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Decisione

14.2013.160

Ammissibilità del reclamo. Rigetto definitivo sulla base di decisione di multa disciplinare. Eccezioni liberatorie

11 ottobre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere

in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono parificate alle

decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che tale è il caso per la

decisione (multa disciplinare n. 28695/404 inflitta al convenuto il 17 agosto

2012 dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano -Campagna) sulla quale

il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non contestata;

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1

LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero

o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via

definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della

decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato

ovvero che è subentrata la prescrizione;

che, nella fattispecie, l’insorgente

non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi per

contro – peraltro per la prima volta in questa sede in dispregio del divieto di

addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di

ottenere comprensione, invocando le proprie precarie condizioni economiche che

non gli consentirebbero allo stadio attuale di saldare la pretesa posta in esecuzione;

che un argomento del genere sfugge

con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a

verificare se il giudice del rigetto abbia avuto corretta nozione degli art. 80

e 81 LEF, ciò che può dirsi il caso nella fattispecie;

che ne discende pertanto l’inammissibilità

del rimedio;

che gi oneri processuali relativi

alla presente decisione dovrebbero essere posti a carico del reclamante, parte

soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della

fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde eccezionalmente

dal riscuotere spese;

per

questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF e l’art. 326 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese.

3.

Notificazione

a:

-;

-.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 100.-..non

raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).