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Decisione

14.2013.17

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito sottoscritto da due rappresentanti di una persona giuridica iscritta a registro di commercio. Respinte le tesi di nullità per errore esse

6 marzo 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 13/14 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso il RE 1 per l’incasso di fr. 43'750.-- oltre interessi

al 5% dal 1. febbraio 2012, indicando quale titolo di credito: “Convenzione del

30 settembre 2009 (punto 2.2)”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore.

B. Il

procedente fonda la sua pretesa su un accordo del 30 settembre 2009 concluso con il RE 1, con cui gli è stato riconosciuto, in relazione alla conclusione del

rapporto di lavoro, un importo complessivo lordo di fr. 137'500.-- quale

gratifica “una tantum” e come compensazione per il divieto di concorrenza, da

pagare in tre rate di fr. 50'000.-- al 15 gennaio 2010, fr. 43'750.-- al 31 gennaio 2011 e fr. 43'750.-- al 31 gennaio 2012 (doc. D). Con la procedura in oggetto l’istante pretende il pagamento della terza rata da versare entro il 31 gennaio 2012.

C. Con la risposta la convenuta si è opposta all’istanza sostenendo che

al momento della sottoscrizione dell’accordo in oggetto come pure all’epoca del

versamento delle prime due rate non era a conoscenza, né poteva esserlo, di

quanto emerso dalla conclusione delle indagini preliminari nell’ambito di un

procedimento penale pendente in Italia nei confronti dell’istante (doc. 2 e 3).

Apprese le circostanze, con scritto del 10 gennaio 2012, ha comunicato all’istante di considerare nullo l’accordo del 30 settembre 2009 (doc. 4). I successivi solleciti di pagamento sono stati legittimamente e tempestivamente contestati,

con scritti che confermavano quanto esposto nello scritto del 10 gennaio 2012 (doc. 5, 6 e 7). L’escussa ha asserito che l’accordo in oggetto era compromesso

da vizi della volontà, ossia da errore essenziale rispettivamente da dolo.

Subordinatamente ha sostenuto che l’importo posto in esecuzione non era dovuto

in quanto l’istante, con la sua condotta, aveva violato obblighi discendenti

dall’art. 321a CO, il che faceva decadere ogni sua asserita pretesa,

rispettivamente determinava il diritto al pagamento di una pena convenzionale

pari alle due ultime rate dell’accordo, che l’escussa ha posto in compensazione

eventuale (cfr. art. 5 e 7 della convenzione doc. D).

Con

la replica l’istante ha osservato che la convenuta al momento della

sottoscrizione della convenzione in esame era perfettamente a conoscenza non

solo dell’esistenza di un procedimento in Italia, tra gli altri, nei suoi

confronti, ma anche della natura del reato ipotizzato e, in generale, del

comportamento contestato dagli inquirenti italiani. Tra gli accusati vi erano

fin dall’inizio anche il direttore generale dell’escussa, la Banca stessa e pure l’amministratore delegato della casa madre della convenuta, ovvero il __________

(doc. 2 pag. 7-9 e doc. 3 pag. 8-11). A comprova del fatto che era a conoscenza

della questione e delle implicazioni della stessa, l’escussa con la convenzione

si era impegnata, senza alcuna riserva, a farsi carico di tutte le sue spese di

patrocinio legale in Italia, fino al terzo grado di giudizio (doc. D, punto

2.5.). L’istante ha poi rilevato la completa assenza di connessione tra gli

importi previsti dall’accordo in esame e l’esito del procedimento penale,

atteso che l’importo concordato costituiva da un lato una gratifica “una tantum”

per l’attività svolta e dall’altro la controprestazione al divieto di

concorrenza a cui si era obbligato per tre anni (doc. D punti 2.2. e 6.) In

merito all’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa, il procedente ha

asserito che, a prescindere dal fatto che aveva sempre agito seguendo le

istruzioni della banca, quest’ultima non aveva minimamente sostanziato, né

tanto meno reso verosimile, un qualsivoglia suo diritto di risarcimento ai

sensi dell’art. 321e CO, né l’importo del suo contestato credito.

