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Decisione

14.2013.164

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Cessione del credito confermata dal tutore dell'escusso

22 agosto 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i contraenti avendo rinunciato reciprocamente ai rispettivi crediti (v. sotto

consid. 4.6). Il problema è però di sapere se l’accertamento del Pretore,

secondo cui questo documento e quelli a cui rinvia (i doc. 4 e 5) sono verosimilmente

falsi, è come pretende la reclamante manifestamente errato (giusta l’art. 320

lett. b CPC, v. sopra consid. 1.2).

4.4 Secondo

l’art. 178 CPC incombe alla parte che si prevale di un documento provarne l’autenticità

qualora la stessa sia contestata dalla controparte in modo sufficientemente motivato.

Nella fattispecie, la contestazione dell’autenticità dei documenti 4 a 6 contenuta nella replica può dirsi tale. L’onere della prova (al grado di verosimiglianza

prescritto dall’art. 82 cpv. 2 LEF) spettava pertanto all’escussa. Doveva così,

mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili,

convincere il giudice che l’autenticità dei documenti 4 e 5 è più verosimile

della loro falsità (per analogia: DTF 132 III 143-4, consid. 4.1.2, con rimandi).

4.5 Al

riguardo la reclamante ricorda anzitutto che l’autenticità della scrittura e

della firma di M__________ sul doc. 5 è stata confermata dal Procuratore

pubblico nel decreto di abbandono (doc. 3) mentre la perizia calligrafica (doc.

7) ha confermato l’autenticità della firma di lui sui doc. 4 e 6. Per lei il

Pretore non si è pronunciato chiaramente sulla questione dell’autenticità delle

firme apposte sui documenti in questione, limitandosi a ritenerli non autentici,

rispettivamente “inattendibili”, “almeno dal punto di vista materiale”, e a rilevare

che le perizie agli atti (doc. Z e 7) non ne hanno escluso l’inautenticità

materiale (sentenza impugnata, pag. 6 ad 9). Da parte sua l’istante contesta la

rilevanza del doc. 5, che non accenna a cifre né a rinuncia alcuna, e sostiene che

sia stato "imposto sotto dettatura in tempi recenti e retrodatato",

mentre qualifica come senza valore la perizia commissionata dalla convenuta

(doc. 7), ritenendo che sia sconfessata dalla perizia della Polizia cantonale

scientifica (doc. Z).

4.6 Prima

di entrare nel merito delle singole censure è utile ricordare in sintesi il

contenuto dei documenti in discussione.

Il

doc. 4 è una convenzione conclusa il 19 agosto 2003 tra M__________ e L__________

SA, in virtù della quale la società promette di aiutare M__________ a ottenere

il rinnovo del permesso per stranieri e quest’ultimo s’impegna a versarle fr. 1619.–

mensili quali oneri sociali e IVA al 7,6%, così come i costi che la società

deve sopportare per la regolare tenuta del rapporto datore di lavoro-dipendente.

La convenzione prevede inoltre una clausola (n. 4) secondo cui M__________ s’impegna

a versare fr. 1'600'000.– a __________ entro “8 + 60” giorni dalla firma della convenzione quale acconto per la compravendita parziale della società __________

S.p.A. Alla clausola è aggiunta la seguente interpolazione redatta con un

carattere diverso a mezzo di una macchina da scrivere: “ritenuto il diritto di compera e penale di Sfr. 200'000.– in

calce”. E in fondo al documento si legge poi che “su richiesta del signor M__________ il signor B. __________

in rappresentanza degli azionisti concede al signor M__________ il diritto di

compera del 50% delle azioni della __________ spa. come al mandato di vendita

in suo possesso e la proroga del pagamento come al punto 4 a 60 giorni, con una penalità di fr. 200'000.– da versare entro 65 giorni da oggi se non viene

esercitato né il diritto di compera né il pagamento di fr. 1'600'000.– ai

signori __________, __________, RE 1”.

Il

doc. 5 è una lettera manoscritta firmata da M__________, indirizzata il 27 ottobre 2003 all’Immobiliare __________ S.p.A. “c/o RE 1”, del seguente tenore: “Egregio signor __________, con la

presente per informarla che non sono in grado di adempiere al diritto di

compera del 50% delle azioni della __________ S.p.A. come stabilito nella

convenzione del 18 agosto 2003 da me richiesta, non avendo trovato il

finanziamento necessario, appena posso pagherò la relativa penale a chi di dovere”.

Il

doc. 6 è una convenzione del 5 novembre 2003 conclusa tra M__________ da una

parte e __________, I__________ e RE 1 dall’altra. Richiamati il contratto di

conferma di mutuo del 26 giugno 2003, la convenzione con L__________ SA del 19

agosto 2003 e la conferma di M__________ di non voler esercitare il diritto di

compera e di non essere in grado di versare l’importo pattuito, i contraenti

stipulano quanto segue: “1) Con la presente

le parti rinunciano reciprocamente ai propri rispettivi crediti di fr. 120'000.–

con interessi per il M__________ e di fr. 200'000.– per i fratelli __________,

__________, RE 1. 2) Di conseguenza i reciproci rapporti di dare avere fra le

parti sono completamente e definitivamente tacitati”.

