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Decisione

14.2013.155

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emanazione della sentenza in assenza dell'escusso, giunto in ritardo all'udienza senza dimostrata giustificazione

5 novembre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di avere telefonato la mattina del 2

settembre 2013 in Pretura per avvertire che avrebbe ritardato 15 minuti per il

dibattimento previsto per le ore 11.20, rispettivamente di essersi presentato

alle ore 11.35 e di avere a quel momento appreso dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, che la decisione impugnata era stata nel frattempo già emessa

e che egli si era presentato in ritardo, come pure nella misura in cui chiede

che venga effettuata una verifica tramite la cancelleria della stessa pretura

in relazione alla sua richiesta (giustificazione) che non è mai stata notificata,

come riferitogli dallo stesso Pretore, il reclamante si avvale di un argomento

infruttuoso;

che per tacere del fatto

che l’insorgente non solo riconosce, comunque sia, di essere giunto in ritardo,

ma neppure spende una sola parola per giustificare tale comportamento, come

pure del fatto che egli non trae alcuna conclusione dal suo esposto, ossia non

si propone di ottenere l’annullamento della decisione impugnata e la

conseguente indizione di una nuova udienza di contradditorio nemmeno nel caso

in cui avesse su questo punto ragione, nessun valido motivo si opponeva

all’emanazione della decisione impugnata alla sola presenza della parte istante;

che, stando infatti a una

nota allegata all’incarto trasmesso dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5 (act. VI), nessuna comunicazione del genere da parte del convenuto (giunto

Considerandi

allo sportello della stessa Pretura alle 11.40 circa) sarebbe pervenuta alla

cancelleria della sezione 5 e tanto meno è risultato che lo stesso convenuto

avesse spedito un e-mail di giustificazione alla sezione 1 (con la quale a suo

dire avrebbe parlato), come da questi preteso, messaggio peraltro nemmeno arrivato

alla sezione 5;

che fondato su una mera allegazione

di parte non sorretta da alcun riscontro oggettivo, il reclamo è perciò al riguardo

votato all’insuccesso;

che il rimedio sfugge

invece a disamina nella misura in cui il reclamante si propone di invalidare,

comunque sia, il riconoscimento di debito di cui ai doc. A, B e C;

che gli argomenti ivi

fatti valere costituiscono infatti in buona sostanza delle inammissibili

novità, sottratte al vaglio di questa Camera ex art. 326 cpv. 1 CPC, secondo

cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, ne l’allegazione

di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che, in ogni modo, la

decisione impugnata sfugge a qualsiasi critica nella misura in cui il primo

giudice ha individuato nella documentazione esibita dalla parte istante gli

estremi di un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo

complessivo di fr. 57'597.18, somma che, senza ombra di dubbio, lo stesso convenuto

ha, tra l’altro, chiaramente riconosciuto anche a titolo personale (doc. B);

che, ciò posto, nella misura

in cui è ammissibile il reclamo deve essere disatteso;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del

reclamante (art. 48 , 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 LEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr.180.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza è di fr. 44'897.18.--, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).