14.2013.187
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo. Fallimento dell’escutente in corso di procedura. Stralcio del reclamo dopo la pubblicazione della continuazione della procedura di fallimento. Spese poste
2 marzo 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.187
Lugano
2 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) sulla causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21
agosto 2013 da:
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 15 ottobre 2013 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
il 15 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha accolto l’istanza presentata il 21 agosto 2013 da CO 1 e di conseguenza
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa RE 1 al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano fattole
notificare dall’istante per il pagamento di fr. 47'744.65 più accessori;
che
contro la sentenza appena menzionata l’escussa è insorta a questa Camera con un
reclamo del 28 ottobre 2013 per chiedere il rinvio dell’incarto alla Pretura
affinché provvedesse a far tradurre in lingua italiana la sentenza 7 giugno
2013 del Tribunal d’Arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois
prodotta dall’istante quale titolo di rigetto definitivo;
che
il 7 maggio 2014 sempre il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha decretato il fallimento di RE 1 a far tempo dal giorno successivo;
che
con scritto del 14 maggio 2014 l’ormai ex patrocinatore della reclamante ha
chiesto lo stralcio del reclamo, diventato a parer suo senza oggetto in seguito
alla dichiarazione del fallimento della sua mandante;
che
il decreto di fallimento è passato in giudicato il 19 maggio 2014;
che
le esecuzioni in corso cessano di diritto con l’apertura del fallimento (art.
206 cpv. 1 LEF);
che
Fatti
i processi relativi a esecuzioni che si sono così estinte in virtù di tale
disposto diventano senza oggetto, ciò che vale in particolare per le istanze di
rigetto dell’opposizione proposte contro il fallito (sentenza della CEF
14.2011.124 del 19 settembre 2011, RtiD 2012 I 979 seg. n. 50c, con rimandi);
che
tuttavia, qualora il fallimento venga successivamente chiuso per mancanza di
attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono
il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), tranne l’esecuzione in base alla quale è
stato decretato il fallimento (DTF 124 III 123, confermata nella sentenza del
Tribunale federale 5A_370/2010 del 22 settembre 2010);
che
prima di stralciare la causa la Camera ha quindi atteso la pubblicazione della
dichiarazione di fallimento a norma dell’art. 232 LEF, avvenuta il 9 gennaio
2015 (Foglio ufficiale cantonale __________), che attesta definitivamente che
Considerandi
il fallimento non verrà chiuso per mancanza di attivo e perciò che l’esecuzione
non rinascerà (cfr. sentenza della CEF 15.2010.49 del 15 luglio 2010);
che
il reclamo va pertanto dichiarato senza oggetto e stralciato dal ruolo (art.
242.
CPC);
che
in caso di procedura diventata senza oggetto le spese giudiziarie vanno
ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che
nel caso concreto la causa è diventato senza oggetto a causa della
dichiarazione del fallimento della reclamante, a cui vanno pertanto accollate
le spese, stabilite in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata
invitata a presentare osservazioni sul reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 47'744.65, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.– è posta a
carico della reclamante.
3. Notificazione
a:
–
__________ ;
– avv. PA 1, __________,
__________, __________;
–avv. PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).