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Decisione

14.2013.147

Rigetto provvisorio. Riconoscimento di debito chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto a interpretazione

2 ottobre 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

del 3/5 dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 250'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2012, indicando

quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito di data 31.08.2011”.

Interposta tempestiva opposizione

dalla convenuta, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. L’istante fonda

la sua pretesa su uno scritto della convenuta del 31 agosto 2011 del seguente tenore (doc. B):

Lugano, 31 agosto 2011

Egregio Signor RE 1,

nell’ambito della

sua attività di consulenza presso l’Affiliata B__________ Ltd con la presente

le confermiamo che nel corso del mese di marzo 2012 la Banca le corrisponderà,

come convenuto un importo di CHF 250'000.--.

Distinti

saluti.

CO 1

(firma) (firma)

V__________ A__________”

e su un

ulteriore scritto del 31 agosto del seguente tenore (doc. C):

Lugano, 31 agosto 2011

Egregio Signor RE 1,

nell’ambito della

sua attività di consulenza presso l’Affiliata B__________ Ltd con la presente

le confermiamo che nel corso del mese di marzo 2012 la Banca le corrisponderà,

come convenuto un importo di CHF 250'000.--.

Le imposte relative

all’importo percepito saranno a suo carico.

Distinti

saluti.

CO 1

(firma) (firma)

V__________ A__________”

L’istante ha pure inoltrato una

convenzione sottoscritta dalle parti il 31 agosto 2011 in seguito alla fine del suo rapporto di lavoro con la convenuta, in cui era prevista la cessazione della

sua attività per il 30 settembre 2011 e l’impegno della convenuta ad

assicurargli un impiego quale consulente presso la filiale di Hong Kong dal 1°

novembre 2011 (doc. A). Il procedente ha sostenuto che le parti avevano

concordato un’indennità di liquidazione di fr. 500'000.--, per la metà del

quale le imposte erano a carico della banca, mentre per l’altra metà sarebbero

state a suo carico. Il 4 aprile 2012 la convenuta gli ha versato solo l’importo di fr. 250'000.--, per cui ha promosso l’esecuzione in oggetto per

l’importo residuo di fr. 250'000.-- oltre interessi.

C. All’udienza

di discussione CO 1 si è opposta all’istanza, producendo una proposta di

liquidazione del 24 agosto 2011 sottoposta all’istante (doc. 2), spiegando che nella

stessa era stata indicata un’indennità d’uscita di fr. 250'000.--. La convenuta

ha poi prodotto la convenzione d’uscita del 31 agosto 2011 sottoscritta dalle parti (doc. 3), rilevando che da questa non risultava alcun importo di uscita

a differenza della predetta proposta così come il contratto tra B__________ e

l’istante (doc. 4). In merito alla richiesta di pagamento di ulteriori fr.

250'000.--, l’escussa ha puntualizzato, di essere stata convinta, dopo il

versamento di fr. 250'000.--, avvenuto il 4 aprile 2012, di avere pagato quanto dovuto all’istante (doc. 7). Dopo la richiesta di ulteriori fr.

250'000.--, con scritto del 18 gennaio 2013, inviato al patrocinatore del procedente, ha eccepito la nullità della dichiarazione, di cui al doc. B, in quanto

sul doc. C, per una svista era stata omessa l’indicazione “annulla e

sostituisce il precedente del 31 agosto 2011” (doc. 9). La convenuta ha poi presentato due dichiarazioni rispettivamente di V__________ e A__________,

spiegando che questi scritti confermavano che la reale volontà della banca era

quella di versare al procedente fr. 250'000.-- e non fr. 500'000.-- (doc. 10 e

11), aggiungendo poi che sul primo allegato al doc. 10, in cui era menzionato l’importo di fr. 250'000.--, era apposta la data del 31 agosto 2011 e la firma di RE 1.

Con la replica e la duplica le

parti si sono in sostanza riconfermate nelle proprie allegazioni.

D. Con

decisione del 20 agosto 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza, argomentando che da entrambi gli scritti del 31 agosto 2011 (doc. B e C) si evinceva che la convenuta si era impegnata a corrispondere all’istante l’importo

di fr. 250'000.-- per la sua attività di consulente presso l’affiliata B__________,

importo che la banca aveva versato con valuta 4 aprile 2012. Sia il doc. B che il doc. C attestavano quindi che la convenuta si era obbligata a versare fr.

250'000.-- al procedente, mentre agli atti non figurava alcun documento

attestante che la convenuta si era impegnata a pagargli fr. 500'000.--. In

prima sede è poi stato rilevato che i doc. B e C, considerati insieme, non

risultavano sufficientemente chiari, espliciti, non equivoci, non discutibili o

soggetti a interpretazione, per valere quale riconoscimento di debito per

l’importo di fr. 500'000.--, importo per la metà del quale l’istante procedeva.

Abbondanzialmente il Pretore ha ritenuto che la tesi della convenuta, secondo

la quale vi era stata da parte sua una mera negligenza dovuta al non avere

preteso la restituzione del doc. B alla consegna del doc. C rispettivamente al

non avere scritto su quest’ultimo “annulla e sostituisce il precedente”, appariva

del tutto verosimile.

