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Decisione

14.2013.170

Reclamo contro fallimento. Esecuzione in esame saldata. Solvibilitâ resa verosimile

29 ottobre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi debiti non sono ancora stati accertati. Dall’estratto non risultano

attestati di carenza di beni. Orbene il pagamento dell’esecuzione in oggetto e

di numerose ulteriori procedure così come di tutti gli attestati di carenza di

beni per un importo complessivo elevato di fr. 76'348.80 porta a ritenere che la

reclamante dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai debiti accertati,

che il mancato pagamento di quest’ultimi è stato un evento di natura

transitoria e che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando (cfr. SJZ

99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e

dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare

il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e

la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel

Considerandi

caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della

convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la

prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta

favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il

presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente

verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va

annullato.

2.

Il reclamo è accolto.

La tassa di giustizia è posta in

ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC).

Le spese dell’Ufficio fallimenti

sono pure a carico della reclamante.

A controparte non si assegnano

ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto e di

conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento del 3 ottobre 2013 pronunciata dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2013.3648), nei confronti di AP 1, è

annullata.

2. La tassa

di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a

carico diAP 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare

come di rito, sono poste a carico di AP 1.

II. La tassa di giustizia

del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di AP 1.

III. Notificazione:

-;

-

-

-

-

-.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).