14.2013.151
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26 agosto 2014Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.151
Lugano
26 agosto 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
opposizione interposta il 15 febbraio 2012 da:
RE 1
contro
CO 1
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
giudicando sul reclamo del 4 settembre 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 20 agosto 2013 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 21 dicembre 2011, lo Stato del Canton Ticino ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano di decretare nei confronti di RE 1, a concorrenza di fr. 111'725.–,
il sequestro dei crediti e pretese vantati dal convenuto nei confronti della __________,
di __________ e di __________. Quale causa dei crediti e del sequestro l’istante
ha indicato le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale emesse nei confronti
del convenuto per gli anni dal 1996 al 2010 e 10 multe disciplinari inflittegli
dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città (art. 271 cpv. 1 n. 6
LEF).
Fatti
B. Avendo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto
dello stesso giorno, con istanza 15 febbraio 2012 RE 1 vi ha interposto
opposizione “totale”. All’udienza di discussione tenutasi il 22 maggio 2012, l’istante
ha confermato la sua opposizione mentre la parte sequestrante, assente
giustificata, in uno scritto del 18 maggio 2012 si è espressa nel senso della
reiezione dell’istanza, riducendo però le sue pretese all’importo (di fr. 62'880.70
oltre interessi) per il quale era stata rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro. In replica, RE 1 ha
ribadito il proprio punto di vista.
C. Statuendo
con decisione del 20 agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione,
confermando il sequestro limitatamente a fr. 62'880.70 oltre interessi del
2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 56'902.–. Le spese processuali di fr. 300.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le
ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4
settembre 2013 per ottenere che essa “sia rivista”. Il 27 settembre 2013, l’Ufficio
esazione e condoni ha comunicato di non voler formulare altre osservazioni
oltre a quelle già presentate in prima sede.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC),
contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e
278.
cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 4 settembre 2013 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27
agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
a) Nel
caso specifico, la conclusione contenuta nel reclamo, con cui RE 1 chiede che
la sentenza impugnata “sia rivista”, non adempie le menzionate esigenze di
chiarezza, le quali, nelle cause pecuniarie, impongono al reclamante di
quantificare le sue conclusioni ove non chieda unicamente l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice. Un reclamo senza
conclusioni chiare ed esplicite può nondimeno risultare ammissibile se dalla
sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata,
emerge senza equivoco che cosa il ricorrente voglia ottenere (DTF 136 V 135
consid. 1.2 con riferimenti).
b) Ciò
si verifica in parte nella fattispecie, siccome dalla motivazione si riesce a
identificare tre richieste sufficientemente esplicite: la riduzione dell’importo
del credito vantato dal sequestrante, deducendone le multe disciplinari
relative agli anni dal 2002 al 2004 e computando fr. 4'659.– quali
interessi di ritardo fino al 31 dicembre 2010 (reclamo, pag. 1-2 ad i-iii e
sotto consid. 4-6), l’annullamento del decreto di sequestro quale conseguenza
della pretesa nullità dell’esecuzione del sequestro (reclamo, pag. 3
in alto e sotto consid. 7) e la compensazione delle pretese
della sequestrante con il credito che il reclamante intende far valere nei
confronti di lei per il risarcimento del danno a suo dire causatogli dal
sequestro (reclamo, pag. 5 ad viii e sotto consid. 11). La domanda relativa all’ottenimento
di una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF è invece inammissibile siccome non
è quantificata (reclamo, pag. 4 ad vii e sotto consid. 10). Ne discende che,
seppure al limite, il reclamo soddisfa parzialmente i requisiti dell’art. 311
cpv. 1 CPC e può essere vagliato nel merito limitatamente alle tre censure
citate.
1.3
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e
mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza
della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello
scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999,
consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF
138.
