14.2013.178
Rigetto definitivo dell'opposizione. Richiesta di prestazione di garanzia da parte dell'autorità fiscale quale titolo di rigetto definitivo. Assenza di eccezioni
25 novembre 2013Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.178
Lugano
25 novembre 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 18
ottobre 2013 da
RE
1
patrocinato
dall’ PA 1
contro
la decisione emanata il 9 ottobre 2013 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti (__________) promossa nei suoi confronti con istanza del 21 maggio
2013 dallo
AO
1
rappresentato
dall’RA 1
premesso che con decisione
presidenziale del 29 ottobre 2013 al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in
fatto:
che con precetto esecutivo (per
prestazione di garanzia) n. __________01 del 10/15.5.2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1
(indicando quale condebitrice solidale __________) per l’importo di fr.
650'000.- oltre interessi al 2.5% dal 18 aprile 2013, più spese esecutive, indicando quale causale del credito “Esecuzione preceduta da sequestri no. __________
e __________. Richiesta di garanzia del 17 aprile 2013”;
che interposta tempestiva opposizione
da parte dell’escusso, con istanza del 21 maggio 2013 il procedente ne ha chiesto
il rigetto definitivo alla Pretura di Locarno-Città;
che l’istante ha fondato la propria
domanda sulla richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013 della Divisione delle contribuzioni, facente obbligo a RE 1, responsabile solidale ex
art. 12 LT con la moglie __________, di versare fr. 650'000.- più interessi al
2.5% dal 18 aprile 2013 “ai fini dell’imposta cantonale e delle spese per
l’anno fiscale (…) 2009 e della quota parte della multa (per la quale non c’è
responsabilità solidale)“ (doc. B);
che con osservazioni del 14
giugno 2013 il convenuto ha eccepito in primo luogo l’irricevibilità
dell’istanza, asserendo che la richiesta di prestazione di garanzia non è
ancora passata in giudicato, avendola egli tempestivamente impugnata dinanzi
alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello con ricorso del 17
maggio 2013 (doc. 1);
che egli ha dipoi obiettato che,
nella misura in cui vi fosse identità tra il credito posto in esecuzione e
quello per il quale è stata promossa l’esecuzione nei confronti della moglie (inc.
__________), non sarebbe possibile promuovere un’ulteriore esecuzione, essendovene
già una pendente per lo stesso credito e questo in virtù del principio, acquisito
in materia di esecuzione e fallimenti, secondo cui non è ammissibile promuovere
nello stesso tempo più esecuzioni per lo stesso credito, ininfluente il fatto
che le rispettive esecuzioni siano state precedute da sequestri, di modo che l’avversata
esecuzione rappresenterebbe un’inammissibile pluralità di esecuzioni;
che con replica del 26 luglio 2013
la parte istante si è confermata nella propria domanda, rilevando che – per quanto
riguarda la pretesa inesecutività del titolo di rigetto menzionato nel precetto
esecutivo – l’inoltro del ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello contro la decisione del 17 aprile 2013 (richiesta di prestazione di
garanzia) non ha effetto sospensivo (art. 248 cpv. 4 LT) e che – per quanto
riguarda l’altra eccezione - i coniugi RE 1 sono stati escussi contemporaneamente
per lo stesso credito in virtù della loro responsabilità solidale prevista in
ambito fiscale (art. 12 cpv. 1 LT), motivo per cui non si può parlare di violazione
del divieto della pluralità di esecuzioni;
che con duplica del 30 agosto
2013 - in cui sono stati indicati anche i paralleli inc. __________ e __________
- il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista per quanto riguarda l’argomento
riferito al divieto della pluralità delle esecuzioni, e ha anche contestato la
proporzionalità della garanzia;
che egli non ha invece riproposto
l’argomentazione, secondo cui la richiesta di prestazione di garanzia alla base
della procedura esecutiva non sarebbe definitiva;
che con decisione del 9 ottobre 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha accolto l‘istanza,
ritenendo che la richiesta di prestazione di garanzia esibita dal procedente
(doc. B) costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF in quanto immediatamente esecutiva e parificabile a una sentenza
esecutiva giusta l’art. 80 LEF (art. 248 cpv. 1 LT), ritenuto che il ricorso
contro la medesima non ne sospende l’esecutività (art. 248 cpv. 4 LT);
che, secondo il primo giudice,
nessuna valida eccezione liberatoria è stata sollevata dall’escusso ai sensi
dell’art. 81 cpv. 1 LEF;
che, a suo giudizio, l’asserita
disattenzione del divieto della pluralità di esecuzioni per lo stesso credito
sostenuta dal convenuto è inconferente, trattandosi di esecuzioni legittimamente
promosse nei confronti di due condebitori solidali in applicazione dell’art. 12
cpv. 1 LT, solidarietà pure menzionata nel precetto esecutivo (doc. A), ritenuto
del resto che nessuna delle due esecuzioni è ancora sfociata in una domanda di
prosecuzione;
che per quanto riguarda la pretesa
sproporzione dell’ammontare della garanzia sollevata dallo stesso escusso, ha
proseguito il primo giudice, l’argomento non è di competenza del giudice del rigetto,
ma della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello;
che contro tale decisione il convenuto
è insorto con reclamo del 18 ottobre 2013, rilevando anzitutto di avere
inoltrato richiesta di effetto sospensivo nell’ambito della procedura ricorsuale
pendente davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro
la menzionata richiesta di prestazione di garanzia (inc. n. 80.2013.126, di cui
ne chiede l’acquisizione), procedura nel frattempo sospesa;
che, nel merito, egli lamenta –
comunque sia - una violazione dell’art. 80 LEF nella misura in cui il Pretore aggiunto
non ha individuato nella fattispecie gli estremi dell’inammissibile promozione
di più esecuzioni per lo stesso credito, costituito in entrambe le procedure, di
cui agli incarti SO.2013.345 e SO.2013.338, dalla richiesta di prestazione di garanzia
per lo stesso credito, ossia per l’imposta cantonale 2009;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
in
diritto:
che contro le sentenze di rigetto
(definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che inoltrato il 18 ottobre 2013
contro una decisione emanata il 9 ottobre 2013 e notificata/recapitata in data
Fatti
11 ottobre 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è senz’altro
tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett.
