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Decisione

14.2013.177

Opposizione al sequestro

28 agosto 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 18 dicembre 2012 diretta contro RE 1 personalmente quale debitore

solidale con St__________, __________ (di seguito: la banca sequestrante) ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di decretare in virtù dell’art.

271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro presso la sede di __________ SA e in ogni sua

filiale e succursale “ogni avere e credito di proprietà di RE 1 [...] inclusi:

titoli, in particolare azioni (o comunque i titoli incorporanti le stesse),

contanti, crediti di conto corrente, contenuti di cassette di sicurezza e di depositi

(anche in metalli) e conti in metalli, nonché crediti da transazioni a termine,

diritti di restituzione e di consegna di ogni genere, diritti a pagamenti da

accreditivi, garanzie o fideiussioni”, il tutto fino a concorrenza di fr. 9'174'745.59

oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2012 fino alla data dell’effettivo

pagamento, comprese tasse e spese.

C. Avendo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5, accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto

dello stesso 18 dicembre 2012, con istanza 11 gennaio 2013 RE 1 ha presentato

opposizione al decreto di sequestro. All’udienza di discussione del 9 settembre

2013 il debitore sequestrato ha confermato la sua opposizione mentre la banca

sequestrante ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del

decreto di sequestro. In sede di replica, duplica e triplica le parti hanno

ribadito le rispettive posizioni.

D. Statuendo

con decisione dell’8 ottobre 2013 il Pretore ha respinto l’opposizione e

confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese

processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 15'000.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21

ottobre 2013 per ottenerne la modifica nel senso dell’accoglimento dell’opposizione

al sequestro. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2013, CO 1 ha concluso per

la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione

di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui

è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3

LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

lunedì 21 ottobre 2013 contro la sentenza notificata al patrocinatore del

reclamante il 9 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo (v. art. 142 cpv.

3.

CPC).

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III

375, consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3).

1.3

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­zione della sentenza di primo

grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.

1.

/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della

CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­certamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté,

2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è

concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n.

1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

ovvero in base agli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – ne ricava l’impressione che i

fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che

si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2002.6 del 15 maggio 2002, consid. 1.5/d). In particolare

egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.

4.3

), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto

sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo

che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure

siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il

decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275

LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte

valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF

129.

III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato verosimile l’esistenza del

credito che la banca sequestrante sostiene di vantare in forza del noto vaglia

cambiario (doc. V), che l’opponente ha avallato (decisione impugnata, consid.

5). A parer suo il debitore sequestrato, esperto uomo d’affari alla testa della

società St__________, non poteva seriamente pretendere di avere ingenuamente

sottoscritto quel titolo cambiario per un importo di US$ 34'613'648.– espresso

in cifre e in lingua inglese. E questo malgrado per il resto il modulo sia

redatto in lingua italiana, idioma che solo nel contesto dell’opposizione egli

ha preteso di non conoscere. L’interessato – ha puntualizzato il primo giudice

– non ha nemmeno tentato di spiegare il motivo per cui sul medesimo vaglia

cambiario egli aveva apposto ben due sue firme. Viceversa, la banca

sequestrante aveva invece circostanziato in modo coerente e verosimile le

ragioni per le quali, così richiesto dal debitore sequestrato, aveva completato

le parti mancanti ispirandosi a un modello di vaglia cambiario precedentemente

compilato, ma che indicava un importo errato.

4.

Per

il reclamante, secondo la giurisprudenza (DTF 90 II 121) un eventuale avallo

avrebbe necessitato una sua specifica menzione quale “als Bürge”, la

semplice apposizione della sua firma non essendo atta a vincolarlo a titolo

personale (reclamo, pag. 8 n. 6a). E visto che l’espressione “availed” era

stata successivamente aggiunta dalla banca sequestrante in sua assenza, il vaglia

cambiario non rende verosimile ch’egli ne sia personalmente responsabile nei

confronti dell’istante (reclamo, pag. 8 n. 6b).

