14.2013.147
Rigetto provvisorio. Riconoscimento di debito chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto a interpretazione
2 ottobre 2013Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.147
Lugano
2 ottobre 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 2 settembre 2013 da
RE
1
patrocinato
dall’ PA 1
nella causa a procedura
sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza del 6 marzo 2013 da lui promossa nei confronti di
CO
1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
del 3/5 dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr.
250'000.-- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
con sentenza del
20 agosto 2013 (SO.2013.1054) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 350.-- sono poste a carico della parte istante, con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
2 settembre 2013 postula l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese e ripetibili;
lette le osservazioni di controparte del 19 settembre 2013;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
del 3/5 dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 250'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2012, indicando
quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito di data 31.08.2011”.
Interposta tempestiva opposizione
dalla convenuta, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. L’istante fonda
la sua pretesa su uno scritto della convenuta del 31 agosto 2011 del seguente tenore (doc. B):
“
Lugano, 31 agosto 2011
Egregio Signor RE 1,
nell’ambito della
sua attività di consulenza presso l’Affiliata B__________ Ltd con la presente
le confermiamo che nel corso del mese di marzo 2012 la Banca le corrisponderà,
come convenuto un importo di CHF 250'000.--.
Distinti
saluti.
CO 1
(firma) (firma)
V__________ A__________”
e su un
ulteriore scritto del 31 agosto del seguente tenore (doc. C):
“
Lugano, 31 agosto 2011
Egregio Signor RE 1,
nell’ambito della
sua attività di consulenza presso l’Affiliata B__________ Ltd con la presente
le confermiamo che nel corso del mese di marzo 2012 la Banca le corrisponderà,
come convenuto un importo di CHF 250'000.--.
Le imposte relative
all’importo percepito saranno a suo carico.
Distinti
saluti.
CO 1
(firma) (firma)
V__________ A__________”
L’istante ha pure inoltrato una
convenzione sottoscritta dalle parti il 31 agosto 2011 in seguito alla fine del suo rapporto di lavoro con la convenuta, in cui era prevista la cessazione della
sua attività per il 30 settembre 2011 e l’impegno della convenuta ad
assicurargli un impiego quale consulente presso la filiale di Hong Kong dal 1°
novembre 2011 (doc. A). Il procedente ha sostenuto che le parti avevano
concordato un’indennità di liquidazione di fr. 500'000.--, per la metà del
quale le imposte erano a carico della banca, mentre per l’altra metà sarebbero
state a suo carico. Il 4 aprile 2012 la convenuta gli ha versato solo l’importo di fr. 250'000.--, per cui ha promosso l’esecuzione in oggetto per
l’importo residuo di fr. 250'000.-- oltre interessi.
C. All’udienza
di discussione CO 1 si è opposta all’istanza, producendo una proposta di
liquidazione del 24 agosto 2011 sottoposta all’istante (doc. 2), spiegando che nella
stessa era stata indicata un’indennità d’uscita di fr. 250'000.--. La convenuta
ha poi prodotto la convenzione d’uscita del 31 agosto 2011 sottoscritta dalle parti (doc. 3), rilevando che da questa non risultava alcun importo di uscita
a differenza della predetta proposta così come il contratto tra B__________ e
l’istante (doc. 4). In merito alla richiesta di pagamento di ulteriori fr.
250'000.--, l’escussa ha puntualizzato, di essere stata convinta, dopo il
versamento di fr. 250'000.--, avvenuto il 4 aprile 2012, di avere pagato quanto dovuto all’istante (doc. 7). Dopo la richiesta di ulteriori fr.