a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che se il credito è fondato su
una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate alle decisioni
giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art.
80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che la richiesta di prestazione
di garanzia datata 17 aprile 2013, sfociata nella presente procedura esecutiva,
rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza del resto non
contestata come tale dall’insorgente;
che l’art. 248 cpv. 1 LT prevede
infatti che il se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera
o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati - come nel caso specifico (doc.
B, punto 2) - l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che
l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il
diritto di chiedere il sequestro;
che, sempre secondo tale norma,
la richiesta di garanzia è immediatamente esecutiva ed è parificata ad
una sentenza esecutiva si sensi dell’art. 80 LEF;
che trattandosi, come visto, di una
decisione di un’autorità amministrativa svizzera (immediatamente) esecutiva, il
primo giudice non ha violato il diritto federale pronunciando il rigetto definitivo
al precetto esecutivo - preceduto da sequestro - sulla base di tale norma;
che, infatti, l’art. 80 cv. 2 n.
2 LEF - nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011 contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di
procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni giudiziarie,
che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente passata in giudicato
(BSK-SchKG I - staehelin, 2a ed.,
art. 80 n. 110; v. anche, mutatis mutandis, art. 79 LEF; v. tra l’altro
sentenza CEF del 14.6.2013 inc. n. 14.2012.84);
Considerandi
che il ricorso inoltrato dal
convenuto il 17 maggio 2013 alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
contro la richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013, come giustamente
sottolineato dal Pretore aggiunto, è ininfluente, non avendo quel gravame comportato
la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione (art. 248 cpv. 4 LT) e
non risultando che l’insorgente l’abbia ottenuta a seguito della sua domanda in
tal senso (v. ricorso, richiesta di giudizio n. 1);
che il reclamante non può nemmeno
pretendere di ovviare alla mancata esibizione di una siffatta prova richiamando
l’incarto n. __________ dalla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo
non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione
di nuove prove;
che, del resto, avesse ottenuto
la sospensione della procedura, come asserito nel reclamo, l’insorgente non avrebbe
avuto difficoltà nell’esibire la relativa decisione, accompagnata dal consenso
dell’autorità fiscale a tenere pure in sospeso la decisione sul presente reclamo
in attesa dell’evasione del ricorso contro la richiesta di prestazione della garanzia;
che per quanto riguarda dipoi la
pretesa disattenzione del principio secondo cui non sono ammissibili più esecuzioni
per lo stesso credito, al reclamante va semplicemente ricordato l’art .12 cvp.
1.
primo periodo LT, secondo cui i coniugi non separati legalmente o di fatto
rispondono solidalmente dell’imposta complessiva;
che, nella fattispecie, la richiesta
di prestazione di garanzia - rivolta ad entrambi i coniugi - è da mettere in relazione
al diritto dell’autorità fiscale di non incorrere nel rischio di vedersi frustrata
nella riscossione dell’imposta cantonale del 2009 della quale rispondono
entrambi i contribuenti, per l’appunto, ex art. 12 cpv. 1 LT;
che fosse pertinente l’argomento
del reclamante, debitori solidali ex art. 144 cpv. 1 CO non potrebbero mai essere
escussi contemporaneamente per il medesimo credito, il che comporterebbe
l’inapplicabilità dell’art. 70 cpv. 2 LEF riferito proprio ai casi in cui si
procede contemporaneamente per lo stesso debito, con necessità di notificazione
a ciascun debitore del relativo precetto esecutivo;
che uno scenario del genere è evidentemente
impensabile;
che la decisione impugnata – alle
cui pertinenti considerazioni si può per il resto rinviare – resiste pertanto
alla critica;
che, ciò posto, ne discende la reiezione
del reclamo, proposto con evidenti intenti dilatori;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 650'000.-, contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).