14.2013.182
Rigetto definitivo dell'opposizione. Richiesta di prestazione di garanzia da parte dell'autorità fiscale quale titolo di rigetto definitivo. Assenza di eccezioni
25 novembre 2013Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.182
Lugano
25 novembre 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 18
ottobre 2013 da
RE
1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
la decisione emanata il 9 ottobre 2013 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti (SO.2013.338) promossa nei suoi confronti con istanza del 21 maggio 2013 dallo
CO
1
rappresentato
dall’RA 1
premesso che con decisione
presidenziale del 29 ottobre 2013 al reclamo non è stato concesso effetto
sospensivo;
ritenuto
in
fatto:
che con precetto esecutivo (per
prestazione di garanzia) n. __________ del 10/15.5.2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1
(indicando quale condebitore solidale __________) per l’importo di fr.
650'000.- oltre interessi al 2.5% dal 18 aprile 2013, più spese esecutive, indicando quale causale del credito “Esecuzione preceduta da sequestri no. __________
e __________. Richiesta di garanzia del 17 aprile 2013”;
che interposta tempestiva
opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 21 maggio 2013 il procedente
ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Locarno-Città;
che l’istante ha fondato la
propria domanda sulla richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013 della Divisione delle contribuzioni, facente obbligo a RE 1, responsabile
solidale ex art. 12 LT con il marito __________, di versare fr. 650'000.- più
interessi al 2.5% dal 18 aprile 2013 “ai fini dell’imposta cantonale e delle spese per l’anno fiscale (…) 2009 e della quota parte della multa (per la
quale non c’è responsabilità solidale)“ (doc. B);
che con osservazioni del 14
giugno 2013 la convenuta ha eccepito in primo luogo l’irricevibilità
dell’istanza, asserendo che la richiesta di prestazione di garanzia non è ancora
passata in giudicato, avendola essa tempestivamente impugnata dinanzi alla
Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello con ricorso del 17 maggio
2013 (doc. 1);
che essa ha dipoi obiettato che,
nella misura in cui vi fosse identità tra il credito posto in esecuzione e
quello per il quale è stata promossa l’esecuzione nei confronti del marito (inc__________),
non sarebbe possibile promuovere un’ulteriore esecuzione, essendovene già una
pendente per lo stesso credito e questo in virtù del principio, acquisito in
materia di esecuzione e fallimenti, secondo cui non è ammissibile promuovere
nello stesso tempo più esecuzioni per lo stesso credito, ininfluente il fatto
che le rispettive esecuzioni siano state precedute da sequestri, di modo che
l’avversata esecuzione rappresenterebbe un’inammissibile pluralità di
esecuzioni;
che con replica del 26 luglio 2013 la parte istante si è confermata nella propria domanda, rilevando che - per
quanto riguarda la pretesa inesecutività del titolo di rigetto menzionato nel
precetto esecutivo - l’inoltro del ricorso alla Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello contro la decisione del 17 aprile 2013 (richiesta di prestazione di garanzia) non ha effetto sospensivo (art. 248 cpv. 4 LT) e che -
per quanto riguarda l’altra eccezione - i coniugi Bisi sono stati escussi
contemporaneamente per lo stesso credito in virtù della loro responsabilità
solidale prevista in ambito fiscale (art. 12 cpv. 1 LT), motivo per cui non si
può parlare di violazione del divieto della pluralità di esecuzioni;
che con duplica del 30 agosto 2013 - in cui sono stati indicati anche i paralleli inc. SO.2013.339 e
SO.2013.340 - la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista per quanto
riguarda l’argomento riferito al divieto delle pluralità delle esecuzioni, e ha
anche contestato la proporzionalità della garanzia;
che essa non ha invece riproposto
l’argomentazione, secondo cui la richiesta di prestazione di garanzia alla base
della procedura esecutiva non sarebbe definitiva;
che con decisione del 9 ottobre 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha accolto
l‘istanza, ritenendo che la richiesta di prestazione di garanzia esibita dal
procedente (doc. B) costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF in quanto immediatamente esecutiva e parificabile a
una sentenza esecutiva giusta l’art. 80 LEF (art. 248 cpv. 1 LT), ritenuto che
il ricorso contro la medesima non ne sospende l’esecutività (art. 248 cpv. 4 LT);
che, secondo il primo giudice,
nessuna valida eccezione liberatoria è stata sollevata dall’escussa ai sensi
dell’art. 81 cpv. 1 LEF;
che, a suo giudizio, l’asserita
disattenzione del divieto della pluralità di esecuzioni per lo stesso credito
sostenuta dalla convenuta è inconferente, trattandosi di esecuzioni
legittimamente promosse nei confronti di due condebitori solidali in
applicazione dell’art. 12 cpv. 1 LT, solidarietà pure menzionata nel precetto
esecutivo (doc. A), ritenuto del resto che nessuna delle due esecuzioni è
ancora sfociata in una domanda di prosecuzione;
che per quanto riguarda la
pretesa sproporzione dell’ammontare della garanzia sollevata dalla stessa
escussa, ha proseguito il primo giudice, l’argomento non è di competenza del
giudice del rigetto, ma della Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello;
che contro tale decisione la
convenuta è insorta con reclamo del 18 ottobre 2013, rilevando anzitutto di avere inoltrato richiesta di effetto sospensivo nell’ambito della procedura
ricorsuale pendente davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello contro la menzionata richiesta di prestazione di garanzia (inc. n.
