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Decisione

14.2013.185

Ferie esecutive. Termine per presentare opposizione al sequestro

16 marzo 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

96 III c. 2 p. 48s.) e neppure il termine per proporre opposizione al sequestro

previsto dall’art. 278 LEF

(Bauer, op.

cit., n. 44 ad art. 56).

10. Nella caso in

esame il decreto di sequestro e il relativo verbale sono stati

notificati il 18 dicembre 2012 al patrocinatore dell’opponente (doc. 7 prodotto

Considerandi

con l’opposizione al sequestro). La notificazione del decreto di sequestro è

quindi avvenuta durante le ferie esecutive natalizie e il termine per fare

opposizione al giudice ha quindi iniziato a decorrere solo il giorno successivo

al 1° gennaio 2013 (art. 63 LEF). Inoltrata alla Pretura l’8 gennaio 2013, l'opposizione al sequestro è quindi senz’altro tempestiva, ciò che rende superfluo esaminare se

nel caso concreto siano dati i presupposti esatti dall’art. 33 cpv. 4 LEF per

la restituzione del termine.

11.

Da quanto precede discende

la reiezione del reclamo.

Spese processuali e indennità

seguono la soccombenza (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 56 cpv. 1 n. 2, 63, 278 cpv. 1 LEF; 105,

106, 251 lett. a, 309, 319

segg. CPC

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di

fr. 3’000.- è posta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 3’000.- a

titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

-.,;

-.,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto

di.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente Il segretario

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza è di fr. 145'398'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).