14.2013.163
Reclamo contro fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilità non resa verosimile
15 ottobre 2013Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.163
Lugano
15 ottobre 2013
FC/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 14 maggio 2013 da
RE 1
contro
CO
1
patrocinata
dall’PA 1, __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
con sentenza del
18 settembre 2013 (SO.2013.2318) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
già RE 1, __________, a far tempo da giovedì 19 settembre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da che con reclamo
del 30 settembre 2013 ne postula l’annullamento;
preso atto che a controparte il reclamo non è stato intimato, il
suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 2 ottobre 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1, ora RE 1, per il mancato pagamento di fr. 3'041.40 oltre
accessori, dedotti eventuali acconti.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 4 settembre 2013 nessuno è comparso.
C. Con
decisione del 18 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1, __________, già RE 1, __________, a far tempo
da giovedì 19 settembre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il
reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una
ricevuta del 20 settembre 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al
versamento di fr. 3'478.80 a saldo dell’esecuzione n. ______promossa
dall’istante (doc. 3). La reclamante rileva poi di avere saldato gli attestati
di carenza di beni corrispondenti alle esecuzioni n. __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ (doc. 5.1 – 5.6), mentre l’attestato di
carenza di beni corrispondente all’esecuzione n. 1570123 è stato preso a carico
personalmente dal precedente amministratore unico (doc. 6). Il 27 settembre 2013
ha estinto le esecuzioni n. __________ e __________ mediante versamento di fr.
4'187.60 all’UE di Lugano (doc. 7.1 – 7.2). L’esecuzione n. 1557759 di fr.
17'016.20 è stata integralmente saldata come risulta dalla comunicazione della
creditrice all’UE di Lugano del 23 settembre 2013 (doc. 8), mentre per
l’esecuzione n. __________, che ha annullato e sostituito l’esecuzione n. __________,
nonostante entrambe figurino nell’estratto delle sue esecuzioni, è stato
trovato un accordo con la creditrice (doc. 9). La reclamante sostiene di avere
dimostrato la sua solvibilità avendo definitivamente sistemato tutte le
procedure sfociate in attestati di carenza di beni e avere estinto ulteriori
procedure per oltre fr. 60'000.--, per cui restano esecuzioni per circa fr.
12'000.--, per le quali ha già intavolato le necessarie trattative che
procederà a pagare già nel corso del mese di ottobre.
Considerandi
in
diritto:
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14.
pag. 347).
b) Nel
caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 20 settembre 2013
dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 3'478.80 a
saldo dell’esecuzione in oggetto n. 1603112, per cui avendo provato di avere
saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione di Lugano al 19 settembre 2013 si evince che nei confronti della
reclamante sono pendenti 26 procedure esecutive per un importo complessivo di
fr. 68 264.99. Rilevante è, che nonostante l’intervenuto pagamento di diverse
esecuzioni e il ritiro nell’esecuzione n. __________ da parte della F__________
dell’istanza di fallimento presentata nella relativa esecuzione, il 24
settembre 2013 per due ulteriori procedure esecutive è stato emesso l’avviso di
pignoramento, ossia nell’esecuzione n. __________ promossa dalla Confederazione
Svizzera per tasse e nell’esecuzione n. __________ promossa da RE 1. Va poi
osservato che nel corso di quest’anno, per diverse esecuzioni promosse nei
confronti della reclamante, per lo più per il mancato pagamento di tasse, per
la notifica dei relativi precetti esecutivi è stata richiesta dall’Ufficio
esecuzione di Lugano la traduzione forzata tramite polizia rispettivamente alcuni
precetti esecutivi hanno dovuto essere pubblicati sul Foglio Ufficiale
Cantonale, il che dimostra il totale disinteresse della convenuta nei confronti
dei suoi creditori, costretti in questo modo a fronteggiare l’atteggiamento
ostruzionistico della debitrice. Per quel che riguarda la lista dei sette attestati
di carenza di beni emessi a carico della reclamante va rilevato che sei sono
stati pagati. Per l’attestato n. 1570123, emesso a favore di GastroSocial Cassa
di compensazione per l’importo di fr. 8'067.65, la debitrice ha prodotto uno
scritto del 20 settembre 2013 del suo precedente amministratore unico, __________
F__________, in cui quest’ultimo ha dichiarato di accettare di farsi carico
personalmente dell’importo. Orbene questa dichiarazione non può essere
considerata quale valida messa a disposizione di sufficienti mezzi liquidi per tacitare
la creditrice, atteso che il dichiarante si è limitato a esprimere la sua
intenzione di procedere al pagamento, senza fornire alcuna garanzia in merito. Del
resto la reclamante non sa spiegare perché, nonostante la pretesa
rassicurazione e nonostante la (presente) procedura fallimentare pendente nei
suoi confronti, l’attestato di carenza beni in rassegna figuri ancora
nell’estratto delle esecuzioni. Le precedenti considerazioni portano a ritenere
che la convenuta non è in grado di far fronte ai suoi impegni e che nonostante
abbia tacitato alcuni creditori, nuove procedure esecutive, per la maggior
parte per debiti d’imposta, sono state promosse. Alla reclamante va poi
ricordato, in merito alla prospettata intenzione di risanare la sua situazione
finanziaria durante il corrente mese, che nell’ambito di questa procedura di
fallimento la solvibilità va resa verosimile entro il termine di reclamo. Le
precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della
convenuta non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità
sufficiente per pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può affermare che la
sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua capacità di
pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato
reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a
carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1, __________, già RE 1, __________, a far tempo da
giovedi 17 ottobre 2013 alle
ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione:
- __________;
- __________;
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
-
Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro fondiario
del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).