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Decisione

14.2013.187

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo. Fallimento dell’escutente in corso di procedura. Stralcio del reclamo dopo la pubblicazione della continuazione della procedura di fallimento. Spese poste

2 marzo 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i processi relativi a esecuzioni che si sono così estinte in virtù di tale

disposto diventano senza oggetto, ciò che vale in particolare per le istanze di

rigetto dell’opposizione proposte contro il fallito (sentenza della CEF

14.2011.124 del 19 settembre 2011, RtiD 2012 I 979 seg. n. 50c, con rimandi);

che

tuttavia, qualora il fallimento venga successivamente chiuso per mancanza di

attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono

il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), tranne l’esecuzione in base alla quale è

stato decretato il fallimento (DTF 124 III 123, confermata nella sentenza del

Tribunale federale 5A_370/2010 del 22 settembre 2010);

che

prima di stralciare la causa la Camera ha quindi atteso la pubblicazione della

dichiarazione di fallimento a norma dell’art. 232 LEF, avvenuta il 9 gennaio

2015 (Foglio ufficiale cantonale __________), che attesta definitivamente che

Considerandi

il fallimento non verrà chiuso per mancanza di attivo e perciò che l’esecuzione

non rinascerà (cfr. sentenza della CEF 15.2010.49 del 15 luglio 2010);

che

il reclamo va pertanto dichiarato senza oggetto e stralciato dal ruolo (art.

242.

CPC);

che

in caso di procedura diventata senza oggetto le spese giudiziarie vanno

ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che

nel caso concreto la causa è diventato senza oggetto a causa della

dichiarazione del fallimento della reclamante, a cui vanno pertanto accollate

le spese, stabilite in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata

invitata a presentare osservazioni sul reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 47'744.65, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dal ruolo.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.– è posta a

carico della reclamante.

3. Notificazione

a:

__________ ;

– avv. PA 1, __________,

__________, __________;

–avv. PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).