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Decisione

14.2013.18

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito. Determinante ai fini dell'esigibilità è il giorno della notificazione del PE all'escusso. Di regola la procedura di reclamo è scritta

13 marzo 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n.__________ del 24/27 settembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito 16.04.2012.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore.

B. L’escutente

fonda la sua pretesa su un accordo firmato dalle parti il 16 aprile 2012, in cui è stato convenuto quanto segue (doc. A):

“Premesso

che:

tra le

parti sono venuti in essere rapporti per i quali la signora CO 1 ha versato fr. 20'000.-- (ventimila).

Si

conviene quanto segue:

1. La Signora RE 1 si dichiara irrevocabilmente debitrice della signora CO 1

per l’importo di fr. 10'000.-- (diecimila).

2. La signora RE 1

verserà entro il 20 aprile 2012 l’importo di fr. 5'000.-- (cinquemila) alla

signora CO 1, per il tramite dell’avv. PA 1, __________.

Il saldo sarà

pagato mediante rate mensili di fr. 500.-- (cinquecento) cadauna; la prima

entro il 5 giugno 2012 e così di seguito sino al 5 marzo 2013.

Con le firma in

calce le parti dichiarano il loro irrevocabile accordo.”

C. All’udienza

di discussione la convenuta si è opposta all’istanza, rinviando ad uno scritto

del 18 aprile 2012 indirizzato all’istante (doc. 1), con il quale aveva

revocato il riconoscimento di debito del 16 aprile 2012, puntualizzando che era redatto non nella sua lingua madre, il tedesco, bensì in italiano. La sua conoscenza

di questa lingua non era sufficiente per capire le formulazioni giuridiche ivi

contenute. Inoltre il testo non conteneva la causa della pretesa, requisito indispensabile

di ogni riconoscimento di debito.

D. Con

decisione del 15 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che l’affermazione di non avere mai ricevuto la somma in

oggetto era rimasta allo stadio di puro parlato, priva di qualsivoglia

riscontro oggettivo, mentre l’asserita scarsa conoscenza della lingua italiana,

che aveva indotto la convenuta a revocare l’atto, era argomento di merito da

valutare, se del caso, in una causa di disconoscimento del debito.

E. Con

il reclamo la convenuta sostiene di avere avuto rapporti regolari di amicizia

con l’istante fino a quando, nell’ambito di un investimento in un gioco, la stessa

l’ha accusata di averle fatto perdere fr. 20'000.--, mentre a tale gioco l’istante

aveva partecipato di sua spontanea volontà, senza nessuna influenza da parte

sua e con la consegna di soldi a persone senza che lei fosse stata presente. La

reclamante postula la reiezione dell’istanza e chiede che le sia data la

possibilità d’incontrare la procedente davanti alle autorità competenti.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo

l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

3.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

3.1

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura

privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale

è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella

prassi giudiziaria ticinese, in Rep

1989, p. 338 con riferimenti).

3.2

La pretesa posta in esecuzione deve essere esigibile al momento

della promozione dell’esecuzione. L’esigibilità deve essere verificata

d’ufficio dal giudice. Determinante è secondo giurisprudenza e dottrina il

giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (STAEHELIN, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a

ed., Basilea 2010, n. 77 ad art. 82 LEF).

3.3

Dall’accordo

del 16 aprile 2012 in esame si evince che la convenuta si è dichiarata irrevocabilmente

debitrice nei confronti dell’istante della somma di fr. 10'000.--. In merito

all’esigibilità di questo importo le parti hanno concordato il pagamento di

fr. 5'000.-- entro il 20 aprile 2012 e dell’importo residuo di fr. 5'000.-- in rate mensili di fr. 500.-- ciascuna, la prima entro il 5 giugno 2012 e così di seguito fino al 5 marzo 2013. Ne consegue che il 27 settembre 2012, giorno della notifica del precetto esecutivo in oggetto alla reclamante,

esigibili erano solo l’importo di fr. 5'000.-- e le prime quattro rate di fr.

500.