Con

la duplica, esposta in sede di discussione, la convenuta ha ribadito che dalla

documentazione prodotta risultano riscontri oggettivi, che attestano come al

momento della sottoscrizione dell’accordo in esame e all’epoca dei pagamenti

delle prime due rate, il suo consenso risultasse compromesso da chiari vizi

della volontà, in quanto sino alla conclusione delle indagini preliminari non era,

né poteva essere a conoscenza di quanto emerso dal fascicolo d’inchiesta

relativo al procedimento penale in Italia. Le circostanze in cui era stata

concordata la convenzione in oggetto escludevano che la controparte potesse in

buona fede ritenere che le risultanze dell’inchiesta non fossero una condizione

essenziale di tale pattuizione. Subordinatamente la convenuta ha rilevato che,

in ogni caso, l’importo posto in esecuzione non era dovuto all’istante, in

quanto questi adottando i comportamenti a lui recriminati alla più totale

insaputa dei suoi organi, aveva violato l’art. 321a CO. Ciò comportava il

decadimento del diritto di retribuzione pattuita. In via ancor più subordinata,

secondo la convenuta, il credito dell’istante era comunque da porre in

compensazione eventuale con la penale pattuita in caso di violazione degli

obblighi convenzionali, il cui importo, come emergeva dall’accordo in oggetto,

era superiore alla pretesa rivendicata.

Della

triplica e delle relative osservazioni della convenuta, si dirà, se del caso,

in seguito.

D. Con

decisione dell’8 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo l’accordo del 30 settembre 2009 (doc. D/H) valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il primo giudice ha ritenuto

l’eccezione di vizi della volontà sollevata dall’escussa del tutto illiquida e

poco verosimile, rilevando come dallo scritto del 25 maggio 2009 dell’escussa alla FINMA, di cui al doc. 8, quindi precedente all’accordo del 30 settembre 2009, si potesse chiaramente evincere che la banca già il 25 maggio 2009 sapeva, in relazione ai suoi ex dipendenti coinvolti nel procedimento

penale italiano, addirittura che “i reati indicati sull’ordine di

perquisizione e sequestro sono quelli agli art. 416 (associazione per

delinquere), 81 (reato continuato), 110 (concorso di reato), 648 bis

(riciclaggio) del Codice penale italiano”. Pure la tesi della convenuta,

secondo la quale l’importo posto in esecuzione non sarebbe stato in ogni caso

dovuto in quanto l’istante, con la sua condotta, avrebbe violato gli obblighi

discendenti dall’art. 321a CO, è stata ritenuta del tutto illiquida e rimasta

allo stadio di mera e generica allegazione di parte. Lo stesso è stato rilevato

per l’eccezione di compensazione con la penale pattuita in caso di violazione

degli obblighi convenzionali.

E. Con

il reclamo la convenuta lamenta un non corretto accertamento dei fatti da parte

del primo giudice che ha omesso di considerare l’insieme dei documenti agli

atti. Secondo la reclamante i documenti prodotti dimostrano che, al momento

della sottoscrizione della convenzione in esame, non era, né poteva essere a

conoscenza di quanto emerso successivamente e solo alla conclusione delle

indagini preliminari. Al momento della firma del citato accordo era unicamente

a conoscenza del fatto che i suoi dipendenti erano oggetto di verifiche da

parte dell’autorità inquirente italiana. Solo in seguito alla conclusione delle

indagini preliminari, con la messa a disposizione del fascicolo d’inchiesta, è

venuta a conoscenza delle circostanze imputate all’istante. La convenuta ritiene

che lo scritto del 25 maggio 2009, invocato in prima sede, da lei inviato alla

FINMA precedentemente alla sottoscrizione della convenzione in esame del 20

settembre 2009, deve essere debitamente contestualizzato, nel senso che

leggendo la frase successiva si comprende come non avesse potuto all’epoca

conoscere i fatti alla base dell’imputazione nei confronti dell’istante, il che

è confermato dagli scritti del 20 maggio 2009 rispettivamente del 26 novembre 2009 dei patrocinatori di quest’ultimo (doc. 11 e 12). D’altro canto il

principio della segretezza del procedimento è previsto dal Codice di procedura penale

italiano (art. 329 comma 1). L’escussa rileva poi di non avere mai sostenuto di

non essere a conoscenza dell’apertura di un procedimento penale italiano a

carico dei suoi ex dipendenti, tra cui, il procedente. Le sole informazioni a

sua disposizione si limitavano tuttavia ai reati di cui venivano accusati.

Proprio a seguito di queste circostanze, aveva chiesto all’istante di chiarire

la sua posizione. Il comportamento doloso imputatogli consiste espressamente

nel fatto che, malgrado le sue richieste, egli abbia omesso di metterla a

conoscenza dei fatti alla base della sua imputazione, nonostante che, in quanto

suo dipendente egli ne avesse l’obbligo, derivante dal dovere di diligenza e

fedeltà. La reclamante ritiene che nel caso non dovessero essere ritenuti

adempiuti i presupposti dell’eccezione del vizio di volontà per dolo, l’errore

sarebbe da considerare dal profilo oggettivo e soggettivo essenziale ai sensi

dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO.

F. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

In diritto:

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale. Tale è il caso

per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di

rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

3.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura

privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale

è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella

prassi giudiziaria ticinese, in Rep

1989, p. 338 con riferimenti).

In via di principio può essere concesso il

rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento

di debito firmato dal rappresentante se i poteri del procuratore (art. 32 cpv.

1.

CO) o dell’organo della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) sono

documentati o possono dedursi da atti concludenti del rappresentante, da cui

risulta chiaramente ch’egli ha firmato in virtù di un rapporto di

rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO) (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87

consid. 3.1; 112 III 89; Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 57 ad art. 82 LEF e rif. ivi). Per

essere valido il riconoscimento di debito di una persona giuridica iscritta a

Registro di commercio deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a

rappresentarla.

L’accordo del 30 settembre 2009 in esame (doc. D/H), sottoscritto per conto dell’escussa da __________ e

__________, entrambi aventi diritto di firma collettiva a due (doc. B), costituisce in via di principio valido riconoscimento di

debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF della convenuta nei confronti

dell’istante.

5.

Per l’art. 82 cpv. 2

LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il

debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare

il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la

verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1

con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono

essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art.

82).

5.1

La convenuta

con il reclamo si è limitata ad eccepire la nullità dell’accordo in

esame per vizi della volontà, segnatamente per errore essenziale rispettivamente

per dolo, sostenendo che se fosse stata a conoscenza di quanto emerso a

conclusione delle indagini preliminari del procedimento penale avviato a suo

tempo in Italia nei confronti dell’istante, che le ha sottaciuto i gravi

comportamenti a lui rimproverati, non avrebbe firmato l’accordo in oggetto, né

versato le prime due rate.

5.2

Per l’art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da

errore essenziale. L’errore è essenziale, tra l’altro, quando concerne una

determinata condizione di fatto che la parte in errore considerava come un

necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari

(art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). Affinché un errore essenziale possa essere

riconoscibile, è pure necessario che, secondo la buona fede in affari, la

controparte abbia potuto ravvisare che per l’altra parte questa determinata circostanza

di fatto costituiva una condizione del contratto (DTF 118 II 300, consid. 2b). Secondo

la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, anche

un errore dovuto a negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità

del negozio giuridico. Tuttavia, se una parte non si preoccupa al momento della

stipula del contratto di chiarire una particolare questione che manifestamente

si pone, la controparte può dedurne che essa fosse priva di importanza per la

parte che non l’ha sollevata. Momento determinante al fine del giudizio sulla

natura essenziale dell’errore è quello della sua firma (DTF 132 III 737 consid.

2; 129 III 365 consid. 5.3; CEF del 7.12.2009 [14.2009.79]).