III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle
prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari
(art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del
vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene,
quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il
senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di
considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi
raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012
del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin
in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In
virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore
renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro
(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
ovvero in base agli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – ne ricava l’impressione che i
fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che
si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2002.6 del 15 maggio 2002, consid. 1.5/d). In particolare
egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3
), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo
che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure
siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il
decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275
LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte
valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF
129.
III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto confermato la verosimiglianza dei
crediti vantati dalla parte sequestrante, fondati su decisioni passate in
giudicato, ma ne ha limitato l’importo a fr. 62'880.70 (oltre interessi)
stabilito da questa Camera con sentenza del 4 settembre 2012 (inc. 14.2012.78)
nella procedura di reclamo contro la decisione di rigetto definitiva dell’opposizione
interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro (sentenza __________
del 14 maggio 2012). Il primo giudice si è inoltre dispensato dal verificare
se i crediti fossero prescritti, considerando che la questione non andava
esaminata d’ufficio vigendo nella procedura di opposizione al sequestro la
massima dispositiva e non avendo l’opponente sollevato tale eccezione. Il
Pretore ha d’altronde giudicato irrilevanti le allegazioni formulate dall’opponente
in merito alla causa del sequestro e ritenuto incontestata la verosimiglianza
dell’appartenenza dei beni sequestrati, che ad ogni modo si evince a parer suo
dalla documentazione presentata dalla parte sequestrante. Quanto all’asserita
impignorabilità dei conti sequestrati il giudice ha rinviato il debitore alla
via del ricorso contro l’operato dell’ufficio d’esecuzione (art. 17 LEF),
mentre ha precisato che la rinuncia ad esigere dalla creditrice la prestazione
di una garanzia (art. 273 LEF) – peraltro mai richiesta dal debitore – non
comprometteva la validità del sequestro.
4.
Nel
reclamo (ad i) RE 1 chiede anzitutto che siano “cancellate” le multe
disciplinari relative agli anni dal 2002 al 2004, reputandole perente. Al
proposito il Pretore ha giustamente rilevato che, non avendo il debitore
eccepito la prescrizione delle multe disciplinari, non gli spettava esaminare
la questione d’ufficio in una procedura – quella dell’opposizione al sequestro
– dove vige la massima dispositiva.
Il
reclamante, tuttavia, ha poi esplicitamente eccepito la prescrizione in questa
sede, in cui è ammessa l’allegazione di fatti nuovi (art. 278 cpv. 3, 2°
periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC). E, come egli evidenzia, dalla replica del 20
aprile 2012 inoltrata dal sequestrante nella procedura di rigetto dell’opposizione
(acclusa alle osservazioni al reclamo in esame) si evince, almeno sotto il
profilo della verosimiglianza, che gli ultimi atti interruttivi della
prescrizione quinquennale relativi alle multe dal 2002 al 2004 risalgono al
2004-2005, sicché al momento in cui il Cantone ha avviato l’esecuzione a
convalida del sequestro (n. __________) il 17 gennaio 2012 esse erano
verosimilmente già prescritte (art. 268 cpv. 2 e 194 LT). Il reclamo va pertanto accolto su questo punto, ma
non nel senso della “cancellazione” delle multe – decisione che esula dalla
competenza di questa Camera – bensì della riduzione, a concorrenza di fr. 1'080.–
(3 x fr. 360.–), dell’importo per cui dev’essere mantenuto il sequestro.
5.
Il
reclamante chiede inoltre di dedurre dal credito vantato dal sequestrante fr. 30.–
che quest’ultimo, nella replica del 20 aprile 2012 inoltrata nella procedura di
rigetto dell’opposizione, ha riconosciuto essere stati computati per errore
nell’importo di fr. 7'269.20 menzionato nell’istanza di rigetto per l’imposta
cantonale del 2009 (reclamo, ad ii). E difatti nell’istanza e nel decreto di
sequestro il credito d’imposta per il 2009 è stato correttamente indicato in fr. 7'239.20.