--, ossia le rate dei mesi da giugno a settembre 2012, scadenti entro il giorno

5.

di ciascuno di questi mesi. L’accordo in esame costituisce quindi, in via di

principio, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF,

unicamente per gli importi di fr. 5000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, considerato che gli interessi di mora sono stati richiesti solo a far tempo dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2012 e fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2012, considerato che il pagamento di queste tre rate era stato concordato

entro il 5 di ciascun mese.

4.

Per l’art. 82 cpv. 2

LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il

debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare

il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la

verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1

con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono

essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo

1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82;

Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, pag. 350; Staehelin, op.

cit., n. 87 s. ad art. 82).

4.1

Con il reclamo la convenuta non

ha sollevato alcuna eccezione atta ad infirmare il riconoscimento di debito in

esame e ancor meno ha fornito riscontri oggettivi ai sensi dell’art. 82 cpv. 2

LEF. La convenuta ha infatti unicamente presentato spiegazioni relative ad

eventi avveratisi tra le parti che verosimilmente hanno portato alla

conclusione dell’accordo in esame, senza sostanziare in alcun modo la sua domanda

di reiezione dell’istanza.

4.2

In

merito alla sua richiesta di un incontro diretto con l’istante si osserva che

nella procedura di reclamo è prevista, se il reclamo non risulta manifestamente

inammissibile o manifestamente infondato, su invito del giudice, la

presentazione per iscritto delle proprie osservazioni (art. 322 cpv. 1 CPC). Dal

canto suo il cpv. 1 dell’art 327 CPC prevede che l’autorità giudiziaria

superiore competente a statuire sul reclamo si fa consegnare gli atti di causa

dalla giurisdizione inferiore, mentre che il successivo cpv. 2 consente alla stessa

autorità di decidere in base agli atti, conferendole perciò di dare una

dimensione puramente scritta alla trattazione del rimedio (CPC Comm., Trezzini, pag. 1429). Tenuto altresì

conto del divieto ex art. 326 cpv. 1 CPC di proporre – nella procedura reclamo

– nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, se ne deve dedurre che

l’autorità di reclamo si pronuncia sul medesimo oggetto litigioso dedotto dal

giudizio di primo grado (Trezzini,

op. cit., loc. cit.). Del resto, anche il Messaggio relativo all’introduzione

del CPC si è chiaramente orientato verso la regola (generale), secondo cui la

procedura di reclamo è scritta, ancorché consentendo all’autorità superiore di

indire una udienza nel caso in cui lo ritenesse utile (Trezzini, op. cit., loc. cit.). Nella fattispecie, anche volendo

far capo a questa facoltà, la richiesta della convenuta volta ad ottenere un

incontro con la controparte (evidentemente per porle domande sulla specifica

fattispecie) in un’apposita udienza davanti a questa Camera, non potrebbe - comunque

sia - sfociare nell’acquisizione di alcun utile elemento ai fini del giudizio

sul reclamo, il quale, come visto, non può che fondarsi sulle risultanze del

procedimento di primo grado. La convenuta ha d’altronde avuto modo di

esprimersi in prima sede nell’ambito dell’udienza di discussione del 15 gennaio

2013.

alla quale ha partecipato il patrocinatore dell’istante. Di modo che la

specifica richiesta della convenuta non può essere ammessa.

5.

Ne discende il parziale accoglimento del reclamo con conseguente

riforma della decisione impugnata.

La tassa

di giustizia e le ripetibili di prima sede così come la tassa di giustizia del

presente giudizio seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 7/10 a carico

della convenuta e di 3/10 a carico dell’istante, mentre in questa sede non si

assegnano ripetibili, l’istante non avendo presentato osservazioni (art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 15 gennaio 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. __________), sono

così riformati:

“1.

L’istanza del 6 dicembre 2012 è parzialmente accolta.

Di conseguenza

l’opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________

del 24/27 settembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 5'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2012 e fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2012.

2. La tassa di

giustizia di fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di

CO 1 per 3/10 e a carico di RE 1 per 7/10, la quale rifonderà a CO 1 fr. 140.--

per ripetibili ridotte.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.--, già

anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico per 7/10 e a carico di CO 1

per 3/10. Non si assegnano ripetibili.

III. Notificazione a:

–;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

10'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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