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Decisione

14.2013.150

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 agosto 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5, accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto

dello stesso giorno, con istanza 15 febbraio 2012 RE 1 vi ha interposto

opposizione “totale”. All’udienza di discussione tenutasi il 22 maggio 2012,

l’istante ha confermato la sua opposizione mentre la parte sequestrante,

assente giustificata, in uno scritto del 18 maggio 2012 si è espressa nel senso

della reiezione dell’istanza, riducendo però le sue pretese all’importo (di

fr. 15'804.70 oltre interessi) per il quale era stata rigettata in via

definitiva l’opposizione interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro.

In replica, RE 1 ha ribadito il proprio punto di vista.

C. Statuendo con decisione del 20 agosto 2013, il

Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il sequestro limitatamente

a fr. 15'804.70 oltre interessi del 3.5% dal 21 ottobre 2011 su fr. 5'633.45,

del 3.5% dal 2 dicembre 2011 su fr. 1'433.05 e del 4% dal 21

ottobre 2011 su fr. 4'200.40. Le spese processuali di fr. 150.– sono

state poste a carico del­l’op­pon­ente in ragione di 3/5 e della parte

sequestrante per il resto, alla quale l’op­ponente è stato obbligato a pagare

fr. 200.– per ripetibili ridotte.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4

settembre 2013 per ottenere che “sia rivista”. Il 27 settembre 2013, l’Ufficio

esazione e condoni ha comunicato di non voler formulare altre osservazioni oltre

a quelle già presentate in prima sede.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC),

contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e

278.

cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 4 settembre 2013 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 agosto,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

a) Nel

caso specifico, la conclusione contenuta nel reclamo, con cui RE 1 chiede che

la sentenza impugnata “sia rivista”, non adempie le menzionate esigenze di

chiarezza, le quali, nelle cause pecuniarie, impongono al reclamante di quantificare

le sue conclusioni ove non chieda solo l’annullamento della decisione impugnata

e il rinvio della causa al primo giudice. Un reclamo senza conclusioni chiare

ed esplicite può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione,

eventualmente letta in parallelo con la decisione impu­gnata, emerge senza equivoco

che cosa il ricorrente voglia ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti).

b) Ciò

si verifica in parte nella fattispecie, siccome dalla motivazione si riesce a

identificare tre richieste sufficientemente esplicite: la riduzione

dell’importo del credito a fr. 13'831.65, oltre interessi del 3% dal 1°

gennaio 2012, e degli interessi capitalizzati a fr. 1'790.90 (reclamo,

pag. 1 ad i e sotto consid. 4), l’annullamento del decreto di sequestro quale

conseguenza della pretesa nullità dell’esecuzione del sequestro (reclamo, pag. 2 in fine e sotto consid. 5) e la compensazione delle pretese della sequestrante con il

credito che il reclamante intende far valere nei confronti di lei per il

risarcimento del danno a suo dire causatogli dal sequestro (reclamo, pag. 5 ad

vi e sotto consid. 9). La domanda relativa all’ottenimento di una garanzia nel

senso dell’art. 273 LEF è invece inammissibile siccome non è quantificata

(reclamo, pag. 4 ad v e sotto consid. 8). Ne discende che, seppure al limite,

il reclamo soddisfa parzialmente i requisiti dell’art. 311 cpv. 1 CPC e può

essere vagliato nel merito limitatamente alle tre censure citate.

1.3

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata

del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e

mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC),

verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr.

sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura

dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio

1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1

CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­certamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o

arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del

Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6

ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In

virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore

renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro

(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

ovvero in base agli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – ne ricava l’impressione che i

fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che

si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2002.6 del 15 maggio 2002, consid. 1.5/d).

In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante

esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento

giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo

né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III

638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire

l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio,

quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio

(art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55

cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o

non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150

cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio

d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso

all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid.

2.