Al Pretore nella procedura di opposizione
al sequestro e alla Camera nella causa di rigetto dell’opposizione (inc.
14.2012
) è però manifestamente sfuggito che, come ammesso dal sequestrante
nella replica del 20 aprile 2012, l’istanza di rigetto indicava per l’imposta
del 2009 un importo errato di fr. 7'269.20 anziché fr. 7'239.20. E
dal momento che la decisione impugnata si fonda sulla sentenza 4 settembre 2012
della Camera (inc. 14.2012.78), il credito vantato dal sequestrante dev’essere
ridotto ulteriormente di fr. 30.–. Non è per contro possibile in questa
sede, come postula il reclamante, rettificare la sentenza del 4 settembre 2012.
Doveva essere chiesto per via di un ricorso, che il Tribunale federale ha però
dichiarato inammissibile con sentenza 5A_744/2012 del 10 giugno 2013.
6.
Nel
reclamo (ad iii) RE 1 contesta altresì gli interessi di ritardo capitalizzati
riconosciuti dal primo giudice, chiedendo di ridurli a fr. 4'659.– (al 31
dicembre 2010).
6.1
Il
Pretore ha ritenuto il credito verosimile per l’importo per cui questa Camera,
il 4 settembre 2012, ha confermato il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal debitore all’esecuzione a convalida del sequestro, ossia fr. 62'880.70
oltre interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 56'902.–, computando
quindi come interessi capitalizzati al 31 dicembre 2010 fr. 5'978.70 (fr. 62'880.70
./. 56'902.–). Il reclamante obietta che nella replica presentata il 20 aprile
2012.
nella nota procedura di rigetto, il Cantone ha indicato in fr. 4'659.–
il totale degli interessi al 31 dicembre 2010.
6.2
Orbene,
il reclamante non ha prodotto – come gli incombeva (v. sopra consid. 2.2) – il
documento da lui citato. E l’esemplare annesso alle osservazioni 27 settembre
2013.
al reclamo in rassegna non contiene alcun allegato, e segnatamente non
include i conteggi degli interessi relativi alle imposte cantonali dal 1997 al
2010.
D’altronde RE 1 non ha fornito alcun altro conteggio, con i relativi
giustificativi, che consentano alla Camera di verificare, seppur sotto il
profilo della semplice verosimiglianza, la correttezza dell’importo di fr. 4'659.–
da lui citato in relazione all’art. 243 cpv. 1 LT. In circostanze del genere, l’apprezzamento
del primo giudice non può certo definirsi arbitrario, essendo fondato su una
sentenza (in materia di rigetto dell’opposizione), oltretutto passata in
giudicato (il Tribunale federale ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso
interposto dal debitore con sentenza 5A_744/2012 del 10 giugno 2013). Il
reclamo va perciò respinto su questo punto.
7.
Il
reclamante lamenta altresì mancanze nel verbale di sequestro e sostiene che il
conto “E-deposito”, siccome non noto alla parte sequestrante, non avrebbe
dovuto essere sequestrato, il funzionario incaricato di eseguire il sequestro
avendo riportato nel verbale informazioni che non avrebbe dovuto chiedere
(reclamo ad ii).
7.1
Ora,
con il reclamo il debitore può censurare solo il decreto di sequestro in sé,
mentre la sua esecuzione, che compete all’ufficio d’esecuzione, deve se del
caso essere contestata con ricorso (art. 17 LEF e sopra consid. 2.2
in fine). Le censure del reclamante, che tutte riguardano l’esecuzione
del sequestro, sono quindi irricevibili in questa sede.
7.2
Ove
RE 1 (come fatto esplicitamente in prima sede) intendesse così criticare anche
la formulazione aperta del decreto avversato, che dispone il sequestro del
“credito ed ogni pretesa nulla escluso vantato dal debitore nei confronti”
della Posta Svizzera, gli va rammentato che la giurisprudenza ammette i
sequestri generici ("Gattungsarreste"), purché il luogo di
deposito degli attivi o l’identità del terzo debitore siano indicati (cfr. DTF
100.
