14.2013.158
Reclamo contro fallimento. Nessun requisito dell'art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF adempiuto. Abbondanzialmente solvibilità non resa verosimile
1 ottobre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.158
Lugano
1 ottobre 2013
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza dell’8 luglio 2013 da
RE
1
contro
CO
1
rappr.
da: RA 1
istanza sulla quale il
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del 16 settembre 2013 (SO.2013.759) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della ditta RE 1, __________, a far tempo dal giorno
di martedì 17 settembre 2013 alle ore 14.00.
2./3./4.
Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del 17 settembre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato;
preso atto che con disposizione ordinatoria
presidenziale del 20 settembre 2013 al reclamo è stato concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di
fr. 20'463.05 oltre interessi e spese.
B. La convenuta,
entro il termine fissatole, non ha inoltrato osservazioni, né richiesto di
essere convocata per un’udienza.
C. Con decisione del 16 settembre 2013
il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE
1 a far tempo da martedì 17 settembre 2013 alle ore 14.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di
essere intenzionata a pagare, entro il termine di reclamo, quanto dovuto
all’istante, mediante versamento all’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona.
Considerandi
in
diritto:
1.
La
decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni
mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF
l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14.
pag. 347).
b) Nel
caso in esame, la reclamante non ha prodotto alcun documento comprovante
l’estinzione dell’esecuzione in oggetto n. 714736 promossa dall’istante (art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF), né ha dimostrato di avere depositato l’importo dovuto
presso questo tribunale (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno che l’istante ha
ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per cui, non avendo
ossequiato alcuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2, il fallimento di RE
1.
non può essere annullato
In
via abbondanziale va rilevato che nemmeno il requisito della solvibilità sarebbe
adempiuto, atteso che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona
al 30 settembre 2013 si evince che nei confronti della reclamante sono pendenti
74.
procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 2'407'168.18, in cui
nell’anno in corso per 14 è stata presentata la domanda di realizzazione, per 4
è stata emessa la comminatoria di fallimento e per ulteriori 4 è stato eseguito
il pignoramento. Rilevante è che le predette procedure in buona parte sono
state promosse per il mancato pagamento di oneri sociali e tasse. Le precedenti
considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta
non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente
per pagare i suoi debiti, nemmeno i debiti d’imposta e per oneri sociali. Nel
caso di specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più
probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che nemmeno il presupposto
della solvibilità potrebbe essere considerato reso verosimile.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a
carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
mercoledì 2 ottobre 2013 alle
ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione:
–
–;
–;
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF