________ aveva confermato al direttore della

società convenuta che le pietre si trovavano nella cassetta di sicurezza dell’aeroporto di __________ e di avere personalmente

depositato in banca le due chiavi di cui era in possesso. Il direttore della società

convenuta e J__________, alla presenza di R__________, avevano poi concretamente

visionato la collezione di pietre preziose il 21 marzo 1996. E quest’ultimo aveva inoltre confermato che solo la

pronuncia del sequestro penale aveva bloccato la conclusione dell’operazione, impedendo la consegna delle

chiavi alla convenuta (decisione impugnata, pag. 5 seg. in basso). Dal profilo

giuridico per il Pretore il contratto si era validamente perfezionato il 5

febbraio 1996, in quanto a quel momento era a tutti noto che l’assicuratore J__________ deteneva le chiavi

della cassaforte ed esercitava il possesso sulle pietre preziose per conto

della società convenuta e non più per quello della ditta individuale T__________

(decisione impugnata, pag. 7 nel mezzo).

In questo

contesto la società reclamante rimprovera al Pretore di avere omesso che l’accordo 5 febbraio 1996 tra la ditta

individuale T__________ e la società convenuta era nullo

poiché nessun prestito era stato concretamente elargito. In conseguenza di ciò,

la società convenuta non poteva rivendicare alcunché sulla collezione di pietre

(reclamo, pag. 3 seg. n. 8). A sostegno di questa sua tesi l’interessata si

limita tuttavia a rinviare ad una non meglio specificata ordinanza 4 ottobre

1996 emessa da un tribunale distrettuale del Lussemburgo – citandone addirittura

un passaggio – di cui però non è dato di sapere se faccia o no parte dell’incarto.

Di modo che, in assenza di puntuali indicazioni, la censura risulta a priori

inammissibile per mancanza di motivazione (art. 321

cpv. 1 CPC). E a ben vedere essa sarebbe in ogni caso infondata, giacché lo stesso estratto testuale riprodotto dalla società reclamante specifica

che i fondi provenienti dalla società convenuta rispettivamente da __________

Foundation sono stati in effetti consegnati (“remis”) a T__________. E

di ciò, del resto, il medesimo RA 1 ha dato a più riprese conferma in diversi

atti (risposta al reclamo, pag. 3 n. 4, che rinvia a: doc. 12 pag. 5; doc. P/edizione

doc. III° pag. 1; scritto 23 luglio 1996 pag. 2 in edizione doc. I° ad T).

7. Invero,

la società reclamante obietta anche che con successivo accordo datato 6 marzo

1998 – agli atti quale doc. Q – la società convenuta si sarebbe impegnata a “liberare”

a favore del fallito RA 1, agente in veste di fiduciario della società attrice,

la “__________Collection” non appena fosse stato dissequestrato il

denaro che la società convenuta, in vista del prestito alla ditta individuale T__________

di cui all’accordo 5 febbraio

1996, aveva bonificato su un conto bancario. A suo dire il competente tribunale

aveva appunto provveduto in tal senso con decisione del 6 luglio 1998 (reclamo,

pag. 4 n. 12). Resta il fatto che parti alla convenzione 6 marzo 1998 sono la ditta

T__________ e la società convenuta (doc. P; edizione doc. III°). Non vi si fa

per contro menzione alcuna della società attrice, men che meno del preteso rapporto

fiduciario in essere fra lei e il fallito RA 1, di cui a ben vedere solo le

dichiarazioni di quest’ultimo

danno atto (verbale 25 ottobre 2011, pag. 2 in alto e pag. 4 nel mezzo; reclamo, pag. 5 n. 13). Volendo da ciò prescindere, la tesi della società reclamante

risulta comunque sia infondata. Al riguardo basti evidenziare come l’esigenza stessa di dover concludere l’accordo 6 marzo 1998 sia circostanza atta a

dimostrare che, perlomeno fino ad allora, la garanzia detenuta dalla società

convenuta in forza dell’accordo

5 febbraio 1996 era da ritenere valida (doc. P pag. 2; edizione doc. III°). E conseguentemente,

non avendo RA 1 già più il possesso (nemmeno indiretto) delle pietre, l’asserito trasferimento di proprietà alla

società attrice del 12 febbraio 1996 non poteva ad ogni modo avere efficacia. Non

da ultimo, giova oltretutto ricordare che secondo il tenore dell’accordo 6 marzo 1998 la sola restituzione

dei fondi sequestrati non faceva decadere il pegno manuale sulla collezione

finché RA 1, dopo il dissequestro dei fondi, non avesse rilasciato un’ulterio­re garanzia per il rimborso del

saldo ancora dovuto sull’ammontare

totale consegnato dalla società convenuta, circostanza che quest’ul­tima nega sia avvenuta (risposta al

reclamo, pag. 4 n. 6) e che la reclamante non ha dimostrato.

