Lexipedia

Decisione

14.2013.166

Reclamo contro fallimento. Pagamento dell'esecuzione in oggetto. Solvibilità non resa verosimile

28 ottobre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 1° ottobre 2013 nessuno è comparso.

C. Con

decisione del 2 ottobre 2013 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

ha dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da mercoledì 2 ottobre 2013 alle ore 14.00.

D. Con il

reclamo RE 1 asserisce di avere pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una

ricevuta dell’8 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa

al versamento di fr. 1'935.-- a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa

dall’istante (doc. H). La reclamante rileva poi che nei suoi confronti è

pendente solo un’ulteriore comminatoria di fallimento in una procedura promossa

da N__________ e che la relativa istanza di fallimento è stata ritirata dalla

creditrice il 21 agosto 2013 (doc. F e G). Non vi è pertanto motivo di far

fallire una società solvibile ed in piena attività.

Considerandi

in

diritto:

1.

La decisione del giudice

del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo

il CPC. In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova

autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.

Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di

estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza

infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.

14.

pag. 347).

b) Nel

caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta dell’8 ottobre 2013

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr.

1'935.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo

provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio al 28 ottobre 2013 si evince che nei

confronti della reclamante sono pendenti 14 procedure esecutive per un importo

complessivo di fr. 34'142.28. Rilevante è che nonostante l’intervenuto

pagamento dell’esecuzione in oggetto e il ritiro dell’istanza di fallimento

presentata da N__________ nell’esecuzione n. __________, dal predetto estratto

si evince che in tempi recenti in due ulteriori procedure è stato eseguito il

pignoramento, in una è stata presentata la domanda di proseguimento, in tre è

stato emesso l’avviso di pignoramento e che in tre ulteriori procedure

esecutive la reclamante non ha interposto opposizione. Determinante è che, ad

esclusione di una, le predette esecuzioni sono state promosse per il mancato

pagamento di oneri sociali rispettivamente di tasse. Le precedenti

considerazioni portano a ritenere che la convenuta non è in grado di far fronte

ai suoi impegni, che la sua situazione finanziaria non sta sostanzialmente

migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti,

nemmeno quelli per oneri sociali e tasse. Nel caso di specie si può affermare

che la sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua capacità di

pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato

reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a

carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

mercoledì 30 ottobre 2013 alle

ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1.

3. Notificazione:

- avv. ;

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).