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Decisione

14.2013.169

Reclamo contro fallimento. Esecuzione in oggetto saldata. Solvibilitâ non resa verosimile

4 novembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione dell’11 settembre 2013 nessuno è comparso.

C. Con

decisione del 3 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 4 ottobre 2013 alle ore

10.00.

D. Con il

reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo saldato l’esecuzione in oggetto,

producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 14 ottobre 2013

relativa al versamento di fr. 677.85 a saldo dell’esecuzione n. __________

promossa dall’istante (doc. C). Il reclamante sostiene poi di avere pagato

ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi confronti, producendo ulteriori

5 ricevute del 14 ottobre 2013 del predetto ufficio (doc. C). Per quel che

concerne un’ulteriore procedura, n. __________, promossa da B__________, il

convenuto osserva che quest’ultima ha accettato il pagamento rateale del suo

credito concordato in rate di fr. 760.-- al mese e che avendo versato

regolarmente il predetto importo, la creditrice non ha chiesto il proseguimento

dell’esecuzione (doc. D). Il reclamante sostiene infine che si è trattato di

una mancanza di liquidità a breve, non avendo potuto per quattro mesi

esercitare la sua attività, essendogli stato revocato il permesso di condurre.

Tuttavia ha emesso fatture per fr. 8'757.15 (doc. G) e presentato offerte,

accettate dai suoi clienti, per lavori futuri per complessivi

fr. 104'910.--

(doc. H).

Considerandi

in

diritto.

1.

La decisione del giudice

del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo

il CPC. In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.

14.

pag. 347).

b) Nel caso in

esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 14 ottobre 2013 dell’UE di

Lugano relativa al versamento di fr. 677.85 a saldo dell’esecuzione n. __________

promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito

nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento,

il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione di Lugano al 4 novembre 2013 si evince che nei confronti del

reclamante sono pendenti 10 procedure esecutive per un importo complessivo di

fr.

84'992.50. Di queste esecuzioni sei sono state pagate, per due ulteriori

procedure il precetto esecutivo non è stato ancora notificato, mentre la n. __________

di B__________ per fr. 44'541.75 è perenta.

Determinante

è che B__________ ha fatto spiccare il 30 aprile 2013 un nuovo precetto esecutivo

n. __________ per l’importo di fr. 41'446.36. Il reclamante ha rilevato di

avere ottenuto dall’istante per questa procedura una dilazione di pagamento in

rate mensili di fr. 760.-- al mese, producendo uno scritto in tal senso del 4

maggio 2013. In questo scritto B__________ ha avvertito il debitore che in caso

di mancato pagamento puntuale delle rate concordate, avrebbe chiesto il

proseguimento dell’esecuzione. Orbene dal predetto estratto emerge che il 24

ottobre 2013 nella citata procedura n. __________ è stata emessa la

comminatoria di fallimento, il che porta a ritenere che il reclamante non ha mantenuto

l’impegno assunto nei confronti di B__________ di versarle mensilmente

l’importo di fr. 760.--, per cui è stato chiesto il proseguimento dell’esecuzione

con l’emissione della comminatoria di fallimento. Le precedenti considerazioni

portano a concludere che la situazione finanziaria del convenuto non sta

sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente nemmeno per

pagare le rate di fr. 760.-- mensili concordate con B__________. Nel caso di

specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile

della sua capacità di pagamento. A proposito delle fatture emesse e delle

offerte approvate dai clienti del reclamante, si osserva che in merito

all’incasso degli importi fatturati non vi è certezza e che lo stesso vale per

il pagamento dei lavori ancora da effettuare, mentre la solvibilità va resa

verosimile nel termine di reclamo. Ne discende che il presupposto della

solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento

di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a

carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

mercoledì 6 novembre 2013 alle

ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1.

3. Notificazione:

- avv.;

-

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del Registro fondiario

del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).