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Decisione

14.2013.172

Rigetto definitivo. Notificazione della sentenza senza motivazione scritta ex art. 239 cpv. 1 CPC. Richiesta di motivazione entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione. Omessa richiesta di mot

2 dicembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 1°gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può notificare la sua

decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti

il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il

Dispositivo

dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

che la motivazione scritta

è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro

10 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo

CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia

all’impugnazione della decisone mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2

secondo periodo CPC);

che pertanto tale inazione

equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della decisone

mediante appello o reclamo (d.staehelin,

in: Sutter/Sommer/Hasenböhler/Leuenbeger, ZPO Komm., art. 239 n. 30; trezzini, CPC Comm, art. 239 pag. 1061);

che un’impugnazione dei

soli dispositivi (non motivati) - come avvenuto nel caso in esame con il presente

reclamo - è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione

impugnata motivata è suscettibile di fare decorrere i termini di ricorso, nel

caso concreto quelli di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC (di 10 giorni, e non di

30 giorni come erroneamente indicato nel dispositivo n. 4), e quindi di essere

impugnata davanti all’autorità superiore (d.

staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböher/Leuenberger, ZPO Komm., 2a ed.,

art. 239 n. 30; Trezzini, CPC Comm, art. 239 pag. 1061), segnatamente - nel

caso specifico - davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello (e non davanti alla Camera civile dei reclami, come di nuovo

erroneamente indicato nel dispositivo n. 4; cfr. art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

che ne discende pertanto

l’inammissibilità del reclamo proposto dall’insorgente;

che è però vero che questa

Camera ha avuto modo di stabilire che nel caso in cui una parte introduce erroneamente

appello o reclamo prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice

che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta

di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (staehelin, op. cit., art . 239 n. 31; Naegeli in: Oberhammer, Schweizeriche

Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch,

in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2012.133, sentenza

del 5 settembre 2012; CEF, inc. n. 14.2011.201, sentenza del 4

dicembre 2011 con richiamo);

che l’impugnativa, che

andrebbe considerata ora come richiesta di motivazione scritta del giudizio impugnato,

è però stata presentata soltanto il 14

ottobre 2013, ossia ben oltre il termine di dieci giorni indicato nel dispositivo

n. 3 per avvalersi della facoltà di cui all’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC;

che, tuttavia, non si può

escludere che il mancato inoltro della richiesta di motivazione scritta entro

il termine indicato nel dispositivo n. 3 della decisione impugnata sia da

attribuire al successivo dispositivo n. 4 con il quale il primo giudice ha

comunicato alle parti che la sua decisione può essere impugnata mediante reclamo

alla Camera dei ricorsi civili del Tribunale d’appello entro il termine di 30

giorni, ignorando – come visto - che un’impugnazione dei soli dispositivi (non

motivati) della sentenza è inammissibile e che, in ogni modo, il termine a disposizione

delle parti per presentare reclamo - alla Camera di esecuzione fallimenti del

Tribunale d’appello - è di dieci giorni (e non di trenta);

che dato quanto precede si

impone pertanto la trasmissione dell’atto 12/14

ottobre 2013 al Giudice di pace, affinché proceda a motivare il suo giudizio

(art. 239 cpv. 1 primo periodo CPC), ricordando che - lo si ripete - il termine

per ricorrere (di dieci giorni nelle cause a procedura sommaria in materia di rigetto

dell’opposizione - inizia a decorrere soltanto con la notifica della sentenza

(motivata) scritta;

che non si prelevano

spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è

inammissibile.

2. Gli atti vanno trasmessi

al Giudice di pace del circolo __________ affinché provveda a motivare per

scritto la propria decisione.

3. Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 461.60, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).