14.2013.185
Ferie esecutive. Termine per presentare opposizione al sequestro
16 marzo 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.185
Lugano
16 marzo 2014
EC
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
statuendo
quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa avanti la Pretura __________, con opposizione 27 dicembre
2012 / 8 gennaio 2013 (inc. SO.2013.64) da
CO
1
patrocinata
dall’avv. PA 2
contro
il
sequestro 14 dicembre 2012 (inc. SO.2012.5525) richiesto nei confronti di
__________,
__________
patrocinato
dall’avv. PA 2, __________
da
RE
1
rappr.
dal dr. RA 1
patrocinata
dall’ PA 1
in
cui il Pretore __________ con decisione incidentale 16 ottobre 2013 ha dichiarato tempestiva l’opposizione al sequestro 27 dicembre 2012/ 8 gennaio 2013;
reclamante
RE 1 la quale, con atto 25 ottobre 2013 postula la riforma del giudizio
impugnato nel senso di dichiarare irricevibile per tardività l’opposizione
interposta al sequestro e di respingere l’istanza di restituzione del termine
presentata da CO 1;
preso
atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 14 novembre 2013
dell’opponente che ne propone la reiezione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Con istanza 14 dicembre 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore __________
nei confronti di __________, __________, il sequestro “fino a concorrenza
del credito di Euro 120'000'000.00 (pari a CHF 145'398'000.00) vantato da RE 1
il blocco (sequestro) dei conti correnti, conti di investimento, conti
deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui __________ risulta
proprietario, specificatamente il conto presso __________, relazione n. __________
(e relativi sottoconti) intestata alla __________”.
2. Il 14
dicembre 2012 il Pretore ha ordinato il sequestro come richiesto e il medesimo giorno
l’Ufficio esecuzione di __________ lo ha eseguito.
3. Con atto 27 dicembre 2012 CO
1 ha rimesso alla posta svizzera un atto intitolato “opposizione al sequestro”,
indirizzati invece che alla Pretura del __________, a uno studio legale di __________.
In data 8 gennaio 2013 CO 1 ha
inviato alla Pretura l’opposizione al sequestro chiedendo, con scritto
accompagnatorio 8 gennaio 2013 di dichiarare tempestiva l’opposizione e in via
subordinata di restituirle il termine per presentare opposizione al sequestro. Il
patrocinatore dell’opponente rileva di aver ricevuto il 18 dicembre 2012 il
decreto di sequestro e di aver terminato l’allestimento dell’allegato di
opposizione il successivo 27 dicembre alle ore. 13.46, lasciando alle cure
della propria cancelleria la confezione del plico postale e la consegna dello
stesso alla posta. Quel giorno egli ha stampato in due copie una lettera
indirizzata all’avv. __________. Una copia gli sarebbe stata fatta
sottoscrivere da una segretaria il mattino per la trasmissione all’avv. __________,
l’altra invece, fattagli sottoscrivere da un’altra segretaria dopo alcune ore, è
finita sul plico contenente l’opposizione e indirizzato alla Pretura. A seguito
di questo fatto, entrambi i plichi sono stati rimessi alla posta il 27 dicembre
2012 indirizzati all’avv. __________. Quest’ultimo, stante la chiusura dello
studio per le festività natalizie, ha poi ricevuto la posta solo il 7 gennaio
2013, dando avviso dell’errore al patrocinatore dell’opponente. L’opponente
ritiene pertanto che il termine di opposizione sia stato osservato. In ogni
caso, nella fattispecie vi sarebbe stata un’evidente e scusabile svista da
parte di una persona ausiliaria tale da giustificare la restituzione del
termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.
5. All’udienza di
contraddittorio indetta per il 15 ottobre 2013 e limitata alla questione della
tempestività dell’opposizione, la sequestrante ha argomentato che l’opposizione
è tardiva e neppure sono dati i presupposti per una restituzione in intero del
termine. Questo perché il termine non è stato rispettato a causa di un errore della
segretaria del legale dell’opponente, errore imputabile allo stesso avvocato.