4.1

Così

argomentando, l’interessato sembra però volutamente sottacere le ragioni per le

quali il Pretore ha ritenuto attendibile il vaglia cambiario, affidandosi alle

allegazioni – considerate verosimili – della banca sequestrante. E in

particolare, del vaglia cambiario consegnatole dal debitore sequestrato il 20

dicembre 2011 in occasione di un incontro tenutosi a Z__________ e che indicava

solo l’importo in cifre e lettere e due sue firme (doc. AH; doc. AI inserto B),

essa aveva spiegato di avere completato le parti mancanti (doc. V; doc. AI

inserto C) nei termini descritti nel brevetto notarile n. 1132 (doc. AI) del

notaio avv. __________ – datato 18 ottobre 2012 –, adeguando il luogo (“Z__________”

invece di “S__________”) e la data (“20.12.2011” invece di

“19.12.2011”) di emissione e copiando il resto dal vaglia cambiario inizialmente

emesso a S__________ il 19 dicembre 2011, ma su cui era stato riportato un

importo in lettere sbagliato (doc. AE; doc. AI inserto A). Non solo. Il reclamante

non offre nemmeno una giustificazione plausibile del perché, constatato l’errore

di scritturazione dell’importo indicato nel vaglia cambiario del 19 dicembre

2011, egli avrebbe immediatamente rinnovato il suo impegno mediante il secondo

effetto cambiario vuoto su cui aveva apposto due sue proprie firme –

circostanza debitamente evidenziata dal primo giudice – insieme alla somma

rettificata.

4.2

Ciò

posto, come evidenzia la banca sequestrante (risposta al reclamo, pag. 2 n. 2 e

7, pag. 3 n. 8 e pag. 7 n. 32), mancando un puntuale confronto con le

conclusioni pretorili, il reclamante non dimostra che l’apprezzamento dei fatti

alla base del ragionamento del primo giudice, rispettivamente il risultato a

cui egli è giunto, siano frutto di un

accertamento manifestamente errato o arbitrario (art. 320 lett. b CPC e sopra

consid. 1.3/b). E non potendosi, a un esame di verosimiglianza, dubitare

del fatto che la parola “availed” che precede una delle firme del

debitore sequestrato sia stata inserita con il di lui assenso, il rinvio alla

giurisprudenza federale che nega la valenza di avallo alla semplice firma apposta

a tergo della cambiale da una persona alla quale il titolo non conferisce un

credito cambiario (DTF 90 II 121) diventa irrilevante, non essendo contestato

che “availed” sia una formula equivalente (art. 1021 cpv. 2 CO e DTF 90

II 132 consid. 4c) a “per avallo” (o “als Bürge”). La censura si rivela

pertanto infondata.

5.

Il

reclamante contesta inoltre che la banca sequestrante abbia portato elementi

oggettivi sufficienti a rendere verosimile l’esi­stenza di beni a lui

appartenenti presso __________ SA (reclamo, pag. 10 n. 7b). A suo dire la

deduzione contraria del Pretore è segnatamente priva di riscontro giacché “non

vi sono né lettere, né comunicazioni né alcun altro elemento che possa anche

solo vagamente collegare RE 1 a __________ SA” (reclamo, pag. 10 verso il

basso n. 7b).

5.1

In

altre parole, il reclamante si duole quindi di un errato accertamento dei

fatti, che è tale quando lo stato di fatto accertato dal giudice di primo grado

non corrisponde al risultato delle prove amministrate rispettivamente prodotte

dalle parti (Trezzini in:

Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2011, pag. 1409, n. 2 ad art. 320; Sterchi, in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. II, ad art. 310 CPC n. 6 ad art. 320 CPC). Sapere,

infatti, se il grado di verosimiglianza richiesto dal diritto federale è

raggiunto nel caso concreto è una questione di apprezzamento delle prove (cfr. DTF

130.

III 321 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_402/2008 consid. 3.2).

In sede di reclamo è però possibile invocare un errore nell’accertamento dei

fatti solo se è manifesto, ciò che si verifica in particolare quando il primo

giudice ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (sopra

consid. 1.3/b). Nel caso specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla

banca sequestrante (risposta al reclamo, pag. 8 n. 38), il reclamante non si

limita a sostituire il proprio apprezzamento a quello del Pretore, bensì gli rimprovera

di aver ritenuto verosimile l’esistenza presso __________ SA di averi suoi

senza alcun riscontro oggettivo. La censura è dunque di per sé ricevibile.

5.2

Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkurs­rechts, 9a ed. 2013, n. 7 ad § 51): sono quindi

esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo

le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica

diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in

casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore

escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella

misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un

terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile

che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1

n. 3 LEF; Messaggio concernente la

revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG III,

2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272), oppure

che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo

(art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a

danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre

2005.

inc. 14.2005.67, consid. 3.4).

