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Decisione

14.2013.151

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26 agosto 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5, accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto

dello stesso giorno, con istanza 15 febbraio 2012 RE 1 vi ha interposto

opposizione “totale”. All’udienza di discussione tenutasi il 22 maggio 2012, l’istante

ha confermato la sua opposizione mentre la parte sequestrante, assente

giustificata, in uno scritto del 18 maggio 2012 si è espressa nel senso della

reiezione dell’istanza, riducendo però le sue pretese all’importo (di fr. 62'880.70

oltre interessi) per il quale era stata rigettata in via definitiva l’opposizione

interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro. In replica, RE 1 ha

ribadito il proprio punto di vista.

C. Statuendo

con decisione del 20 agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione,

confermando il sequestro limitatamente a fr. 62'880.70 oltre interessi del

2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 56'902.–. Le spese processuali di fr. 300.–

sono state poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le

ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4

settembre 2013 per ottenere che essa “sia rivista”. Il 27 settembre 2013, l’Ufficio

esazione e condoni ha comunicato di non voler formulare altre osservazioni

oltre a quelle già presentate in prima sede.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC),

contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e

278.

cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 4 settembre 2013 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27

agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

a) Nel

caso specifico, la conclusione contenuta nel reclamo, con cui RE 1 chiede che

la sentenza impugnata “sia rivista”, non adempie le menzionate esigenze di

chiarezza, le quali, nelle cause pecuniarie, impongono al reclamante di

quantificare le sue conclusioni ove non chieda unicamente l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice. Un reclamo senza

conclusioni chiare ed esplicite può nondimeno risultare ammissibile se dalla

sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata,

emerge senza equivoco che cosa il ricorrente voglia ottenere (DTF 136 V 135

consid. 1.2 con riferimenti).

b) Ciò

si verifica in parte nella fattispecie, siccome dalla motivazione si riesce a

identificare tre richieste sufficientemente esplicite: la riduzione dell’importo

del credito vantato dal sequestrante, deducendone le multe disciplinari

relative agli anni dal 2002 al 2004 e computando fr. 4'659.– quali

interessi di ritardo fino al 31 dicembre 2010 (reclamo, pag. 1-2 ad i-iii e

sotto consid. 4-6), l’annullamento del decreto di sequestro quale conseguenza

della pretesa nullità dell’esecuzione del sequestro (reclamo, pag. 3

in alto e sotto consid. 7) e la compensazione delle pretese

della sequestrante con il credito che il reclamante intende far valere nei

confronti di lei per il risarcimento del danno a suo dire causatogli dal

sequestro (reclamo, pag. 5 ad viii e sotto consid. 11). La domanda relativa all’ottenimento

di una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF è invece inammissibile siccome non

è quantificata (reclamo, pag. 4 ad vii e sotto consid. 10). Ne discende che,

seppure al limite, il reclamo soddisfa parzialmente i requisiti dell’art. 311

cpv. 1 CPC e può essere vagliato nel merito limitatamente alle tre censure

citate.

1.3

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e

mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC),

verificatisi sia prima che dopo l’emana­zione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza

della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello

scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999,

consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF

138.

III 639 consid. 4.3). L’ac­certamento dei fatti e l’apprezzamento delle

prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari

(art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del

vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene,

quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il

senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di

considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi

raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012

del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin

in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In

virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore

renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro

(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

ovvero in base agli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – ne ricava l’impressione che i

fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che

si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2002.6 del 15 maggio 2002, consid. 1.5/d). In particolare

egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.

4.3

), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto

sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo

che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure

siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il

decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275

LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte

valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF

129.

III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto confermato la verosimiglianza dei

crediti vantati dalla parte sequestrante, fondati su decisioni passate in

giudicato, ma ne ha limitato l’importo a fr. 62'880.70 (oltre interessi)

stabilito da questa Camera con sentenza del 4 settembre 2012 (inc. 14.2012.78)

nella procedura di reclamo contro la decisione di rigetto definitiva dell’opposizione

interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro (sentenza __________

del 14 maggio 2012). Il primo giudice si è in­oltre dispensato dal verificare

se i crediti fossero prescritti, considerando che la questione non andava

esaminata d’ufficio vigendo nella procedura di opposizione al sequestro la

massima dispositiva e non avendo l’opponente sollevato tale eccezione. Il

Pretore ha d’altronde giudicato irrilevanti le allegazioni formulate dall’opponente

in merito alla causa del sequestro e ritenuto incontestata la verosimiglianza

dell’appartenenza dei beni sequestrati, che ad ogni modo si evince a parer suo

dalla documentazione presentata dalla parte sequestrante. Quanto all’asserita

impignorabilità dei conti sequestrati il giudice ha rinviato il debitore alla

via del ricorso contro l’operato dell’ufficio d’esecuzione (art. 17 LEF),

mentre ha precisato che la rinuncia ad esigere dalla creditrice la prestazione

di una garanzia (art. 273 LEF) – peraltro mai richiesta dal debitore – non

comprometteva la validità del sequestro.