6. Con sentenza 16 ottobre
2013 il Pretore del __________ ha considerato tempestiva l’opposizione ritenendo
provato che il relativo atto è stato indirizzato al tribunale competente, come
prescritto dall’art. 143 cpv. 1 CPC, ma inserito per errore in una busta
desinata a terzi. La busta di invio non potendo essere considerata un atto,
come per altro l’etichetta esterna applicata su quella busta, a mente del primo
giudice l’errore inerente all’imballaggio dell’atto non ha ripercussioni per
quanto attiene all’osservanza del termine, ritenuto che l’atto in oggetto, con
indirizzo esatto alla Pretura competente, è stato consegnato alla posta
svizzera prima della scadenza.
7. Con reclamo 25 ottobre 2013
la sequestrante chiede di riformare la decisione 16 ottobre 2013 del Pretore del
__________ nel senso di dichiarare irricevibile per tardività l’opposizione al sequestro
e di respingere l’istanza di restituzione del termine. A mente della reclamante
in virtù dell’art. 143 CPC (applicabile anche alle procedure LEF per il rinvio
dell’art. 31 LEF) per essere ritenuto tempestivo l’atto deve essere
correttamente indirizzato al tribunale competente. Affinché l’atto possa essere
considerato tempestivo è indispensabile che lo stesso sia inviato entro
l’ultimo giorno del termine e che raggiunga l’autorità a cui è destinato. Nel
caso in cui l’invio non sia indirizzato correttamente e venga quindi rispedito
al mittente, la notifica non può essere considerata avvenuta e ciò anche nel
caso in cui lo stesso fosse stato tempestivamente consegnato alla posta. Nella
fattispecie l’opposizione al sequestro è stata inviata per errore ad un terzo
ed è stata poi riconsegnata al mittente successivamente alla scadenza del
termine, per cui la stessa è irrimediabilmente tardiva.
8. Delle osservazioni 14
novembre 2013 CO 1, che postula la reiezione del reclamo, si dirà, in quanto
necessario, più oltre.
9. Per l’art. 278 cpv. 1 LEF
chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice
entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
L'art. 56 cpv. 1 n. 2 LEF
stabilisce che, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi
che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi durante le
ferie, ossia -concretamente- dal 18 dicembre 2012 al 1° gennaio 2013.
Nell’ambito del procedimento di sequestro hanno carattere d’urgenza -e quindi
non consentono dilazione- solo il decreto di sequestro (art. 274 LEF) e
l'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF); non invece la decisione con cui
-previo contraddittorio- il giudice statuisce sull'opposizione al sequestro (Bauer, Basler Kommentar
zum SchKG, 2010, n. 44-46 ad art. 56; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 56; DTF
Fatti
96 III c. 2 p. 48s.) e neppure il termine per proporre opposizione al sequestro
previsto dall’art. 278 LEF
(Bauer, op.
cit., n. 44 ad art. 56).
10. Nella caso in
esame il decreto di sequestro e il relativo verbale sono stati
notificati il 18 dicembre 2012 al patrocinatore dell’opponente (doc. 7 prodotto
Considerandi
con l’opposizione al sequestro). La notificazione del decreto di sequestro è
quindi avvenuta durante le ferie esecutive natalizie e il termine per fare
opposizione al giudice ha quindi iniziato a decorrere solo il giorno successivo
al 1° gennaio 2013 (art. 63 LEF). Inoltrata alla Pretura l’8 gennaio 2013, l'opposizione al sequestro è quindi senz’altro tempestiva, ciò che rende superfluo esaminare se
nel caso concreto siano dati i presupposti esatti dall’art. 33 cpv. 4 LEF per
la restituzione del termine.
11.
Da quanto precede discende
la reiezione del reclamo.
Spese processuali e indennità
seguono la soccombenza (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 56 cpv. 1 n. 2, 63, 278 cpv. 1 LEF; 105,
106, 251 lett. a, 309, 319
segg. CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di
fr. 3’000.- è posta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 3’000.- a
titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
-.,;
-.,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto
di.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza è di fr. 145'398'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).