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Decisione

14.2013.173

Inammissibilità del ricorsoperché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni del primo gidice

24 ottobre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

ivi pattuita ed oggetto della procedura di cui al precetto esecutivo n. __________-01

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________;

che RE 1

si ritiene nondimeno svincolato dai suoi obblighi (art. 82 cpv. 2 LEF) a causa di

pretesi difetti dell’ente locato (cattivi odori dovuti al fumo delle sigarette attribuiti

al precedente locatario, sporcizia e carente funzionamento dell’impianto di

riscaldamento) per i quali, a suo modo di vedere, risponde la locatrice;

che tali

obiezioni, stando al primo giudice, non hanno però trovato conforto negli atti

di causa, rispettivamente risultano superate, per quanto riguarda il preteso carente

funzionamento dell’impianto di riscaldamento, dallo scambio di corrispondenza

intervenuto tra le parti in causa (scritto 14 ottobre 2012 del locatario di cui

Considerandi

al doc. 2 e successiva risposta della locatrice del 16 ottobre 201 2 di cui al

doc. H ), al quale non è più seguita alcuna richiesta di nuovo intervento per il

preteso carente funzionamento dell’impianto di riscaldamento da parte degli

stessi inquilini, di modo che si può presumere che i problemi – caso mai vi

fossero stati - siano stati immediatamente risolti;

che RE 1 (come

del resto RE 1) non si confronta tuttavia con tali considerazioni, di modo che

il suo reclamo sfugge a disamina e va pertanto pure dichiarato inammissibile;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a

carico dei reclamanti, il cui reclamo, come visto, è stato dichiarato, ancorché

per motivi diversi, inammissibile (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data

tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che gli insorgenti

non sono assistiti da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere

spese;.

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è presentato da RE 1, il reclamo è inammissibile.

2.Nella misura in cui è presentato da RE

1, il reclamo è inammissibile.

3.Non si prelevano spese.

4. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 5'340.- non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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