4.

Nel

reclamo (ad i) RE 1 chiede anzitutto che siano “cancellate” le multe

disciplinari relative agli anni dal 2002 al 2004, reputandole perente. Al

proposito il Pretore ha giustamente rilevato che, non avendo il debitore

eccepito la prescrizione delle multe disciplinari, non gli spettava esaminare

la questione d’ufficio in una procedura – quella dell’opposizione al sequestro

– dove vige la massima dispositiva.

Il

reclamante, tuttavia, ha poi esplicitamente eccepito la prescrizione in questa

sede, in cui è ammessa l’allegazione di fatti nuovi (art. 278 cpv. 3, 2°

periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC). E, come egli evidenzia, dalla replica del 20

aprile 2012 inoltrata dal sequestrante nella procedura di rigetto dell’opposizione

(acclusa alle osservazioni al reclamo in esame) si evince, almeno sotto il

profilo della verosimiglianza, che gli ultimi atti interruttivi della

prescrizione quinquennale relativi alle multe dal 2002 al 2004 risalgono al

2004-2005, sicché al momento in cui il Cantone ha avviato l’esecuzione a

convalida del sequestro (n. __________) il 17 gennaio 2012 esse erano

verosimilmente già prescritte (art. 268 cpv. 2 e 194 LT). Il reclamo va pertanto accolto su questo punto, ma

non nel senso della “cancellazione” delle multe – decisione che esula dalla

competenza di questa Camera – bensì della riduzione, a concorrenza di fr. 1'080.–

(3 x fr. 360.–), dell’importo per cui dev’essere mantenuto il sequestro.

5.

Il

reclamante chiede inoltre di dedurre dal credito vantato dal sequestrante fr. 30.–

che quest’ultimo, nella replica del 20 aprile 2012 inoltrata nella procedura di

rigetto dell’opposizione, ha riconosciuto essere stati computati per errore

nell’importo di fr. 7'269.20 menzionato nell’istanza di rigetto per l’imposta

cantonale del 2009 (reclamo, ad ii). E difatti nell’istanza e nel decreto di

sequestro il credito d’imposta per il 2009 è stato correttamente indicato in fr. 7'239.20.

Al Pretore nella procedura di opposizione

al sequestro e alla Camera nella causa di rigetto dell’opposizione (inc.

14.2012

) è però manifestamente sfuggito che, come ammesso dal sequestrante

nella replica del 20 aprile 2012, l’istanza di rigetto indicava per l’imposta

del 2009 un importo errato di fr. 7'269.20 anziché fr. 7'239.20. E

dal momento che la decisione impugnata si fonda sulla sentenza 4 settembre 2012

della Camera (inc. 14.2012.78), il credito vantato dal sequestrante dev’essere

ridotto ulteriormente di fr. 30.–. Non è per contro possibile in questa

sede, come postula il reclamante, rettificare la sentenza del 4 settembre 2012.

Doveva essere chiesto per via di un ricorso, che il Tribunale federale ha però

dichiarato inammissibile con sentenza 5A_744/2012 del 10 giugno 2013.

6.

Nel

reclamo (ad iii) RE 1 contesta altresì gli interessi di ritardo capitalizzati

riconosciuti dal primo giudice, chiedendo di ridurli a fr. 4'659.– (al 31

dicembre 2010).

6.1

Il

Pretore ha ritenuto il credito verosimile per l’importo per cui questa Camera,

il 4 settembre 2012, ha confermato il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta dal debitore all’esecuzione a convalida del sequestro, ossia fr. 62'880.70

oltre interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 56'902.–, computando

quindi come interessi capitalizzati al 31 dicembre 2010 fr. 5'978.70 (fr. 62'880.70

./. 56'902.–). Il reclamante obietta che nella replica presentata il 20 aprile

2012.

nella nota procedura di rigetto, il Cantone ha indicato in fr. 4'659.–

il totale degli interessi al 31 dicembre 2010.

6.2

Orbene,

il reclamante non ha prodotto – come gli incombeva (v. sopra consid. 2.2) – il

documento da lui citato. E l’esemplare annesso alle osservazioni 27 settembre

2013.

al reclamo in rassegna non contiene alcun allegato, e segnatamente non

include i conteggi degli interessi relativi alle imposte cantonali dal 1997 al

2010.