5.3

Nel

caso specifico il Pretore ha accertato che, in occasione della riunione del

consiglio di amministrazione della St__________ (doc. L), il debitore

sequestrato era stato incaricato di provvedere all’apertura di conti bancari a

nome della società presso vari istituti in __________ e in Svizzera, fra cui la

banca sequestrante e la __________, entità giuridica poi ripresa da __________

SA. E presso la banca sequestrante, oltre al conto intestato alla società, il

debitore ne aveva aperto uno proprio. Di conseguenza, il Pretore ha ritenuto

plausibile che egli avesse operato analogamente con le altre banche, quindi

anche con __________ SA. Che poi il debitore sequestrato si fosse opposto al

sequestro costituisce per il primo giudice un ulteriore elemento a sostegno della

verosimile esistenza di beni presso __________ SA di __________ a lui

riconducibili (decisione impugnata, consid. 6).

5.4

Nella

prassi il sequestro generico (“Gattungsarrest”) è ammesso purché il

luogo di deposito degli attivi, rispettivamente l’identità del terzo debitore

siano indicati e resi verosimili (DTF 100 III 28, 103 III 86 e 91, 130 III 581

consid. 2.2.1). Di modo che, sotto questo profilo, nella misura in cui la banca

sequestrante ha chiesto di sequestrare “ogni avere e credito di proprietà

del debitore reperibili presso: __________ SA, __________ ed ogni sua filiale e

succursale”, la domanda risulta legittima. Nondimeno, trattandosi di averi presso

una banca – ad esempio di conti – per evitare il rischio di un sequestro

puramente esplorativo (cosiddetto “Sucharrest”), si esige dal sequestrante

che renda verosimile, mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione

del debitore presso l’istituto indicato (sentenza della CEF 14.2010.35 del 14

giugno 2010, consid. 5.2 in: RtiD I-2011 pag. 764 segg. n. 58c, consid. 5.2 e i

rinvii).

5.5

Ora,

nel caso specifico il ricorrente non può essere seguito laddove afferma che non

vi sia nemmeno un elemento oggettivo che possa anche solo vagamente collegarlo

a __________ SA. Intanto, il verbale 12 ottobre 2005 del consiglio d’amministrazione

di S__________ (doc. L) attesta l’intenzione del debitore, unitamente agli

altri amministratori, di aprire un conto a nome della società in particolare

presso la __________ di Lugano. D’altronde, risulta dagli atti (v. sopra ad A e

osservazioni al reclamo, ad n. 40) – e non è contestato – che il debitore è

fondatore e azionista maggioritario della società con potere di firma

individuale. Si comporta del resto come se fosse sua. Egli usa infatti

garantire personalmente gli impegni della società, non solo nel 2010 quando ha

messo a pegno (doc. O) la propria relazione bancaria con CO 1 (doc. P), ma già

in precedenza quando aveva avallato personalmente il vaglia cambiario emesso dalla

società. Il parallelo fatto nel reclamo (a pag. 11) con un “CEO o CFO di una

qualsiasi grande società” è quindi chiaramente fuori luogo. In circostanze del

genere, non pare inverosimile che il debitore, ove abbia aperto un conto a nome

della società presso __________I SA di __________, l’abbia pure in quel caso garantito

con averi personali depositati nella stessa banca, anche perché, come risulta

dagli eventi che hanno preceduto il sequestro, la società per finanziarsi

sembra avere necessità di garanzie di terzi. Tale tesi – quella del primo

giudice –, anche se quella contraria del reclamante non è meno convincente, ad

ogni modo non è manifestamente insostenibile, ovvero arbitraria, in riguardo

alla documentazione citata, che costituisce senza dubbio un “inizio di prova”

(DTF 107 III 39 consid. 3 e 40 consid. 5). Il fatto poi che l’istante abbia

chiesto di sequestrare averi in una sola banca, menzionata in un documento allestito dalla controparte,

minimizza del resto la possibilità di un sequestro investigativo, ossia di un

sequestro “per caso” (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_307/2012 dell’11

aprile 2013, consid. 3.3.2).

6.

Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61

cpv. 1 OTLEF) e le ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) seguono la soccombenza

del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base al

valore litigioso di fr. 9'174'745.59 stabilito dal Pretore nella decisione

impugnata (consid. 7) e rimasto incontestato – non potendosi ad ogni modo

tenere conto del criterio più corretto (cfr. DTF 139 III 195 consid.

4.3

) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso

noto –, rimanendo però al limite inferiore della tariffa, tenuto conto dell’effettivo

lavoro svolto dal patrocinatore della sequestrante (art. 11 cpv. 5 del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]). Ai fini dell’indicazione

dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso

determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è, come detto, di fr. 9'174'745.59.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 3'000.–, già anticipata dal

reclamante, è posta a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 11'000.–

per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 2 e 74 LTF). Il termine non è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).