14.2013.177
Opposizione al sequestro
28 agosto 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.177
Lugano
28 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente,
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.
2013.124 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, promossa con opposizione interposta l’11 gennaio 2013 da:
RE 1
(patrocinato dall’ PA 1)
contro
CO 1
(patrocinata dall’ PA 2)
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa l’8 ottobre 2013 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. La
società S__________ (designata da entrambe le parti come S__________) è una
società bulgara con sede a Sofia, attiva nel commercio internazionale e interno
in particolare di metalli, che è stata fondata nel 2005 da __________ e RE 1.
Quest’ultimo detiene l’85% delle azioni ed è membro del consiglio d’amministrazione
con diritto di firma individuale (doc. C, F e G). Sulla base di un contratto di
finanziamento concluso con S__________, il 14 novembre 2006 CO 1 ha concesso
alla società una linea di credito e prestito di US$ 10'000'000.–, poi portata a
US$ 35'000'000.– (doc. H, I, J, K, M, N, O). Il 20 dicembre 2011 St__________
ha emesso a Z__________ un vaglia cambiario pagabile a vista all’ordine di CO 1
per US$ 34'613'648.– (pari a fr. 31'768'660.71) con l’avallo di RE 1 (doc.
V). Con lettera di disdetta del 13 aprile 2012 la banca ha chiesto a RE 1 il rimborso
di US$ 34'131'874.– (doc. Q). Il 14 dicembre 2012, la banca ha invano tentato d’incassare
il vaglia cambiario, come accertato il medesimo giorno con protesto cambiario
n. 5 del notaio avv. __________ di __________ (doc. X).
Fatti
B. Con
istanza 18 dicembre 2012 diretta contro RE 1 personalmente quale debitore
solidale con St__________, __________ (di seguito: la banca sequestrante) ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di decretare in virtù dell’art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro presso la sede di __________ SA e in ogni sua
filiale e succursale “ogni avere e credito di proprietà di RE 1 [...] inclusi:
titoli, in particolare azioni (o comunque i titoli incorporanti le stesse),
contanti, crediti di conto corrente, contenuti di cassette di sicurezza e di depositi
(anche in metalli) e conti in metalli, nonché crediti da transazioni a termine,
diritti di restituzione e di consegna di ogni genere, diritti a pagamenti da
accreditivi, garanzie o fideiussioni”, il tutto fino a concorrenza di fr. 9'174'745.59
oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2012 fino alla data dell’effettivo
pagamento, comprese tasse e spese.
C. Avendo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto
dello stesso 18 dicembre 2012, con istanza 11 gennaio 2013 RE 1 ha presentato
opposizione al decreto di sequestro. All’udienza di discussione del 9 settembre
2013 il debitore sequestrato ha confermato la sua opposizione mentre la banca
sequestrante ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del
decreto di sequestro. In sede di replica, duplica e triplica le parti hanno
ribadito le rispettive posizioni.
D. Statuendo
con decisione dell’8 ottobre 2013 il Pretore ha respinto l’opposizione e
confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese
processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 15'000.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21
ottobre 2013 per ottenerne la modifica nel senso dell’accoglimento dell’opposizione
al sequestro. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2013, CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione
di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui
è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3
LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
lunedì 21 ottobre 2013 contro la sentenza notificata al patrocinatore del
reclamante il 9 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo (v. art. 142 cpv.
3.
CPC).
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III
375, consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3).
1.3
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.
/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della
CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté,
2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è
concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n.
1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
ovvero in base agli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – ne ricava l’impressione che i
fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che
si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2002.6 del 15 maggio 2002, consid. 1.5/d). In particolare
egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3
), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo
che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure
siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il
decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275
LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte
valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF
129.
III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato verosimile l’esistenza del
credito che la banca sequestrante sostiene di vantare in forza del noto vaglia
cambiario (doc. V), che l’opponente ha avallato (decisione impugnata, consid.
5). A parer suo il debitore sequestrato, esperto uomo d’affari alla testa della
società St__________, non poteva seriamente pretendere di avere ingenuamente
sottoscritto quel titolo cambiario per un importo di US$ 34'613'648.– espresso
in cifre e in lingua inglese. E questo malgrado per il resto il modulo sia
redatto in lingua italiana, idioma che solo nel contesto dell’opposizione egli
ha preteso di non conoscere. L’interessato – ha puntualizzato il primo giudice
– non ha nemmeno tentato di spiegare il motivo per cui sul medesimo vaglia
cambiario egli aveva apposto ben due sue firme. Viceversa, la banca
sequestrante aveva invece circostanziato in modo coerente e verosimile le
ragioni per le quali, così richiesto dal debitore sequestrato, aveva completato
le parti mancanti ispirandosi a un modello di vaglia cambiario precedentemente
compilato, ma che indicava un importo errato.
4.
