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Decisione

14.2013.188

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Riconoscimento di debito

25 novembre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1588271 dell’UE di Lugano per fr. 17'696.95, ossia per nove mensilità di fr.

2'174.- cadauna (totale complessivo fr. 24'426.-), da cui però dedurre gli importi

di fr. 334.85 a titolo di spese accessorie versate in più (doc. A, conteggio

del 13 marzo 2013) e fr. 6'394.20 a titolo di liberazione della garanzia locativa

(doc. C);

che, del resto, la parte istante

nulla ha obiettato al riguardo, dato che non ha ritenuto di dover presentare

osservazioni al reclamo;

che ne discende pertanto l’accoglimento

Considerandi

del reclamo;

che gli oneri processuali relativi

al giudizio di prima sede seguono la reciproca soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

e 106 cpv. 1 CPC), ossia sono posti per 1/3 a carico dell’istante e per 2/3 a

carico della convenuta (che, come l’istante, non si è presentata all’udienza di

contraddittorio);

che gli oneri processuali

relativi al presente giudizio sono per contro interamente posti a carico

dell’istante, siccome parte soccombente, con l’obbligo di rifondere alla

controparte un’adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1

OTLEF, combinati art. 106 cpv. 1 e 95 cpv. 3 lett. b CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

Di conseguenza i dispositivi n. 1

e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza

l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria

limitatamente a fr. 17'696.95 oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2012.

2. La

tassa di giustizia in fr. 250.-, da anticipare dall’istante, è posta per 1/3 a

carico dell’istante e per 2/3 a carico della convenuta.”

2. La tassa di giustizia e le spese

relative al presente giudizio per complessivi fr. 300.- già anticipate dalla

reclamante, sono poste a carico della parte istante (CO 1), la quale rifonderà

alla reclamante fr. 300.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

-;

.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 6'264.85 non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).