).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto confermato la verosimiglianza dei

crediti vantati dalla parte sequestrante, fondati su decisioni passate in giudicato,

ma ne ha limitato l’importo a fr. 15'804.70 (oltre interessi) per cui è

stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta contro l’esecuzione

a convalida del sequestro (sentenza __________). Il primo giudice si è inoltre

dispensato dal verificare se i crediti fossero prescritti, considerando che la

questione non andava esaminata d’ufficio, vigendo nella procedura di

opposizione al sequestro la massima dispositiva e non avendo l’opponente

sollevato tale eccezione. Il Pretore ha d’altronde giudicato irrilevanti le

allegazioni formulate dall’opponente in merito alla causa del sequestro e

ritenuto incontestata la verosimiglianza dell’appar­tenenza dei beni sequestrati,

che ad ogni modo, a parer suo, si evince dalla documentazione presentata dalla

parte sequestrante. Quanto all’asserita impignorabilità dei conti sequestrati

il giudice ha rinviato il debitore alla via del ricorso contro l’operato

dell’ufficio d’esecuzione (art. 17 LEF), mentre ha precisato che la rinuncia ad

esigere dalla creditrice la prestazione di una garanzia (art. 273 LEF) – peraltro

mai richiesta dal debitore – non comprometteva la validità del sequestro.

4.

Nel

reclamo (ad i) RE 1 contesta anzitutto gli interessi di ritardo riconosciuti

dal primo giudice, chiedendo di ridurli a fr. 1'790.90 al 31 dicembre 2011

e di computare dal 1° gennaio 2012 un interesse del 3% su fr. 13'831.65.

4.1

Il

Pretore, come proposto dalla sequestrante nelle osservazioni all’opposizione,

ha ritenuto il credito verosimile per l’importo per cui egli aveva rigettato

l’opposizione interposta dal debitore all’esecuzione a convalida del sequestro,

ossia fr. 15'804.70 oltre interessi del 3.5% dal 21 ottobre 2011 su

fr. 5'633.45, del 3.5% dal 2 dicembre 2011 su fr. 1'433.05 e del 4%

dal 21 ottobre 2011 su fr. 4'200.40 (sentenza del 14 maggio 2012, inc. __________,

nel fascicolo “doc. vari/note inc.”). Il reclamante obbietta che la Camera, in

una sentenza del 4 settembre 2012 (inc. 14.2012.78) relativa a una “procedura

gemella” (relativa all’escussione d’imposte e multe di diritto cantonale), ha

applicato un tasso d’interesse di mora uniforme del 3% per tutti i crediti e

che la stessa sequestrante, in un allegato del 20 aprile 2012 nella nota

procedura di rigetto (__________), ha indicato in fr. 1'790.90 il totale

degli interessi dovuti al 31 dicembre 2011.

4.2

Per

quanto riguarda quest’ultima affermazione, il reclamante non ha prodotto – come

gli incombeva (v. sopra consid. 2.2) – il documento da lui citato. E

l’esemplare annesso alle osservazioni 27 settembre 2013 al reclamo in rassegna

non contiene alcun allegato, e segnatamente non include i conteggi degli interessi

relativi alle imposte federali fino al 2010. D’altronde RE 1 non ha fornito alcun

altro conteggio, con i relativi giustificativi, che consentano alla Camera di verificare,

seppur sotto il profilo della semplice verosimiglianza, la correttezza degli importi

da lui citati (capitale di fr. 13'831.65 e interessi di

fr. 1'790.90). In circostanze del genere, l’apprezzamento del primo

giudice non può certo dirsi arbitrario, essendo fondato su una sentenza (di

rigetto dell’opposizione), oltretutto passata in giudicato. Il reclamo va

perciò respinto su questo punto.

4.3

Quanto

alla sentenza 4 settembre 2012 di questa Camera, essa si riferisce a una

fattispecie diversa da quella in esame, relativa a un creditore (lo __________)

e a crediti (di diritto fiscale cantonale) differenti. Vero è che anche il

diritto federale (art. 164 cpv. 1 LIFD) – come quello ticinese (art. 243 cpv. 1

LT) – prescrive per le imposte dirette un tasso d’interesse di mora fissato di

anno in anno, pari al 3% per il 2012 (allegato all’ordinanza sulla scadenza e

gli interessi nell’imposta federale diretta [OSI], RS 642.124), che rimane

valido fino alla chiusura delle “procedur[e] d’esecuzione” iniziate quell’anno

(art. 3 cpv. 3 OSI), ma tale eccezione non pare applicarsi alle procedure di

sequestro (cfr. Circolare n° 28 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, ad n. 7.1), per tacere del fatto che per i crediti vantati nella

presente procedura sono già state promosse precedenti esecuzioni che potrebbero

aver bloccato il tasso d’interesse. A un esame sommario, come quello che

compete al giudice dell’opposizione al sequestro (sopra consid. 2), anche su

questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.

