14.2013.188
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Riconoscimento di debito
25 novembre 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.188
Lugano
25 novembre 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 28
ottobre 2013 da
RE
1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
la decisione emanata il 10 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
(SO.2013.2713) promossa nei suoi confronti dalla
CO
1
rilevato che la parte istante
non ha presentato osservazioni al reclamo
ritenuto
in fatto e considerato in diritto :
che contro le sentenze di rigetto
(provvisorio) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che
inoltrato il 28 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 10 ottobre 2013 e notificata/recapitata il 16 ottobre successivo, il reclamo - il cui termine
per presentarlo ha iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1
CPC) per venire a scadere sabato 26 ottobre 2013 e, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il lunedì 28 ottobre 2013 - è tempestivo e, quindi, da questo aspetto,
ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto, che
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, nella fattispecie, a giusta
ragione l’insorgente ravvisa una violazione dell’art. 82 cpv. 1 LEF nella misura
in cui il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione presentata dalla locatrice anche per la somma di fr. 5'250.- esposta
a titolo di “Kosten aus Objektübernahme gem. beil. Detail Pos. __________” (conteggio
del 12 aprile 2012, doc. B pag. 2), tale posizione non figurando, a differenza
della pigione, come riconosciuta dall’escusso e, quindi, soggetta all’applicazione
della menzionata norma;
che alla reclamante va pure dato
ragione nella misura in cui essa rileva che la pigione complessiva mensile ed
oggetto di riconoscimento di debito non ammonta a fr. 2'818.65 come preteso
dalla parte istante, ma a fr. 2'714.-- conformemente all’ultima richiesta di
aumento decorrente dal 1.1.2006 (v. plico doc. A, comunicazione del 10 novembre 2005);
che, come ritenuto dalla
reclamante, il Pretore avrebbe perciò dovuto accogliere soltanto parzialmente
l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n.
Fatti
1588271 dell’UE di Lugano per fr. 17'696.95, ossia per nove mensilità di fr.
2'174.- cadauna (totale complessivo fr. 24'426.-), da cui però dedurre gli importi
di fr. 334.85 a titolo di spese accessorie versate in più (doc. A, conteggio
del 13 marzo 2013) e fr. 6'394.20 a titolo di liberazione della garanzia locativa
(doc. C);
che, del resto, la parte istante
nulla ha obiettato al riguardo, dato che non ha ritenuto di dover presentare
osservazioni al reclamo;
che ne discende pertanto l’accoglimento
Considerandi
del reclamo;
che gli oneri processuali relativi
al giudizio di prima sede seguono la reciproca soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF
e 106 cpv. 1 CPC), ossia sono posti per 1/3 a carico dell’istante e per 2/3 a
carico della convenuta (che, come l’istante, non si è presentata all’udienza di
contraddittorio);
che gli oneri processuali
relativi al presente giudizio sono per contro interamente posti a carico
dell’istante, siccome parte soccombente, con l’obbligo di rifondere alla
controparte un’adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1
OTLEF, combinati art. 106 cpv. 1 e 95 cpv. 3 lett. b CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1
e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza
l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria
limitatamente a fr. 17'696.95 oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2012.
2. La
tassa di giustizia in fr. 250.-, da anticipare dall’istante, è posta per 1/3 a
carico dell’istante e per 2/3 a carico della convenuta.”
2. La tassa di giustizia e le spese
relative al presente giudizio per complessivi fr. 300.- già anticipate dalla
reclamante, sono poste a carico della parte istante (CO 1), la quale rifonderà
alla reclamante fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
-;
.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 6'264.85 non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).