14.2013.171
Reclamo contro fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilitâ resa verosimile
21 ottobre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.171
Lugano
21 ottobre 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 21 agosto 2013 da
avv.
CO 1
contro
RE
1
patr.
dall’avv. RA 2
istanza sulla quale il
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del
1° ottobre 2013 (SO.2013.924)
ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento della ditta RE 1, __________, a far tempo dal giorno di mercoledì
2 ottobre 2013 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
14 ottobre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 15
ottobre 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. 712831 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 48'286.80 oltre interessi e
spese.
B. La parte convenuta ha
lasciato decadere infruttuosamente il termine per l’inoltro di eventuali
osservazioni e non ha richiesto di essere convocata per un’udienza.
C. Con decisione del 1° ottobre
2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento
di RE 1 far tempo da mercoledì 2 ottobre 2013 alle ore 14.00.
D. Con il reclamo RE 1
asserisce di avere nel frattempo integralmente pagato l’esecuzione in oggetto,
producendo due scritti del 14 ottobre 2013 inviati alla Pretura del Distretto
di Bellinzona rispettivamente all’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona, con cui l’istante ha comunicato l’estinzione del suo credito e il
ritiro dell’istanza di fallimento rispettivamente ha richiesto l’annullamento
dell’esecuzione in oggetto (doc. B e C). La reclamante produce poi un’attestazione
del predetto Ufficio esecuzione e fallimenti del 14 ottobre 2013, in cui viene
dichiarato che nei confronti di RE 1 non vi sono procedure esecutive in corso,
né risultano attestati di carenza di beni (doc. F).
in
diritto:
1. La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14 pag. 347).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha prodotto due scritti del 14 ottobre 2013 inviati alla
Pretura del Distretto di Bellinzona rispettivamente all’UEF di Bellinzona, con
cui l’istante ha comunicato l’avvenuta estinzione del credito oggetto
dell’esecuzione in esame e il ritiro dell’istanza di fallimento, per cui avendo
provato di avere saldato il suo debito nei confronti del procedente rispettivamente
il ritiro dell’istanza di fallimento da parte di quest’ultimo posteriormente
alla dichiarazione di fallimento, i presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1
e 3 LEF risultano adempiuti.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione rispettivamente il
ritiro dell’istanza di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del
fallimento - va osservato che dall’attestazione dell’UEF di Bellinzona del 14
settembre 2013 si evince che nei confronti della reclamante non sono pendenti
esecuzioni, né risultano iscritti a suo carico attestati di carenza di beni. Orbene
il pagamento dell’esecuzione in oggetto e l’assenza di procedure esecutive
rispettivamente di attestati di carenza di beni a carico della convenuta
portano a ritenere che essa dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai
suoi impegni, che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che il
mancato pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura transitoria
(cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo
giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti
quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di
sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che
la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere
considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
2. Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in
ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC).
Le spese dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti sono pure a carico della reclamante.
A controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendogli stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è accolto e di
conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 1° ottobre 2013 pronunciata dal Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2013.924), nei confronti di RE 1, __________,
è annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare cRE 1Le spese
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito,
sono poste a carico di AP 1.
Considerandi
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di AP 1.
III. Notificazione:
- avv. ;
- avv. ;
- ;
- ;
-
.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).