8. La

società reclamante ribadisce di avere dimostrato il suo diritto di proprietà

rispettivamente di “possesso continuato del bene, anche attraverso un

rapporto fiduciario” con il fallito RA 1 (reclamo, pag. 5 seg. n. 15). L’allegazione

Considerandi

sarebbe degna di considerazione unicamente nella misura in cui la società

attrice avesse sostenuto che RA 1 aveva sin dall’inizio acquistato la

collezione per conto di lei. Ma ciò non è il caso in concreto, l’interessata

essendosi di fatto limitata ad allegare con riferimento al doc. G l’avvenuto trasferimento

in data 20 novembre 1995 della proprietà della collezione da __________ G__________

alla ditta individuale T__________ di RA 1 (petizione, pag. 4 n. 3a;

conclusioni, pag. 4 n. 3a). E, del resto e in ogni ipotesi, la tesi di

un’acquisizione della collezione a titolo fiduciario nel 1995 si scontra con le

risultanze di causa, giacché in tal caso RA 1 non avrebbe poi avuto necessità

di cederla all'attrice il successivo 12 febbraio 1996 (doc. H). Dovendosi per

contro ammettere che per la reclamante la relazione fiduciaria è sorta successivamente

(reclamo, pag. 6 n. 16), ovvero al più presto con il trasferimento di proprietà

in data 12 febbraio 1996 – quantomeno ciò è quanto emerge dalle sue allegazioni

di causa (petizione, pag. 4 n. 3b, pag. 5 n. 3f e 3h; conclusioni, pag. 4 n. 3b, pag. 5 n. 3 f e 3h) in relazione ai doc. H, L e N – è a priori esclusa

l’eventualità di una distrazione nel senso dell’art. 401 cpv. 3 CO, tale norma

non applicandosi affatto a valori patrimoniali consegnati dal fiduciante al

fiduciario affinché li gestisca (DTF 117 II 429). A fronte di tutto ciò – e

come già ritenuto dal Pretore – se ne deve pertanto dedurre che la società

attrice, cui incombeva l’onere della prova, non ha affatto dimostrato di essere

proprietaria della collezione di pietre.

9.

A

titolo aggiuntivo, giova d’altra

parte rammentare che il Pretore ha giustificato la sua decisione anche con una

motivazione alternativa, evidenziando come neppure vi fossero prove univoche a

conforto della pretesa vendita di pietre preziose alla società attrice il 12 febbraio

1996, le dichiarazioni del fallito RA 1 risultando sotto questo profilo complessivamente

contraddittorie e finanche sconfessate da quelle di altre persone (decisione

impugnata, pag. 8). A detta del primo giudice poi, l’argomento non trovava nemmeno unanime riscontro nei documenti

prodotti dalla stessa società attrice (decisione impugnata, pag. 8 seg. in

basso). Con le conclusioni pretorili di cui si è appena detto tuttavia la società

reclamante non si confronta direttamente. Ne discende che, a ben vedere, il

reclamo sarebbe da considerare irricevibile per mancanza di motivazione (art.

321.

cpv. 1 CPC; cfr. DTF 132 III 560, consid. 3.2).

10.

In definitiva, per quanto ricevibile, il reclamo va respinto e la

decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia segue la soccombenza

della società reclamante (art. 95 cpv. 2 e 106 cpv. 1 CPC) che deve rifondere

alla società convenuta un’indennità

per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). Il valore litigioso corrisponde a fr.

4'000.–, ovvero al valore di stima (Vock/Müller,

SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 248 ad 6) della “__________Collection”

stabilito dal Pretore (decisione impugnata, pag. 9 seg. in basso; art. 11 lett.

a CPC/TI) e non validamente contestato dalla convenuta (sopra, consid. 3).

Il

medesimo importo (fr. 4'000.–) è determinante anche ai fini dell’indicazione dei rimedi giuridici esperibili

sul piano federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Motivi per i quali

richiamati

gli art. 242 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 319 segg., 404 cpv. 1 e 405 cpv.

1, CPC, la LTG;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 1'000.–, già

anticipata dalla società reclamante, resta a suo carico con l’obbligo di

rifondere a CO 1 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 4'000.–,

non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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