14.2013.170
Reclamo contro fallimento. Esecuzione in esame saldata. Solvibilitâ resa verosimile
29 ottobre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.170
Lugano
29 ottobre 2013
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria
in materia di fallimento promossa con istanza del 27 agosto 2012 da
RE
1
contro
RE
1
patrocinata
dall’avv. RA 1
istanza sulla quale il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 3 ottobre 2013 (SO.2012.3648) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, Lugano, a far tempo da
venerdì
4 ottobre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
del 14 ottobre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 15
ottobre 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. 1538811 dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento
di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 36'826.-- oltre interessi, dedotti
eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione
dell’11 settembre 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 3 ottobre
2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento
di RE 1 a far tempo da venerdì 4 ottobre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il
reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo
saldato tutte le
procedure esecutive pendenti nei suoi confronti, in cui erano stati emessi
attestati di carenza di beni così come quelle in cui era stato chiesto il
proseguimento rispettivamente emessa la comminatoria di fallimento, per un importo
complessivo di fr. 76'348.80 (doc. B e C), per cui l’Ufficio esecuzione ha
annullato le predette procedure (doc. D ed E).
in
diritto:
1. La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14 pag. 347).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha prodotto un estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano
al 14 ottobre 2013, dal quale risulta che la procedura in oggetto n. 1538811
promossa dall’istante è stata saldata il 14 ottobre 2013, per cui avendo
provato di avere estinto il suo debito nei confronti della procedente
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.
174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dal predetto estratto si
evince che nei confronti della reclamante sono pendenti ancora 36 esecuzioni
per un importo complessivo di fr. 47'230.15. Contro queste procedure risulta
però essere stata interposta opposizione, per cui a questo stadio di procedura
Fatti
i relativi debiti non sono ancora stati accertati. Dall’estratto non risultano
attestati di carenza di beni. Orbene il pagamento dell’esecuzione in oggetto e
di numerose ulteriori procedure così come di tutti gli attestati di carenza di
beni per un importo complessivo elevato di fr. 76'348.80 porta a ritenere che la
reclamante dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai debiti accertati,
che il mancato pagamento di quest’ultimi è stato un evento di natura
transitoria e che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando (cfr. SJZ
99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e
dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare
il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e
la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel
Considerandi
caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della
convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la
prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta
favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il
presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente
verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
2.
Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in
ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC).
Le spese dell’Ufficio fallimenti
sono pure a carico della reclamante.
A controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto e di
conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 3 ottobre 2013 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2013.3648), nei confronti di AP 1, è
annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico diAP 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare
come di rito, sono poste a carico di AP 1.
II. La tassa di giustizia
del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di AP 1.
III. Notificazione:
-;
-
-
-
-
-.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).