14.2013.149
Annullamento risp. sospensione dell'esecuzione ex art. 85 LEF. Causa da decidere in procedura sommaria. Incompetenza del giudice di pace (importo superiore a fr. 5'000.--). Nessun motivo per chiedere
12 novembre 2013Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.149
Lugano
12 novembre 2013
FP/b/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 2
settembre 2013 da
RE
1
contro la decisione emanata
il 14 agosto 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano ovest nella causa
a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 74/C/13s)
promossa nei suoi confronti con istanza del 9 aprile 2013 da
CO
1
patrocinato
dall’ PA 1
premesso che con ordinanza
presidenziale del 5 settembre 2013 al reclamo è stato concesso effetto
sospensivo;
esaminati gli atti,
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ dell’11/19.11.2010 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’avv. RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'435.85 oltre interessi
e spese, indicando quale causale del credito la nota professionale del 24 settembre 2010.
Interposta
tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 17 dicembre 2010 l’avv. RE 1 ne ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano il rigetto
definitivo, previa condanna del convenuto al pagamento di fr. 6'435.85 oltre
interessi dell’8% dall’8 ottobre 2010.
Con
decisione del 21 dicembre 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
accogliendo parzialmente l’istanza, ha condannato CO 1 al pagamento di
fr.
3'523.50 oltre interessi del 5% dal 19 novembre 2010. Limitatamene a tale importo egli ha rigettato l’opposizione sollevata dallo stesso escusso al precetto
esecutivo in rassegna. Quanto agli oneri processuali, egli ha posto la tassa di
giustizia di fr. 500.-, anticipata dall’istante, a carico della parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Il 26 marzo 2013 CO 1 ha versato all’ Ufficio di esecuzione di Lugano la somma di fr. 4'297.30 a saldo dell’esecuzione. Fondandosi su tale circostanza, con scritto dello stesso giorno
egli ha assegnato all’avv. RE 1 un termine di 5 giorni per procedere alla
cancellazione della relativa esecuzione, con la comminatoria dell’avvio di un
procedimento giudiziario in caso di mancato seguito.
C. Con istanza
dell’8 aprile 2013 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Lugano
ovest di procedere all’accertamento dell’inesistenza del credito di
fr. 3'525.50
oltre interessi e spese vantato nei suoi confronti ed oggetto dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, come pure di ordinare allo
stesso Ufficio di esecuzione di Lugano la cancellazione del medesimo atto
esecutivo a suo carico.
D. Con
osservazioni del 19 giugno 2013 l’avv. RE 1 ha preliminarmente eccepito che la procura esibita dal legale di controparte non solo risale al mese di novembre del
2009, ma ha per oggetto un mandato troppo generico, poiché risulta riferita
alla tutela degli interessi sia in sede civile che in sede penale del mandante
senza definirne i limiti. L’avv. RE 1 ha dipoi obiettato che il debito ritenuto e precettato era di fr. 6'435.85 e, così come affermato e avvenuto, è
stato onorato con fr. 3'523.50 oltre interessi e spese (totale: fr. 4'297.30),
di modo che le condizioni poste dall’art. 85 LEF non sono adempiute, il che
comporta l’inammissibilità, rispettivamente la reiezione dell’istanza.
Con replica dell’8 luglio 2013 la parte istante ha contestato le avversarie allegazioni, confermandosi
nella propria domanda.
E. Con
decisione del 14 agosto 2013 il Giudice di pace ha accolto l’istanza,
accertando l’inesistenza della pretesa creditoria quale titolo di credito del precetto
esecutivo per avvenuto pagamento a saldo ed ordinando pertanto all’Ufficio di
esecuzione di Lugano la cancellazione del precetto esecutivo in questione,
rispettivamente di non renderlo di pubblica informazione. Egli, in estrema
sintesi, ha ritenuto che il patrocinatore di controparte risulta esserne il suo
rappresentante legale sin dall’inizio della causa, che la somma dovuta
dall’escusso è di fr. 3'523.50 oltre interessi e spese, come stabilito giudizialmente
su stessa richiesta della creditrice e che il valore di causa non è di fr.
6'435.85 come preteso dalla convenuta, ma quello indicato dalla parte istante
sulla base della decisione di rigetto dell’opposizione del 21 dicembre 2012 passata in giudicato.
F. Contro
tale decisione l’avv. RE 1 è insorta con reclamo del 2 settembre 2013 chiedendone l’annullamento. A suo modo di vedere, siccome la pretesa posta
inizialmente in esecuzione per fr 6'435.85 oltre interessi e spese è stata
riconosciuta con decisione giudiziaria passata in giudicato per fr. 3'523.50
oltre interessi e spese, con conseguente rigetto dell’opposizione al relativo precetto
esecutivo limitatamente a tale importo, la parte istante non poteva chiedere al
giudice di pace di ordinare all’Ufficio di esecuzione di Lugano la
cancellazione dell’intera esecuzione a seguito del pagamento di fr. 4'297.30;
giacché, se del caso, entrava in considerazione la cancellazione
dell’esecuzione, tramite richiesta allo stesso ufficio, soltanto per la parte
del debito estinta, Così come proposta, sempre secondo l’avv. RE 1, l’istanza ex
art. 85 LEF andava pertanto dichiarata inammissibile, rispettivamente andava respinta.
