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Decisione

14.2013.163

Reclamo contro fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilità non resa verosimile

15 ottobre 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 4 settembre 2013 nessuno è comparso.

C. Con

decisione del 18 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1, __________, già RE 1, __________, a far tempo

da giovedì 19 settembre 2013 alle ore 10.00.

D. Con il

reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una

ricevuta del 20 settembre 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al

versamento di fr. 3'478.80 a saldo dell’esecuzione n. ______promossa

dall’istante (doc. 3). La reclamante rileva poi di avere saldato gli attestati

di carenza di beni corrispondenti alle esecuzioni n. __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ (doc. 5.1 – 5.6), mentre l’attestato di

carenza di beni corrispondente all’esecuzione n. 1570123 è stato preso a carico

personalmente dal precedente amministratore unico (doc. 6). Il 27 settembre 2013

ha estinto le esecuzioni n. __________ e __________ mediante versamento di fr.

4'187.60 all’UE di Lugano (doc. 7.1 – 7.2). L’esecuzione n. 1557759 di fr.

17'016.20 è stata integralmente saldata come risulta dalla comunicazione della

creditrice all’UE di Lugano del 23 settembre 2013 (doc. 8), mentre per

l’esecuzione n. __________, che ha annullato e sostituito l’esecuzione n. __________,

nonostante entrambe figurino nell’estratto delle sue esecuzioni, è stato

trovato un accordo con la creditrice (doc. 9). La reclamante sostiene di avere

dimostrato la sua solvibilità avendo definitivamente sistemato tutte le

procedure sfociate in attestati di carenza di beni e avere estinto ulteriori

procedure per oltre fr. 60'000.--, per cui restano esecuzioni per circa fr.

12'000.--, per le quali ha già intavolato le necessarie trattative che

procederà a pagare già nel corso del mese di ottobre.

Considerandi

in

diritto:

1.

La decisione del giudice

del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo

il CPC. In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.

Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di

estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza

infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.

14.

pag. 347).

b) Nel

caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 20 settembre 2013

dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 3'478.80 a

saldo dell’esecuzione in oggetto n. 1603112, per cui avendo provato di avere

saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione di Lugano al 19 settembre 2013 si evince che nei confronti della

reclamante sono pendenti 26 procedure esecutive per un importo complessivo di

fr. 68 264.99. Rilevante è, che nonostante l’intervenuto pagamento di diverse

esecuzioni e il ritiro nell’esecuzione n. __________ da parte della F__________

dell’istanza di fallimento presentata nella relativa esecuzione, il 24

settembre 2013 per due ulteriori procedure esecutive è stato emesso l’avviso di

pignoramento, ossia nell’esecuzione n. __________ promossa dalla Confederazione

Svizzera per tasse e nell’esecuzione n. __________ promossa da RE 1. Va poi

osservato che nel corso di quest’anno, per diverse esecuzioni promosse nei

confronti della reclamante, per lo più per il mancato pagamento di tasse, per

la notifica dei relativi precetti esecutivi è stata richiesta dall’Ufficio

esecuzione di Lugano la traduzione forzata tramite polizia rispettivamente alcuni

precetti esecutivi hanno dovuto essere pubblicati sul Foglio Ufficiale

Cantonale, il che dimostra il totale disinteresse della convenuta nei confronti

dei suoi creditori, costretti in questo modo a fronteggiare l’atteggiamento

ostruzionistico della debitrice. Per quel che riguarda la lista dei sette attestati

di carenza di beni emessi a carico della reclamante va rilevato che sei sono

stati pagati. Per l’attestato n. 1570123, emesso a favore di GastroSocial Cassa

di compensazione per l’importo di fr. 8'067.65, la debitrice ha prodotto uno

scritto del 20 settembre 2013 del suo precedente amministratore unico, __________

F__________, in cui quest’ultimo ha dichiarato di accettare di farsi carico

personalmente dell’importo. Orbene questa dichiarazione non può essere

considerata quale valida messa a disposizione di sufficienti mezzi liquidi per tacitare

la creditrice, atteso che il dichiarante si è limitato a esprimere la sua

intenzione di procedere al pagamento, senza fornire alcuna garanzia in merito. Del

resto la reclamante non sa spiegare perché, nonostante la pretesa

rassicurazione e nonostante la (presente) procedura fallimentare pendente nei

suoi confronti, l’attestato di carenza beni in rassegna figuri ancora

nell’estratto delle esecuzioni. Le precedenti considerazioni portano a ritenere

che la convenuta non è in grado di far fronte ai suoi impegni e che nonostante

abbia tacitato alcuni creditori, nuove procedure esecutive, per la maggior

parte per debiti d’imposta, sono state promosse. Alla reclamante va poi

ricordato, in merito alla prospettata intenzione di risanare la sua situazione

finanziaria durante il corrente mese, che nell’ambito di questa procedura di

fallimento la solvibilità va resa verosimile entro il termine di reclamo. Le

precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della

convenuta non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità

sufficiente per pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può affermare che la

sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua capacità di

pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato

reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a

carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1, __________, già RE 1, __________, a far tempo da

giovedi 17 ottobre 2013 alle

ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1.

3. Notificazione:

- __________;

- __________;

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

-

Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del Registro fondiario

del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).