14.2013.161
Inammissibilità del reclamo
9 ottobre 2013Italiano3 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2013.161
Data decisione, Autorità:
09.10.2013, CEF
Titolo:
Inammissibilità del reclamo
PROCEDURA DI RICORSO
art. 326 cpv. 1 CPC
Incarto n.
14.2013.161
Lugano
9 ottobre
2013
FP/ec/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 25 settembre 2013 da
RE 1
contro la
decisione emanata il 17 settembre 2013 dal Pretore del Distretto di __________
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
(SO.2013.129) promossa nei suoi confronti con istanza del 27 luglio 2013 da.
CO 1
esaminati gli
atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie –
è dato il rimedio del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a
CPC) da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della
sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);
che inoltrato
il 25 settembre 2013 contro una decisione emanata il 17 settembre 2013 e
notificata/recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca Track&Trace) il
reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi , da questo aspetto ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b);
che l’insorgente
non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli, di modo che
l’ammissibilità del reclamo appare già per questo motivo dubbia;
che la
questione non ha da essere vagliata oltre, il rimedio essendo in ogni modo votato
all’insuccesso;
che secondo
l’art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni,
né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che nella
fattispecie la reclamante, che in prima sede non ha presentato osservazioni
all’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dalla controparte
al precetto esecutivo a monte del contenzioso, si propone di ottenere da parte
Fatti
di questa Camera un riesame della decisione impugnata avvalendosi di motivi e
documenti non sottoposti al primo giudice e, peraltro, senza confrontarsi con i
motivi che hanno spinto lo stesso giudice ad accogliere l’istanza;
Considerandi
che, ciò posto,
non può che discenderne inammissibilità del reclamo;
che le spese
processuali relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessvi fr. 180.- sono poste a carico
della reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'300.-, non raggiunge il limite di legge
di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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