14.2013.166
Reclamo contro fallimento. Pagamento dell'esecuzione in oggetto. Solvibilità non resa verosimile
28 ottobre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.166
Lugano
28 ottobre 2013
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura
sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 22 agosto 2013 da
CO
1
contro
CO
1
patrocinata
dall’avv. PA 1
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza del
2 ottobre 2013 (SO.2013.524) ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo dal giorno
di mercoledì 2 ottobre 2013 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
dell’8 ottobre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato impugnato, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 9 ottobre 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'538.90
oltre interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 1° ottobre 2013 nessuno è comparso.
C. Con
decisione del 2 ottobre 2013 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
ha dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da mercoledì 2 ottobre 2013 alle ore 14.00.
D. Con il
reclamo RE 1 asserisce di avere pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una
ricevuta dell’8 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa
al versamento di fr. 1'935.-- a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa
dall’istante (doc. H). La reclamante rileva poi che nei suoi confronti è
pendente solo un’ulteriore comminatoria di fallimento in una procedura promossa
da N__________ e che la relativa istanza di fallimento è stata ritirata dalla
creditrice il 21 agosto 2013 (doc. F e G). Non vi è pertanto motivo di far
fallire una società solvibile ed in piena attività.
Considerandi
in
diritto:
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14.
pag. 347).
b) Nel
caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta dell’8 ottobre 2013
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr.
1'935.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo
provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio al 28 ottobre 2013 si evince che nei
confronti della reclamante sono pendenti 14 procedure esecutive per un importo
complessivo di fr. 34'142.28. Rilevante è che nonostante l’intervenuto
pagamento dell’esecuzione in oggetto e il ritiro dell’istanza di fallimento
presentata da N__________ nell’esecuzione n. __________, dal predetto estratto
si evince che in tempi recenti in due ulteriori procedure è stato eseguito il
pignoramento, in una è stata presentata la domanda di proseguimento, in tre è
stato emesso l’avviso di pignoramento e che in tre ulteriori procedure
esecutive la reclamante non ha interposto opposizione. Determinante è che, ad
esclusione di una, le predette esecuzioni sono state promosse per il mancato
pagamento di oneri sociali rispettivamente di tasse. Le precedenti
considerazioni portano a ritenere che la convenuta non è in grado di far fronte
ai suoi impegni, che la sua situazione finanziaria non sta sostanzialmente
migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti,
nemmeno quelli per oneri sociali e tasse. Nel caso di specie si può affermare
che la sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua capacità di
pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato
reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a
carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
mercoledì 30 ottobre 2013 alle
ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione:
- avv. ;
- ;
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).