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Decisione

14.2013.161

Inammissibilità del reclamo

9 ottobre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di questa Camera un riesame della decisione impugnata avvalendosi di motivi e

documenti non sottoposti al primo giudice e, peraltro, senza confrontarsi con i

motivi che hanno spinto lo stesso giudice ad accogliere l’istanza;

Considerandi

che, ciò posto,

non può che discenderne inammissibilità del reclamo;

che le spese

processuali relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessvi fr. 180.- sono poste a carico

della reclamante.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'300.-, non raggiunge il limite di legge

di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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