14.2013.181
Rigetto definitivo dell'opposizione. Richiesta di prestazione di garanzia da parte dell'autorità fiscale quale titolo di rigetto definitivo. Assenza di eccezioni
25 novembre 2013Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.181
Lugano
25 novembre 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 18
ottobre 2013 da
RE
1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
la decisione emanata il 9 ottobre 2013 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti (__________) promossa nei suoi confronti con istanza del 21 maggio
2013 dalla
CO
1,
rappresentata
dall’RA 1
premesso che con decisione
presidenziale del 29 ottobre 2013 al reclamo non è stato concesso effetto
sospensivo;
ritenuto
in
fatto:
che con precetto esecutivo (per
prestazione di garanzia) n. __________ del 10/15.5.2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 (indicando quale condebitore solidale M__________)
per l’importo di fr. 510'000.- oltre interessi al 3% dal 18 aprile 2013, più spese esecutive, indicando quale causale del credito “Esecuzione preceduta da
sequestri no. __________ e __________. Richiesta di garanzia del 17 aprile 2013”;
che interposta tempestiva
opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 21 maggio 2013 la procedente
ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Locarno-Città;
che l’istante ha fondato la
propria domanda sulla richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013 con cui l’Amministrazione dell’imposta federale diretta del Canton Ticino,
e per essa la Divisione delle contribuzioni, Ufficio esazione e condoni -
richiamato l’art. 169 LIFD - ha fatto obbligo a RE 1 responsabile solidale ex
art. 13 LIFD con il marito M__________, di versare fr. 510'000.-- più interessi
al 3% dal 18 aprile 2013 “ai fini dell’imposta federale diretta e delle
spese per l’anno fiscale (…) 2009 e della quota parte della multa (per la quale
non c’è responsabilità solidale “ (doc. B);
che con osservazioni del 14
giugno 2013 la convenuta ha eccepito in primo luogo l’irricevibilità
dell’istanza, asserendo che la richiesta di garanzia non è ancora passata in
giudicato, avendola essa tempestivamente impugnata dinanzi alla Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello con ricorso del 17 maggio 2013 (doc.
1);
che essa ha dipoi obiettato che
l’istanza andrebbe comunque dichiarata irricevibile, poiché non vi sarebbe “corrispondenza
tra il titolare della richiesta di garanzia (ovvero il titolare del titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione, ovvero l’Amministrazione cantonale
dell’imposta federale diretta del Canton Ticino) e l’istante che postula il
rigetto dell’opposizione (ovvero la Confederazione Svizzera)” (osservazioni, pag. 3);
che, secondo la stessa convenuta,
non vi sarebbe dipoi “alcuna valida delega di competenza all’Amministrazione
cantonale dell’imposta federale diretta del Canton Ticino per rappresentare la Confederazione Svizzera, sia per il tramite della Divisione delle contribuzioni sia per il
tramite dell’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona” (osservazioni, pag.
3);
che, in ogni modo, ha proseguito la
convenuta, l’istanza andrebbe respinta anche perché non emanerebbe “da Autorità
o persona legittimata e competente a procedere in tal senso”, la
risoluzione del Consiglio di Stato n. 3490 del 2 giugno 2011 non essendo “sufficiente
a confermare la legittimazione dell’Autorità procedente al rigetto definitivo
dell’opposizione e del funzionario firmatario della stessa” (osservazioni,
pag. 4);
che con replica del 26 luglio 2013 la parte istante si è confermata nella propria domanda, rilevando che - per
quanto riguarda la pretesa inesecutività del titolo di rigetto menzionato nel
precetto esecutivo - l’inoltro del ricorso alla Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello contro la decisione del 17 aprile 2013 (richiesta di prestazione di garanzia) non ha effetto sospensivo (art. 169 cpv. 4 LIFD) e
contestando, per il resto, che la procedura esecutiva e l’istanza di rigetto
definitivo dell’opposizione non siano state proposte dal profilo procedurale in
modo corretto;
che con duplica del 30 agosto 2013 - in cui sono stati indicati anche i paralleli inc. SO.2013.338 e SO.2013.339)
- la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista per quanto riguarda
l’argomento riferito alla mancata corrispondenza tra il titolare della
richiesta di prestazione di garanzia e la parte che postula il rigetto
dell’opposizione, nonché all’assenza di una valida delega a favore delle
persone che hanno chiesto il rigetto dell’opposizione, e ha anche contestato la
proporzionalità della garanzia;
che essa non ha invece riproposto
l’argomentazione, secondo cui la richiesta di prestazione di garanzia alla base
della procedura esecutiva non sarebbe definitiva;
che con decisione del 9 ottobre 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha accolto
l‘istanza, ritenendo che la richiesta di prestazione di garanzia esibita dal
procedente (doc. B) costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF in quanto immediatamente esecutiva e parificabile a
una sentenza esecutiva giusta l’art. 80 LEF (art. 169 cpv. 1 LIFD), ritenuto
che il ricorso contro la medesima non ne sospende l’esecutività (art. 169 cpv.
