14.2013.153
Nova nella procedura di reclamo
19 settembre 2013Italiano4 min
1. Il
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Numero d'incarto:
14.2013.153
Data decisione, Autorità:
19.09.2013, CEF
Titolo:
Nova nella procedura di reclamo
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2013.153
Lugano
19 settembre 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 14 settembre 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata il 10 settembre 2013 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in
materia di esecuzione e fallimenti (inc. 0201-2013-s) promossa nei suo confronti
con istanza del 14 agosto 2013 dalla
CO 1
esaminati gli
atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
la sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie -
è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319
lett. a CPC) da inoltrare entro dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321
cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art.
47 cpv. 1 lett. e LOG);
che inoltrato
il 14 settembre 2013 contro una decisione emanata il 10 settembre 2013 e
notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi,
da questo aspetto ammissibile;
che nella
fattispecie il reclamante – a giusta ragione - non mette in dubbio che la
documentazione esibita dalla parte istante, segnatamente il contratto di
assicurazione (assicurazione combinata per l’economia domestica privata) 5/7
ottobre 2009 da lui stipulato, costituisce un valido riconoscimento di debito ex
art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui si è impegnato a versare all’assicurazione
il premio assicurativo annuo di fr. 456.50 (qui quantificato in fr. 455.80);
che l’insorgente
si ritiene nondimeno svincolato da tale obbligo (art. 82 cpv. 2 LEF) per avere,
a suo modo di vedere, la parte istante disatteso la polizza assicurativa
rifiutando di tacitarlo per il furto in suo danno avvenuto venerdì 27 luglio 2012 a Bellinzona;
che l’argomento
– sollevato per la prima volta in questa sede avendo il convenuto omesso di
presentare al primo giudice le osservazioni all’istanza, benché richiesto di
farlo con ordinanza del 17 agosto 2013 – non può tuttavia essere vagliato;
che secondo
l’art. 326 cpv. 1 CPC, infatti, in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni,
né l‘allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a
carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
che data
tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante
non è assistito da un avvocato si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Considerandi
Il presidente Il
vicecancelliere
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 455.80, non raggiunge il limite di legge di
fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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