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Decisione

14.2013.178

Rigetto definitivo dell'opposizione. Richiesta di prestazione di garanzia da parte dell'autorità fiscale quale titolo di rigetto definitivo. Assenza di eccezioni

25 novembre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

11 ottobre 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è senz’altro

tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett.

a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che se il credito è fondato su

una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che sono parificate alle decisioni

giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art.

80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che la richiesta di prestazione

di garanzia datata 17 aprile 2013, sfociata nella presente procedura esecutiva,

rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza del resto non

contestata come tale dall’insorgente;

che l’art. 248 cpv. 1 LT prevede

infatti che il se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera

o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati - come nel caso specifico (doc.

B, punto 2) - l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che

l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il

diritto di chiedere il sequestro;

che, sempre secondo tale norma,

la richiesta di garanzia è immediatamente esecutiva ed è parificata ad

una sentenza esecutiva si sensi dell’art. 80 LEF;

che trattandosi, come visto, di una

decisione di un’autorità amministrativa svizzera (immediatamente) esecutiva, il

primo giudice non ha violato il diritto federale pronunciando il rigetto definitivo

al precetto esecutivo - preceduto da sequestro - sulla base di tale norma;

che, infatti, l’art. 80 cv. 2 n.

2 LEF - nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011 contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di

procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni giudiziarie,

che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente passata in giudicato

(BSK-SchKG I - staehelin, 2a ed.,

art. 80 n. 110; v. anche, mutatis mutandis, art. 79 LEF; v. tra l’altro

sentenza CEF del 14.6.2013 inc. n. 14.2012.84);

Considerandi

che il ricorso inoltrato dal

convenuto il 17 maggio 2013 alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

contro la richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013, come giustamente

sottolineato dal Pretore aggiunto, è ininfluente, non avendo quel gravame comportato

la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione (art. 248 cpv. 4 LT) e

non risultando che l’insorgente l’abbia ottenuta a seguito della sua domanda in

tal senso (v. ricorso, richiesta di giudizio n. 1);

che il reclamante non può nemmeno

pretendere di ovviare alla mancata esibizione di una siffatta prova richiamando

l’incarto n. __________ dalla Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo

non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione

di nuove prove;

che, del resto, avesse ottenuto

la sospensione della procedura, come asserito nel reclamo, l’insorgente non avrebbe

avuto difficoltà nell’esibire la relativa decisione, accompagnata dal consenso

dell’autorità fiscale a tenere pure in sospeso la decisione sul presente reclamo

in attesa dell’evasione del ricorso contro la richiesta di prestazione della garanzia;

che per quanto riguarda dipoi la

pretesa disattenzione del principio secondo cui non sono ammissibili più esecuzioni

per lo stesso credito, al reclamante va semplicemente ricordato l’art .12 cvp.

1.

primo periodo LT, secondo cui i coniugi non separati legalmente o di fatto

rispondono solidalmente dell’imposta complessiva;

che, nella fattispecie, la richiesta

di prestazione di garanzia - rivolta ad entrambi i coniugi - è da mettere in relazione

al diritto dell’autorità fiscale di non incorrere nel rischio di vedersi frustrata

nella riscossione dell’imposta cantonale del 2009 della quale rispondono

entrambi i contribuenti, per l’appunto, ex art. 12 cpv. 1 LT;

che fosse pertinente l’argomento

del reclamante, debitori solidali ex art. 144 cpv. 1 CO non potrebbero mai essere

escussi contemporaneamente per il medesimo credito, il che comporterebbe

l’inapplicabilità dell’art. 70 cpv. 2 LEF riferito proprio ai casi in cui si

procede contemporaneamente per lo stesso debito, con necessità di notificazione

a ciascun debitore del relativo precetto esecutivo;

che uno scenario del genere è evidentemente

impensabile;

che la decisione impugnata – alle

cui pertinenti considerazioni si può per il resto rinviare – resiste pertanto

alla critica;

che, ciò posto, ne discende la reiezione

del reclamo, proposto con evidenti intenti dilatori;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 650'000.-, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).