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Decisione

14.2013.179

Rigetto definitivo dell'opposizione. Richiesta di prestazione di garanzia da parte dell'autorità fiscale quale titolo di rigetto definitivo. Assenza di eccezioni

15 novembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

(lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che se il credito è fondato su

una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che sono parificate alle

decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che la richiesta di prestazione

di garanzia datata 17 aprile 2013, sfociata nella presente procedura esecutiva,

rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza del resto non

contestata come tale dall’insorgente;

che l’art. 248 cpv. 1 LT prevede

infatti che il se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera

o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati - come nel caso specifico (doc.

B, punto 2) - l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che

l’imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie,

impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro.

che, sempre secondo tale norma,

la richiesta di garanzia è immediatamente esecutiva ed è parificata ad

una sentenza esecutiva si sensi dell’art. 80 LEF;

che trattandosi, come visto, di

una decisione di un’autorità amministrativa svizzera (immediatamente)

esecutiva, il primo giudice non ha violato il diritto federale pronunciando il

rigetto definitivo al precetto esecutivo - preceduto da sequestro - sulla base

di tale norma;

che, infatti, l’art. 80 cv. 2 n.

2 LEF - nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011 contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di

procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni

giudiziarie, che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente

passata in giudicato (BSK-SchKG I - staehelin,

2a ed., art. 80 n. 110; v. anche, mutatis mutandis, art. 79 LEF; v. tra

l’altro sentenza CEF del 14.6.2013 inc. n. 14.2012.85);

che il ricorso inoltrato dal

convenuto il 17 maggio 2013 alla Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello contro la richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013,

come giustamente sottolineato dal Pretore aggiunto, è ininfluente, non avendo

quel gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione

(art. 248 cpv. 4 LT) e non risultando che l’insorgente l’abbia ottenuta a

seguito della sua domanda in tal senso (v. ricorso, richiesta di giudizio n.

1);

che il reclamante non può nemmeno

pretendere di ovviare alla mancata esibizione di una siffatta prova richiamando

l’incarto n. 80.2013.127 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di

reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti

o la produzione di nuove prove;

che, del resto, avesse ottenuto

la sospensione della procedura, come asserito nel reclamo, l’insorgente non

avrebbe avuto difficoltà nell’esibire la relativa decisione, accompagnata dal

consenso dell’autorità fiscale a tenere pure in sospeso la decisione sul presente

reclamo in attesa dell’evasione del ricorso contro la richiesta di prestazione

Considerandi

della garanzia;

che nella misura in cui il

ricorrente reitera nel sostenere che non vi è identità tra il titolare

(l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni) della richiesta di

prestazione di garanzia - ossia del titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione - e l’istante (Comune di __________) che ha postulato il

rigetto dell’opposizione, il reclamo sfiora il pretesto;

che sostenere che dal testo della

richiesta di prestazione della garanzia di cui al doc. B risulterebbe in

definitiva che l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni abbia agito a

mero titolo personale e quindi senza riferimento a un’eventuale sua

rappresentanza del Comune di __________, di modo che l’istanza di rigetto

dell’opposizione non poteva essere presentata da quest’ultimo, a meno di

disattendere il principio secondo cui deve sussistere identità tra il titolare

del titolo di rigetto indicato nel precetto e la parte che se ne prevale, non è

serio;

che, infatti, per le pertinenti

motivazioni esposte dal primo giudice e alle quali si rinvia, titolare della

garanzia non poteva che essere il Comune di Minusio e non l’Amministrazione

cantonale delle contribuzioni, che con ogni evidenza ha agito da tramite, ossia

in rappresentanza dell’autorità fiscale comunale, circostanza del resto deducibile

dal testo della richiesta di prestazione di garanzia, che contrariamente a

quanto sostenuto dal reclamante è al riguardo chiara;

che, pertanto, sia l’esecuzione,

che l’istanza di rigetto dell’opposizione sono state a giusto titolo promosse

dal Comune di Minusio tramite l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni, segnatamente

tramite l’Ufficio esazione e condoni, autorità competente per la riscossione

delle imposte (art. 20 cpv. 1 del Regolamento delle legge tributaria) e, quindi,

anche della relativa garanzia a tutela della stessa, tenuto anche conto degli art.

251.

cpv. 1 e 2 e 296 cpv. 4 LT;

che abilitato all’incasso,

contrariamente a quanto preteso dal reclamante con argomentazioni al limite del

pretesto, ben poteva il citato ufficio procedere davanti al Pretore facendosi

rappresentare dalla funzionaria __________ conformemente alla risoluzione

governativa n. 3490 del 21 giugno 2011 (doc. E), alla direttiva interna n. __________

(doc. F inc. SO.2013.343) e alla risoluzione governativa n. __________ del 26

settembre 2007 (doc. G inc. SO.2013.343);

che per quanto riguarda dipoi la

pretesa disattenzione del principio secondo cui non sono ammissibili più

esecuzioni per lo stesso credito, argomento sollevato nel contesto della

presente procedura per la prima volta in questa sede, al reclamante va

semplicemente ricordato l’art .12 cpv. 1 primo periodo LT, secondo cui i

coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta

complessiva;

che, nella fattispecie, la

richiesta di prestazione di garanzia - rivolta ad entrambi i coniugi - è da

mettere in relazione al diritto dell’autorità fiscale di non incorrere nel

rischio di vedersi frustrata nella riscossione dell’imposta comunale del 2009

della quale rispondono entrambi i contribuenti, per l’appunto, ex art. 12 cpv.

1.

LT;

che fosse pertinente l’argomento

del reclamante, debitori solidali ex art. 144 cpv. 1 CO non potrebbero mai

essere escussi contemporaneamente per il medesimo credito, il che comporterebbe

l’inapplicabilità dell’art. 70 cpv. 2 LEF riferito proprio ai casi in cui si

procede contemporaneamente per lo stesso debito, con necessità di notificazione

a ciascun debitore del relativo precetto esecutivo;

che uno scenario del genere è

evidentemente impensabile;

che la decisione impugnata

resiste pertanto alla critica;

che, ciò posto, ne discende la

reiezione del reclamo, proposto con evidenti intenti dilatori;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico

del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 505'000.-, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).