14.2013.16
Fallimento. Esecuzione estinta. Solvibilitâ resa verosimile. Annullamento del fallimento
30 gennaio 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2013.16
Data decisione, Autorità:
30.01.2013, CEF
Titolo:
Fallimento. Esecuzione estinta. Solvibilitâ resa verosimile. Annullamento del fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.16
Lugano
30 gennaio
2013
B/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di fallimento promossa con istanza del 4 ottobre 2012 da
CO 1
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza del 10 gennaio 2013 (SO.2012.4303) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
a far tempo
da venerdì 11 gennaio 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del
18 gennaio 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale del 22
gennaio 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per
il mancato pagamento di fr. 4'997.60 oltre accessori, dedotti eventuali
acconti.
B. All’udienza
di discussione del 5 dicembre 2012 nessuno è comparso.
C. Con
decisione del 10 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 11 gennaio 2013 alle
ore 10.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante, producendo una ricevuta del 17 gennaio 2013 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 5'760.60 a saldo
dell’esecuzione n. __________ (doc. B). La reclamante sostiene poi di avere
saldato ulteriori esecuzioni, producendo due altre ricevute del predetto
ufficio (doc. C e D) e di non avere più a suo carico procedure esecutive aperte
(doc. E).
Considerandi
in diritto:
1.
In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,
n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 17 gennaio 2013 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano relativa al saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________,
per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di
cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione di Lugano al 17 gennaio 2013, prodotto dalla convenuta, si evince
che nei suoi confronti sono pendenti 16 procedure per un importo complessivo di
fr. 7'378.15, di cui 7 risultano essere state pagate, mentre contro le
rimanenti 9 è stata interposta opposizione, per cui a questo stadio di
procedura il credito non è stato ancora accertato. Dal predetto estratto emerge
pure che a carico della reclamante non sono stati emessi attestati di carenza
di beni, il che porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non sta
peggiorando e che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura
transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a
breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che,
secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF
è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di
sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8.
2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la
capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità
di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere
che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso
sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
2.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese
dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento dell’11 gennaio 2013 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2012.4303) nei confronti di RE 1Lamone-Cadempino,
è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di RE 1 spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Notificazione:
- ;
- ;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedio
giuridico:
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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