E. Con il reclamo l’istante

sostiene che la corretta valutazione dei doc. B e C porta a ritenere

esattamente il contrario di quanto argomentato in prima sede, trattandosi

infatti di due distinte dichiarazioni originali, dal chiaro e inequivocabile

contenuto, che portano a concludere con alta verosimiglianza, e anche certezza,

che la banca si è dichiarata debitrice di due importi di fr. 250'000.--

ciascuno. Secondo il reclamante anche l’assunto pretorile in via abbondanziale,

secondo il quale appariva verosimile che l’esistenza di due poco chiari

riconoscimenti di debito di fr. 250'000.--, quasi del tutto simili, anziché di

un chiaro riconoscimento di debito di fr. 500'000.--, era frutto di un errore

di due alti dirigenti della banca, non può essere accolto. Infatti la

verosimiglianza conferita dalle due lettere del 31 agosto 2013 (doc. B e C) all’esistenza di due distinti riconoscimenti di debito per fr. 250'000.-- ciascuno

è manifestamente predominante rispetto alla verosimiglianza dell’invocato

errore commesso dalla banca.

F. Delle osservazioni di

controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in

diritto.

1.

Secondo

l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

3.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

3.1

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari

(DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629, 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

3.2

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta,

op. cit., pag. 331; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad

c).

3.3

La dichiarazione di

riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il

debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara,

esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,

Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 pag. 481).

4.

L’istante

sostiene di avere concordato un’indennità di liquidazione in seguito alla

cessazione del suo rapporto di lavoro con la convenuta di fr. 500'000.--, che

per metà di tale importo le imposte erano a carico della banca, mentre per

l’altra metà erano a suo carico, come emerge dai riconoscimenti di debito del 31 agosto 2011 sottoscritti dalla banca (doc. B e C) e che la convenuta gli ha versato

solo la metà dell’importo concordato.

Il reclamante fonda la

sua pretesa su uno scritto della convenuta del 31 agosto 2011 (doc. B), secondo il quale CO 1, nell’ambito dell’attività di consulenza dell’istante presso la

sua affiliata B__________ Ltd., gli avrebbe corrisposto nel corso del mese di

marzo 2012 un importo di fr. 250'000.-- e su un secondo scritto pure del 31 agosto 2011 (doc. C), dello stesso tenore, in cui è stato aggiunto che le imposte

relative all’importo percepito sarebbero state a suo carico. Orbene, quale

causale del preteso pagamento dell’importo di fr. 500'000.--, di cui l’istante

ha dichiarato di averne ricevuto solo fr. 250'000.--, l’istante fa valere un’indennità

di liquidazione per la cessazione del suo rapporto di lavoro con la banca. Di

questo obbligo di CO 1 di pagare all’istante fr. 500'000.-- non vi è però

traccia alcuna nella “Convenzione d’uscita” del 31 agosto 2011 sottoscritta dalle parti (doc. A). Al contrario, dall’allegato (“check list”) alla dichiarazione

rilasciata da A__________, recante la data del 31 agosto 2011 e la firma di RE

1, si evince che l’indennità di uscita era stata fissata in fr. 250'000.-- (cfr.

primo allegato al doc. 10), come del resto avvenuto nella lettera della CO 1

del 25 agosto 2011 (doc. 2). Già per questi motivi gli scritti doc. B e C non

possono essere ritenuti chiari ed espliciti riconoscimenti di debito di CO 1 per

la pretesa indennità d’uscita di fr. 500'000.-- fatta valere dal reclamante. Essi

appaiono inoltre equivoci, trattandosi di due scritti simili, a parte

l’aggiunta relativa al pagamento delle tasse nel doc. C, redatti lo stesso

giorno per il pagamento di fr. 250'000.-- ciascuno, in cui non è fatto alcun riferimento

all’esistenza dello scritto parallelo concernente il pagamento dello stesso

importo di fr. 250'000.-- rispettivamente ad un obbligo di pagamento di complessivamente

fr. 500'000.--. È del resto del tutto incomprensibile che l’istante, se fosse

stata effettivamente concordata un’indennità di liquidazione di fr. 500'000.--,

pagabili nel corso del mese di marzo 2012, dopo avere ricevuto valuta 4 aprile

2012.

l’importo di fr. 250'000.--, abbia atteso otto mesi, senza previ

solleciti, per richiedere con precetto esecutivo del 3 dicembre 2012 i

rimanenti fr. 250'000.--, senza fornire alcun plausibile motivo. Nel presente

caso appare pertanto necessaria un’indagine più appronfondita volta a

comprendere il reale significato dei doc. B e C, che non può però essere

effettuata nell’ambito di questa procedura. Contrariamente a quanto argomentato

dal reclamante, nella procedura sommaria il riconoscimento di debito non deve

essere altamente verosimile, rispettivamente più verosimile delle eccezioni

invocate da controparte - in concreto dell’eccezione di errore nella redazione

del secondo scritto del 31 agosto 2011 eccepita dalla convenuta -, ma deve

essere chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto ad

interpretazione. Non ossequiando i doc. B e C questi presupposti, l’istanza di

rigetto provvisorio dell’opposizione è stata pertanto correttamente respinta in

prima sede.

5.

Il

reclamo va respinto.

La tassa di giustizia è posta a

carico del reclamante. A controparte non si riconosce alcuna indennità

d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), non avendola motivata. Infatti,

come questa Camera ha già avuto modo di precisare, il riconoscimento di

un'adeguata indennità d'inconvenienza giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC a

titolo di spese ripetibili – che, esclusa l'eventualità di una rappresentanza

professionale, può entrare in considerazione ogni qual volta come in concreto

una persona giuridica agisce in giudizio per il tramite dei suoi organi o

impiegati (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105; Sterchi,

in: Güngerich, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I,

Berna 2012, n. 18 ad art. 95) – interviene solo nei casi in cui ciò si

giustifica, ovvero in casi particolari, e impone che la richiesta d’indennità

sia al riguardo motivata (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105), ciò che CO 1 ha omesso di fare nelle sue osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di

fr. 700.-- è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

-

avv. ;

-

.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza è di fr. 250'000.--, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).