D’altronde RE 1 non ha fornito alcun altro conteggio, con i relativi

giustificativi, che consentano alla Camera di verificare, seppur sotto il

profilo della semplice verosimiglianza, la correttezza dell’importo di fr. 4'659.–

da lui citato in relazione all’art. 243 cpv. 1 LT. In circostanze del genere, l’apprezzamento

del primo giudice non può certo definirsi arbitrario, essendo fondato su una

sentenza (in materia di rigetto dell’opposizione), oltretutto passata in

giudicato (il Tribunale federale ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso

interposto dal debitore con sentenza 5A_744/2012 del 10 giugno 2013). Il

reclamo va perciò respinto su questo punto.

7.

Il

reclamante lamenta altresì mancanze nel verbale di sequestro e sostiene che il

conto “E-deposito”, siccome non noto alla parte sequestrante, non avrebbe

dovuto essere sequestrato, il funzionario incaricato di eseguire il sequestro

avendo riportato nel verbale informazioni che non avrebbe dovuto chiedere

(reclamo ad ii).

7.1

Ora,

con il reclamo il debitore può censurare solo il decreto di sequestro in sé,

mentre la sua esecuzione, che compete all’uffi­cio d’esecuzione, deve se del

caso essere contestata con ricorso (art. 17 LEF e sopra consid. 2.2

in fine). Le censure del reclamante, che tutte riguardano l’esecuzione

del sequestro, sono quindi irricevibili in questa sede.

7.2

Ove

RE 1 (come fatto esplicitamente in prima sede) intendesse così criticare anche

la formulazione aperta del decreto avversato, che dispone il sequestro del

“credito ed ogni pretesa nulla escluso vantato dal debitore nei confronti”

della Posta Svizzera, gli va rammentato che la giurisprudenza ammette i

sequestri generici ("Gattungsarreste"), purché il luogo di

deposito degli attivi o l’identità del terzo debitore siano indicati (cfr. DTF

100.

III 28, 103 III 86 e 91, 130 III 581 consid. 2.2.1), sicché basta al sequestrante

rendere verosimile l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la

banca indicata (o la posta) per giustificare il sequestro di tutte le relazioni

presso di essa (sentenza della CEF 14.2010.35 del 14 giugno 2010, consid. 5.2

in: RtiD I-2011 pag. 764 segg. n. 58c, consid. 5.2 e i rinvii). Nel caso di

specie, il reclamante non contesta che la sequestrante abbia resa verosimile l’esistenza

del conto postale n. __________ a lui intestato. La sua opposizione è dunque

infondata pure su questo tema.

8.

Relativamente

alla pignorabilità dei conti sequestrati (reclamo ad v), lo stesso reclamante

preannuncia un ricorso all’autorità di vigilanza non appena gli sarà stato

comunicato il verbale di pignoramento. Egli ha perciò identificato

correttamente il rimedio giuridico appropriato per far valere la censura in

questione (v. DTF 129 III 207 consid. 2.3, 135 III 609 consid. 4.1), ancorché

il ricorso potrebbe essere inoltrato già contro il verbale di sequestro. Ad

ogni modo, la questione esula dalla procedura di opposizione al sequestro

(sopra consid. 2.2 in fine).

9.

Pure

la questione dell’estensione del sequestro non può essere discussa in questa

sede, poiché spetta all’ufficio d’esecuzione applicare l’art. 97 cpv. 2 LEF

quando esegue il sequestro (art. 275 LEF; RtiD 2012 II 906 n. 66c, consid. 1; RtiD 2012 II 925 n. 73c, consid 6; Stoffel/Chabloz in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 e 41 ad art.

275). Il reclamante dà atto di conoscere tale ripartizione delle

competenze, ma ritiene lo Stato responsabile del danno causato – a suo dire –

in modo illecito dai suoi funzionari ed impiegati nell’adempimento dei compiti

loro assegnati dalla legge (reclamo, ad vi).

9.1

A

prescindere dal fatto che il giudice dell’opposizione al sequestro non è

competente per trattare le azioni di responsabilità dirette contro lo Stato

(art. 5 LEF), l’attribuzione all’ufficio d’esecu­zione del compito di limitare

l’estensione del sequestro a concorrenza dell’importo del credito vantato dal

sequestrante ha anche una ragione meramente pratica: il valore dei beni effettivamente

sequestrati, infatti, può solitamente essere stimato solo al momento dell’esecuzione

del sequestro, dopo che il debitore o i terzi detentori o debitori hanno

fornito le necessarie informazioni. Non occorre quindi dilungarsi oltre sulla

questione.