4 LIFD);
che, secondo il primo giudice,
nessuna valida eccezione liberatoria è stata sollevata dall’escussa ai sensi
dell’art. 81 cpv. 1 LEF;
che egli ha anzitutto ricordato
che l’esecuzione della Legge federale sull’imposta federale diretta è delegata
ai Cantoni (art. 104 cpv. 1 LIFD) e che, per quanto qui di rilievo, l’art. 4
cpv. 1 del Regolamento di applicazione di tale legge designa la Divisione delle contribuzioni quale amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta;
che, sempre secondo il primo
giudice, l’autorità competente per la riscossione, la garanzia e il condono
d’imposta è l’ufficio esazione e condoni (art. 4 cpv. 5 del citato
Regolamento), il che consente di ritenere che quell’ufficio ha validamente
emanato, in nome e per conto della Confederazione Svizzera, la richiesta di prestazione
di garanzia costituente il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,
ancorché - a differenza di quanto preteso dalla convenuta - ciò non significa
ancora che l’erario cantonale sia pure divenuto creditore dell’importo ivi
indicato, giacché titolare della richiesta di prestazione di garanzia e
creditore della relativa somma è, e rimane, la Confederazione Svizzera, come menzionato nella stessa richiesta di prestazione di garanzia
in alto a sinistra con l’indicazione “imposta federale diretta”;
che, del resto, ha puntualizzato
il Pretore aggiunto, la stessa garanzia obbliga proprio l’escussa a fornire
garanzie “ai fini dell’imposta federale diretta”; di modo che a giusto
titolo l’esecuzione e l’istanza in esame sono state promosse dalla
Confederazione Svizzera, rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni in forza
delle suddette deleghe legislative, ufficio che ha peraltro correttamente agito
tramite una sua funzionaria abilitata a rappresentarlo in giudizio sulla scorta
della risoluzione n. 3490 del Consiglio di Stato (doc. D-E) e della relativa
direttiva interna (doc. F), atti che - a differenza di quanto preteso dalla
convenuta - rappresentano valide deleghe di rappresentanza;
che per quanto riguarda la
pretesa sproporzione dell’ammontare della garanzia sollevata dalla stessa
escussa, ha proseguito il primo giudice, l’argomento non è di competenza del
giudice del rigetto, ma della Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello;
che contro tale decisione la
convenuta è insorta con reclamo del 18 ottobre 2013, rilevando anzitutto di
avere inoltrato richiesta di effetto sospensivo nell’ambito della procedura
ricorsuale pendente davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello contro la menzionata richiesta di prestazione di garanzia (inc. n.
80.2013.125, di cui ne chiede l’acquisizione), procedura nel frattempo sospesa;
che, riproposte le stesse censure
d’ordine sollevate in prima sede, essa lamenta altresì una violazione dell’art.
80 LEF nella misura in cui il Pretore aggiunto non ha individuato nella
fattispecie gli estremi dell’inammissibile promozione di più esecuzioni per lo
stesso credito, costituito in entrambe le procedure di cui agli incarti
SO.2013.340 e SO.2013.343 dalla richiesta di prestazione di garanzia per lo
stesso credito, ossia per l’imposta federale diretta 2009;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
in
diritto:
che contro le sentenze di rigetto
(definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio
giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da
inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza
impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cvp. 2 CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che inoltrato il 18 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 9 ottobre 2013 e notificata/recapitata in data 11 ottobre 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è
senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
Fatti
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
(lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che se il credito è fondato su
una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate alle decisioni
giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere
(art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che la richiesta di prestazione
di garanzia datata 17 aprile 2013, sfociata nella presente procedura esecutiva,
rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza del resto non
contestata come tale dall’insorgente;
che l’art. 169 cpv. 1 LIFD
prevede infatti che il se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in
Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati - come nel caso
specifico (doc. B, punto 2) - l’amministrazione cantonale dell’imposta
federale diretta può esigere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia
accertata definitivamente, la costituzione di garanzie;
che, sempre secondo tale norma,
la richiesta di garanzia è immediatamente esecutiva ed è parificata ad
una sentenza esecutiva si sensi dell’art. 80 LEF;
che trattandosi, come visto, di
una decisione di un’autorità amministrativa svizzera (immediatamente)
esecutiva, il primo giudice non ha violato il diritto federale pronunciando il
rigetto definitivo al precetto esecutivo - preceduto da sequestro - sulla base
di tale norma;
che, infatti, l’art. 80 cv. 2 n.
