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Decisione

14.2013.162

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Procedimento penale in corso il cui riconoscimento di debito costituisce uno dei documenti principali della vertenza. Eccezione dell'escusso resa verosimile

24 gennaio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ del 18 settembre dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 200'000.-- oltre

interessi al 5% dal 27 luglio 2012, indicando quale titolo di credito:

“Attestato di ricevuta del 21 giugno 2011”.

Interpostavi tempestiva

opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al

Pretore.

B. L’istante

fonda la sua pretesa su una dichiarazione del 21 giugno 2011, denominata “Attestato di ricevuta”, sottoscritta da CO 1 del seguente tenore (doc. A):

“Io sottoscritto, CO 1, nato a M__________

il 3 gennaio 1967 riconosco con la presente di aver ricevuto dal signor RE 1,

nato a __________ (DE) il 20 settembre 1989 la somma di:

200'000.-- (duecentomila franchi

svizzeri)

Questo

importo è da utilizzare per la domanda di costruzione sulle particelle __________,

__________, __________,__________, __________ di __________ di proprietà del

sig.RE 1 Mi obbligo incondizionatamente a restituire la stessa somma entro

dieci giorni a prima richiesta del signor RE 1

Per

accettazione:

CO

1 (firma)”

Con scritto del 20 luglio 2012 il procedente ha chiesto all’escusso la restituzione dell’importo di fr.

200'000.-- entro il 27 luglio 2012 (doc. B).

C. All’udienza di discussione

il convenuto si è opposto all’istanza, rilevando che RE 1 il 18 luglio 2012 aveva sporto denuncia penale al Ministero pubblico nei suoi confronti in

relazione alla dichiarazione in oggetto, tra l’altro, per corruzione passiva (doc.

1) - reato la cui sussistenza egli aveva contestato – con la conseguenza che

anche RE 1 era indagato, ma per corruzione attiva (doc. 3). CO 1 ha asserito

che l’attestato di ricevuta doc. A era stato ritenuto un documento fondamentale

nell’ambito del procedimento penale e che la sua natura non era per nulla

chiara. Il citato documento era stato determinante per la conferma dell’ordine

della sua carcerazione (doc. 2). Se la contestata tesi dell’istante fosse stata

confermata al termine del procedimento penale, lo scritto doc. A avrebbe dovuto

essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO, essendo il risultato

di un reato di corruzione.

Con la replica l’istante ha

contestato le allegazioni del convenuto, asserendo che la dichiarazione doc. A

costituisce un riconoscimento di debito chiaro ed esplicito, con il quale il

convenuto si è obbligato senza riserva alcuna a restituire l’importo posto in

esecuzione. Secondo il procedente si tratta di un riconoscimento di debito

astratto ai sensi dell’art. 17 CO, per cui non occorreva far riferimento alla

causale sottostante e nemmeno giustificare la tempistica della richiesta (doc.

F, G e H).

Con la duplica il convenuto ha puntualizzato

che l’istante non aveva contestato di essere indagato per corruzione attiva in

relazione all’importo di fr. 200'000.--, di cui chiedeva la restituzione.

D. Con decisione del 13 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza avendo ritenuto sufficientemente verosimile l’eccezione di nullità del doc.

A ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO sollevata dall’escusso, ciò essendo pendenti

procedimenti penali sia a carico di CO 1 a titolo, tra l’altro, di corruzione

passiva, sia a carico di RE 1 per conseguimento fraudolento di una falsa

attestazione e corruzione attiva.

E. Con il reclamo in oggetto RE

1 sostiene che il primo giudice ha omesso di considerare che l’escusso non

aveva sollevato alcuna eccezione di nullità, essendosi limitato a segnalare al

Pretore, in modo strumentalmente errato, di essere stato denunciato per

corruzione passiva con riferimento alla dazione di fr. 200'000.--risalente al 21 giugno 2011. Il reclamante rileva che il convenuto aveva subito contestato la

sussistenza di un reato, sicché il negozio giuridico in esame non può essere considerato

nullo ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO.

F. Delle osservazioni di

controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in

diritto:

1.

Secondo

l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'errata applicazione

del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.

Per

l’art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né nuove

conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova. I doc. da 5 a 8 prodotti dal convenuto con le sue osservazioni al

reclamo così come eventuali nuove allegazioni vanno di conseguenza estromessi

dall’incarto.

4.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

4.1

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari

(DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629, 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

4.2

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta,

op. cit., pag. 331; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad

c).

4.3

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,

Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 pag. 481).

4.4

L’attestato di ricevuta del 21 giugno 2011, di cui al doc. A, con cui

il convenuto si è

obbligato a restituire incondizionatamente al reclamante la somma di fr. 200'000.--

entro 10 giorni dalla prima richiesta costituisce, in via di principio, valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

5.

Per l’art. 82

cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno

che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da

infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere

esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n.

28.

ad art. 82; Gilliéron, op.

cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli,

op. cit., pag. 350; Staehelin, op.

cit., n. 87 s. ad art. 82).

Dai

documenti prodotti dal convenuto emerge che RE 1 il 18 luglio 2012 ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale nei confronti del convenuto,

tra l’altro per corruzione passiva (doc. 1). Dal verbale di audizione e di

decisione del 4 ottobre 2012, con cui è stata ordinata la carcerazione

preventiva di CO 1 (doc. 2 pag. 4), si evince che in relazione al versamento di

fr. 200'000.-- a favore di quest’ultimo da parte di RE 1 (nell’imminenza della

firma dell’atto di compravendita del 21 giugno 2012 delle particelle __________ RFD di __________), l’autorità giudiziaria ha ritenuto che in base alle

dichiarazioni rese a verbale dallo stesso RE 1 (che appariva credibile poiché

così agendo si era dichiarato coinvolto nei fatti, tanto da essere pure

imputato per corruzione attiva, cfr. doc. 3), alle affermazioni dello stesso CO

1, alla facoltà di chiedere la restituzione a prima richiesta e al contenuto

dell’attestato di ricevuta chiaramente riferito alla domanda di costruzione

sulle particelle compravendute, tenuto conto anche delle modalità di versamento

in contanti, vi sono forti indizi del reato di corruzione passiva. Orbene il

fatto che le parti e in particolare il convenuto contestino i reati a loro

imputati è nella fattispecie irrilevante. Determinante è che il procedimento penale

è incontestatamente ancora in corso e che l’attestato di ricevuta doc. A in

esame costituisce uno dei documenti principali della vertenza, sul cui

significato il procedimento penale è chiamato a far chiarezza. Ciò porta a

concludere che il convenuto ha reso sufficientemente verosimile, sulla base di

riscontri oggettivi, che l’obbligo di restituzione dell’importo di fr.

200'000.-- contenuto nell’attestato di ricevuta doc. A non costituisce un

riconoscimento di debito astratto, estraneo al procedimento penale in corso,

bensì un documento fondato su un atto giuridico che, se oggetto di reato,

potrebbe risultare nullo ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO, che sancisce con la

nullità un contratto avente per oggetto una cosa contraria alle leggi. A

ragione il primo giudice ha quindi respinto l’istanza.

Ne

consegue la reiezione del reclamo.

Tassa

di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e

106.

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico di RE 1, il quale rifonderà a

CO 1 fr. 2'500.-- per ripetibili.

3. Notificazione

a:

-

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza è di fr. 200'000.--, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).