14.2013.168
Accordo transattivo quale titolo di rigetto dell’opposizione
27 novembre 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2013.168
Data decisione, Autorità:
27.11.2013, CEF
Titolo:
Accordo transattivo quale titolo di rigetto dell’opposizione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2013.168
Lugano
27 novembre
2013
FP/ec/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato l’11 ottobre 2013 da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
contro la decisione emanata il 4 ottobre 2013 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in
materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.2814) promossa nei suoi confronti
con istanza del 1. luglio 2013 da
CO 1
patrocinato dall’ PA 2
rilevato che con
osservazioni del 5 novembre 2013 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;
premesso che con
ordinanza presidenziale del 14 ottobre 2013 al reclamo è stato concesso effetto
sospensivo;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie -
è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319
lett.a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione
della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti de Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 OG);
che inoltrato
in data 11 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 4 ottobre 2013 e notificata/recapitata
più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto
ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b);
che nella
misura in cui l’insorgente parrebbe fare carico al primo giudice di avere disatteso
l’art. 82 cpv. 1 LEF ritenendo il doc. D un valido riconoscimento di debito per
la somma posta in esecuzione e, quindi, valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione nei suoi confronti, dato che – contrariamente a quanto preteso
dall’istante - all’origine dell’obbligazione vi era un mandato conferito non dalla
convenuta, ma dalla M__________, cui del resto venne in un primo tempo
richiesto il relativo pagamento (istanza di sequestro pag. 2 no. 1, doc. D pag.
1, istanza di rigetto pag. 3) e dato che, per finire, il vero negoziato alla
base del preteso mandato non fu nemmeno condotto dall’istante, il reclamo è d’acchito
votato all’insuccesso;
che
l’atto di transazione concluso a __________ il 4 ottobre 2010 tra C__________
e RE 1 (convenuta) da una parte e l’avv. CO 1 (Istante) dall’altra, costituisce
infatti uno scolastico esempio di riconoscimento di debito che non presta il
fianco a interpretazione di sorta, talmente esso risulta chiaro che più chiaro
non si può;
che basti
rilevare che, richiamate le premesse poste dalle parti alla base dell’accordo e
menzionate nel dettaglio nel medesimo atto, la convenuta (RE 1) e la C__________
hanno tra loro in solido riconosciuto come dovuta al qui istante - per l’opera
da questi prestata e per le ragioni, per l’appunto, descritte nella premessa (doc.
D, punto 1) - la somma di fr. 120'000.- con riserva di rivalsa nei confronti
delle proprie partecipate (doc. D, punto 2), importo costituente la sua nota
professionale di € 112.471.72 che le società italiane M__________, cui la parcella
era stata in primo momento inviata, e T__________., non avevano saldato;
che nello
stesso accordo transattivo l’istante ha dipoi dichiarato di “accettare tale
pagamento quale satisfattivo del credito predetto” (doc. D, punto 3), mentre
le parti hanno a loro volta concordato che il relativo pagamento andava
effettuato dai due debitori (RE 1 e C__________) in via solidale mediante
versamento di tre rate di fr. 400'000.- cadauna, scadenti il 31.10.2010, il 31.12.2010
e il 30.4.2011 (doc. D, punto 4), con la puntualizzazione che il mancato o il
ritardato pagamento, anche parziale, di una rata avrebbe reso esigibile l’intero
credito (doc. D, punto 5), per poi infine riconoscere alla transazione “effetto
novativo rispetto all’originaria obbligazione” (doc. D, punto 6), e ritenersi tacitati
Fatti
di ogni reciproca pretesa una volta adempiuto l’accordo (doc. D, punto 7);
che, data
la chiarezza dell’impegno assunto dalla reclamante nei confronti dell’istante,
non vi è spazio per vagliare se e in che misura le prestazioni poste dallo
stesso istante a fondamento della sua nota professionale meritano la pretesa
retribuzione, rispettivamenente se l’attività svolta dall’istante andava invece
retribuita da altre persone, segnatamente da M__________, ossia dai veri mandanti,
rispettivamente se il negoziato per la conclusione di un contratto misto di distribuzione
e di vendita di prodotti con la scocietà S__________. del valore di circa €
7’000'000.- attraverso la mediazione dell’istante ha avuto una sua conclusione,
circostanza – sempre secondo l’insorgente - da negare dato che a concludere il
relativo accordo sono state direttamente S__________ e M__________ senza
intervento dell’istante, che non si è attivato al riguardo;
che alla
reclamante va ricordato che le transazioni vengono sottoscritte per chiudere un
contenzioso e non per aprirne un altro;
che, nel
caso in esame, l’accordo transattivo del 4 ottobre 2010, firmato (anche) dalla
Considerandi
reclamante, ha invece inequivocabilmente riconosciuto come legittima la nota di
onorario esposta dall’istante proprio anche alla luce delle considerazioni di
cui alla premessa del doc. D (v. doc. D, punto 1), premessa che ora l’insorgente
si propone di sostituire con una fattispecie completamente diversa, di cui
tuttavia non vi è traccia nel relativo accordo, il cui contenuto - lo si ripete
- è chiaro che più chiaro non si può;
che il reclamo
è così lungi dal rendere verosimili eventuali eccezioni liberatorie ex art. 82
cpv. 2 LEF, come correttamente rilevato dal primo giudice alle cui pertinenti considerazioni
si rinvia, specie anche per quanto riguarda la conclusione secondo cui il credito,
fosse anche referito a mansioni di avvocato (art. 128 n. 3 CO), non sarebbe prescritto,
visto che esso non soltanto è stato espressamente riconosciuto il 4 ottobre
2010.
senza riserva alcuna (art. 137 cpv. 2 CO), ma è stato anche considerato come
soggetto a novazione (doc. D, punto 6);
che proposto
senza forza argomentativa, il reclamo va pertanto disatteso;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono
posti a carico della reclamante, con l’obbigo di rifondere alla controparte,
che ha presentato osservazioni al reclamo tramite un avvocato, un’adeguata indennità
a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 con riferimento all’art. 95 cpv. 3
lett. b CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo
è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico
della reclamante, che rifonderà a CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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