14.2013.175
Rigetto definitivo dell’opposizione. Divieto di nova in appello
28 ottobre 2013Italiano4 min
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Incarto n.
14.2013.175
Lugano
28 ottobre 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 18
ottobre 2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 10 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Taverne
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.
n. 245/13) promossa nei suoi confronti con istanza del 30 agosto 2013 dal
CO
1
rappresentato
dal RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
(definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art .251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 OG);
che inoltrato il 18 ottobre 2013
contro una decisione emanata il 10 ottobre 2013 e notificata/recapitata il giorno
successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace) il reclamo è senz’altro tempestivo
e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
(lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, nella fattispecie, l’insorgente
non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, di modo che
l’ammissibilità del rimedio appare già per questo motivo dubbia;
che la questione non ha da essere
vagliata oltre, il reclamo essendo comunque sia votato all’insuccesso;
che, secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF,
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle decisioni
giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere
(art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che tale è il caso per la decisione
(imposta comunale 2009, passata in giudicato) sulla quale il procedente ha
fondato la propria istanza, circostanza del resto non contestata come tale dall’escusso;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1
LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva di un tribunale
svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in
via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della
decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato
ovvero che è subentrata la prescrizione;
che davanti al Giudice di pace il
convenuto non si è però avvalso di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie,
avendo egli lasciato decorrere infruttuosamente il termine assegnatogli con
ordinanza del 19 settembre 2013 per presentare osservazioni all’istanza ( art.
Fatti
253 CPC);
che il reclamante si propone di
ovviare a tale omissione con il presente gravame, ripercorrendo l’istoriato
della procedura esecutiva in rassegna con particolare riferimento alle sue iniziative
volte al condono dell’imposta oggetto dell’istanza di rigetto dell’opposizione
e alla consegna da parte dell’escutente di un conteggio dettagliato del debito
fiscale a fronte dei suoi volontari pagamenti di acconti;
che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC
Considerandi
nella procedura di reclamo non sono però ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione
di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che, ciò posto, non può che discenderne
l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio andrebbero posti a carico del reclamante, parte soccombente
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della
fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde
eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace di Taverne.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché
il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'466.90, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).