250'000.--, con scritto del 18 gennaio 2013, inviato al patrocinatore del procedente, ha eccepito la nullità della dichiarazione, di cui al doc. B, in quanto
sul doc. C, per una svista era stata omessa l’indicazione “annulla e
sostituisce il precedente del 31 agosto 2011” (doc. 9). La convenuta ha poi presentato due dichiarazioni rispettivamente di V__________ e A__________,
spiegando che questi scritti confermavano che la reale volontà della banca era
quella di versare al procedente fr. 250'000.-- e non fr. 500'000.-- (doc. 10 e
11), aggiungendo poi che sul primo allegato al doc. 10, in cui era menzionato l’importo di fr. 250'000.--, era apposta la data del 31 agosto 2011 e la firma di RE 1.
Con la replica e la duplica le
parti si sono in sostanza riconfermate nelle proprie allegazioni.
D. Con
decisione del 20 agosto 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza, argomentando che da entrambi gli scritti del 31 agosto 2011 (doc. B e C) si evinceva che la convenuta si era impegnata a corrispondere all’istante l’importo
di fr. 250'000.-- per la sua attività di consulente presso l’affiliata B__________,
importo che la banca aveva versato con valuta 4 aprile 2012. Sia il doc. B che il doc. C attestavano quindi che la convenuta si era obbligata a versare fr.
250'000.-- al procedente, mentre agli atti non figurava alcun documento
attestante che la convenuta si era impegnata a pagargli fr. 500'000.--. In
prima sede è poi stato rilevato che i doc. B e C, considerati insieme, non
risultavano sufficientemente chiari, espliciti, non equivoci, non discutibili o
soggetti a interpretazione, per valere quale riconoscimento di debito per
l’importo di fr. 500'000.--, importo per la metà del quale l’istante procedeva.
Abbondanzialmente il Pretore ha ritenuto che la tesi della convenuta, secondo
la quale vi era stata da parte sua una mera negligenza dovuta al non avere
preteso la restituzione del doc. B alla consegna del doc. C rispettivamente al
non avere scritto su quest’ultimo “annulla e sostituisce il precedente”, appariva
del tutto verosimile.
E. Con il reclamo l’istante
sostiene che la corretta valutazione dei doc. B e C porta a ritenere
esattamente il contrario di quanto argomentato in prima sede, trattandosi
infatti di due distinte dichiarazioni originali, dal chiaro e inequivocabile
contenuto, che portano a concludere con alta verosimiglianza, e anche certezza,
che la banca si è dichiarata debitrice di due importi di fr. 250'000.--
ciascuno. Secondo il reclamante anche l’assunto pretorile in via abbondanziale,
secondo il quale appariva verosimile che l’esistenza di due poco chiari
riconoscimenti di debito di fr. 250'000.--, quasi del tutto simili, anziché di
un chiaro riconoscimento di debito di fr. 500'000.--, era frutto di un errore
di due alti dirigenti della banca, non può essere accolto. Infatti la
verosimiglianza conferita dalle due lettere del 31 agosto 2013 (doc. B e C) all’esistenza di due distinti riconoscimenti di debito per fr. 250'000.-- ciascuno
è manifestamente predominante rispetto alla verosimiglianza dell’invocato
errore commesso dalla banca.
F. Delle osservazioni di
controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
in
diritto.
1.
Secondo
l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
3.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
3.1
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari
(DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629, 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
3.2
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta,
op. cit., pag. 331; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad
c).
3.3
La dichiarazione di
riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il
debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara,
esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 pag. 481).
4.
L’istante
sostiene di avere concordato un’indennità di liquidazione in seguito alla
cessazione del suo rapporto di lavoro con la convenuta di fr. 500'000.--, che
per metà di tale importo le imposte erano a carico della banca, mentre per
l’altra metà erano a suo carico, come emerge dai riconoscimenti di debito del 31 agosto 2011 sottoscritti dalla banca (doc. B e C) e che la convenuta gli ha versato
solo la metà dell’importo concordato.
