14.2013.189
Reclamo contro fallimento. Esecuzione in oggetto saldata. Solvibilità non resa verosimile, considerati gli attestati di carenza di beni a carico della reclamante
12 novembre 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.189
Lugano
12 novembre 2013
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 7 agosto 2013 da
RE
1
contro
CO 1
patrocinata dall’avv. PA 1,
istanza
sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 23 ottobre 2013 (SO.2013.3268) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, , a far tempo da giovedì
24 ottobre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
2 novembre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 4
novembre 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A.Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'506.70 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 16 ottobre 2013 nessuno è comparso.
C. Con
decisione del 23 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 24 ottobre 2013 alle
ore 10.00.
D. Con il
reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo saldato l’esecuzione in oggetto,
producendo una ricevuta del del 28 ottobre 2013 relativa al pagamento di fr. 5'902.05
a saldo dell’esecuzione n.__________ promossa dall’istante (doc. B). La
reclamante rileva poi di avere saldato ulteriori esecuzioni, come si evince dal
confronto dell’estratto delle sue esecuzioni al 24 ottobre 2013 con quello al 30
ottobre 2013 (doc. C e D) e di avere pagato il suo debito per imposta alla
fonte direttamente al relativo ufficio il 10 ottobre 2013 (doc. E), mentre il credito
relativo all’esecuzione n. 1597494 è contestato in quanto la fattura era già
stata pagata da altra società. In data 20 ottobre 2013 ha inoltre richiesto la
rateizzazione per gli scoperti AVS, di cui all’esecuzione n. 1646226 (doc. F).
La convenuta puntualizza poi che gli attestati di carenza di beni concernono
per la maggior parte oneri IVA e che la parte degli oneri scoperti riguardanti
il 2013 sono stati emessi d’ufficio. Dalle dichiarazioni che verranno da lei
compilate emergerà che le imposte dovute sono minori di quelle poste in
esecuzione, che dovrebbero venire diminuite. Per questo motivo non sono ancora
state saldate. La reclamante rileva infine che dal suo bilancio 2012 emerge una
perdita di esercizio derivante dai costi maggiori dovuti all’aumento del
personale a seguito dell’espansione dell’attività, che saranno riassorbiti appena
l’attività sarà avviata (doc. G). Dal conteggio provvisorio aggiornato a fine
ottobre risulta infatti, considerando le posizioni di credito transitorie,
liquidità sufficiente per affrontare il pagamento degli scoperti IVA e AVS
(doc. H). La convenuta sostiene di disporre quindi di risorse per far fronte ai
suoi debiti, dovuti non alla mancanza di attivi, ma a disguidi amministrativi.
Considerandi
in
diritto:
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14.
pag. 347).
b) Nel caso in esame,
la reclamante ha prodotto una ricevuta del 28 ottobre 2013 dell’UE di Lugano
relativa al versamento di fr. 5'902.05 a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito
nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento,
il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione di Lugano al 30 ottobre 2013 si evince che nei confronti della reclamante
sono pendenti 6 procedure esecutive per un importo complessivo di
fr.
58'870.25. Di queste esecuzioni due sono state pagate, mentre per le rimanenti
quattro è stata interposta opposizione, per cui a questo stadio di procedura i
relativi debiti non sono accertati.
Determinante
è che dal predetto estratto emerge che in tempi recenti, nel periodo dal 30
aprile al 19 agosto 2013, a carico della convenuta sono stato emessi cinque
attestati di carenza di beni per importi anche elevati, di cui tre in
esecuzioni promosse dalla Confederazione Svizzera. Ciò porta a concludere che
la situazione finanziaria della convenuta non sta sostanzialmente migliorando e
che non dispone di liquidità sufficiente nemmeno per il pagamento di imposte.
Il fatto che la reclamante abbia asserito di essere stata tassata d’ufficio e
che con l’inoltro da parte sua delle relative dichiarazioni IVA, le imposte
dovute dovrebbero diminuire, nulla cambia alla fattispecie, ritenuto che la sua
solvibilità deve essere resa verosimile entro il termine di reclamo e che al
momento nulla è dato sapere in merito ad un’eventuale diminuzione degli importi
IVA. D’altro canto due degli attestati di carenza di beni sono stati emessi a
favore di GastroSocial Cassa pensione per il mancato pagamento verosimilmente
di oneri sociali. In merito alla pretesa sufficiente liquidità, fatta valere
dalla convenuta, per far fronte al pagamento degli scoperti IVA e AVS,
derivante dal conteggio provvisorio aggiornato della sua attività a fine
ottobre 2013, contenente posizioni di credito transitorie, va osservato che
questo conteggio è stato allestito dalla reclamante stessa e che in merito
all’incasso degli asseriti crediti non vi è certezza alcuna, mentre, va
ribadito, la solvibilità va resa verosimile entro il termine di ricorso. Nel
caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamate appare
più probabile della sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto
della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il
fallimento di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a
carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1 Lugano, a far tempo da
martedi 19 novembre 2013 alle
ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1
3. Notificazione:
-;
-
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro fondiario
del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).