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Decisione

14.2013.153

Nova nella procedura di reclamo

19 settembre 2013Italiano4 min

1. Il

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Numero d'incarto:

14.2013.153

Data decisione, Autorità:

19.09.2013, CEF

Titolo:

Nova nella procedura di reclamo

RICONOSCIMENTO DI DEBITO

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 326 cpv. 1 CPC

art. 82 LEF

Incarto n.

14.2013.153

Lugano

19 settembre 2013

FP/ec/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per

statuire sul reclamo presentato il 14 settembre 2013 da

RE 1

contro la decisione emanata il 10 settembre 2013 dal

Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in

materia di esecuzione e fallimenti (inc. 0201-2013-s) promossa nei suo confronti

con istanza del 14 agosto 2013 dalla

CO 1

esaminati gli

atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che contro

la sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie -

è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319

lett. a CPC) da inoltrare entro dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321

cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art.

47 cpv. 1 lett. e LOG);

che inoltrato

il 14 settembre 2013 contro una decisione emanata il 10 settembre 2013 e

notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi,

da questo aspetto ammissibile;

che nella

fattispecie il reclamante – a giusta ragione - non mette in dubbio che la

documentazione esibita dalla parte istante, segnatamente il contratto di

assicurazione (assicurazione combinata per l’economia domestica privata) 5/7

ottobre 2009 da lui stipulato, costituisce un valido riconoscimento di debito ex

art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui si è impegnato a versare all’assicurazione

il premio assicurativo annuo di fr. 456.50 (qui quantificato in fr. 455.80);

che l’insorgente

si ritiene nondimeno svincolato da tale obbligo (art. 82 cpv. 2 LEF) per avere,

a suo modo di vedere, la parte istante disatteso la polizza assicurativa

rifiutando di tacitarlo per il furto in suo danno avvenuto venerdì 27 luglio 2012 a Bellinzona;

che l’argomento

– sollevato per la prima volta in questa sede avendo il convenuto omesso di

presentare al primo giudice le osservazioni all’istanza, benché richiesto di

farlo con ordinanza del 17 agosto 2013 – non può tuttavia essere vagliato;

che secondo

l’art. 326 cpv. 1 CPC, infatti, in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni,

né l‘allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a

carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

che data

tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante

non è assistito da un avvocato si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

Fatti

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Considerandi

Il presidente Il

vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 455.80, non raggiunge il limite di legge di

fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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