14.2013.155
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emanazione della sentenza in assenza dell'escusso, giunto in ritardo all'udienza senza dimostrata giustificazione
5 novembre 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.155
Lugano
5 novembre 2013
FP/b/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 9
settembre 2013 da
RE
1
contro la decisione emanata
il 2 settembre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
(SO.2013.2632) promossa nei suoi confronti con istanza del 25
giugno 2013 dall’
CO
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di
rigetto (provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il
rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a
CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della
sentenza impugnata (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);
che inoltrato il 9 settembre
2013 contro una decisione emanata il 2 settembre 2013 e notificata/recapitata più
avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto,
ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata della
legge (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che nella misura in cui asserisce
Fatti
di avere telefonato la mattina del 2
settembre 2013 in Pretura per avvertire che avrebbe ritardato 15 minuti per il
dibattimento previsto per le ore 11.20, rispettivamente di essersi presentato
alle ore 11.35 e di avere a quel momento appreso dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, che la decisione impugnata era stata nel frattempo già emessa
e che egli si era presentato in ritardo, come pure nella misura in cui chiede
che venga effettuata una verifica tramite la cancelleria della stessa pretura
in relazione alla sua richiesta (giustificazione) che non è mai stata notificata,
come riferitogli dallo stesso Pretore, il reclamante si avvale di un argomento
infruttuoso;
che per tacere del fatto
che l’insorgente non solo riconosce, comunque sia, di essere giunto in ritardo,
ma neppure spende una sola parola per giustificare tale comportamento, come
pure del fatto che egli non trae alcuna conclusione dal suo esposto, ossia non
si propone di ottenere l’annullamento della decisione impugnata e la
conseguente indizione di una nuova udienza di contradditorio nemmeno nel caso
in cui avesse su questo punto ragione, nessun valido motivo si opponeva
all’emanazione della decisione impugnata alla sola presenza della parte istante;
che, stando infatti a una
nota allegata all’incarto trasmesso dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5 (act. VI), nessuna comunicazione del genere da parte del convenuto (giunto
Considerandi
allo sportello della stessa Pretura alle 11.40 circa) sarebbe pervenuta alla
cancelleria della sezione 5 e tanto meno è risultato che lo stesso convenuto
avesse spedito un e-mail di giustificazione alla sezione 1 (con la quale a suo
dire avrebbe parlato), come da questi preteso, messaggio peraltro nemmeno arrivato
alla sezione 5;
che fondato su una mera allegazione
di parte non sorretta da alcun riscontro oggettivo, il reclamo è perciò al riguardo
votato all’insuccesso;
che il rimedio sfugge
invece a disamina nella misura in cui il reclamante si propone di invalidare,
comunque sia, il riconoscimento di debito di cui ai doc. A, B e C;
che gli argomenti ivi
fatti valere costituiscono infatti in buona sostanza delle inammissibili
novità, sottratte al vaglio di questa Camera ex art. 326 cpv. 1 CPC, secondo
cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, ne l’allegazione
di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che, in ogni modo, la
decisione impugnata sfugge a qualsiasi critica nella misura in cui il primo
giudice ha individuato nella documentazione esibita dalla parte istante gli
estremi di un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo
complessivo di fr. 57'597.18, somma che, senza ombra di dubbio, lo stesso convenuto
ha, tra l’altro, chiaramente riconosciuto anche a titolo personale (doc. B);
che, ciò posto, nella misura
in cui è ammissibile il reclamo deve essere disatteso;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del
reclamante (art. 48 , 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 LEF);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr.180.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza è di fr. 44'897.18.--, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).