Per
il reclamante, secondo la giurisprudenza (DTF 90 II 121) un eventuale avallo
avrebbe necessitato una sua specifica menzione quale “als Bürge”, la
semplice apposizione della sua firma non essendo atta a vincolarlo a titolo
personale (reclamo, pag. 8 n. 6a). E visto che l’espressione “availed” era
stata successivamente aggiunta dalla banca sequestrante in sua assenza, il vaglia
cambiario non rende verosimile ch’egli ne sia personalmente responsabile nei
confronti dell’istante (reclamo, pag. 8 n. 6b).
4.1
Così
argomentando, l’interessato sembra però volutamente sottacere le ragioni per le
quali il Pretore ha ritenuto attendibile il vaglia cambiario, affidandosi alle
allegazioni – considerate verosimili – della banca sequestrante. E in
particolare, del vaglia cambiario consegnatole dal debitore sequestrato il 20
dicembre 2011 in occasione di un incontro tenutosi a Z__________ e che indicava
solo l’importo in cifre e lettere e due sue firme (doc. AH; doc. AI inserto B),
essa aveva spiegato di avere completato le parti mancanti (doc. V; doc. AI
inserto C) nei termini descritti nel brevetto notarile n. 1132 (doc. AI) del
notaio avv. __________ – datato 18 ottobre 2012 –, adeguando il luogo (“Z__________”
invece di “S__________”) e la data (“20.12.2011” invece di
“19.12.2011”) di emissione e copiando il resto dal vaglia cambiario inizialmente
emesso a S__________ il 19 dicembre 2011, ma su cui era stato riportato un
importo in lettere sbagliato (doc. AE; doc. AI inserto A). Non solo. Il reclamante
non offre nemmeno una giustificazione plausibile del perché, constatato l’errore
di scritturazione dell’importo indicato nel vaglia cambiario del 19 dicembre
2011, egli avrebbe immediatamente rinnovato il suo impegno mediante il secondo
effetto cambiario vuoto su cui aveva apposto due sue proprie firme –
circostanza debitamente evidenziata dal primo giudice – insieme alla somma
rettificata.
4.2
Ciò
posto, come evidenzia la banca sequestrante (risposta al reclamo, pag. 2 n. 2 e
7, pag. 3 n. 8 e pag. 7 n. 32), mancando un puntuale confronto con le
conclusioni pretorili, il reclamante non dimostra che l’apprezzamento dei fatti
alla base del ragionamento del primo giudice, rispettivamente il risultato a
cui egli è giunto, siano frutto di un
accertamento manifestamente errato o arbitrario (art. 320 lett. b CPC e sopra
consid. 1.3/b). E non potendosi, a un esame di verosimiglianza, dubitare
del fatto che la parola “availed” che precede una delle firme del
debitore sequestrato sia stata inserita con il di lui assenso, il rinvio alla
giurisprudenza federale che nega la valenza di avallo alla semplice firma apposta
a tergo della cambiale da una persona alla quale il titolo non conferisce un
credito cambiario (DTF 90 II 121) diventa irrilevante, non essendo contestato
che “availed” sia una formula equivalente (art. 1021 cpv. 2 CO e DTF 90
II 132 consid. 4c) a “per avallo” (o “als Bürge”). La censura si rivela
pertanto infondata.
5.
Il
reclamante contesta inoltre che la banca sequestrante abbia portato elementi
oggettivi sufficienti a rendere verosimile l’esistenza di beni a lui
appartenenti presso __________ SA (reclamo, pag. 10 n. 7b). A suo dire la
deduzione contraria del Pretore è segnatamente priva di riscontro giacché “non
vi sono né lettere, né comunicazioni né alcun altro elemento che possa anche
solo vagamente collegare RE 1 a __________ SA” (reclamo, pag. 10 verso il
basso n. 7b).
5.1
In
altre parole, il reclamante si duole quindi di un errato accertamento dei
fatti, che è tale quando lo stato di fatto accertato dal giudice di primo grado
non corrisponde al risultato delle prove amministrate rispettivamente prodotte
dalle parti (Trezzini in:
Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 1409, n. 2 ad art. 320; Sterchi, in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. II, ad art. 310 CPC n. 6 ad art. 320 CPC). Sapere,
infatti, se il grado di verosimiglianza richiesto dal diritto federale è
raggiunto nel caso concreto è una questione di apprezzamento delle prove (cfr. DTF
130.
III 321 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_402/2008 consid. 3.2).
In sede di reclamo è però possibile invocare un errore nell’accertamento dei
fatti solo se è manifesto, ciò che si verifica in particolare quando il primo
giudice ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (sopra
consid. 1.3/b). Nel caso specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla
banca sequestrante (risposta al reclamo, pag. 8 n. 38), il reclamante non si
limita a sostituire il proprio apprezzamento a quello del Pretore, bensì gli rimprovera
di aver ritenuto verosimile l’esistenza presso __________ SA di averi suoi
senza alcun riscontro oggettivo. La censura è dunque di per sé ricevibile.
5.2
Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
consid. 1; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 7 ad § 51): sono quindi
esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo
le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica
diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in
casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore
escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella
misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un
terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile
che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1
n. 3 LEF; Messaggio concernente la
revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG III,
2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272), oppure
che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo
(art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a
danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre
2005.
inc. 14.2005.67, consid. 3.4).
