14.2013.169
Reclamo contro fallimento. Esecuzione in oggetto saldata. Solvibilitâ non resa verosimile
4 novembre 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.169
Lugano
4 novembre 2013
B/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 5 giugno 2013 da
RE
1
rappr.
da RA 1
contro
RE
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
con sentenza del
3 ottobre 2013 (SO.2013.2364) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
venerdì
4 ottobre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
14 ottobre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria del 15 ottobre 2013 al
reclamo è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 464.20 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
Fatti
B. All’udienza
di discussione dell’11 settembre 2013 nessuno è comparso.
C. Con
decisione del 3 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 4 ottobre 2013 alle ore
10.00.
D. Con il
reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo saldato l’esecuzione in oggetto,
producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 14 ottobre 2013
relativa al versamento di fr. 677.85 a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa dall’istante (doc. C). Il reclamante sostiene poi di avere pagato
ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi confronti, producendo ulteriori
5 ricevute del 14 ottobre 2013 del predetto ufficio (doc. C). Per quel che
concerne un’ulteriore procedura, n. __________, promossa da B__________, il
convenuto osserva che quest’ultima ha accettato il pagamento rateale del suo
credito concordato in rate di fr. 760.-- al mese e che avendo versato
regolarmente il predetto importo, la creditrice non ha chiesto il proseguimento
dell’esecuzione (doc. D). Il reclamante sostiene infine che si è trattato di
una mancanza di liquidità a breve, non avendo potuto per quattro mesi
esercitare la sua attività, essendogli stato revocato il permesso di condurre.
Tuttavia ha emesso fatture per fr. 8'757.15 (doc. G) e presentato offerte,
accettate dai suoi clienti, per lavori futuri per complessivi
fr. 104'910.--
(doc. H).
Considerandi
in
diritto.
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14.
pag. 347).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 14 ottobre 2013 dell’UE di
Lugano relativa al versamento di fr. 677.85 a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito
nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento,
il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione di Lugano al 4 novembre 2013 si evince che nei confronti del
reclamante sono pendenti 10 procedure esecutive per un importo complessivo di
fr.
84'992.50. Di queste esecuzioni sei sono state pagate, per due ulteriori
procedure il precetto esecutivo non è stato ancora notificato, mentre la n. __________
di B__________ per fr. 44'541.75 è perenta.
Determinante
è che B__________ ha fatto spiccare il 30 aprile 2013 un nuovo precetto esecutivo
n. __________ per l’importo di fr. 41'446.36. Il reclamante ha rilevato di
avere ottenuto dall’istante per questa procedura una dilazione di pagamento in
rate mensili di fr. 760.-- al mese, producendo uno scritto in tal senso del 4
maggio 2013. In questo scritto B__________ ha avvertito il debitore che in caso
di mancato pagamento puntuale delle rate concordate, avrebbe chiesto il
proseguimento dell’esecuzione. Orbene dal predetto estratto emerge che il 24
ottobre 2013 nella citata procedura n. __________ è stata emessa la
comminatoria di fallimento, il che porta a ritenere che il reclamante non ha mantenuto
l’impegno assunto nei confronti di B__________ di versarle mensilmente
l’importo di fr. 760.--, per cui è stato chiesto il proseguimento dell’esecuzione
con l’emissione della comminatoria di fallimento. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che la situazione finanziaria del convenuto non sta
sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente nemmeno per
pagare le rate di fr. 760.-- mensili concordate con B__________. Nel caso di
specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile
della sua capacità di pagamento. A proposito delle fatture emesse e delle
offerte approvate dai clienti del reclamante, si osserva che in merito
all’incasso degli importi fatturati non vi è certezza e che lo stesso vale per
il pagamento dei lavori ancora da effettuare, mentre la solvibilità va resa
verosimile nel termine di reclamo. Ne discende che il presupposto della
solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento
di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a
carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
mercoledì 6 novembre 2013 alle
ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione:
- avv.;
-
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro fondiario
del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).