14.2013.18
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito. Determinante ai fini dell'esigibilità è il giorno della notificazione del PE all'escusso. Di regola la procedura di reclamo è scritta
13 marzo 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2013.18
Data decisione, Autorità:
13.03.2013, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito. Determinante ai fini dell'esigibilità è il giorno della notificazione del PE all'escusso. Di regola la procedura di reclamo è scritta
ESIGIBILITÀ
RECLAMO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 319 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 322 cpv. 1 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 327 cpv. 1 CPC
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2013.18
Lugano
13 marzo 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 6 dicembre 2012 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ del 24/27 settembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 10'000.-- oltre interessi
al 5% dal 1. luglio 2012;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza del
15 gennaio 2013 (__________)
ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La
tassa di giustizia in fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 350.--
a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del 17 gennaio 2013 postula la reiezione dell’istanza;
preso atto che controparte non ha presentato
osservazioni;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n.__________ del 24/27 settembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito 16.04.2012.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. L’escutente
fonda la sua pretesa su un accordo firmato dalle parti il 16 aprile 2012, in cui è stato convenuto quanto segue (doc. A):
“Premesso
che:
tra le
parti sono venuti in essere rapporti per i quali la signora CO 1 ha versato fr. 20'000.-- (ventimila).
Si
conviene quanto segue:
“
1. La Signora RE 1 si dichiara irrevocabilmente debitrice della signora CO 1
per l’importo di fr. 10'000.-- (diecimila).
2. La signora RE 1
verserà entro il 20 aprile 2012 l’importo di fr. 5'000.-- (cinquemila) alla
signora CO 1, per il tramite dell’avv. PA 1, __________.
Il saldo sarà
pagato mediante rate mensili di fr. 500.-- (cinquecento) cadauna; la prima
entro il 5 giugno 2012 e così di seguito sino al 5 marzo 2013.
Con le firma in
calce le parti dichiarano il loro irrevocabile accordo.”
C. All’udienza
di discussione la convenuta si è opposta all’istanza, rinviando ad uno scritto
del 18 aprile 2012 indirizzato all’istante (doc. 1), con il quale aveva
revocato il riconoscimento di debito del 16 aprile 2012, puntualizzando che era redatto non nella sua lingua madre, il tedesco, bensì in italiano. La sua conoscenza
di questa lingua non era sufficiente per capire le formulazioni giuridiche ivi
contenute. Inoltre il testo non conteneva la causa della pretesa, requisito indispensabile
di ogni riconoscimento di debito.
D. Con
decisione del 15 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che l’affermazione di non avere mai ricevuto la somma in
oggetto era rimasta allo stadio di puro parlato, priva di qualsivoglia
riscontro oggettivo, mentre l’asserita scarsa conoscenza della lingua italiana,
che aveva indotto la convenuta a revocare l’atto, era argomento di merito da
valutare, se del caso, in una causa di disconoscimento del debito.
E. Con
il reclamo la convenuta sostiene di avere avuto rapporti regolari di amicizia
con l’istante fino a quando, nell’ambito di un investimento in un gioco, la stessa
l’ha accusata di averle fatto perdere fr. 20'000.--, mentre a tale gioco l’istante
aveva partecipato di sua spontanea volontà, senza nessuna influenza da parte
sua e con la consegna di soldi a persone senza che lei fosse stata presente. La
reclamante postula la reiezione dell’istanza e chiede che le sia data la
possibilità d’incontrare la procedente davanti alle autorità competenti.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo
l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
3.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
3.1
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 338 con riferimenti).
3.2
La pretesa posta in esecuzione deve essere esigibile al momento
della promozione dell’esecuzione. L’esigibilità deve essere verificata
d’ufficio dal giudice. Determinante è secondo giurisprudenza e dottrina il
giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (STAEHELIN, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a
ed., Basilea 2010, n. 77 ad art. 82 LEF).
3.3
Dall’accordo
del 16 aprile 2012 in esame si evince che la convenuta si è dichiarata irrevocabilmente
debitrice nei confronti dell’istante della somma di fr. 10'000.--. In merito
all’esigibilità di questo importo le parti hanno concordato il pagamento di
fr. 5'000.-- entro il 20 aprile 2012 e dell’importo residuo di fr. 5'000.-- in rate mensili di fr. 500.-- ciascuna, la prima entro il 5 giugno 2012 e così di seguito fino al 5 marzo 2013. Ne consegue che il 27 settembre 2012, giorno della notifica del precetto esecutivo in oggetto alla reclamante,
esigibili erano solo l’importo di fr. 5'000.-- e le prime quattro rate di fr.