9.2

Quanto

all’asserita prescrizione di una parte dei crediti vantati dalla sequestrante,

allegata invero di scorcio nel quadro di una censura – come detto –

inammissibile, nella misura in cui dovesse vertere su crediti diversi di quelli

riferiti alle multe per gli anni dal 2002 al 2004 (cfr. sopra consid. 4),

il reclamo risulterebbe comunque irricevibile poiché è insufficientemente

motivato, RE 1 non identificando neppure i crediti contestati. D’altronde, non

è inutile ricordare, con riferimento alla sentenza 5A_744/2012 emessa il 10

giugno 2013 dal Tribunale federale (consid. 1.3.2) nella nota causa di rigetto

dell’opposizione, che in tale sede la prescrizione può essere invocata

unicamente se questa è intervenuta successivamente al passaggio in giudicato

del titolo esecutivo e se il debitore se n’è prevalso espressamente (sentenze

5A_152/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1;5A_102/2011 del 2 maggio 2011

consid. 3.2). A un giudizio som­mario come quello che presiede all’emanazione

dei decreti di sequestro (sopra consid. 2), non vi sono validi motivi per non

estendere tale giurisprudenza alla procedura di opposizione al sequestro, che

ha la stessa indole processuale (esecutiva) della procedura di rigetto dell’opposizione.

10.

Il

reclamante chiede per la prima volta in questa sede che la parte sequestrante

sia obbligata a prestare una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF.

10.1

In

virtù di tale norma, il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore

che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può

obbligarlo a prestare garanzia, anche d’ufficio in sede di concessione del

sequestro, visto che né il debitore né i terzi vengono sentiti (DTF 126 III 98

consid. 5). Nelle fasi successive (opposizione al decreto di sequestro,

procedura a sé stante di modifica della garanzia), spetta invece al debitore o

ai terzi che si ritengono lesi dal provvedimento cautelare chiedere che al

sequestrante venga imposta la prestazione di una garanzia o il suo aumento

(sentenza del Tribunale federale 5P.143/2003 del 2 luglio 2003 consid. 2.2.2;

sentenza della CEF 14.2002.103 del 28 gennaio 2003 consid. 8; Stoffel/Cha­bloz, op. cit., n. 18 segg.

ad art. 273).

10.2

Nel

caso concreto il reclamante non contesta di aver omesso di postulare la

condanna della parte sequestrante alla prestazione di una garanzia. Che lo

possa fare in sede di reclamo è dubbio, la competenza al riguardo spettando al

giudice del sequestro, nella procedura di opposizione al sequestro o in una

procedura indipendente successiva (sentenza della CEF 14.2002.35 del 7 agosto

2002.

consid. 1.3). Ad ogni modo, la sua richiesta non è cifrata ed è perciò

irricevibile (sopra consid. 1.3). Sia aggiunto, per abbondanza, che il

reclamante non ha, comunque sia, reso verosimile l’a­dempimento dei presupposti

che la giurisprudenza fa discendere dall’art. 273 cpv. 1, 2° periodo LEF. Nulla

indizia, infatti, che la pretesa “quasi totale perdita di fonte da attività indipendente”

sia da ricondurre al sequestro dei suoi conti. Né il sequestro risulta infondato,

giacché poggia su decisioni fiscali passate in giudicato (cfr. DTF 126 III

98.

consid. 5). Senza contare che la solvibilità della parte sequestrante non

può seriamente essere revocata in dubbio. La richiesta di RE 1, oltre che

irricevibile, sarebbe quindi comunque infondata.

11.

Visto

l’esito del reclamo e il fatto che il reclamante non ha reso verosimile l’esistenza

di un danno causatogli in modo illecito dalla sequestrante (sopra consid.

10.

), anche l’eccezione di compensazione sollevata nel reclamo (pag. 5 ad vi)

non può essere accolta. In definitiva, il reclamo va accolto nel senso che il sequestro

dev’essere confermato a concorrenza di fr. 61'770.70 (fr. 62'880.70 ./. fr. 1'080.–

[consid. 4] ./. fr. 30.– [consid. 5]) oltre interessi di mora del 2.5% dal

1° gennaio 2011 su fr. 55'792.– (fr. 56'902.– ./. fr. 1'110.–).

La tenuità dell’esito conseguito dal reclamante non giustifica invece una

modifica del dispositivo sulle spese e ripetibili di prima sede.

12.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza pressoché

totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Si tiene conto dell’esile

risultato da lui ottenuto moderando la tassa. Non si assegnano ripetibili, la

controparte avendo rinunciato a presentare osservazioni specifiche. Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 62'880.70, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della

sentenza impugnata è riformato come segue:

1.

L’opposizione è parzialmente accolta, nel senso che il sequestro

n. 1529365 del 22 dicembre 2011 è confermato sino a concorrenza di fr. 61'770.70

oltre interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 55'792.–.

II. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico per fr. 350.–. Non si assegnano ripetibili.

III. Notificazione

a:

– RE 1, __________,

__________;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 2 e 74 LTF). Il termine non è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).