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Decisione

14.2013.167

Lingua del procedimento. Eccezioni ex art. 82 cpv. 2 LEF non rese verosimili

16 ottobre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il venditore dell’automobile dato il tempo per leggere tutte le pagine alla

base della pattuizione, e di non essere più in possesso dell’autovettura in

narrativa, rispettivamente ponendosi ulteriori interrogativi sulla vicenda

anche alla luce di documentazione non esibita al primo giudice (nonostante il

divieto di addurre nova in sede di reclamo previsto dall’art. 326 cpv. 1

CPC);

che argomenti del genere

costituiscono tuttavia mere allegazioni di parte non sorrette da alcun

riscontro oggettivo e, comunque, manifestamente insufficienti per consentire

all’insorgente di avvalersi di un’eccezione suscettibile di infirmare il

Considerandi

proprio riconoscimento di debito secondo quanto previsto dall’art. 82 cpv. 2

LEF, il cui campo di applicazione è stato correttamente evidenziato dal Pretore,

alle cui pertinenti considerazioni si rinvia;

che, ciò posto, non può che discenderne

la reiezione del reclamo, proposto senza forza argomentativa, di modo che il

gravame può essere evaso senza notificarlo alla controparte per osservazioni

(art. 322 CPC);

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, siccome parte

soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della

fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde

eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese .

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 7'200.-, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).