Lexipedia

Decisione

14.2013.168

Accordo transattivo quale titolo di rigetto dell’opposizione

27 novembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di ogni reciproca pretesa una volta adempiuto l’accordo (doc. D, punto 7);

che, data

la chiarezza dell’impegno assunto dalla reclamante nei confronti dell’istante,

non vi è spazio per vagliare se e in che misura le prestazioni poste dallo

stesso istante a fondamento della sua nota professionale meritano la pretesa

retribuzione, rispettivamenente se l’attività svolta dall’istante andava invece

retribuita da altre persone, segnatamente da M__________, ossia dai veri mandanti,

rispettivamente se il negoziato per la conclusione di un contratto misto di distribuzione

e di vendita di prodotti con la scocietà S__________. del valore di circa €

7’000'000.- attraverso la mediazione dell’istante ha avuto una sua conclusione,

circostanza – sempre secondo l’insorgente - da negare dato che a concludere il

relativo accordo sono state direttamente S__________ e M__________ senza

intervento dell’istante, che non si è attivato al riguardo;

che alla

reclamante va ricordato che le transazioni vengono sottoscritte per chiudere un

contenzioso e non per aprirne un altro;

che, nel

caso in esame, l’accordo transattivo del 4 ottobre 2010, firmato (anche) dalla

Considerandi

reclamante, ha invece inequivocabilmente riconosciuto come legittima la nota di

onorario esposta dall’istante proprio anche alla luce delle considerazioni di

cui alla premessa del doc. D (v. doc. D, punto 1), premessa che ora l’insorgente

si propone di sostituire con una fattispecie completamente diversa, di cui

tuttavia non vi è traccia nel relativo accordo, il cui contenuto - lo si ripete

- è chiaro che più chiaro non si può;

che il reclamo

è così lungi dal rendere verosimili eventuali eccezioni liberatorie ex art. 82

cpv. 2 LEF, come correttamente rilevato dal primo giudice alle cui pertinenti considerazioni

si rinvia, specie anche per quanto riguarda la conclusione secondo cui il credito,

fosse anche referito a mansioni di avvocato (art. 128 n. 3 CO), non sarebbe prescritto,

visto che esso non soltanto è stato espressamente riconosciuto il 4 ottobre

2010.

senza riserva alcuna (art. 137 cpv. 2 CO), ma è stato anche considerato come

soggetto a novazione (doc. D, punto 6);

che proposto

senza forza argomentativa, il reclamo va pertanto disatteso;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono

posti a carico della reclamante, con l’obbigo di rifondere alla controparte,

che ha presentato osservazioni al reclamo tramite un avvocato, un’adeguata indennità

a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 con riferimento all’art. 95 cpv. 3

lett. b CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo

è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

della reclamante, che rifonderà a CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster