14.2013.17
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito sottoscritto da due rappresentanti di una persona giuridica iscritta a registro di commercio. Respinte le tesi di nullità per errore esse
6 marzo 2013Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2013.17
Data decisione, Autorità:
06.03.2013, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito sottoscritto da due rappresentanti di una persona giuridica iscritta a registro di commercio. Respinte le tesi di nullità per errore essenziale ed errore per dolo
DOLO
ERRORE
RAPPRESENTANZA
RECLAMO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 55 cpv. 2 CC
art. 23 CO
art. 24 CO
art. 24 cpv. 1 cf. 4 CO
art. 28 cpv. 1 CO
art. 32 CO
art. 319 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2013.17
Lugano
6 marzo 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 16 luglio 2012 da
CO 1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 13/14 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 43'750.-- oltre
interessi al 5% dal 1. febbraio 2012;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza
dell’8 gennaio 2013 (__________) ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 800.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del 21 gennaio 2013 postula la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 7 febbraio 2013 di controparte;
preso atto che con decreto presidenziale del 22 gennaio 2013 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ del 13/14 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso il RE 1 per l’incasso di fr. 43'750.-- oltre interessi
al 5% dal 1. febbraio 2012, indicando quale titolo di credito: “Convenzione del
30 settembre 2009 (punto 2.2)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un accordo del 30 settembre 2009 concluso con il RE 1, con cui gli è stato riconosciuto, in relazione alla conclusione del
rapporto di lavoro, un importo complessivo lordo di fr. 137'500.-- quale
gratifica “una tantum” e come compensazione per il divieto di concorrenza, da
pagare in tre rate di fr. 50'000.-- al 15 gennaio 2010, fr. 43'750.-- al 31 gennaio 2011 e fr. 43'750.-- al 31 gennaio 2012 (doc. D). Con la procedura in oggetto l’istante pretende il pagamento della terza rata da versare entro il 31 gennaio 2012.
C. Con la risposta la convenuta si è opposta all’istanza sostenendo che
al momento della sottoscrizione dell’accordo in oggetto come pure all’epoca del
versamento delle prime due rate non era a conoscenza, né poteva esserlo, di
quanto emerso dalla conclusione delle indagini preliminari nell’ambito di un
procedimento penale pendente in Italia nei confronti dell’istante (doc. 2 e 3).
Apprese le circostanze, con scritto del 10 gennaio 2012, ha comunicato all’istante di considerare nullo l’accordo del 30 settembre 2009 (doc. 4). I successivi solleciti di pagamento sono stati legittimamente e tempestivamente contestati,
con scritti che confermavano quanto esposto nello scritto del 10 gennaio 2012 (doc. 5, 6 e 7). L’escussa ha asserito che l’accordo in oggetto era compromesso
da vizi della volontà, ossia da errore essenziale rispettivamente da dolo.
Subordinatamente ha sostenuto che l’importo posto in esecuzione non era dovuto
in quanto l’istante, con la sua condotta, aveva violato obblighi discendenti
dall’art. 321a CO, il che faceva decadere ogni sua asserita pretesa,
rispettivamente determinava il diritto al pagamento di una pena convenzionale
pari alle due ultime rate dell’accordo, che l’escussa ha posto in compensazione
eventuale (cfr. art. 5 e 7 della convenzione doc. D).
Con
la replica l’istante ha osservato che la convenuta al momento della
sottoscrizione della convenzione in esame era perfettamente a conoscenza non
solo dell’esistenza di un procedimento in Italia, tra gli altri, nei suoi
confronti, ma anche della natura del reato ipotizzato e, in generale, del
comportamento contestato dagli inquirenti italiani. Tra gli accusati vi erano
fin dall’inizio anche il direttore generale dell’escussa, la Banca stessa e pure l’amministratore delegato della casa madre della convenuta, ovvero il __________
(doc. 2 pag. 7-9 e doc. 3 pag. 8-11). A comprova del fatto che era a conoscenza
della questione e delle implicazioni della stessa, l’escussa con la convenzione
si era impegnata, senza alcuna riserva, a farsi carico di tutte le sue spese di
patrocinio legale in Italia, fino al terzo grado di giudizio (doc. D, punto
2.5.). L’istante ha poi rilevato la completa assenza di connessione tra gli
importi previsti dall’accordo in esame e l’esito del procedimento penale,
atteso che l’importo concordato costituiva da un lato una gratifica “una tantum”
per l’attività svolta e dall’altro la controprestazione al divieto di
concorrenza a cui si era obbligato per tre anni (doc. D punti 2.2. e 6.) In
merito all’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa, il procedente ha
asserito che, a prescindere dal fatto che aveva sempre agito seguendo le
istruzioni della banca, quest’ultima non aveva minimamente sostanziato, né
tanto meno reso verosimile, un qualsivoglia suo diritto di risarcimento ai
sensi dell’art. 321e CO, né l’importo del suo contestato credito.
Con
la duplica, esposta in sede di discussione, la convenuta ha ribadito che dalla
documentazione prodotta risultano riscontri oggettivi, che attestano come al
momento della sottoscrizione dell’accordo in esame e all’epoca dei pagamenti
delle prime due rate, il suo consenso risultasse compromesso da chiari vizi
della volontà, in quanto sino alla conclusione delle indagini preliminari non era,
né poteva essere a conoscenza di quanto emerso dal fascicolo d’inchiesta
relativo al procedimento penale in Italia. Le circostanze in cui era stata
concordata la convenzione in oggetto escludevano che la controparte potesse in
buona fede ritenere che le risultanze dell’inchiesta non fossero una condizione
essenziale di tale pattuizione. Subordinatamente la convenuta ha rilevato che,
in ogni caso, l’importo posto in esecuzione non era dovuto all’istante, in
quanto questi adottando i comportamenti a lui recriminati alla più totale
insaputa dei suoi organi, aveva violato l’art. 321a CO. Ciò comportava il
decadimento del diritto di retribuzione pattuita. In via ancor più subordinata,
secondo la convenuta, il credito dell’istante era comunque da porre in
compensazione eventuale con la penale pattuita in caso di violazione degli
obblighi convenzionali, il cui importo, come emergeva dall’accordo in oggetto,
era superiore alla pretesa rivendicata.
Della
triplica e delle relative osservazioni della convenuta, si dirà, se del caso,
in seguito.
D. Con
decisione dell’8 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo l’accordo del 30 settembre 2009 (doc. D/H) valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il primo giudice ha ritenuto
l’eccezione di vizi della volontà sollevata dall’escussa del tutto illiquida e
poco verosimile, rilevando come dallo scritto del 25 maggio 2009 dell’escussa alla FINMA, di cui al doc. 8, quindi precedente all’accordo del 30 settembre 2009, si potesse chiaramente evincere che la banca già il 25 maggio 2009 sapeva, in relazione ai suoi ex dipendenti coinvolti nel procedimento
penale italiano, addirittura che “i reati indicati sull’ordine di
perquisizione e sequestro sono quelli agli art. 416 (associazione per
delinquere), 81 (reato continuato), 110 (concorso di reato), 648 bis
(riciclaggio) del Codice penale italiano”. Pure la tesi della convenuta,
secondo la quale l’importo posto in esecuzione non sarebbe stato in ogni caso
dovuto in quanto l’istante, con la sua condotta, avrebbe violato gli obblighi
discendenti dall’art. 321a CO, è stata ritenuta del tutto illiquida e rimasta
allo stadio di mera e generica allegazione di parte. Lo stesso è stato rilevato
per l’eccezione di compensazione con la penale pattuita in caso di violazione
degli obblighi convenzionali.
