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Decisione

14.2013.180

Rigetto definitivo dell'opposizione. Richiesta di prestazione di garanzia da parte dell'autorità fiscale quale titolo di rigetto definitivo. Assenza di eccezioni

25 novembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di tale norma;

che, infatti, l’art. 80

cv. 2 n. 2 LEF - nella sua formulazione entrata in vigore con il 1.

gennaio 2011 contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile

svizzero (Codice di procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene

per le decisioni giudiziarie, che la decisione amministrativa posta alla base

dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione sia esecutiva e non anche

formalmente passata in giudicato (BSK-SchKG I - staehelin,

2a ed., art. 80 n. 110; v. anche, mutatis mutandis, art. 79 LEF; v. tra

l’altro sentenza CEF del 14.6.2013

inc. n. 14.2012.85);

che il ricorso inoltrato dal

convenuto il 17 maggio 2013 alla Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello contro la richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013,

come giustamente sottolineato dal Pretore aggiunto, è ininfluente, non avendo

quel gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione

(art. 169 cpv. 4 LIFD) e non risultando che l’insorgente l’abbia ottenuta a

seguito della sua domanda in tal senso (v. ricorso, richiesta di giudizio n.

1);

che il reclamante non può

nemmeno pretendere di ovviare alla mancata esibizione di una siffatta prova

richiamando l’incarto n. 80.2013.128 dalla Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella

procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di

nuovi fatti o la produzione di nuove prove;

che, del resto, avesse

ottenuto la sospensione della procedura, come asserito nel reclamo,

l’insorgente non avrebbe avuto difficoltà nell’esibire la relativa decisione,

accompagnata dal consenso dell’autorità fiscale a tenere pure in sospeso la

decisione sul presente reclamo in attesa dell’evasione del ricorso contro la

richiesta di prestazione della garanzia;

che nella misura in cui il

ricorrente reitera nel sostenere che non vi è identità tra il titolare (l’Amministrazione

cantonale dell’imposta federale diretta) della richiesta di prestazione di garanzia

- ossia del titolo di rigetto definitivo dell’opposizione - e l’istante (Confederazione

Svizzera) che ha postulato il rigetto dell’opposizione, il reclamo sfiora il

pretesto;

che sostenere che dal

testo della richiesta di prestazione della garanzia, di cui al doc. B, risulterebbe

in definitiva che l’Amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta

abbia agito a mero titolo personale e quindi senza riferimento a un’eventuale sua

rappresentanza della Confederazione Svizzera, di modo che l’istanza di rigetto

dell’opposizione non poteva essere presentata da quest’ultima, a meno di

Considerandi

disattendere il principio secondo cui deve sussistere indentità tra il titolare

del titolo di rigetto indicato nel precetto e la parte che se ne prevale, non è

serio;

che infatti, per le pertinenti

motivazioni esposte dal primo giudice e alle quali si rinvia, titolare della

garanzia non poteva che essere la

Confederazione Svizzera e non l’Amministrazione cantonale dell’imposta

federale diretta, che con ogni evidenza ha agito da tramite, ossia in rappresentanza

dell’autorità fiscale federale, circostanza del resto deducibile dal testo della

richiesta di prestazione di garanzia, che contrariamente a quanto sostenuto dal

reclamante è al riguardo chiara;

che, pertanto, sia l’esecuzione,

che l’istanza di rigetto dell’opposizione sono state a giusto titolo promosse

dalla Confederazione Svizzera tramite la

Divisione cantonale delle contribuzioni quale Amministrazione cantonale

dell’imposta federale diretta, segnatamente tramite l’Ufficio esazione e

condoni, autorità competente per la riscossione, la garanzia e il condono

d’imposta (cfr. art. 104 LIFD e art. 4 cpv. 1 e 5 del Regolamento di applicazione

della legge federale sull’imposta federale diretta);

che abilitato all’incasso,

contrariamente a quanto preteso dal reclamante con argomentazioni al limite del

pretesto, ben poteva il citato ufficio procedere davanti al Pretore facendosi rappresentare

dalla funzionaria __________ conformemente alla risoluzione governativa n. 3490

del 21 giugno 2011 (doc E), alla direttiva interna n__________ (doc. F) e alla

risoluzione governativa n. __________ del 26 settembre 2007 (doc. G);

che per quanto riguarda

dipoi la pretesa disattenzione del principio secondo cui non sono ammissibili

più esecuzioni per lo stesso credito, argomento sollevato nel contesto della

presente procedura per la prima volta in questa sede, alla reclamante va

semplicemente ricordato l’art .13 cpv. 1 primo periodo LIFD, secondo cui i

coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta

complessiva;

che, nella fattispecie, la

richiesta di prestazione di garanzia - rivolta ad entrambi i coniugi - è da

mettere in relazione al diritto dell’autorità fiscale di non incorrere nel

rischio di vedersi frustrata nella riscossione dell’imposta federale diretta del

2009.

della quale rispondono entrambi i contribuenti, per l’appunto, ex art. 13

cpv. 1 LIFD;

che fosse pertinente

l’argomento del reclamante, debitori solidali ex art. 144 cpv. 1 CO non

potrebbero mai essere escussi contemporenamente per il medesimo credito, il che

comporterebbe l’inapplicabilità dell’art. 70 cpv. 2 LEF riferito proprio ai

casi in cui si procede contemporaneamente per lo stesso debito, con necessità

di notificazione a ciascun debitore del relativo precetto esecutivo;

che uno scenario del

genere è evidentemente impensabile;

che la decisione impugnata

resiste pertanto alla critica;

che, ciò posto, ne

discende la reiezione del reclamo, proposto con evidenti intenti dilatori;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico

del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 510'000.-, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).