2 LEF - nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011 contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di
procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni
giudiziarie, che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente
passata in giudicato (BSK-SchKG I - staehelin,
2a ed., art. 80 n. 110; v. anche, mutatis mutandis, art. 79 LEF; v. tra
l’altro sentenza CEF del 14.6.2013 inc. n. 14.2012.85);
che il ricorso inoltrato dalla
convenuto il 17 maggio 2013 alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello contro la richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013,
come giustamente sottolineato dal Pretore aggiunto, è ininfluente, non avendo
quel gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione
(art. 169 cpv. 4 LIFD) e non risultando che l’insorgente l’abbia ottenuta a
seguito della sua domanda in tal senso (v. ricorso, richiesta di giudizio n.
1);
che la reclamante non può nemmeno
pretendere di ovviare alla mancata esibizione di una siffatta prova richiamando
l’incarto n. __________ dalla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di
reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti
o la produzione di nuove prove;
che, del resto, avesse ottenuto
la sospensione della procedura, come asserito nel reclamo, l’insorgente non
avrebbe avuto difficoltà nell’esibire la relativa decisione, accompagnata dal
consenso dell’autorità fiscale a tenere pure in sospeso la decisione sul
presente reclamo in attesa dell’evasione del ricorso contro la richiesta di
Considerandi
prestazione della garanzia;
che nella misura in cui la
reclamante reitera nel sostenere che non vi è identità tra il titolare
(l’Amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta) della richiesta di
prestazione di garanzia - ossia del titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione - e l’istante (Confederazione Svizzera) che ha postulato il
rigetto dell’opposizione, il reclamo sfiora il pretesto;
che sostenere che dal testo della
richiesta di prestazione della garanzia, di cui al doc. B, risulterebbe in
definitiva che l’Amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta abbia
agito a mero titolo personale e quindi senza riferimento a un’eventuale sua
rappresentanza della Confederazione Svizzera, di modo che l’istanza di rigetto
dell’opposizione non poteva essere presentata da quest’ultima, a meno di
disattendere il principio secondo cui deve sussistere identità tra il titolare
del titolo di rigetto indicato nel precetto e la parte che se ne prevale, non è
serio;
che infatti, per le pertinenti
motivazioni esposte dal primo giudice e alle quali si rinvia, titolare della
garanzia non poteva che essere la Confederazione Svizzera e non l’Amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, che
con ogni evidenza ha agito da tramite, ossia in rappresentanza dell’autorità
fiscale federale, come del resto deducibile dal testo della richiesta di
prestazione di garanzia, che contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante
è al riguardo chiara;
che, pertanto, sia l’esecuzione,
che l’istanza di rigetto dell’opposizione sono state a giusto titolo promosse
dalla Confederazione Svizzera tramite la Divisione cantonale delle contribuzioni quale amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, segnatamente
tramite l’Ufficio esazione e condoni, autorità competente per la riscossione,
la garanzia e il condono d’imposta (cfr. art. 104 LIFD e art. 4 cpv. 1 e 5 del
Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale
diretta);
che abilitato all’incasso,
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente con argomentazioni al limite del
pretesto, ben poteva il citato ufficio procedere davanti al Pretore facendosi
rappresentare dalla funzionaria A__________ conformemente alla risoluzione
governativa n. 3490 del 21 giugno 2011 (doc E), alla direttiva interna n. __________
(doc. F) e alla risoluzione governativa n. __________ del 26 settembre 2007 (doc.
G);
che per quanto riguarda dipoi la
pretesa disattenzione del principio secondo cui non sono ammissibili più
esecuzioni per lo stesso credito, argomento sollevato nel contesto della
presente procedura per la prima volta in questa sede, alla reclamante va
semplicemente ricordato l’art .13 cpv. 1 primo periodo LIFD, secondo cui i
coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta
complessiva;
che, nella fattispecie, la
richiesta di prestazione di garanzia - rivolta ad entrambi i coniugi - è da
mettere in relazione al diritto dell’autorità fiscale di non incorrere nel
rischio di vedersi frustrata nella riscossione dell’imposta federale diretta
del 2009 della quale rispondono entrambi i contribuenti, per l’appunto, ex art.
13.
cpv. 1 LIFD;
che fosse pertinente l’argomento
della reclamante, debitori solidali ex art. 144 cpv. 1 CO non potrebbero mai
essere escussi contemporaneamente per il medesimo credito, il che comporterebbe
l’inapplicabilità dell’art. 70 cpv. 2 LEF riferito proprio ai casi in cui si
procede contemporaneamente per lo stesso debito, con necessità di notificazione
a ciascun debitore del relativo precetto esecutivo;
che uno scenario del genere è
evidentemente impensabile;
che la decisione impugnata
resiste pertanto alla critica;
che, ciò posto, ne discende la
reiezione del reclamo, proposto con evidenti intenti dilatori;
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico
della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 510'000.-, contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).