E. Con
il reclamo la convenuta lamenta un non corretto accertamento dei fatti da parte
del primo giudice che ha omesso di considerare l’insieme dei documenti agli
atti. Secondo la reclamante i documenti prodotti dimostrano che, al momento
della sottoscrizione della convenzione in esame, non era, né poteva essere a
conoscenza di quanto emerso successivamente e solo alla conclusione delle
indagini preliminari. Al momento della firma del citato accordo era unicamente
a conoscenza del fatto che i suoi dipendenti erano oggetto di verifiche da
parte dell’autorità inquirente italiana. Solo in seguito alla conclusione delle
indagini preliminari, con la messa a disposizione del fascicolo d’inchiesta, è
venuta a conoscenza delle circostanze imputate all’istante. La convenuta ritiene
che lo scritto del 25 maggio 2009, invocato in prima sede, da lei inviato alla
FINMA precedentemente alla sottoscrizione della convenzione in esame del 20
settembre 2009, deve essere debitamente contestualizzato, nel senso che
leggendo la frase successiva si comprende come non avesse potuto all’epoca
conoscere i fatti alla base dell’imputazione nei confronti dell’istante, il che
è confermato dagli scritti del 20 maggio 2009 rispettivamente del 26 novembre 2009 dei patrocinatori di quest’ultimo (doc. 11 e 12). D’altro canto il
principio della segretezza del procedimento è previsto dal Codice di procedura penale
italiano (art. 329 comma 1). L’escussa rileva poi di non avere mai sostenuto di
non essere a conoscenza dell’apertura di un procedimento penale italiano a
carico dei suoi ex dipendenti, tra cui, il procedente. Le sole informazioni a
sua disposizione si limitavano tuttavia ai reati di cui venivano accusati.
Proprio a seguito di queste circostanze, aveva chiesto all’istante di chiarire
la sua posizione. Il comportamento doloso imputatogli consiste espressamente
nel fatto che, malgrado le sue richieste, egli abbia omesso di metterla a
conoscenza dei fatti alla base della sua imputazione, nonostante che, in quanto
suo dipendente egli ne avesse l’obbligo, derivante dal dovere di diligenza e
fedeltà. La reclamante ritiene che nel caso non dovessero essere ritenuti
adempiuti i presupposti dell’eccezione del vizio di volontà per dolo, l’errore
sarebbe da considerare dal profilo oggettivo e soggettivo essenziale ai sensi
dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO.
F. Delle
osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
In diritto:
1.
Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale. Tale è il caso
per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
3.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 338 con riferimenti).
In via di principio può essere concesso il
rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento
di debito firmato dal rappresentante se i poteri del procuratore (art. 32 cpv.
1.
CO) o dell’organo della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) sono
documentati o possono dedursi da atti concludenti del rappresentante, da cui
risulta chiaramente ch’egli ha firmato in virtù di un rapporto di
rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO) (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87
consid. 3.1; 112 III 89; Staehelin,
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 57 ad art. 82 LEF e rif. ivi). Per
essere valido il riconoscimento di debito di una persona giuridica iscritta a
Registro di commercio deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a
rappresentarla.
L’accordo del 30 settembre 2009 in esame (doc. D/H), sottoscritto per conto dell’escussa da __________ e
__________, entrambi aventi diritto di firma collettiva a due (doc. B), costituisce in via di principio valido riconoscimento di
debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF della convenuta nei confronti
dell’istante.
5.
Per l’art. 82 cpv. 2
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la
verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1
con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono
essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art.
82).
5.1
La convenuta
con il reclamo si è limitata ad eccepire la nullità dell’accordo in
esame per vizi della volontà, segnatamente per errore essenziale rispettivamente
per dolo, sostenendo che se fosse stata a conoscenza di quanto emerso a
conclusione delle indagini preliminari del procedimento penale avviato a suo
tempo in Italia nei confronti dell’istante, che le ha sottaciuto i gravi
comportamenti a lui rimproverati, non avrebbe firmato l’accordo in oggetto, né
versato le prime due rate.
5.2
Per l’art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da
errore essenziale. L’errore è essenziale, tra l’altro, quando concerne una
determinata condizione di fatto che la parte in errore considerava come un
necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari
(art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). Affinché un errore essenziale possa essere
riconoscibile, è pure necessario che, secondo la buona fede in affari, la
controparte abbia potuto ravvisare che per l’altra parte questa determinata circostanza
di fatto costituiva una condizione del contratto (DTF 118 II 300, consid. 2b). Secondo
la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, anche
un errore dovuto a negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità
del negozio giuridico. Tuttavia, se una parte non si preoccupa al momento della
stipula del contratto di chiarire una particolare questione che manifestamente
si pone, la controparte può dedurne che essa fosse priva di importanza per la
parte che non l’ha sollevata. Momento determinante al fine del giudizio sulla
natura essenziale dell’errore è quello della sua firma (DTF 132 III 737 consid.
