14.2013.15
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Un'indennità d'inconvenienza può essere riconosciuta se il richiedente ne giustifica la richiesta, e la decisione al riguardo deve essere motivata
20 febbraio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2013.15
Data decisione, Autorità:
20.02.2013, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Un'indennità d'inconvenienza può essere riconosciuta se il richiedente ne giustifica la richiesta, e la decisione al riguardo deve essere motivata
INDENNITÀ
INDENNITÀ DI INCONVENIENZA
MOTIVAZIONE
RECLAMO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E INDENNITÀ
SPESE E RIPETIBILI
SPESE GIUDIZIARIE
art. 95 cpv. 3 CPC
art. 95 cpv. 3 let. a CPC
art. 95 cpv. 3 let. b CPC
art. 95 cpv. 3 let. c CPC
art. 319segg. CPC
art. 327 cpv. 3 let. b CPC
Incarto n.
14.2013.15
Lugano
20 febbraio
2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 9 ottobre 2012 da
RE 1
contro
CO 1 (già __________),
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 30 aprile
2012 per il pagamento di fr. 2'669'913.04 oltre interessi all’8.5% dal 1.4.2012
e spese;
sulla
quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, con
decisione del 2 gennaio 2013 (__________), ha così statuito:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio, è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di
fr. 2'000'000.- oltre interessi del 6% dal 15 novembre 2012.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.-,
da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 413.-, sono
poste a carico della parte istante in ragione di ¼ e per la rimanenza (3/4)
sono a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 2'600.- a
titolo di ripetibili ridotte”.
Sentenza impugnata
dalla parte convenuta con reclamo del 18 gennaio 2013, con il quale
chiede
– previa concessione dell’effetto sospensivo – la riforma del dispositivo n. 2
del giudizio di primo grado, nel senso che non vengano attribuite ripetibili
alla parte istante, subordinatamente l’annullamento del relativo dispositivo e
il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuova decisione;
preso atto
che con scritto del 15 febbraio 2013 la parte istante ha comunicato che non intende
presentare osservazioni al reclamo e che si attiene pertanto al giudizio di
questa Camera;
richiamato
il decreto 22 gennaio 2013, con il quale il presidente di questa Camera ha
concesso al reclamo effetto sospensivo;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le decisioni di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del
reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 18 gennaio 2013 contro una decisione notificata il 7 gennaio 2013 e
recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il reclamo è
senz’altro tempestivo e, quindi, sotto questo aspetto ammissibile;
che
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato
dei fatti (lett. b);
che la
reclamante ritiene ingiustificata la sua condanna al pagamento di un’indennità per
ripetibili di fr. 2'600.- conseguente al parziale accoglimento dell’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione, non avendo la parte istante notificato
alcuna spesa necessaria ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 lett. a CPC e avendo essa
agito in giudizio tramite i propri organi, ossia senza avvalersi di una
rappresentanza professionale, il che esclude l’applicazione dell’art. 95 cpv. 3
lett. b CPC;
che,
sempre secondo la reclamante, la controparte nemmeno ha motivato la necessità
Fatti
di un’adeguata indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC, indennità che il Pretore aggiunto le ha invece erroneamente attribuito,
benché la stessa procedente abbia formulato la propria domanda di causa
adottando meccanicamente una “strategia copia/incolla” da precedenti atti,
trascurando perfino che la normativa procedurale è nel frattempo cambiata, e
producendo la documentazione necessaria, segnatamente l’originale della
cartella ipotecaria, soltanto su sollecitazione telefonica della Pretura, come
ammesso dall’interessata nella sua replica del 23 novembre 2012;
che, ciò
posto, la reclamante chiede in via principale che, in riforma del dispositivo
n. 2 della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), si prescinda
dall’attribuire alla parte istante un’indennità a seguito del (parziale)
accoglimento dell’istanza e, in via subordinata, ossia nel caso in cui questa
Camera non ritenga di avere sufficienti elementi per statuire essa stessa nel
merito, il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio al riguardo
(art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che con
scritto del 15 febbraio 2013 la parte istante ha comunicato la rinuncia a
presentare osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio di questa Camera;
che
giusta l’art. 95 cpv. 3 CPC sono spese ripetibili le “spese necessarie” (lett.
a), le “spese per la rappresentanza professionale in giudizio” (lett. b) e “in
casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia
rappresentata professionalmente in giudizio” (lett. c ), com’era il caso per la
parte istante, rappresentata dai propri organi, rispettivamente dai propri
impiegati;
che, come
risulta dallo stesso testo della norma, il riconoscimento di un’adeguata
indennità d’inconvenienza interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica,
ovvero in casi particolari, e la decisione in merito dev’essere motivata (STF
Considerandi
16.
aprile 2012, inc.5D_229/2011, consid. 3.3, RSPC/SZZP 2012/4, 304; CEF,
decisione del 21 agosto 2012, inc. 14.2012.105);
che, nel
caso in esame, la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione circa
l’attribuzione di un importo di fr. 2'600.- a titolo di ripetibili ridotte;
che,
anzi, il primo giudice nemmeno ha chiarito se tale importo è da considerare
un’indennità per ripetibili ex art. 95 cpv. 3 lett. b CPC oppure un’ indennità
d’inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (la sola che poteva entrare in
considerazione), il che è deprecabile e non dovrà in futuro più ripetersi;
che,
nonostante la manifesta carenza di motivazione del giudizio impugnato, un
rinvio della causa al primo giudice non è tuttavia necessaria, siccome la
stessa causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. lett. b CPC);
che, come
correttamente rilevato dall’insorgente, la parte istante non ha motivato in alcun
modo la sua richiesta, benché spetti a chi postula una siffatta indennità
“dimostrare l’inconvenienza subita e darne un’espressione monetaristica” (CPC
Comm, Trezzini, art. 95 pag. 388);
che ne
discende che alla procedente non può essere riconosciuta alcuna indennità del
genere per il procedimento di prima sede, con conseguente accoglimento del
reclamo su questo punto;
che le
spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC (invio postale dell’istanza
e della replica e fotocopie dei documenti prodotti) possono essere valutate in
fr. 25.- e messe a carico della convenuta in ragione della sua soccombenza, ossia
per fr. 20.- (art. 106 cpv. 1 CPC);
che il
reclamo va pertanto ammesso in tale misura;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza
pressoché integrale della parte istante (art. 106 cpv. 1 CPC), non giovandole
il fatto di essersi rimessa al giudizio di questa Camera, dato che il suo
atteggiamento passivo ha comunque imposto una decisione formale sull’ammontare
delle ripetibili, che essa aveva chiesto senza quel rigore imposto dall’art. 95
cpv. 3 lett. c CPC per casi del genere;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 95 CPC,
pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 2 gennaio 2013
(inc. __________) del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è
riformato come segue:
“2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.-, da anticipare dalla
parte istante, e le spese esecutive di fr. 413.-, sono poste a carico della parte
istante in ragione di ¼ e per la rimanenza (¾) sono a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte
fr. 20.- a titolo di spese necessarie.”
2. La tassa di giustizia relativa al presente giudizio di fr. 200.- è
posta a carico di CO 1 che rifonderà alla reclamante fr. 200.- a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione a:
-;
-;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2’600.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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