5.3

Dall’esame dell’accordo sottoscritto dalle parti il 30 settembre 2009 si evince che la convenuta, nell’ambito dello scioglimento del rapporto

di lavoro con l’istante, si è obbligata a pagargli a titolo di gratifica “una

tantum” e quale compensazione per il divieto di concorrenza un importo di fr.

137'500.--, pagabile in tre rate di fr. 50'000.-- al 15 gennaio 2010, fr.

43'750.-- al 31 gennaio 2011 e fr. 43'750.-- al 31 gennaio 2012 (doc. D/H punto

2.2

e 6). La reclamante ha ammesso di essere stata, al momento della firma del

predetto accordo, a conoscenza dell’apertura di un procedimento penale in

Italia a carico, tra altri, dell’istante, sostenendo tuttavia che, non avendo

avuto accesso agli atti, non poteva sapere quali erano le esatte imputazioni

mosse nei confronti del procedente, il quale, nel corso delle trattative in

relazione al citato accordo, le aveva dato ampie rassicurazioni e respinto ogni

addebito. Orbene, dall’accordo in esame non risulta che la convenuta abbia

formulato alcuna riserva in merito all’esito del procedimento penale italiano, nonostante

che dallo scritto da lei inviato alla FINMA il 25 maggio 2009, e pertanto

precedentemente alla firma dell’accordo stesso, emergesse che era a conoscenza

della natura dei reati ipotizzati (cfr. doc. 8 pag. 3 “I reati indicati

sull’ordine di perquisizione e sequestro sono quelli di cui agli art. 416

(associazione a delinquere), 81 (reato continuato), 110 (concorso di reato),

648bis (riciclaggio) del Codice Penale Italiano”), anche se in tale scritto

ha poi puntualizzato che era “praticamente impossibile avere un quadro

fattuale anche solo parziale”. Dall’accordo in oggetto si evince inoltre

che la reclamante si è impegnata a farsi carico di tutte le spese di patrocinio

legale dell’istante in Italia, fino al terzo grado di giudizio (doc. D/H punto

2.

). D’altro canto la convenuta ha pagato le prime due rate pattuite dopo

essere venuta a conoscenza di ulteriori informazioni tramite lo scritto del 26

novembre 2009 inviatole dal patrocinatore dell’istante (doc. 12 punto 4),

mentre non ha prodotto alcun riscontro oggettivo circa le sue asserite

richieste a quest’ultimo di delucidazioni in merito alle sue imputazioni. Orbene,

queste circostanze portano a concludere che il procedente non poteva in buona

fede ravvisare nel comportamento della reclamante che per quest’ultima l’esito

del procedimento penale italiano potesse costituire una condizione essenziale

dell’accordo concluso, rispettivamente poteva dedurre che tale punto era privo

d’importanza. Ne consegue che la reclamante non ha fornito sufficienti

riscontri oggettivi atti a rendere verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF

l’eccezione di errore essenziale da lei sollevata.

5.4

Secondo l’art. 28 cpv. 1 CO la parte che fu indotta al contratto per

dolo dell’altra non è obbligata, quand’anche l’errore non fosse essenziale ai

sensi dell’art. 24 CO.

Ora,

nella fattispecie la convenuta non ha fornito alcun riscontro oggettivo atto a

rendere verosimile che l’istante ha, intenzionalmente, pronunciato affermazioni

inveritiere o sottaciuto fatti veri, ingenerando così un errore che si è

rivelato decisivo (causale) per il suo consenso all’accordo, per cui anche

l’eccezione di dolo va respinta.

5.5

L’accordo

in oggetto doc. D/H costituisce pertanto, come correttamente ritenuto in prima

sede, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF della convenuta

nei confronti dell’istante per la terza rata pattuita di fr. 43'750.-- oltre

interessi al 5% dal 1. febbraio 2012.

6.

Il

reclamo va respinto.

Le spese

processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2) seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 24 e 28 CO

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 400.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a

suo carico. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

- PA 1;

- PA 2.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 43'750.-- contro la presente

decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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