III 28, 103 III 86 e 91, 130 III 581 consid. 2.2.1), sicché basta al sequestrante
rendere verosimile l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la
banca indicata (o la posta) per giustificare il sequestro di tutte le relazioni
presso di essa (sentenza della CEF 14.2010.35 del 14 giugno 2010, consid. 5.2
in: RtiD I-2011 pag. 764 segg. n. 58c, consid. 5.2 e i rinvii). Nel caso di
specie, il reclamante non contesta che la sequestrante abbia resa verosimile l’esistenza
del conto postale n. __________ a lui intestato. La sua opposizione è dunque
infondata pure su questo tema.
8.
Relativamente
alla pignorabilità dei conti sequestrati (reclamo ad v), lo stesso reclamante
preannuncia un ricorso all’autorità di vigilanza non appena gli sarà stato
comunicato il verbale di pignoramento. Egli ha perciò identificato
correttamente il rimedio giuridico appropriato per far valere la censura in
questione (v. DTF 129 III 207 consid. 2.3, 135 III 609 consid. 4.1), ancorché
il ricorso potrebbe essere inoltrato già contro il verbale di sequestro. Ad
ogni modo, la questione esula dalla procedura di opposizione al sequestro
(sopra consid. 2.2 in fine).
9.
Pure
la questione dell’estensione del sequestro non può essere discussa in questa
sede, poiché spetta all’ufficio d’esecuzione applicare l’art. 97 cpv. 2 LEF
quando esegue il sequestro (art. 275 LEF; RtiD 2012 II 906 n. 66c, consid. 1; RtiD 2012 II 925 n. 73c, consid 6; Stoffel/Chabloz in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 e 41 ad art.
275). Il reclamante dà atto di conoscere tale ripartizione delle
competenze, ma ritiene lo Stato responsabile del danno causato – a suo dire –
in modo illecito dai suoi funzionari ed impiegati nell’adempimento dei compiti
loro assegnati dalla legge (reclamo, ad vi).
9.1
A
prescindere dal fatto che il giudice dell’opposizione al sequestro non è
competente per trattare le azioni di responsabilità dirette contro lo Stato
(art. 5 LEF), l’attribuzione all’ufficio d’esecuzione del compito di limitare
l’estensione del sequestro a concorrenza dell’importo del credito vantato dal
sequestrante ha anche una ragione meramente pratica: il valore dei beni effettivamente
sequestrati, infatti, può solitamente essere stimato solo al momento dell’esecuzione
del sequestro, dopo che il debitore o i terzi detentori o debitori hanno
fornito le necessarie informazioni. Non occorre quindi dilungarsi oltre sulla
questione.
9.2
Quanto
all’asserita prescrizione di una parte dei crediti vantati dalla sequestrante,
allegata invero di scorcio nel quadro di una censura – come detto –
inammissibile, nella misura in cui dovesse vertere su crediti diversi di quelli
riferiti alle multe per gli anni dal 2002 al 2004 (cfr. sopra consid. 4),
il reclamo risulterebbe comunque irricevibile poiché è insufficientemente
motivato, RE 1 non identificando neppure i crediti contestati. D’altronde, non
è inutile ricordare, con riferimento alla sentenza 5A_744/2012 emessa il 10
giugno 2013 dal Tribunale federale (consid. 1.3.2) nella nota causa di rigetto
dell’opposizione, che in tale sede la prescrizione può essere invocata
unicamente se questa è intervenuta successivamente al passaggio in giudicato
del titolo esecutivo e se il debitore se n’è prevalso espressamente (sentenze
5A_152/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1;5A_102/2011 del 2 maggio 2011
consid. 3.2). A un giudizio sommario come quello che presiede all’emanazione
dei decreti di sequestro (sopra consid. 2), non vi sono validi motivi per non
estendere tale giurisprudenza alla procedura di opposizione al sequestro, che
ha la stessa indole processuale (esecutiva) della procedura di rigetto dell’opposizione.
