14.2013.173
Inammissibilità del ricorsoperché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni del primo gidice
24 ottobre 2013Italiano5 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2013.173
Data decisione, Autorità:
24.10.2013, CEF
Ricorso:
TF,5D_221/2013/ZEH, 2.12.2013
Titolo:
Inammissibilità del ricorsoperché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni del primo gidice
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2013.173
Lugano
24 ottobre 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 17 ottobre 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata in data 11 ottobre 2013
dal Pretore della Giurisdizione di __________ nella causa a procedura
sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.796) promossa nei
confronti di RE 1 con istanza del 10 settembre 2013 dalla
CO 1
rappresentata da RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione – come nella fattispecie
– è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e
319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione
della sentenza impugnata (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che
inoltrato il 17 ottobre 2013 contro una decisione emanata l’11 ottobre 2013 e
notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi,
da questo aspetto ammissibile;
che, preliminarmente,
va rilevato che la decisione impugnata (SO.2013.796) concerne il solo RE 1 e
non anche RE 1, nei confronti della quale il Pretore della Giurisdizione di __________
ha emanato – ancorché con riferimento al medesimo credito per il cui incasso la
parte istanza ha proceduto con separato precetto esecutivo e con separata
istanza – la parallela decisione, sempre datata 11 ottobre 2013, SO.2013.797,
che tuttavia non è stata formalmente impugnata;
che,
infatti, il presente reclamo riguarda l’incarto SO.2013.796, il solo indicato
nel gravame, e più specificatamente la decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione emanata nei confronti di RE 1, del resto la sola sentenza allegata
all’impugnativa, unitamente ad altri atti, che concernono però sempre e solo l’incarto
SO.2013.796;
che nella
misura in cui è presentato da RE 1 (contro una decisione riferita, come visto, a
RE 1) il reclamo è pertanto inammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b);
che
l’insorgente (RE 1) non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati
titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del rimedio appare già per
questo motivo dubbia;
che la
questione non ha da essere vagliata oltre, il reclamo essendo comunque sia
votato all’insuccesso (alla stessa conclusione si sarebbe comunque giunti
vagliando la posizione di RE 1);
che, nella
fattispecie, RE 1 – a giusta ragione – non mette in discussione che la documentazione
esibita dall’istante (contratto di locazione del 30 maggio 2012, doc. B)
costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82
cpv. 1 LEF per quanto riguarda l’obbligo di versare alla locatrice la pigione
Fatti
ivi pattuita ed oggetto della procedura di cui al precetto esecutivo n. __________-01
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________;
che RE 1
si ritiene nondimeno svincolato dai suoi obblighi (art. 82 cpv. 2 LEF) a causa di
pretesi difetti dell’ente locato (cattivi odori dovuti al fumo delle sigarette attribuiti
al precedente locatario, sporcizia e carente funzionamento dell’impianto di
riscaldamento) per i quali, a suo modo di vedere, risponde la locatrice;
che tali
obiezioni, stando al primo giudice, non hanno però trovato conforto negli atti
di causa, rispettivamente risultano superate, per quanto riguarda il preteso carente
funzionamento dell’impianto di riscaldamento, dallo scambio di corrispondenza
intervenuto tra le parti in causa (scritto 14 ottobre 2012 del locatario di cui
Considerandi
al doc. 2 e successiva risposta della locatrice del 16 ottobre 201 2 di cui al
doc. H ), al quale non è più seguita alcuna richiesta di nuovo intervento per il
preteso carente funzionamento dell’impianto di riscaldamento da parte degli
stessi inquilini, di modo che si può presumere che i problemi – caso mai vi
fossero stati - siano stati immediatamente risolti;
che RE 1 (come
del resto RE 1) non si confronta tuttavia con tali considerazioni, di modo che
il suo reclamo sfugge a disamina e va pertanto pure dichiarato inammissibile;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a
carico dei reclamanti, il cui reclamo, come visto, è stato dichiarato, ancorché
per motivi diversi, inammissibile (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data
tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che gli insorgenti
non sono assistiti da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere
spese;.
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è presentato da RE 1, il reclamo è inammissibile.
2.Nella misura in cui è presentato da RE
1, il reclamo è inammissibile.
3.Non si prelevano spese.
4. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 5'340.- non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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