14.2013.160
Ammissibilità del reclamo. Rigetto definitivo sulla base di decisione di multa disciplinare. Eccezioni liberatorie
11 ottobre 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.160
Lugano
11 ottobre 2013
FP/ec/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 24
settembre 2013 da
RE
1
contro la decisione emanata
il 17 settembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di __________ nella
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n.
157/2013) promossa nei suoi confronti con istanza del 1° luglio 2013 dallo
CO
1
rappresentato
dall’RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
(definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio
giuridico del reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art.
251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);
che inoltrato il 24 settembre
2013 contro una decisione emanata il 17 settembre 2013 e notificata/recapitata successivamente,
il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
(lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che l’insorgente non si avvale né
dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che
l’ammissibilità del rimedio appare già per questo motivo dubbia;
che la questione non ha da essere
vagliata oltre, il reclamo essendo in ogni modo votato all’insuccesso;
che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se
Fatti
il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere
in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle
decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che tale è il caso per la
decisione (multa disciplinare n. 28695/404 inflitta al convenuto il 17 agosto
2012 dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano -Campagna) sulla quale
il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non contestata;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1
LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero
o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via
definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della
decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato
ovvero che è subentrata la prescrizione;
che, nella fattispecie, l’insorgente
non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi per
contro – peraltro per la prima volta in questa sede in dispregio del divieto di
addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di
ottenere comprensione, invocando le proprie precarie condizioni economiche che
non gli consentirebbero allo stadio attuale di saldare la pretesa posta in esecuzione;
che un argomento del genere sfugge
con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a
verificare se il giudice del rigetto abbia avuto corretta nozione degli art. 80
e 81 LEF, ciò che può dirsi il caso nella fattispecie;
che ne discende pertanto l’inammissibilità
del rimedio;
che gi oneri processuali relativi
alla presente decisione dovrebbero essere posti a carico del reclamante, parte
soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della
fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde eccezionalmente
dal riscuotere spese;
per
questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF e l’art. 326 cpv. 1 CPC,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese.
3.
Notificazione
a:
-;
-.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 100.-..non
raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).