14.2013.167
Lingua del procedimento. Eccezioni ex art. 82 cpv. 2 LEF non rese verosimili
16 ottobre 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.167
Lugano
16 ottobre 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato l’8
ottobre 2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 3 ottobre 2013 dal Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti (SO.2013.499) promossa nei suoi confronti con istanza del 17
luglio 2013 da
CO
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
(provvisorio ) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC)
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1
lett. e LOG);
che inoltrato in data 8 ottobre 2013
contro una decisione emanata il 3 ottobre 2013 e notificata/recapitata lo
stesso 8 ottobre (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è
senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che secondo l’art. 129 CPC primo
periodo, applicabile alla fattispecie con l’entrata in vigore al 1°gennaio 2011
del Codice processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC; cfr.
art. 1 cpv. 1 lett. c CPC), il procedimento si svolge nella lingua ufficiale
del Cantone;
che nel Canton Ticino la lingua
ufficiale è l’italiano, per cui gli atti processuali delle parti – sia scritti
che orali, sia di primo che di secondo grado – vanno redatti rispettivamente
espressi in italiano (CPC Comm, trezzini,
art. 129 pag. 544);
che presentato in lingua tedesca
il reclamo non ossequia tale disposizione;
che il mancato ossequio del
prescritto previsto dalla citata norma non comporta però l’automatica irricevibilità
dell’atto prodotto in lingua tedesca, dato che il divieto del formalismo
eccessivo ripreso dall’art. 132 CPC (cfr. anche l’art. 42 cpv. 6 LTF), impone,
infatti, al giudice di assegnare alla parte un termine per ovviare alla relativa
carenza formale, ovvero di fargli carico dell’onere di produrre la traduzione
dello scritto in italiano, con l’avvertenza, tuttavia, che altrimenti l’atto si
considera non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC; cfr. staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kom., n. 4 ad art. 129, n. 4 e 5 ad art. 132; trezzini,
op. cit. pag. 544);
che nel caso in esame si
prescinde tuttavia eccezionalmente dal richiedere all’insorgente la traduzione
in italiano del reclamo, il cui esito negativo risulta d’acchito scontato;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
(lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamante non si avvale
né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che
l’ammissibilità del rimedio appare già per questo motivo dubbia;
che la questione non ha da essere
vagliata oltre, il reclamo essendo votato - come visto - all’insuccesso;
che nella fattispecie il
reclamante - a giusta ragione - non mette in discussione che il documento, come
tale, da lui firmato (doc. A) e sul quale la procedente, quale cessionaria (doc.
B), ha fondato l’istanza, costituisce un riconoscimento di debito e pertanto un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF (cfr.
verbale di udienza del 17 settembre 2013);
che l’insorgente si ritiene
nondimeno svincolato dal relativo obbligo (art. 82 cpv. 2 LEF) asserendo di essere
stato raggirato al momento della firma del relativo contratto, per non avergli
Fatti
il venditore dell’automobile dato il tempo per leggere tutte le pagine alla
base della pattuizione, e di non essere più in possesso dell’autovettura in
narrativa, rispettivamente ponendosi ulteriori interrogativi sulla vicenda
anche alla luce di documentazione non esibita al primo giudice (nonostante il
divieto di addurre nova in sede di reclamo previsto dall’art. 326 cpv. 1
CPC);
che argomenti del genere
costituiscono tuttavia mere allegazioni di parte non sorrette da alcun
riscontro oggettivo e, comunque, manifestamente insufficienti per consentire
all’insorgente di avvalersi di un’eccezione suscettibile di infirmare il
Considerandi
proprio riconoscimento di debito secondo quanto previsto dall’art. 82 cpv. 2
LEF, il cui campo di applicazione è stato correttamente evidenziato dal Pretore,
alle cui pertinenti considerazioni si rinvia;
che, ciò posto, non può che discenderne
la reiezione del reclamo, proposto senza forza argomentativa, di modo che il
gravame può essere evaso senza notificarlo alla controparte per osservazioni
(art. 322 CPC);
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, siccome parte
soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della
fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde
eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese .
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 7'200.-, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).