14.2013.186
Reclamo contro fallimento. Esecuzione in esame saldata. Solvibilitâ resa verosimile
5 novembre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.186
Lugano
5 novembre 2013
B/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 24 luglio 2013 da
CO
1
contro
RE
1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
con sentenza del
23 ottobre 2013 (SO.2013.3142) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, ,
a far tempo da giovedì 24 ottobre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione
tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 25 ottobre 2013 ne
postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a
controparte, il suo credito essendo stato saldato;
preso
atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 29 ottobre 2013 al
reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'737.30 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di
discussione del 9 ottobre 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 23 ottobre
2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento
di RE 1 a far tempo da giovedì 24 ottobre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1
sostiene di avere regolarmente pagato, il 2 settembre 2013, il suo debito nei
confronti dell’istante, producendo un estratto bancario relativo al versamento
di fr. 6'673.80 (doc. A). La reclamante rileva poi che la procedente le ha in
seguito comunicato che erano rimaste aperte le spese, le quali dovevano essere
versate all’Ufficio esecuzione. A comprova del suo versamento la convenuta ha
prodotto una ricevuta del 24 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
relativa al pagamento di fr. 632.95 registrato quale acconto a favore dell’esecuzione
n. __________ (doc. B).
in
diritto:
1. La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14 pag. 347).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha prodotto un estratto bancario relativo al versamento,
avvenuto il 2 settembre 2013, di fr. 6'673.80 a favore dell’istante
rispettivamente una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 24 ottobre
2013 relativa al pagamento di fr. 632.95 quale acconto a favore dell’esecuzione
in oggetto n. 1619191. Dall’estratto delle esecuzioni della convenuta dell’Ufficio
esecuzione di Lugano al 5 novembre 2013 risulta che la predetta esecuzione è
stata integralmente estinta, per cui essendo provato che la convenuta ha
saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dal predetto estratto
dell’UE di Lugano si evince che la reclamante, oltre a quella in oggetto, ha
estinto pure l’unica ulteriore procedura esecutiva pendente nei suoi confronti
e che a suo carico non risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a
ritenere che la convenuta dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai
suoi impegni, che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che il
mancato pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura transitoria
(cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo
giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti
quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di
sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che
la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere
considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
2. Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in
ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC).
Le spese dell’Ufficio fallimenti
sono pure a carico della reclamante.
A controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è accolto e di
conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 24 ottobre 2013 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2013.3142), nei confronti di AP 1, è
annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare
come di rito, sono poste a carico di AP 1.
Considerandi
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di AP 1.
III. Notificazione a:
-
-
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).