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Decisione

14.2013.175

Rigetto definitivo dell’opposizione. Divieto di nova in appello

28 ottobre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

253 CPC);

che il reclamante si propone di

ovviare a tale omissione con il presente gravame, ripercorrendo l’istoriato

della procedura esecutiva in rassegna con particolare riferimento alle sue iniziative

volte al condono dell’imposta oggetto dell’istanza di rigetto dell’opposizione

e alla consegna da parte dell’escutente di un conteggio dettagliato del debito

fiscale a fronte dei suoi volontari pagamenti di acconti;

che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC

Considerandi

nella procedura di reclamo non sono però ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione

di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che, ciò posto, non può che discenderne

l’inammissibilità del rimedio;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio andrebbero posti a carico del reclamante, parte soccombente

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della

fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde

eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace di Taverne.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché

il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'466.90, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).