4.7 Già

si è detto che sull’autenticità formale delle firme apposte sui doc. 4 a 6 il Pretore non si è pronunciato, avendoli ad ogni modo considerati inattendibili sul piano

materiale. È quindi inutile disquisire sull’autenticità di quelle firme perché

anche se fossero tutte di M__________ i dubbi del Pretore in merito al senso e

alla datazione di quei documenti come pure alla coerenza delle dichiarazioni di

M__________ rimarrebbero immutati.

4.8 Relativamente

all’autenticità materiale dei documenti 4 a 6, la reclamante rimprovera al Pretore di avere considerato solo il contenuto del secondo interrogatorio di M__________

davanti al Procuratore pubblico, del 29 novembre 2010, in occasione del quale egli ha dichiarato che la convenzione conclusa il 19 agosto 2003 con L__________

SA (doc. 4) “non aveva oggettivamente alcun senso di essere se non per evitare

di pagare il debito alla mia ex convivente” (doc. AA), ignorando invece il

precedente verbale del 22 novembre 2010 (doc. 8) e quello successivo del 7

gennaio 2011 (doc. 35 nell’incarto richiamato __________), in cui egli ha

sostanzialmente smentito come “frutto della sua fantasia” quanto da lui

dichiarato all’udienza del 29 novembre 2010. Per la reclamante M__________ ha

rilasciato tali dichiarazioni verosimilmente su pressione dell’istante, come

induce a pensare la lettera 30 novembre 2010 di lui a lei (doc. 34 nell’incarto

richiamato __________). Inoltre, la reclamante fa osservare che tra i documenti

che M__________ dice di avere firmato non nel 2003 ma ulteriormente quando gli

Considerandi

sono stati consegnati da B__________ figura anche la conferma di mutuo (doc.

B), che seguendo la tesi dell’istante sarebbe quindi un falso.

a) In

realtà nel (primo) verbale del 22 novembre 2010 (doc. 8), M__________ ha

dichiarato di non ricordarsi con esattezza né del contratto di conferma di

mutuo del 26 giugno 2003 (doc. B) né del contratto con L__________ SA del 19

agosto 2003 (doc. 4) e nemmeno della convenzione del 5 novembre 2003 (doc. 6),

spiegando di avere assunto dal 2004 psicofarmaci che gli hanno fatto perdere la

memoria. In merito all’acquisto delle azioni della __________ SpA, egli ha

detto di credere di essere stato usato “non so bene da chi” e di non poter

escludere che i documenti in questione siano stati firmati in date diverse da

quelle figuranti sugli stessi, aggiungendo che ove egli avesse saputo che la società

era fallita non avrebbe mai firmato un contratto d’acquisto, siccome “non ha

senso comperare una società già fallita”. Queste dichiarazioni, all’evidenza,

sono molto più vicine a quelle rilasciate nel secondo interrogatorio (doc. AA)

che non a quelle fatte alla terza udienza del 7 gennaio 2011. Ancorché il Pretore

abbia citato esplicitamente uno solo dei tre verbali, non risulta dagli atti,

di conseguenza, ch’egli abbia accertato in modo manifestamente errato che la

falsità materiale dei documenti 4 a 6, 9 e 10 s’inserisce nel quadro di quanto

dichiarato da M__________ di fronte al Ministero pubblico. Ad ogni modo, nella

migliore delle ipotesi per la reclamante tutte le dichiarazioni, scritte e

orali, di M__________ sarebbero da ritenere inattendibili, in quanto confuse,

contraddittorie e verosimilmente influenzate dai problemi psichici di cui egli

soffre da tempo (risultava, nel 2011, vivere in clinica dal maggio del 2004, cfr. doc.

35.

nell’incarto richiamato OA.2009.169).

b) La

reclamante allude a pressioni che l’istante avrebbe esercitato su M__________

perché rilasciasse le dichiarazioni registrate nel verbale del 29 novembre 2010

(doc. AA), citando una lettera del 30 novembre 2010 da lui indirizzata all’istante

(doc. 34 nell’incarto richiamato __________). La reclamante non spiega però da

quali elementi deduce le presunte pressioni. Lo scritto, semmai, conferma che

all’udienza del giorno precedente egli ha “detto la verità”. Non giova quindi

alla sua tesi.

c) Certo,

M__________ non ha escluso che anche la conferma del mutuo (doc. B) sia stata

firmata a un’altra data di quella menzionata, ma al di là dei dubbi ch’egli

stesso ha espresso in merito alla propria memoria sta di fatto che i fratelli __________

non hanno mai sostenuto finora di aver firmato la convenzione a una data

diversa di quella indicata né che la loro volontà sia stata viziata da lesione,

errore, dolo o timore ragionevole. Ed essi non hanno fornito alcuna spiegazione

razionale al fatto che si sono riconosciuti debitori solidali nei confronti di

M__________ di fr. 120'000.– pur affermando di non aver mai ricevuto

niente da lui e il loro padre solo fr. 59'000.–. Ancora una volta l’argomentazione

della reclamante cade nel vuoto.