Il reclamante fonda la
sua pretesa su uno scritto della convenuta del 31 agosto 2011 (doc. B), secondo il quale CO 1, nell’ambito dell’attività di consulenza dell’istante presso la
sua affiliata B__________ Ltd., gli avrebbe corrisposto nel corso del mese di
marzo 2012 un importo di fr. 250'000.-- e su un secondo scritto pure del 31 agosto 2011 (doc. C), dello stesso tenore, in cui è stato aggiunto che le imposte
relative all’importo percepito sarebbero state a suo carico. Orbene, quale
causale del preteso pagamento dell’importo di fr. 500'000.--, di cui l’istante
ha dichiarato di averne ricevuto solo fr. 250'000.--, l’istante fa valere un’indennità
di liquidazione per la cessazione del suo rapporto di lavoro con la banca. Di
questo obbligo di CO 1 di pagare all’istante fr. 500'000.-- non vi è però
traccia alcuna nella “Convenzione d’uscita” del 31 agosto 2011 sottoscritta dalle parti (doc. A). Al contrario, dall’allegato (“check list”) alla dichiarazione
rilasciata da A__________, recante la data del 31 agosto 2011 e la firma di RE
1, si evince che l’indennità di uscita era stata fissata in fr. 250'000.-- (cfr.
primo allegato al doc. 10), come del resto avvenuto nella lettera della CO 1
del 25 agosto 2011 (doc. 2). Già per questi motivi gli scritti doc. B e C non
possono essere ritenuti chiari ed espliciti riconoscimenti di debito di CO 1 per
la pretesa indennità d’uscita di fr. 500'000.-- fatta valere dal reclamante. Essi
appaiono inoltre equivoci, trattandosi di due scritti simili, a parte
l’aggiunta relativa al pagamento delle tasse nel doc. C, redatti lo stesso
giorno per il pagamento di fr. 250'000.-- ciascuno, in cui non è fatto alcun riferimento
all’esistenza dello scritto parallelo concernente il pagamento dello stesso
importo di fr. 250'000.-- rispettivamente ad un obbligo di pagamento di complessivamente
fr. 500'000.--. È del resto del tutto incomprensibile che l’istante, se fosse
stata effettivamente concordata un’indennità di liquidazione di fr. 500'000.--,
pagabili nel corso del mese di marzo 2012, dopo avere ricevuto valuta 4 aprile
2012.
l’importo di fr. 250'000.--, abbia atteso otto mesi, senza previ
solleciti, per richiedere con precetto esecutivo del 3 dicembre 2012 i
rimanenti fr. 250'000.--, senza fornire alcun plausibile motivo. Nel presente
caso appare pertanto necessaria un’indagine più appronfondita volta a
comprendere il reale significato dei doc. B e C, che non può però essere
effettuata nell’ambito di questa procedura. Contrariamente a quanto argomentato
dal reclamante, nella procedura sommaria il riconoscimento di debito non deve
essere altamente verosimile, rispettivamente più verosimile delle eccezioni
invocate da controparte - in concreto dell’eccezione di errore nella redazione
del secondo scritto del 31 agosto 2011 eccepita dalla convenuta -, ma deve
essere chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto ad
interpretazione. Non ossequiando i doc. B e C questi presupposti, l’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione è stata pertanto correttamente respinta in
prima sede.
5.
Il
reclamo va respinto.
La tassa di giustizia è posta a
carico del reclamante. A controparte non si riconosce alcuna indennità
d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), non avendola motivata. Infatti,
come questa Camera ha già avuto modo di precisare, il riconoscimento di
un'adeguata indennità d'inconvenienza giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC a
titolo di spese ripetibili – che, esclusa l'eventualità di una rappresentanza
professionale, può entrare in considerazione ogni qual volta come in concreto
una persona giuridica agisce in giudizio per il tramite dei suoi organi o
impiegati (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105; Sterchi,
in: Güngerich, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I,
Berna 2012, n. 18 ad art. 95) – interviene solo nei casi in cui ciò si
giustifica, ovvero in casi particolari, e impone che la richiesta d’indennità
sia al riguardo motivata (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105), ciò che CO 1 ha omesso di fare nelle sue osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di
fr. 700.-- è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
-
avv. ;
-
.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza è di fr. 250'000.--, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).