14.2013.157
Rigetto definitivo dell'opposizione. Mancanza di identità
25 novembre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.157
Lugano
25 novembre 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 17
settembre 2013 da
RE
1
patrocinato
dall’ PA 1
nella
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente
dall’istanza del 30 aprile 2013 promossa nei suoi confronti da
CO
1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 4/7
febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr.
376'500.-- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
con sentenza del
9 settembre 2013 (__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di
giustizia in fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- a
titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
17 settembre 2013 postula la reiezione dell’istanza, protestate
spese e ripetibili;
preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che CO1 ha prodotto il
precetto esecutivo n. __________ del 4/7
febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano emesso nei confronti del
debitore __________, indicante quale condebitore solidale RE 1, per l’incasso
di fr. 376'500.-- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2002;
che sul predetto precetto
esecutivo, quale titolo di credito, è stato menzionato: “Dichiarazione 01.10.2002 – riconoscimento di debito”;
che interposta tempestiva
opposizione la procedente ha presentato istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione indicando, quale convenuto, RE 1;
che oltre al precetto
esecutivo, l’istante ha prodotto una dichiarazione del 1° ottobre 2002 sottoscritta
da __________ e RE 1, con cui quest’ultimi si sono riconosciuti debitori
solidali nei suoi confronti dell’importo di fr. 201'500.-- oltre interessi del
5% dal 1° ottobre 2002 (doc. B), una sentenza della Corte delle assise
criminali di Lugano del 15
febbraio 2013 pronunciata a carico di RE 1 e __________ (doc. C) e una
convenzione rispettivamente due dichiarazioni del 1° ottobre 2001 sottoscritte
da __________ e RE 1 (doc. D), puntualizzando che RE 1 e __________ hanno
interposto opposizione ai precetti esecutivi n. __________ (RE 1) e n. __________
(__________);
che all’udienza di
discussione del 9 settembre 2013 il convenuto si è opposto all’istanza,
rilevando che dall’istanza così come dal precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano risultava che titolo di rigetto era
esclusivamente la dichiarazione del 1° ottobre 2002, di cui al doc. B, il cui
relativo credito era prescritto, essendo ormai decorsi 10 anni e che non vi era
identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto
esecutivo agli atti e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito
di cui ai documenti prodotti;
che con decisione del 9 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta, segnatamente la
sentenza del 15 febbraio 2013 della Corte delle assise criminali di Lugano che
aveva condannato RE 1 e __________ in solido al pagamento all’istante di fr. 374'902
oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2002 su fr. 370'500.-- a titolo di
risarcimento danni e fr. 4'402.40 per spese legali, valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione;
che con il reclamo RE 1
sostiene che il precetto esecutivo n. __________ prodotto dall’istante (doc. A)
non corrisponde per quel che riguarda il nome del debitore con quello oggetto
dell’istanza di rigetto, il citato precetto esecutivo riferendosi infatti a __________,
parte del tutto estranea alla procedura, per cui nella fattispecie non vi è
identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto
esecutivo agli atti e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito
di cui ai documenti prodotti;
che il reclamante
puntualizza poi che il titolo di credito indicato nel citato precetto esecutivo
e nell’istanza è esclusivamente la dichiarazione del 1° ottobre 2002, di cui al
doc. B;
che contro le sentenze di
rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati
art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di
dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che inoltrato il 17 settembre 2013 contro una decisione emanata il 9
settembre 2013 e notificata/recapitata il 10
settembre 2013 il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo
aspetto, ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il giudice del rigetto
accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo)
se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e se vi è
identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai
documenti prodotti (cfr. Cometta, Il
rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I,
2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n.
73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c);
che nella fattispecie non
vi è identità tra il debitore __________ indicato sul precetto esecutivo n.
1604845-02 dell’Ufficio esecuzione di Lugano prodotto dall’istante (doc. A),
con il convenuto RE 1 indicato nell’istanza di rigetto dell’opposizione, per
cui nei confronti di quest’ultimo manca il precetto esecutivo (n. __________),
atto su cui si fonda la procedura di rigetto;
che abbondanzialmente va
osservato che nella fattispecie non vi è nemmeno identità tra il titolo di
credito menzionato nel precetto esecutivo n. __________ prodotto dall’istante
(dichiarazione del 1° ottobre 2002 – riconoscimento di debito) e i
documenti presentati con l’istanza di rigetto, tra i quali è stata prodotta la
sentenza del 15 febbraio 2013 della Corte delle assise criminali di Lugano
(doc. C), su cui la creditrice ha fondato la sua istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione;
che ne discende
l’accoglimento del reclamo nel senso di riformare l’impugnata sentenza, con
conseguente reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione promossa nei
confronti di RE 1
che tassa di giustizia e
ripetibili seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della parte
istante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è
accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 9 settembre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2013.2074) sono così
riformati:
“1. L’istanza è
respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.--, da anticipare dalla parte
istante resta a carico
di CO 1, la quale rifonderà
a RE 1 fr. 1’000.-- a titolo
di ripetibili.”
Considerandi
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 650.-- già anticipata dal reclamante, è
posta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili;
III. Notificazione a:
-
;
-
;
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza è di fr. 376'500.--, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).