2; 129 III 365 consid. 5.3; CEF del 7.12.2009 [14.2009.79]).
5.3
Dall’esame dell’accordo sottoscritto dalle parti il 30 settembre 2009 si evince che la convenuta, nell’ambito dello scioglimento del rapporto
di lavoro con l’istante, si è obbligata a pagargli a titolo di gratifica “una
tantum” e quale compensazione per il divieto di concorrenza un importo di fr.
137'500.--, pagabile in tre rate di fr. 50'000.-- al 15 gennaio 2010, fr.
43'750.-- al 31 gennaio 2011 e fr. 43'750.-- al 31 gennaio 2012 (doc. D/H punto
2.2
e 6). La reclamante ha ammesso di essere stata, al momento della firma del
predetto accordo, a conoscenza dell’apertura di un procedimento penale in
Italia a carico, tra altri, dell’istante, sostenendo tuttavia che, non avendo
avuto accesso agli atti, non poteva sapere quali erano le esatte imputazioni
mosse nei confronti del procedente, il quale, nel corso delle trattative in
relazione al citato accordo, le aveva dato ampie rassicurazioni e respinto ogni
addebito. Orbene, dall’accordo in esame non risulta che la convenuta abbia
formulato alcuna riserva in merito all’esito del procedimento penale italiano, nonostante
che dallo scritto da lei inviato alla FINMA il 25 maggio 2009, e pertanto
precedentemente alla firma dell’accordo stesso, emergesse che era a conoscenza
della natura dei reati ipotizzati (cfr. doc. 8 pag. 3 “I reati indicati
sull’ordine di perquisizione e sequestro sono quelli di cui agli art. 416
(associazione a delinquere), 81 (reato continuato), 110 (concorso di reato),
648bis (riciclaggio) del Codice Penale Italiano”), anche se in tale scritto
ha poi puntualizzato che era “praticamente impossibile avere un quadro
fattuale anche solo parziale”. Dall’accordo in oggetto si evince inoltre
che la reclamante si è impegnata a farsi carico di tutte le spese di patrocinio
legale dell’istante in Italia, fino al terzo grado di giudizio (doc. D/H punto
2.
). D’altro canto la convenuta ha pagato le prime due rate pattuite dopo
essere venuta a conoscenza di ulteriori informazioni tramite lo scritto del 26
novembre 2009 inviatole dal patrocinatore dell’istante (doc. 12 punto 4),
mentre non ha prodotto alcun riscontro oggettivo circa le sue asserite
richieste a quest’ultimo di delucidazioni in merito alle sue imputazioni. Orbene,
queste circostanze portano a concludere che il procedente non poteva in buona
fede ravvisare nel comportamento della reclamante che per quest’ultima l’esito
del procedimento penale italiano potesse costituire una condizione essenziale
dell’accordo concluso, rispettivamente poteva dedurre che tale punto era privo
d’importanza. Ne consegue che la reclamante non ha fornito sufficienti
riscontri oggettivi atti a rendere verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF
l’eccezione di errore essenziale da lei sollevata.
5.4
Secondo l’art. 28 cpv. 1 CO la parte che fu indotta al contratto per
dolo dell’altra non è obbligata, quand’anche l’errore non fosse essenziale ai
sensi dell’art. 24 CO.
Ora,
nella fattispecie la convenuta non ha fornito alcun riscontro oggettivo atto a
rendere verosimile che l’istante ha, intenzionalmente, pronunciato affermazioni
inveritiere o sottaciuto fatti veri, ingenerando così un errore che si è
rivelato decisivo (causale) per il suo consenso all’accordo, per cui anche
l’eccezione di dolo va respinta.
5.5
L’accordo
in oggetto doc. D/H costituisce pertanto, come correttamente ritenuto in prima
sede, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF della convenuta
nei confronti dell’istante per la terza rata pattuita di fr. 43'750.-- oltre
interessi al 5% dal 1. febbraio 2012.
6.
Il
reclamo va respinto.
Le spese
processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2) seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 24 e 28 CO
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 400.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a
suo carico. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
- PA 1;
- PA 2.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 43'750.-- contro la presente
decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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