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Decisione

14.2013.16

Fallimento. Esecuzione estinta. Solvibilitâ resa verosimile. Annullamento del fallimento

30 gennaio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per

il mancato pagamento di fr. 4'997.60 oltre accessori, dedotti eventuali

acconti.

B. All’udienza

di discussione del 5 dicembre 2012 nessuno è comparso.

C. Con

decisione del 10 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 11 gennaio 2013 alle

ore 10.00.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante, producendo una ricevuta del 17 gennaio 2013 dell’Ufficio

esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 5'760.60 a saldo

dell’esecuzione n. __________ (doc. B). La reclamante sostiene poi di avere

saldato ulteriori esecuzioni, producendo due altre ricevute del predetto

ufficio (doc. C e D) e di non avere più a suo carico procedure esecutive aperte

(doc. E).

Considerandi

in diritto:

1.

In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova

autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,

n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Nel caso in

esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 17 gennaio 2013 dell’Ufficio

esecuzione di Lugano relativa al saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________,

per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di

cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione di Lugano al 17 gennaio 2013, prodotto dalla convenuta, si evince

che nei suoi confronti sono pendenti 16 procedure per un importo complessivo di

fr. 7'378.15, di cui 7 risultano essere state pagate, mentre contro le

rimanenti 9 è stata interposta opposizione, per cui a questo stadio di

procedura il credito non è stato ancora accertato. Dal predetto estratto emerge

pure che a carico della reclamante non sono stati emessi attestati di carenza

di beni, il che porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non sta

peggiorando e che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura

transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a

breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che,

secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF

è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di

sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8.

2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la

capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità

di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere

che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso

sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va

annullato.

2.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento dell’11 gennaio 2013 pronunciata dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2012.4303) nei confronti di RE 1Lamone-Cadempino,

è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di RE 1 spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da

anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Notificazione:

- ;

- ;

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedio

giuridico:

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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