Nemmeno condivisibile, secondo l’insorgente, è pure la reiezione da parte del
giudice di pace dell’eccezione di carenza di rappresentanza del patrocinatore di
controparte, atteso che la procura da questi prodotta non solo è “attempata” in
quanto risalente al mese di novembre del 2009, ma trae origine da un mandato
troppo generico, come già rilevato nelle osservazioni all’istanza.
G: Con
osservazioni del 7 ottobre 2013 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.
Considerandi
in
diritto:
1.
Giusta
l’art. 85 LEF se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi
interessi e con le spese è stato estinto o che gli è concessa una dilazione, può
ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso
l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione. La relativa causa
è trattata in procedura sommaria (cfr. marginale all’art. 85 LEF). La decisione
presa in applicazione dell’art. 85 LEF è perciò impugnabile con il rimedio del
reclamo (combinati art. 309 b n. 4 e 319 lett. a CPC; cfr. BSK-SchKG I, bodmer/Bangert, n. 34 ad art. 85), da
inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG). Inoltrato il 2 settembre 2013 contro un decisione emanata il 14 agosto 2013 e notificata/recapitata il 23 agosto successivo (v. busta annessa al gravame), il reclamo è tempestivo e,
quindi, da questo aspetto ammissibile. Tempestive risultano a loro volta le
osservazioni al reclamo presentate il 7 ottobre 2013 ex art. 322 CPC.
2.
Nella
misura in cui ha statuito sulla richiesta della parte istante volta a ottenere
l’ingiunzione all’Ufficio esecuzione di Lugano di cancellare l’esecuzione n.______,
il Giudice di pace ha disatteso l’art. 31 lett. c LOG secondo cui il giudice di
pace giudica le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000.-
franchi, comprese quelle fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla
esecuzione e fallimenti (LEF). Dato che l’esecuzione in rassegna concerneva un
credito di fr. 6'435.85 e dato che il valore litigioso andava determinato dalla
domanda (art. 91 cpv. 1 LEF), la quale verteva sulla cancellazione del precetto
esecutivo con il quale l’escutente si proponeva di incassare tale somma, non vi
è dubbio che il valore di causa dipendente dall’istanza 14 agosto 2013 superava
il limite di fr. 5'000.-. Certo, con la sua domanda il precettato si proponeva
anche di far accertare l’inesistenza del credito di fr. 3’525.50 (recte:
fr. 3'523.50) oltre interessi e spese, facendo leva sulla decisone del 21
dicembre 2012 con la quale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano lo aveva
condannato a pagare alla controparte, a fronte di un preteso credito di fr.
6'435.85 oltre interessi e spese, per l’appunto fr. 3'523.50, con conseguente
rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a tale importo. Sennonché,
per tacere del fatto che semmai andava chiesto l’accertamento dell’estinzione
di tale parte di credito e non la sua inesistenza, la parte istante ha comunque
preteso che il giudice di pace andasse oltre, ovvero che procedesse ai sensi
dell’art. 85 LEF per l’intera somma oggetto dell’esecuzione n. __________
(ossia per fr. 6'435.85). Già per questo solo motivo la decisione impugnata va
annullata per incompetenza del giudice di pace nel statuire sulla richiesta finale
volta a far cancellare l’esecuzione in rassegna una volta accertata l’inesistenza
del credito di fr. 3’525.50 (recte: 3'523.50) oltre interessi e spese a
seguito del pagamento di fr. 4'297.30. La causa andrebbe a questo punto
rinviata al giudice competente, ovvero al Pretore del Distretto di Lugano per
nuovo giudizio. Per i motivi che seguono, si prescinde tuttavia da una decisione
del genere.
3.
In
realtà la decisione impugnata è, comunque sia, contraria al diritto federale,
segnatamente all’art. 85 LEF. Avendo l’istante saldato direttamente presso
l’Ufficio di esecuzione di Lugano il debito nella misura stabilita dal Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano con decisione del 21 dicembre 2012 e nella misura in cui, stando all’istanza, tale pagamento giustificherebbe la cancellazione
dell’intera esecuzione di fr. 6'435.85, non vi era più alcun valido motivo per
chiedere in via giudiziale l’annullamento rispettivamente la sospensione
dell’esecuzione (v. BSK-SchKG I, bodmer/bangert,
n. 17 ad art. 85 con riferimento all’art. 12 cpv. 2 LEF, secondo cui il pagamento
fatto all’ufficio libera il debitore).
4.
Dato quanto
precede, ne discende l’accoglimento del reclamo.
5.
Gli
oneri processuali relativi alla decisione di prima sede, rispettivamente al
presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico
dell’istante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). In assenza di
motivazione, alla reclamante – non rappresentata professionalmente in giudizio
- non viene riconosciuta nessuna indennità di inconvenienza ex art. 95 cpv. 3
lett. c CPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- relativa al giudizio di prima sede
è posta a carico
dell’istante.
3. La tassa di giustizia
di fr. 200.- relativa alla presente decisione
è posta a carico di CO
1.
4. Notificazione a:
- ;
- , .
Comunicazione alla Giudicatura di
pace di Lugano ovest.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 6'435.85.- non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).