10.
Il
reclamante chiede per la prima volta in questa sede che la parte sequestrante
sia obbligata a prestare una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF.
10.1
In
virtù di tale norma, il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore
che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può
obbligarlo a prestare garanzia, anche d’ufficio in sede di concessione del
sequestro, visto che né il debitore né i terzi vengono sentiti (DTF 126 III 98
consid. 5). Nelle fasi successive (opposizione al decreto di sequestro,
procedura a sé stante di modifica della garanzia), spetta invece al debitore o
ai terzi che si ritengono lesi dal provvedimento cautelare chiedere che al
sequestrante venga imposta la prestazione di una garanzia o il suo aumento
(sentenza del Tribunale federale 5P.143/2003 del 2 luglio 2003 consid. 2.2.2;
sentenza della CEF 14.2002.103 del 28 gennaio 2003 consid. 8; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 18 segg.
ad art. 273).
10.2
Nel
caso concreto il reclamante non contesta di aver omesso di postulare la
condanna della parte sequestrante alla prestazione di una garanzia. Che lo
possa fare in sede di reclamo è dubbio, la competenza al riguardo spettando al
giudice del sequestro, nella procedura di opposizione al sequestro o in una
procedura indipendente successiva (sentenza della CEF 14.2002.35 del 7 agosto
2002.
consid. 1.3). Ad ogni modo, la sua richiesta non è cifrata ed è perciò
irricevibile (sopra consid. 1.3). Sia aggiunto, per abbondanza, che il
reclamante non ha, comunque sia, reso verosimile l’adempimento dei presupposti
che la giurisprudenza fa discendere dall’art. 273 cpv. 1, 2° periodo LEF. Nulla
indizia, infatti, che la pretesa “quasi totale perdita di fonte da attività indipendente”
sia da ricondurre al sequestro dei suoi conti. Né il sequestro risulta infondato,
giacché poggia su decisioni fiscali passate in giudicato (cfr. DTF 126 III
98.
consid. 5). Senza contare che la solvibilità della parte sequestrante non
può seriamente essere revocata in dubbio. La richiesta di RE 1, oltre che
irricevibile, sarebbe quindi comunque infondata.
11.
Visto
l’esito del reclamo e il fatto che il reclamante non ha reso verosimile l’esistenza
di un danno causatogli in modo illecito dalla sequestrante (sopra consid.
10.
), anche l’eccezione di compensazione sollevata nel reclamo (pag. 5 ad vi)
non può essere accolta. In definitiva, il reclamo va accolto nel senso che il sequestro
dev’essere confermato a concorrenza di fr. 61'770.70 (fr. 62'880.70 ./. fr. 1'080.–
[consid. 4] ./. fr. 30.– [consid. 5]) oltre interessi di mora del 2.5% dal
1° gennaio 2011 su fr. 55'792.– (fr. 56'902.– ./. fr. 1'110.–).
La tenuità dell’esito conseguito dal reclamante non giustifica invece una
modifica del dispositivo sulle spese e ripetibili di prima sede.
12.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza pressoché
totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Si tiene conto dell’esile
risultato da lui ottenuto moderando la tassa. Non si assegnano ripetibili, la
controparte avendo rinunciato a presentare osservazioni specifiche. Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 62'880.70, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della
sentenza impugnata è riformato come segue:
1.
L’opposizione è parzialmente accolta, nel senso che il sequestro
n. 1529365 del 22 dicembre 2011 è confermato sino a concorrenza di fr. 61'770.70
oltre interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 55'792.–.
II. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico per fr. 350.–. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione
a:
– RE 1, __________,
__________;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 2 e 74 LTF). Il termine non è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).