14.2013.172
Rigetto definitivo. Notificazione della sentenza senza motivazione scritta ex art. 239 cpv. 1 CPC. Richiesta di motivazione entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione. Omessa richiesta di mot
2 dicembre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.172
Lugano
2 dicembre 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 14
ottobre 2013 da
RE
1
nella
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa nei
suoi confronti con istanza del 25 giugno 2013 dal
CO
1
rappresentato
dalla RA 1
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. 1'300’094
dell’Ufficio esecuzione di __________;
istanza
accolta dal Giudice di pace del circolo __________ con decisione del 13 settembre 2013 (inc. no. 26/2013);
esaminati
gli atti,
ritenuto
in
fatto:
che con decisione del 13
settembre 2013 - notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in
applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di pace del circolo __________,
in accoglimento dell’istanza presentata in data 25
giugno 2013 dal CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta
da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________
notificatogli il 14 gennaio 2013 per il pagamento di fr. 461.60 oltre interessi
e spese a titolo di imposta comunale 2009 (dispositivo n. 1), ponendo a carico
dello stesso convenuto la tassa di giustizia di fr.100.-, con l’obbligo di
versare alla controparte fr. 40.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2);
che nel contempo il
Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio
sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro
10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta
di motivazione valeva quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante
reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comportava la crescita in giudicato della
stessa decisione (dispositivo n. 3);
che il Giudice di pace ha
dipoi avvertito le parti (v. dispositivo n. 4) che la sua decisione era
impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d’appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC);
che contro il giudizio di
primo grado il convenuto è insorto con reclamo del 12/14
ottobre 2013 - redatto in lingua tedesca - facendo carico al primo giudice di
non avere vagliato le sue argomentazioni difensive esposte con osservazioni del
12 agosto 2013 e definendo, comunque sia, l’imposta comunale oggetto
dell’esecuzione arbitraria;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che secondo l’art. 319
lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto
dell’opposizione ex art 80-84 LEF(cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che, grazie alla facoltà
riconosciutagli dal diritto processuale civile svizzero entrato in vigore con
Fatti
il 1°gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può notificare la sua
decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti
il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il
Dispositivo
dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);
che la motivazione scritta
è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro
10 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo
CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia
all’impugnazione della decisone mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2
secondo periodo CPC);
che pertanto tale inazione
equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della decisone
mediante appello o reclamo (d.staehelin,
in: Sutter/Sommer/Hasenböhler/Leuenbeger, ZPO Komm., art. 239 n. 30; trezzini, CPC Comm, art. 239 pag. 1061);
che un’impugnazione dei
soli dispositivi (non motivati) - come avvenuto nel caso in esame con il presente
reclamo - è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione
impugnata motivata è suscettibile di fare decorrere i termini di ricorso, nel
caso concreto quelli di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC (di 10 giorni, e non di
30 giorni come erroneamente indicato nel dispositivo n. 4), e quindi di essere
impugnata davanti all’autorità superiore (d.
staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböher/Leuenberger, ZPO Komm., 2a ed.,
art. 239 n. 30; Trezzini, CPC Comm, art. 239 pag. 1061), segnatamente - nel
caso specifico - davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (e non davanti alla Camera civile dei reclami, come di nuovo
erroneamente indicato nel dispositivo n. 4; cfr. art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che ne discende pertanto
l’inammissibilità del reclamo proposto dall’insorgente;
che è però vero che questa
Camera ha avuto modo di stabilire che nel caso in cui una parte introduce erroneamente
appello o reclamo prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice
che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta
di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (staehelin, op. cit., art . 239 n. 31; Naegeli in: Oberhammer, Schweizeriche
Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch,
in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2012.133, sentenza
del 5 settembre 2012; CEF, inc. n. 14.2011.201, sentenza del 4
dicembre 2011 con richiamo);
che l’impugnativa, che
andrebbe considerata ora come richiesta di motivazione scritta del giudizio impugnato,
è però stata presentata soltanto il 14
ottobre 2013, ossia ben oltre il termine di dieci giorni indicato nel dispositivo
n. 3 per avvalersi della facoltà di cui all’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC;
che, tuttavia, non si può
escludere che il mancato inoltro della richiesta di motivazione scritta entro
il termine indicato nel dispositivo n. 3 della decisione impugnata sia da
attribuire al successivo dispositivo n. 4 con il quale il primo giudice ha
comunicato alle parti che la sua decisione può essere impugnata mediante reclamo
alla Camera dei ricorsi civili del Tribunale d’appello entro il termine di 30
giorni, ignorando – come visto - che un’impugnazione dei soli dispositivi (non
motivati) della sentenza è inammissibile e che, in ogni modo, il termine a disposizione
delle parti per presentare reclamo - alla Camera di esecuzione fallimenti del
Tribunale d’appello - è di dieci giorni (e non di trenta);
che dato quanto precede si
impone pertanto la trasmissione dell’atto 12/14
ottobre 2013 al Giudice di pace, affinché proceda a motivare il suo giudizio
(art. 239 cpv. 1 primo periodo CPC), ricordando che - lo si ripete - il termine
per ricorrere (di dieci giorni nelle cause a procedura sommaria in materia di rigetto
dell’opposizione - inizia a decorrere soltanto con la notifica della sentenza
(motivata) scritta;
che non si prelevano
spese, né si assegnano indennità;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è
inammissibile.
2. Gli atti vanno trasmessi
al Giudice di pace del circolo __________ affinché provveda a motivare per
scritto la propria decisione.
3. Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 461.60, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).