4.9

Oltre

che sulle dichiarazioni contraddittorie di M__________ in merito al proprio

credito di fr. 120'000.–, il Pretore ha fondato i suoi dubbi relativi all’autenticità

materiale dei doc. 4, 5 e 6 anche sul fatto che il diritto di compera del 50%

delle azioni dell’Immobiliare __________ S.p.A., all’origine della penale di fr. 200'000.–,

è stato sottoscritto da M__________ – il 19 agosto 2003 (doc. 4) – a un momento

in cui la società era già stata dichiarata da tempo fallita (o meglio dal 21

gennaio 2002, doc. T). Al riguardo la reclamante sostiene in questa sede che la

convenzione era finalizzata al tentativo di far riaprire in Italia il fallimento

della Immobiliare __________ S.p.A, pagando almeno il 10% dei crediti vecchi e

nuovi, onde salvare il patrimonio immobiliare di notevole valore della stessa.

Presentate per la prima volta in sede di reclamo, queste allegazioni sono però

inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Rimangono quindi immutati – e condivisibili

– i motivi di perplessità espressi dal primo giudice in merito alla razionalità

della compravendita di una società fallita da oltre un anno e mezzo.

4.10

Quale

ultimo indizio di “artefazione” il Pretore ha citato il fatto che lo scritto

del 24 febbraio 2004 di M__________ (doc. 10) era stato puntualmente prodotto

agli atti dalla convenuta solo dopo che il “Preavviso di comparazione

grafotecnica” della Polizia Cantonale (doc. Z) aveva evidenziato che sullo

scritto del 27 ottobre 2003 (doc. 5) vi erano delle tracce latenti di uno

scritto datato proprio 24 febbraio 2004, che aveva dato origine a forti e legittimi

dubbi di retrodatazione del doc. 5. Al riguardo la reclamante evidenzia che il

doc. 6 non rinvia al doc. 5, la cui esistenza a suo dire non le era nota né a

suoi fratelli, e contesta che le tracce latenti sul doc. 5 significhino che lo

stesso non è stato redatto il 27 ottobre 2003 (reclamo, pag. 7). Non spiega,

però, come mai su una lettera (doc. 5) che avrebbe dovuto essere nelle mani di

B__________, al quale era indirizzata, siano visibili tracce di uno scritto più

recente (doc. 10) redatto dallo stesso M__________. Anche su questo punto il

reclamo è infondato.

5.

Riassumendo,

la reclamante non è riuscita a dimostrare che i fatti su cui il Pretore si è

fondato per ritenere inverosimile la rinuncia di M__________ al proprio credito

siano stati accertati in modo manifestamente errato o incompleto. Ora, in base

a tali accertamenti non potevano non sorgere al Pretore seri dubbi sull’autenticità

dell’intera operazione sfociata nella pretesa rinuncia di M__________ al

proprio credito, la quale poggia su una convenzione (doc. 4) d’incerta liceità

tra una società e M__________ in merito al rinnovo di un permesso per

stranieri, che mischia sorprendentemente un impegno di quest’ultimo di versare

un acconto di fr. 1'600'000.– a una persona (__________) che non risulta

aver firmato personalmente la convenzione, finalizzato all’acquisto di una

partecipazione in una società fallita, di cui né il prezzo né l’entità sono

precisati nell’atto. L’aggiunta in un secondo tempo di una penale di fr. 200'000.–,

che ha poi offerto la possibilità per i fratelli __________ di estinguere per

compensazione il loro debito nei confronti di M__________, appare perlomeno

singolare, non solo dal punto di vista tipografico. Le dichiarazioni dello

stesso M__________ rilasciate al procuratore pubblico confermano poi i sospetti

sull’autenticità o perlomeno sulla validità della sua pretesa rinuncia.

Legittimo in siffatte circostanze ritenere l’inautenticità dei documenti 4 e 5

più plausibile della loro autenticità, che l’escussa non è pervenuta a rendere

più verosimile come le incombeva (sopra consid. 4.4). Il reclamo è così votato

all’insuccesso.

6.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 138'000.–,

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo di RE 1 è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 500.–, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà

all’istante fr. 3'000.– per indennità.

3. Notificazione

a:

– PA 1 ;

– PA 2

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 2 e 74 LTF). Il termine è sospeso

durante le ferie giudiziarie.