5.

Il

reclamante lamenta altresì mancanze nel verbale di sequestro e sostiene che il

conto “E-deposito”, siccome non noto alla parte sequestrante, non avrebbe dovuto

essere sequestrato, il funzionario incaricato di eseguire il sequestro avendo riportato

nel verbale informazioni che non avrebbe dovuto chiedere (reclamo ad ii).

5.1

Ora,

con il reclamo il debitore può censurare solo il decreto di sequestro in sé,

mentre la sua esecuzione, che compete all’ufficio d’esecuzione, deve se del caso

essere contestata con ricorso (art. 17 LEF e sopra consid. 2.2 in fine). Le censure del reclamante, che tutte riguardano l’esecuzione del

sequestro, sono quindi irricevibili in questa sede.

5.2

Ove

RE 1 (come fatto esplicitamente in prima sede) intendesse così criticare anche

la formulazione aperta del decreto avversato, che dispone il sequestro del

“credito ed ogni pretesa nulla escluso vantato dal debitore nei confronti”

della Posta Svizzera, gli va rammentato che la giurisprudenza ammette i

sequestri generici ("Gattungsarreste"), purché il luogo di

deposito degli attivi o l’identità del terzo debitore siano indicati

(cfr. DTF 100 III 28, 103 III 86 e 91, 130 III 581 consid. 2.2.1), sicché

basta al sequestrante rendere verosimile l’esistenza di almeno una relazione

del debitore presso la banca indicata (o la posta) per giustificare il sequestro

di tutte le relazioni presso di essa (sentenza della CEF 14.2010.35 del 14

giugno 2010, consid. 5.2 in: RtiD I-2011 pag. 764 segg. n. 58c, consid. 5.2 e i

rinvii). Nel caso di specie, il reclamante non contesta che la sequestrante

abbia resa verosimile l’esistenza del conto postale n. __________ a lui

intestato. La sua opposizione è dunque infondata pure su questo tema.

6.

Relativamente

alla pignorabilità dei conti sequestrati (reclamo ad iii), lo stesso reclamante

preannuncia un ricorso all’autorità di vigilanza non appena gli sarà stato comunicato

il verbale di pignoramento. Egli ha perciò identificato correttamente il

rimedio giuridico appropriato per far valere la censura in questione (v. DTF

129.

III 207 consid. 2.3, 135 III 609 consid. 4.1), ancorché il ricorso potrebbe

essere inoltrato già contro il verbale di sequestro. Ad ogni modo, la questione

esula dalla procedura di opposizione al sequestro (sopra consid. 2.2 in fine).

7.

Pure

la questione dell’estensione del sequestro non può essere discussa in questa

sede, poiché spetta all’ufficio d’esecuzione applicare l’art. 97 cpv. 2 LEF

quando esegue il sequestro (art. 275 LEF; RtiD 2012 II 906 n. 66c, consid. 1; RtiD 2012 II 925 n. 73c, consid 6; Stoffel/Chabloz

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 e 41 ad art. 275). Il reclamante dà atto di conoscere tale

ripartizione delle competenze, ma ritiene lo Stato responsabile del danno causato

– a suo dire – in modo illecito dai suoi funzionari ed impiegati

nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge (reclamo, ad iv).

7.1

A

prescindere dal fatto che il giudice dell’opposizione al sequestro non è competente

per trattare le azioni di responsabilità dirette contro lo Stato (art. 5 LEF),

l’attribuzione all’ufficio d’esecuzione del compito di limitare l’estensione del

sequestro a concorrenza dell’importo del credito vantato dal sequestrante ha

anche una ragione meramente pratica: il valore dei beni effettivamente

sequestrati, infatti, può solitamente essere stimato solo al momento

dell’esecuzione del sequestro, dopo che il debitore o i terzi detentori o

debitori hanno fornito le necessarie informazioni. Non occorre quindi

dilungarsi oltre sulla questione.

