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Decisione

14.2013.182

Rigetto definitivo dell'opposizione. Richiesta di prestazione di garanzia da parte dell'autorità fiscale quale titolo di rigetto definitivo. Assenza di eccezioni

25 novembre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

(lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che se il credito è fondato su

una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che sono parificate alle

decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che la richiesta di prestazione

di garanzia datata 17 aprile 2013, sfociata nella presente procedura esecutiva,

rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza del resto non

contestata come tale dall’insorgente;

che l’art. 248 cpv. 1 LT prevede

infatti che il se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera

o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati - come nel caso specifico (doc.

B, punto 2) - l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che

l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il

diritto di chiedere il sequestro;

che, sempre secondo tale norma,

la richiesta di garanzia è immediatamente esecutiva ed è parificata ad

una sentenza esecutiva si sensi dell’art. 80 LEF;

che trattandosi, come visto, di

una decisione di un’autorità amministrativa svizzera (immediatamente) esecutiva,

il primo giudice non ha violato il diritto federale pronunciando il rigetto

definitivo al precetto esecutivo - preceduto da sequestro - sulla base di tale

norma;

che, infatti, l’art. 80 cv. 2 n.

2 LEF - nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011 contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di

procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni

giudiziarie, che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente

passata in giudicato (BSK-SchKG I - staehelin,

2a ed., art. 80 n. 110; v. anche, mutatis mutandis, art. 79 LEF; v. tra

l’altro sentenza CEF del 14.6.2013 inc. n. 14.2012.84);

che il ricorso inoltrato dalla

convenuta il 17 maggio 2013 alla Camera di diritto tributario del Tribunale

Considerandi

d’appello contro la richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013,

come giustamente sottolineato dal Pretore aggiunto, è ininfluente, non avendo

quel gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione

(art. 248 cpv. 4 LT) e non risultando che l’insorgente l’abbia ottenuta a

seguito della sua domanda in tal senso (v. ricorso, richiesta di giudizio n.

1);

che la reclamante non può nemmeno

pretendere di ovviare alla mancata esibizione di una siffatta prova richiamando

l’incarto n. 80.2013.123 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di

reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti

o la produzione di nuove prove;

che, del resto, avesse ottenuto

la sospensione della procedura, come asserito nel reclamo, l’insorgente non

avrebbe avuto difficoltà nell’esibire la relativa decisione, accompagnata dal

consenso dell’autorità fiscale a tenere pure in sospeso la decisione sul

presente reclamo in attesa dell’evasione del ricorso contro la richiesta di

prestazione della garanzia;

che per quanto riguarda dipoi la

pretesa disattenzione del principio secondo cui non sono ammissibili più

esecuzioni per lo stesso credito, alla reclamante va semplicemente ricordato

l’art .12 cvp. 1 primo periodo LT, secondo cui i coniugi non separati

legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva;

che, nella fattispecie, la

richiesta di prestazione di garanzia - rivolta ad entrambi i coniugi - è da

mettere in relazione al diritto dell’autorità fiscale di non incorrere nel

rischio di vedersi frustrata nella riscossione dell’imposta cantonale del 2009

della quale rispondono entrambi i contribuenti, per l’appunto, ex art. 12 cpv.

1.

LT;

che fosse pertinente l’argomento

della reclamante, debitori solidali ex art. 144 cpv. 1 CO non potrebbero mai

essere escussi contemporaneamente per il medesimo credito, il che comporterebbe

l’inapplicabilità dell’art. 70 cpv. 1 LEF riferito proprio ai casi in cui si

procede contemporaneamente per lo stesso debito, con necessità di notificare a

ciascun debitore il relativo precetto esecutivo;

che uno scenario del genere è

evidentemente impensabile;

che la decisione impugnata - alle

cui pertinenti considerazioni si può per il resto rinviare - resiste pertanto

alla critica;

che, ciò posto, ne discende la

reiezione del reclamo, proposto con evidenti intenti dilatori;

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico

della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 650'000.-, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).