5.3
Nel
caso specifico il Pretore ha accertato che, in occasione della riunione del
consiglio di amministrazione della St__________ (doc. L), il debitore
sequestrato era stato incaricato di provvedere all’apertura di conti bancari a
nome della società presso vari istituti in __________ e in Svizzera, fra cui la
banca sequestrante e la __________, entità giuridica poi ripresa da __________
SA. E presso la banca sequestrante, oltre al conto intestato alla società, il
debitore ne aveva aperto uno proprio. Di conseguenza, il Pretore ha ritenuto
plausibile che egli avesse operato analogamente con le altre banche, quindi
anche con __________ SA. Che poi il debitore sequestrato si fosse opposto al
sequestro costituisce per il primo giudice un ulteriore elemento a sostegno della
verosimile esistenza di beni presso __________ SA di __________ a lui
riconducibili (decisione impugnata, consid. 6).
5.4
Nella
prassi il sequestro generico (“Gattungsarrest”) è ammesso purché il
luogo di deposito degli attivi, rispettivamente l’identità del terzo debitore
siano indicati e resi verosimili (DTF 100 III 28, 103 III 86 e 91, 130 III 581
consid. 2.2.1). Di modo che, sotto questo profilo, nella misura in cui la banca
sequestrante ha chiesto di sequestrare “ogni avere e credito di proprietà
del debitore reperibili presso: __________ SA, __________ ed ogni sua filiale e
succursale”, la domanda risulta legittima. Nondimeno, trattandosi di averi presso
una banca – ad esempio di conti – per evitare il rischio di un sequestro
puramente esplorativo (cosiddetto “Sucharrest”), si esige dal sequestrante
che renda verosimile, mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione
del debitore presso l’istituto indicato (sentenza della CEF 14.2010.35 del 14
giugno 2010, consid. 5.2 in: RtiD I-2011 pag. 764 segg. n. 58c, consid. 5.2 e i
rinvii).
5.5
Ora,
nel caso specifico il ricorrente non può essere seguito laddove afferma che non
vi sia nemmeno un elemento oggettivo che possa anche solo vagamente collegarlo
a __________ SA. Intanto, il verbale 12 ottobre 2005 del consiglio d’amministrazione
di S__________ (doc. L) attesta l’intenzione del debitore, unitamente agli
altri amministratori, di aprire un conto a nome della società in particolare
presso la __________ di Lugano. D’altronde, risulta dagli atti (v. sopra ad A e
osservazioni al reclamo, ad n. 40) – e non è contestato – che il debitore è
fondatore e azionista maggioritario della società con potere di firma
individuale. Si comporta del resto come se fosse sua. Egli usa infatti
garantire personalmente gli impegni della società, non solo nel 2010 quando ha
messo a pegno (doc. O) la propria relazione bancaria con CO 1 (doc. P), ma già
in precedenza quando aveva avallato personalmente il vaglia cambiario emesso dalla
società. Il parallelo fatto nel reclamo (a pag. 11) con un “CEO o CFO di una
qualsiasi grande società” è quindi chiaramente fuori luogo. In circostanze del
genere, non pare inverosimile che il debitore, ove abbia aperto un conto a nome
della società presso __________I SA di __________, l’abbia pure in quel caso garantito
con averi personali depositati nella stessa banca, anche perché, come risulta
dagli eventi che hanno preceduto il sequestro, la società per finanziarsi
sembra avere necessità di garanzie di terzi. Tale tesi – quella del primo
giudice –, anche se quella contraria del reclamante non è meno convincente, ad
ogni modo non è manifestamente insostenibile, ovvero arbitraria, in riguardo
alla documentazione citata, che costituisce senza dubbio un “inizio di prova”
(DTF 107 III 39 consid. 3 e 40 consid. 5). Il fatto poi che l’istante abbia
chiesto di sequestrare averi in una sola banca, menzionata in un documento allestito dalla controparte,
minimizza del resto la possibilità di un sequestro investigativo, ossia di un
sequestro “per caso” (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_307/2012 dell’11
aprile 2013, consid. 3.3.2).
6.
Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61
cpv. 1 OTLEF) e le ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) seguono la soccombenza
del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base al
valore litigioso di fr. 9'174'745.59 stabilito dal Pretore nella decisione
impugnata (consid. 7) e rimasto incontestato – non potendosi ad ogni modo
tenere conto del criterio più corretto (cfr. DTF 139 III 195 consid.
4.3
) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso
noto –, rimanendo però al limite inferiore della tariffa, tenuto conto dell’effettivo
lavoro svolto dal patrocinatore della sequestrante (art. 11 cpv. 5 del Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]). Ai fini dell’indicazione
dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso
determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è, come detto, di fr. 9'174'745.59.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 3'000.–, già anticipata dal
reclamante, è posta a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 11'000.–
per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 2 e 74 LTF). Il termine non è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).