80.2013.123, di cui ne chiede l’acquisizione), procedura nel frattempo sospesa;
che, nel merito, essa lamenta –
comunque sia - una violazione dell’art. 80 LEF nella misura in cui il Pretore
aggiunto non ha individuato nella fattispecie gli estremi dell’inammissibile
promozione di più esecuzioni per lo stesso credito, costituito in entrambe le
procedure, di cui agli incarti SO.2013.338 e SO.2013.345, dalla richiesta di
prestazione di garanzia per lo stesso credito, ossia per l’imposta cantonale
2009;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
in
diritto.
che contro le sentenze di rigetto
(definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie – è dato il rimedio
giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da
inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza
impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che inoltrato il 18 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 9 ottobre 2013 e notificata/recapitata in data 11 ottobre 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è
senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
Fatti
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
(lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che se il credito è fondato su
una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate alle
decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che la richiesta di prestazione
di garanzia datata 17 aprile 2013, sfociata nella presente procedura esecutiva,
rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza del resto non
contestata come tale dall’insorgente;
che l’art. 248 cpv. 1 LT prevede
infatti che il se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera
o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati - come nel caso specifico (doc.
B, punto 2) - l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che
l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il
diritto di chiedere il sequestro;
che, sempre secondo tale norma,
la richiesta di garanzia è immediatamente esecutiva ed è parificata ad
una sentenza esecutiva si sensi dell’art. 80 LEF;
che trattandosi, come visto, di
una decisione di un’autorità amministrativa svizzera (immediatamente) esecutiva,
il primo giudice non ha violato il diritto federale pronunciando il rigetto
definitivo al precetto esecutivo - preceduto da sequestro - sulla base di tale
norma;
che, infatti, l’art. 80 cv. 2 n.
2 LEF - nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011 contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di
procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni
giudiziarie, che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente
passata in giudicato (BSK-SchKG I - staehelin,
2a ed., art. 80 n. 110; v. anche, mutatis mutandis, art. 79 LEF; v. tra
l’altro sentenza CEF del 14.6.2013 inc. n. 14.2012.84);
che il ricorso inoltrato dalla
convenuta il 17 maggio 2013 alla Camera di diritto tributario del Tribunale
Considerandi
d’appello contro la richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013,
come giustamente sottolineato dal Pretore aggiunto, è ininfluente, non avendo
quel gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione
(art. 248 cpv. 4 LT) e non risultando che l’insorgente l’abbia ottenuta a
seguito della sua domanda in tal senso (v. ricorso, richiesta di giudizio n.
1);
che la reclamante non può nemmeno
pretendere di ovviare alla mancata esibizione di una siffatta prova richiamando
l’incarto n. 80.2013.123 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di
reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti
o la produzione di nuove prove;
che, del resto, avesse ottenuto
la sospensione della procedura, come asserito nel reclamo, l’insorgente non
avrebbe avuto difficoltà nell’esibire la relativa decisione, accompagnata dal
consenso dell’autorità fiscale a tenere pure in sospeso la decisione sul
presente reclamo in attesa dell’evasione del ricorso contro la richiesta di
prestazione della garanzia;
che per quanto riguarda dipoi la
pretesa disattenzione del principio secondo cui non sono ammissibili più
esecuzioni per lo stesso credito, alla reclamante va semplicemente ricordato
l’art .12 cvp. 1 primo periodo LT, secondo cui i coniugi non separati
legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva;
che, nella fattispecie, la
richiesta di prestazione di garanzia - rivolta ad entrambi i coniugi - è da
mettere in relazione al diritto dell’autorità fiscale di non incorrere nel
rischio di vedersi frustrata nella riscossione dell’imposta cantonale del 2009
della quale rispondono entrambi i contribuenti, per l’appunto, ex art. 12 cpv.
1.
LT;
che fosse pertinente l’argomento
della reclamante, debitori solidali ex art. 144 cpv. 1 CO non potrebbero mai
essere escussi contemporaneamente per il medesimo credito, il che comporterebbe
l’inapplicabilità dell’art. 70 cpv. 1 LEF riferito proprio ai casi in cui si
procede contemporaneamente per lo stesso debito, con necessità di notificare a
ciascun debitore il relativo precetto esecutivo;
che uno scenario del genere è
evidentemente impensabile;
che la decisione impugnata - alle
cui pertinenti considerazioni si può per il resto rinviare - resiste pertanto
alla critica;
che, ciò posto, ne discende la
reiezione del reclamo, proposto con evidenti intenti dilatori;
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico
della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 650'000.-, contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).