500.
--, ossia le rate dei mesi da giugno a settembre 2012, scadenti entro il giorno
5.
di ciascuno di questi mesi. L’accordo in esame costituisce quindi, in via di
principio, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF,
unicamente per gli importi di fr. 5000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, considerato che gli interessi di mora sono stati richiesti solo a far tempo dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2012 e fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2012, considerato che il pagamento di queste tre rate era stato concordato
entro il 5 di ciascun mese.
4.
Per l’art. 82 cpv. 2
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la
verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1
con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono
essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82;
Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, pag. 350; Staehelin, op.
cit., n. 87 s. ad art. 82).
4.1
Con il reclamo la convenuta non
ha sollevato alcuna eccezione atta ad infirmare il riconoscimento di debito in
esame e ancor meno ha fornito riscontri oggettivi ai sensi dell’art. 82 cpv. 2
LEF. La convenuta ha infatti unicamente presentato spiegazioni relative ad
eventi avveratisi tra le parti che verosimilmente hanno portato alla
conclusione dell’accordo in esame, senza sostanziare in alcun modo la sua domanda
di reiezione dell’istanza.
4.2
In
merito alla sua richiesta di un incontro diretto con l’istante si osserva che
nella procedura di reclamo è prevista, se il reclamo non risulta manifestamente
inammissibile o manifestamente infondato, su invito del giudice, la
presentazione per iscritto delle proprie osservazioni (art. 322 cpv. 1 CPC). Dal
canto suo il cpv. 1 dell’art 327 CPC prevede che l’autorità giudiziaria
superiore competente a statuire sul reclamo si fa consegnare gli atti di causa
dalla giurisdizione inferiore, mentre che il successivo cpv. 2 consente alla stessa
autorità di decidere in base agli atti, conferendole perciò di dare una
dimensione puramente scritta alla trattazione del rimedio (CPC Comm., Trezzini, pag. 1429). Tenuto altresì
conto del divieto ex art. 326 cpv. 1 CPC di proporre – nella procedura reclamo
– nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, se ne deve dedurre che
l’autorità di reclamo si pronuncia sul medesimo oggetto litigioso dedotto dal
giudizio di primo grado (Trezzini,
op. cit., loc. cit.). Del resto, anche il Messaggio relativo all’introduzione
del CPC si è chiaramente orientato verso la regola (generale), secondo cui la
procedura di reclamo è scritta, ancorché consentendo all’autorità superiore di
indire una udienza nel caso in cui lo ritenesse utile (Trezzini, op. cit., loc. cit.). Nella fattispecie, anche volendo
far capo a questa facoltà, la richiesta della convenuta volta ad ottenere un
incontro con la controparte (evidentemente per porle domande sulla specifica
fattispecie) in un’apposita udienza davanti a questa Camera, non potrebbe - comunque
sia - sfociare nell’acquisizione di alcun utile elemento ai fini del giudizio
sul reclamo, il quale, come visto, non può che fondarsi sulle risultanze del
procedimento di primo grado. La convenuta ha d’altronde avuto modo di
esprimersi in prima sede nell’ambito dell’udienza di discussione del 15 gennaio
2013.
alla quale ha partecipato il patrocinatore dell’istante. Di modo che la
specifica richiesta della convenuta non può essere ammessa.
5.
Ne discende il parziale accoglimento del reclamo con conseguente
riforma della decisione impugnata.
La tassa
di giustizia e le ripetibili di prima sede così come la tassa di giustizia del
presente giudizio seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 7/10 a carico
della convenuta e di 3/10 a carico dell’istante, mentre in questa sede non si
assegnano ripetibili, l’istante non avendo presentato osservazioni (art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 15 gennaio 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. __________), sono
così riformati:
“1.
L’istanza del 6 dicembre 2012 è parzialmente accolta.
Di conseguenza
l’opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________
del 24/27 settembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 5'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2012 e fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2012.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di
CO 1 per 3/10 e a carico di RE 1 per 7/10, la quale rifonderà a CO 1 fr. 140.--
per ripetibili ridotte.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.--, già
anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico per 7/10 e a carico di CO 1
per 3/10. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione a:
–;
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
10'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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