7.2

Quanto all’asserita prescrizione di una parte dei

crediti vantati dalla sequestrante, allegata invero di scorcio nel quadro di

una censura – come detto – inammissibile, il reclamo risulta comunque irricevibile

poiché è insufficientemente motivato, RE 1 non identificando neppure i crediti

contestati. D’altronde, non è inutile ricordare,

con riferimento alla sentenza 5A_744/2012 (consid. 1.3.2) emessa dal

Tribunale federale il 10 giugno 2013 nella causa “gemella”, che in sede di

rigetto dell’opposizione la prescrizione può essere invocata unicamente se

questa è intervenuta successivamente al passaggio in giudicato del titolo

esecutivo e se il debitore se n’è prevalso espressamente (cfr. sentenze

5A_152/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1;5A_102/2011 del 2 maggio 2011

consid. 3.2). A un giudizio sommario come quello che presiede all’emanazione

dei decreti di sequestro (sopra consid. 2), non vi sono validi motivi per non

estendere tale giurisprudenza alla procedura di opposizione al sequestro, che

ha la stessa indole processuale (esecutiva) della procedura di rigetto dell’opposizione.

8.

Il

reclamante chiede per la prima volta in questa sede che la parte sequestrante

sia obbligata a prestare una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF.

8.1

In

virtù di tale norma, il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore

che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può

obbligarlo a prestare garanzia, anche d’ufficio in sede di concessione del

sequestro, visto che né il debitore né i terzi vengono sentiti (DTF 126 III 98

consid. 5). Nelle fasi successive (opposizione al decreto di sequestro, procedura

a sé stante di modifica della garanzia), spetta invece al debitore o ai terzi

che si ritengono lesi dal provvedimento cautelare chiedere che al sequestrante

venga imposta la prestazione di una garanzia o il suo aumento (sentenza del Tribunale

federale 5P.143/2003 del 2 luglio 2003 consid. 2.2.2; sentenza della CEF

14.2002.103

del 28 gennaio 2003 consid. 8; Stoffel/Cha­bloz,

op. cit., n. 18 segg. ad art. 273).

8.2

Nel

caso concreto il reclamante non contesta di aver omesso di postulare la condanna

della parte sequestrante alla prestazione di una garanzia. Che lo possa fare in

sede di reclamo è dubbio, la competenza al riguardo spettando al giudice del

sequestro, nella procedura di opposizione al sequestro o in una procedura

indipendente successiva (sentenza della CEF 14.2002.35 del 7 agosto 2002

consid. 1.3). Ad ogni modo, la sua richiesta non è cifrata ed è perciò

irricevibile (sopra consid. 1.3). Sia aggiunto, per abbondanza, che il

reclamante non ha poi reso verosimile l’adempimento dei presupposti che la

giurisprudenza fa discendere dall’art. 273 cpv. 1, 2° periodo LEF. Nulla

indizia, infatti, che la pretesa “quasi totale perdita di fonte da attività

indipendente” sia da ricondurre al sequestro dei suoi conti. Né il sequestro risulta

infondato, giacché poggia su decisioni fiscali passate in giudicato

(cfr. DTF 126 III 98 consid. 5). Senza contare che la solvibilità della

parte sequestrante non può seriamente essere revocata in dubbio. La richiesta

di RE 1, oltre che irricevibile, sarebbe quindi comunque infondata.

9.

Visto

l’esito del reclamo e il fatto che il reclamante non ha reso verosimile l’esistenza

di un danno causatogli in modo illecito dalla sequestrante (sopra consid. 8.2),

anche l’eccezione di compensazione sollevata nel reclamo (pag. 5 ad vi) non può

essere accolta. Del resto, ove il danno invocato sia ascritto all’operato dell’ufficio

d’esecuzione non vi sarebbe neanche identità tra sequestrante (la

Confederazione Svizzera) e il preteso responsabile del pregiudizio (il Cantone

Ticino, art. 5 LEF).

10.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre

non si assegnano ripetibili, la controparte avendo rinunciato a presentare osservazioni

specifiche. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 15'804.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non

è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).